Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 2
La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la parte civile, costituita fuori udienza con atto notificato alle altre parti, legittimata per ciò solo a formulare istanza di sequestro conservativo).
In tema di costituzione di parte civile, la decisione del giudice del procedimento principale in ordine alle questioni di ammissibilità ed esclusione della suddetta parte, preclude che le medesime questioni possano essere riproposte in sede cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la questione relativa alla legittimazione del curatore speciale di minore a costituirsi parte civile, già risolta positivamente dal giudice dell'udienza preliminare, potesse essere riproposta in sede di procedimento di riesame avverso provvedimento di sequestro conservativo).
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: la nuova formula della costituzione di parte civile nel processo penaleLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2008, n. 12423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12423 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento