Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
Nel reato di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza, la decorrenza del termine per proporre querela presuppone la constatazione, da parte della persona offesa, del persistente inadempimento del soggetto onerato quale indice univoco, in assenza di cause di giustificazione, della violazione dell'obbligo di legge.
Commentario • 1
- 1. le problematiche connesseDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2020
Sommario: La genesi – La norma giuridica – Il soggetto attivo del reato – Il bene giuridico protetto – L'elemento oggettivo del reato – L'elemento soggettivo del reato – La consumazione e il tentativo – Le aggravanti – Lo stato di necessità – La particolare tenuità del fatto – La casistica – Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativi – I profili procedurali – La competenza – Le condizioni di procedibilità – L'arresto, il fermo, le misure cautelari – Le cause di improcedibilità – Le cause di estinzione del reato – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Perdono giudiziale ed esito positivo della prova – Altre cause di estinzione del reato – Note …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2008, n. 11556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11556 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 19/11/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1508
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 023424/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA SS N. il 29/05/1964;
avverso SENTENZA del 12/03/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dr. SELVAGGI E., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per difetto di querela;
non è comparso il difensore della p.c.;
non è comparso il difensore del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza 5/7/2006, dichiarava - tra l'altro - non doversi procedere nei confronti di MA ME in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p. (avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie NA LU) per tardività della querela.
A seguito di gravame ex art. 576 c.p.p. della LU, costituita parte civile, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 12/3/2008, riformando la decisione di primo grado ai soli effetti della responsabilità civile e in accoglimento della corrispondente domanda proposta, condannava il ME al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della appellante. Chiariva la Corte territoriale che i coniugi ME - LU si erano separati di fatto nel novembre 1998 e che, nel rispetto degli accordi raggiunti sul piano economico, il marito aveva provveduto a corrispondere regolarmente alla moglie, che non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era andata a vivere con la propria famiglia d'origine, la somma concordata di L. 550.000 al mese. A fare data dal novembre 1999, il ME, però, si era reso inadempiente ed aveva persistito in tale suo comportamento per lungo periodo, tanto da fare apprezzare, con un qualche ritardo, alla LU, dopo essersi consultata con un legale, la rilevanza penale di tale condotta e da indurla a presentare querela, che doveva pertanto ritenersi tempestiva.
Quanto al merito della vicenda, il Giudice a quo sottolineava che erano riscontrabili, nel comportamento tenuto dal ME, gli elementi costitutivi dell'illecito contestatogli, dal quale erano derivati danni alla persona offesa:
a) lo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza, posto che la LU, dopo la separazione, era andata a vivere con la madre e il fratello inabile, i quali - peraltro - disponevano di un reddito da pensione molto modesto;
b) la concreta capacità economica dell'obbligato alla somministrazione, che pacificamente gestiva una impresa di pulizie con introiti di tutto rispetto.
Ha proposto ricorso per cassazione il ME, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.124 e 570 c.p.: il reato era perseguibile a querela e questa doveva considerarsi tardiva, perché proposta ben oltre i tre mesi dalla notizia del reato, la quale doveva farsi coincidere con l'inizio dell'inadempimento dell'obbligo su di lui gravante. Il ricorso non è fondato.
Il termine per proporre querela decorre, a norma dell'art. 124 c.p., comma 1, "dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato".
Per notizia del fatto che costituisce reato deve intendersi la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in guisa che la persona offesa abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza di punizione.
Nella specie, la LU ha realizzato compiutamente l'illiceità della condotta posta in essere ai suoi danni dal marito soltanto dopo avere constatato il persistente inadempimento di costui, quale indice univoco, in assenza della evidenziazione di una qualunque causa di giustificazione, della violazione dell'obbligo di fornirle i necessari mezzi di sussistenza.
Non va sottaciuto - tra l'altro - che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al comma 2, n. 2, c.p. ha natura permanente e, in quanto tale, è "flagrante" per tutto il "periodo consumativo" (art. 382 c.p.p., comma 2), con l'effetto che la querela, in costanza di flagranza, deve considerarsi comunque tempestiva almeno con riferimento al corrispondente periodo pregresso e, tenuto conto dell'intrinseca struttura unitaria del reato permanente, anche con riferimento al periodo successivo finché si protrae la permanenza.
Deve, quindi, concludersi che l'istanza di punizione proposta dalla LU correttamente è stata ritenuta tempestiva dalla Corte di merito, legittimata pertanto a riesaminare, entro i confini delineati dal principio devolutivo, la posizione dell'imputato ai soli fini della responsabilità civile derivante da reato.
Il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata in ordine alla fondatezza della domanda di risarcimento non è oggetto di censura.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009