Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2008, n. 12423
CASS
Sentenza 6 febbraio 2008

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La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la parte civile, costituita fuori udienza con atto notificato alle altre parti, legittimata per ciò solo a formulare istanza di sequestro conservativo).

In tema di costituzione di parte civile, la decisione del giudice del procedimento principale in ordine alle questioni di ammissibilità ed esclusione della suddetta parte, preclude che le medesime questioni possano essere riproposte in sede cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la questione relativa alla legittimazione del curatore speciale di minore a costituirsi parte civile, già risolta positivamente dal giudice dell'udienza preliminare, potesse essere riproposta in sede di procedimento di riesame avverso provvedimento di sequestro conservativo).

Commentario1

  • 1Riforma Cartabia: la nuova formula della costituzione di parte civile nel processo penale
    Lorena Papini · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2008, n. 12423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12423
Data del deposito : 6 febbraio 2008

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