Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
Nel reato di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza, che ha natura permanente, il termine per proporre querela decorre dal giorno in cui la persona offesa ha piena contezza del persistente inadempimento della persona obbligata, quale indice univoco, in assenza di cause di giustificazione, della violazione dell'obbligo di legge.
Commentario • 1
- 1. le problematiche connesseDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2020
Sommario: La genesi – La norma giuridica – Il soggetto attivo del reato – Il bene giuridico protetto – L'elemento oggettivo del reato – L'elemento soggettivo del reato – La consumazione e il tentativo – Le aggravanti – Lo stato di necessità – La particolare tenuità del fatto – La casistica – Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativi – I profili procedurali – La competenza – Le condizioni di procedibilità – L'arresto, il fermo, le misure cautelari – Le cause di improcedibilità – Le cause di estinzione del reato – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Perdono giudiziale ed esito positivo della prova – Altre cause di estinzione del reato – Note …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 22219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22219 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/05/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 992
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 12212/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.L., n. ad (OMISSIS);
nei confronti della sentenza in data 21 gennaio 2008 della Corte d'appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avvocato Mignone Alberto. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella del tribunale di Benevento in data 16 giugno 2006, appellata da A.L., ha ridotto la pena inflitta al medesimo dal giudice di primo grado a Euro 200 di multa in ordine al reato di cui all'art. 570 cpv. c.p., per avere fatto mancare alla moglie, B.M.L., per se stessa, i mezzi di sussistenza, omettendo di versare l'assegno di mantenimento mensile di Euro 800, determinato in sede di separazione dei coniugi (querela del 9 dicembre 2004).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi.
- Violazione di legge. La querela era stata tardivamente proposta solo in data 9 dicembre 2004 per assegni non versati sin dal mese di agosto 2004, come chiarito alla udienza dibattimentale del 3 marzo 2006. L'azione penale doveva quindi ritenersi improcedibile. - Violazione di legge e vizio di motivazione. Egli aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, come documentalmente comprovato (dichiarazioni dei redditi 2004 e 2005). Doveva perciò ritenersi escluso l'elemento soggettivo del reato. In secondo luogo, la Corte d'appello non aveva considerato la costante giurisprudenza della cassazione secondo la quale il reato non è configurabile per il solo mancato pagamento dell'assegno fissato dal giudice civile. Nè erano emerse prove sufficienti e convincenti sul conclamato stato di bisogno della moglie (non certo evincibile dalla prova testimoniale C. che aveva detto di averle prestato una volta 200 Euro e di averla "spesso tenuta a cena", circostanza quest'ultima che si spiegava con frequentazioni di tipo amicale, esistenti già da prima della separazione). Deduce il possesso da parte della signora di una serie di cespiti che lascerebbero intendere la insussistenza di uno stato di bisogno (proprietà immobiliari;
quote sociali di due società; automobile), e di un tenore di vita che le consente di vivere normalmente (acquisto di vestiti, generi alimentari, pagamento di utenze) e di permettersi anche vacanze. La Corte, inoltre, non aveva tenuto conto che la moglie è priva di occupazione, nonostante la giovane età e la piena abilità al lavoro.
Il primo motivo di ricorso non è fondato. L'azione penale non è improcedibile. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, il termine per proporre la querela ha inizio dal giorno in cui la vittima ha piena contezza del fatto che costituisce reato soltanto dopo avere constatato il persistente inadempimento della persona obbligata, quale indice univoco, in assenza della evidenziazione di una qualunque causa di giustificazione, della violazione dell'obbligo di fornirle i necessari mezzi di sussistenza. D'altra parte, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al comma 2, n. 2, ha natura permanente e, in quanto tale, è "flagrante" per tutto il "periodo consumativi" (art. 382 c.p.p., comma 2), con l'effetto che la querela, in costanza di flagranza, deve considerarsi comunque tempestiva almeno con riferimento al corrispondente periodo pregresso (Su tali questioni v. in motivazione, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11556 del 2009). È invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Premesso che lo stato di bisogno non può ritenersi provato per il solo fatto che sia stato fissato dal giudice un assegno di mantenimento in sede di separazione dei coniugi, occorrendo la prova della mancanza di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del beneficiario, l'indagine svolta dalla Corte d'appello nella specie appare del tutto carente in quanto si è praticamente sostenuto che il solo fatto che un vicino di casa abbia dato, una volta, la somma di duecento Euro alla moglie dell'imputato e che talvolta l'abbia invitata a cena siano elementi sufficienti a fornire la prova di uno stato di indigenza tale da configurare il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2). Manca una qualsiasi indagine sulle condizioni personali e patrimoniali della moglie dell'imputato e manca altresì qualsiasi accertamento in ordine alla capacità lavorativa della beneficiaria del mantenimento e delle ragioni per le quali, eventualmente, non presti alcuna attività che sia fonte di redditi, fermo restando che l'onere della prova dello stato di bisogno della signora B.M.L. spetta, ovviamente, alla pubblica accusa.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010