Sentenza 27 novembre 2003
Massime • 1
Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso. La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.
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- 1. Cass. pen., sez. II, 15 luglio 2020, n. 20940https://www.iusinitinere.it/
commento breve a cura di Rossella Giuliano In tema di occupazione abusiva di edifici, la Suprema Corte ha precisato che nell'art. 633 c.p. la nozione di “invasione” non sottende il compimento di atti di violenza sulle cose, bensì si riferisce alla condotta di colui che s'introduca arbitrariamente, ossia contra ius in quanto sprovvisto del titolo d'accesso, nel fondo o immobile altrui pubblico o privato, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce ad un tempo l'estrinsecazione materiale del comportamento vietato ed il risultato avuto di mira dall'agente; l'arbitrarietà della condotta è ravvisabile ogniqualvolta l'ingresso avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso o …
Leggi di più… - 2. Invasione di terreni: è reato flagrante per tutto il tempo dell'occupazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2003, n. 49169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49169 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2003 |
Testo completo
49169/03 ALMASSIMARTO
Reg. Gen. n. 20194/01 Udienza pubblica del Sentenza n.1750 27 novembre 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dai magistrati: 1. Varola Luigi presidente
2. Morgigni Antonio consigliere
3. Esposito Antonio consigliere
4. Casucci Giuliano consigliere 5. Massera Maurizio consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T ENZA
P.M.sul ricorso proposto dal ui confronti ili
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avverso la sentenza 11/07/2001 del tribunale di Napoli in composizione monocratica;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio
Morgigni;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale E. Cesqui, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
L'undici luglio 2001 il tribunale di Napoli in composizione monocratica ha assolto i predetti dal reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen. (commesso dall'aprile 1999 con condotta ancora in atto), perché il fatto non sussiste. Ricorre il procuratore della Repubblica, deducendo la
violazione dell'art. 633 citato.
Assume che la sentenza ha un effetto interruttivo, che spiega i suoi effetti prevalenti sul piano processuale.
Evidenzia che, sotto il profilo sostanziale, il reato
mantiene la sua natura unitaria.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
Com'è noto, la previsione normativa in esame è volta a tutelare l'interesse della collettività al rispetto dell'inviolabilità del patrimonio immobiliare ed in particolare il diritto di colui che sia il proprietario, il possessore о legittimo detentore a preservare tale rapporto con la res, in applicazione del principio dello ius excludendi alios.
La condotta consiste (per quello che qui interessa) nel divieto d'invadere arbitrariamente edifici privati, al
fine d'occuparli. La nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, profilo non necessariamente
sussistente, ma al comportamento di colui che s'introduce
"arbitrariamente" e, cioè, contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso.
L' "occupazione" che ne consegue è, pertanto da un lato
l'estrinsecazione materiale della condotta vietata dall'altro è anche la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva penetrazione: in definitiva,
invasione ed occupazione costituiscono un unicum inscindibile.
Ne consegue che nell'eventualità in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto è caratterizzato dalla permanenza, che cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna.
La protrazione del comportamento inibito successivamente stessa dà luogo ad una nuova ipotesi dialla sentenza reato, che non è esclusa dall'assenza del preteso requisito dell'invasione, che non ha configurazione autonoma, poiché si sostanzia proprio nella prosecuzione dallat prosecuzidne della permanenza all'interno
dell'edificio.
Diverso è il caso esaminato con la sentenza n. 04230
del 13/04/1994 (ud. 14/01/1994) rv. 197419 ric. Lazoi.
Quella massima non sintetizza in maniera puntuale il caso esaminato dalla corte, poiché si riferisce ad un'ipotesi in cui il soggetto era nel possesso legittimo del bene,
possesso divenuto illegittimo per il mancato rinnovo del titolo che a tale occupazione l'abilitava.
La configurabilità del reato quindi, intimamente collegata con l'arbitrarietà del momento iniziale della
condotta, che richiede l'illiceità derivante da una penetrazione di per sé vietata.
In tal senso va precisato quell'orientamento giurisprudenziale (sez. 2 sent. 08107 del 07/07/2000
ud. 30/05/2000 rv. 216525 imp. Pompei) che ha accentuato il profilo attinente al momento iniziale, distinguendo invasione ed occupazione, senza rilevare che questi due profili non possono essere tenuti separati, perché
aspetti di una medesima condotta.
Nel senso della natura permanente del delitto de quo:
sez. 1 sent. 29362 del 19/07/2001 c.c. 21/06/2001 rv. 219480
sez. 1 sent. 02614 del 17/09/1992 c.c. 04/06/1992 rv. 191762
sez. 2 sent. 08799 del 05/09/1991 ud. 17/01/1991 rv. 188120
sez. 2 sent. 03708 del 16/03/1990 ud. 12/01/1990 rv. 183716
sez. 2 sent. 07427 del 30/06/1988 ud. 23/11/1987 rv. 178731 inoltre, conf mass n 219480, 191762, 188120 178731 176764; 174641; 165737;
157075; 148350; 147644; 123373; 117318; 112005.
In accoglimento della proposta impugnazione è, dunque,
necessario trasmettere gli atti alla corte d'appello di
Napoli, perché proceda a nuovo giudizio, attenendosi ai principi di diritto innanzi formulati. 3
P.Q.M.
La corte annulla la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi alla corte d'appello di Napoli per il giudizio.
Roma, 27 novembre 2003
Il consigliere estensore Il presidente Luigi Varolafrapola Antoni Morgigni
2 2016.
IL CA
Piip Exposito