Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 1
Anche quando, per la tipologia del reato ascritto, l'aumento di pena per la recidiva sia obbligatorio ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., non sussiste, in presenza di attenuanti, il divieto del giudizio di bilanciamento tra queste ultime e la recidiva, essendo precluso solo quello di prevalenza delle prime sulla seconda. Ne consegue che è viziata da illegittimità la sentenza che, nel determinare la pena da infliggere, dapprima proceda all'aumento per la recidiva e successivamente alla diminuzione per le attenuanti. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, provvedendo direttamente al nuovo calcolo della pena finale, a partire dalla pena-base, così come determinata dal giudice di merito)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2008, n. 17313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17313 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 734
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 002321/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
1) IG NT N. IL 01/08/1977;
avverso SENTENZA del 19/10/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del IG;
annullamento con rinvio del ricorso del P.G..
OSSERVA
Con sentenza del 23.4.2007 - resa nelle forme del rito abbreviato - il g.u.p. del tribunale di Catania dichiarava il IG colpevole di tentato omicidio in persona di LE Zumpo, condannandolo alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato, la corte d'appello - colla sentenza oggi esaminata - concedeva al medesimo le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena inflittagli a quattro anni di reclusione e confermando nel resto la decisione impugnata.
In punto di penale responsabilità, osservava il secondo giudice che la qualificazione giuridica del fatto era corretta, in quanto il IG, alla guida della sua auto, si era diretto a forte velocità verso lo Zumpo, al fine evidente di investirlo e cagionarne la morte (stanti l'idoneità della condotta e la univoca, dolosa direzione verso l'evento letale), senza che il fatto si realizzasse perché la vittima, datasi alla fuga, era stata solo sbalzata sul cofano e da qui al suolo.
Convergevano su tale ricostruzione dell'episodio le testimonianze assunte, mentre appariva incredibile la versione dei fatti resa dall'imputato, che aveva addirittura parlato di un'aggressione ai suoi danni, da parte dello Zumpo.
Infondata era la richiesta di ritenere la desistenza volontaria, in quanto era stata piuttosto la vittima ad impedire, colla fuga, che l'evento si realizzasse.
In punto di pena, la concessione delle attenuanti generiche (rispetto alla quale il giudizio di bilanciamento sulla recidiva, era inibito dal testo attuale dell'art. 99 c.p., comma 5), comportava la già precisata riduzione della pena, partendo da quella base di sette anni, aumentata per la recidiva di sei mesi, ridotta a sei anni per le attenuanti e a quattro per la diminuente del rito.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione sia il IG che il p.g. di Catania.
Nell'interesse dell'imputato, il difensore deduceva:
col primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione. Erroneamente la condotta del IG era stata qualificata come tentativo di omicidio, anziché lesioni volontarie, sulla base di una illogica ricostruzione dei fatti;
egli si era limitato a rincorrere lo Zumpo, col quale aveva avuto un litigio, bloccandolo colla sua auto e cagionandogli limitatissimi danni, stante la ridotta velocità tenuta;
col secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Il ricorrente aveva volontariamente desistito dalla propria azione, pur avendo la possibilità di continuarla;
questo dimostrava che non sussisteva alcuna intenzione omicida. Il p.g. denunciava violazione di legge, in punto di pena. Quella inflitta al IG era illegale, in quanto violava l'art. 69 c.p., comma 4; era inoltre erroneo il richiamo all'art. 99 c.p., comma 5, in relazione al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, perché la norma non lo vietava, disponendo solo per l'inibitoria di un giudizio di prevalenza sulla recidiva, proprio in forza dell'art. 69 cit., comma 4.
La conseguenza era l'inflizione di una pena inferiore a quella che sarebbe derivata da un calcolo corretto.
Il ricorso del IG è inammissibile.
Entrambi i motivi sono del tutto generici, non tenendo conto delle argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata, e prospettando una semplice rilettura del compendio probatorio, secondo un iter tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità. È altresì manifestamente infondata la reiterata richiesta di applicazione dell'art. 56 c.p., comma 3, giacché, per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa, occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioè, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o lo abbiano reso assolutamente vano (cfr. Sez., 1^, 2.12.2005, Plivia);
nella fattispecie, la sentenza in esame ha chiarito che solo la fuga dello Zumpo attenuò le conseguenze del comportamento tenuto dal IG, che, del resto, aveva comunque posto in essere una condotta già punibile a titolo di tentativo, per l'idoneità del mezzo usato e per la direzione univoca alla realizzazione dell'evento letale, voluto - come esattamente osservano i giudici di merito - nella forma del dolo alternativo.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, debbono seguire gli ulteriori provvedimenti, previsti dall'art. 616 c.p.p.. Il ricorso del p.g. è fondato.
La tipologia del reato ascritta al IG - incluso tra quelli previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. b) - comporta l'obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 5; ma in presenza di attenuanti, l'art. 69 c.p., comma 4, contrariamente a quanto afferma la Corte distrettuale,
non impone il divieto di giudizio di bilanciamento rispetto alla recidiva, disponendo solo che non si affermi la prevalenza delle attenuanti e consentendo, quindi, una valutazione di equivalenza. Ha pertanto errato la Corte di Appello, nell'apportare alla pena base prima l'aumento per la recidiva e poi le riduzioni per le attenuanti e la diminuente.
Seguendo il ragionamento della sentenza impugnata (che erroneamente non ha effettuato quella valutazione che pure implicitamente afferma che sarebbe stata equa) e ritenute quindi le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, la pena base di sette anni di reclusione più essere diminuita, ex art. 442 c.p.p., fino a quattro anni e otto mesi di reclusione.
In tal senso deve disporsi, previo annullamento senza rinvio della sentenza sul punto indicato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del IG, che condanna al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Determina la pena inflitta al IG in quattro anni e otto mesi di reclusione, in tal senso annullando senza rinvio sul punto la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008