Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2008, n. 17313
CASS
Sentenza 15 aprile 2008

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Anche quando, per la tipologia del reato ascritto, l'aumento di pena per la recidiva sia obbligatorio ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., non sussiste, in presenza di attenuanti, il divieto del giudizio di bilanciamento tra queste ultime e la recidiva, essendo precluso solo quello di prevalenza delle prime sulla seconda. Ne consegue che è viziata da illegittimità la sentenza che, nel determinare la pena da infliggere, dapprima proceda all'aumento per la recidiva e successivamente alla diminuzione per le attenuanti. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, provvedendo direttamente al nuovo calcolo della pena finale, a partire dalla pena-base, così come determinata dal giudice di merito)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2008, n. 17313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17313
Data del deposito : 15 aprile 2008

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