Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2008, n. 10405
CASS
Sentenza 7 febbraio 2008

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Il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento, soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ove la ritenga, invece, inapplicabile, egli deve tenere conto soltanto delle circostanze attenuanti, non essendovi alcuno spazio per il giudizio di comparazione.

Commentario1

  • 1Art. 122 - Procura speciale per determinati atti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2008, n. 10405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10405
Data del deposito : 7 febbraio 2008

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