Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
Il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento, soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ove la ritenga, invece, inapplicabile, egli deve tenere conto soltanto delle circostanze attenuanti, non essendovi alcuno spazio per il giudizio di comparazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 122 - Procura speciale per determinati attihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2008, n. 10405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10405 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/02/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 249
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 400/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
avverso sentenza del Tribunale di Bergamo in data 8.5.2007;
emessa nei confronti di:
OU OH;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia avverso sentenza del Tribunale di Bergamo in data 8.5.2007, con la quale OU OH è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione e di Euro 3.000,00 di multa per due episodi di commercio di sostanze stupefacenti, con le attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 62 bis c.p. ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 80, lett. g) d.p.r. citato e sulla recidiva reiterata specifica nel quinquennio di cui all'art. 99 c.p., comma 4. La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di giudizio ordinario, ai sensi dell'art. 533 c.p.p.; e non già ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come inesattamente indicato nel ricorso. Deduce il ricorrente violazione dell'art. 69 c.p., comma 4, nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005, art. 3, che vieta la prevalenza di qualsiasi attenuante sulla ipotesi di recidiva prevista dall'art. 99, comma 4. Per disapplicare tale norma sarebbe stato semmai necessario, ad avviso del ricorrente, sollevare questione della sua legittimità costituzionale sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza dell'equiparazione di situazioni soggettive non sovrapponibili e del contrasto con la finalità rieducativi nella pena, ravvisarle nel caso di evidente sproporzione tra la sua entità e la gravità oggettiva del fatto.
Il rilievo del ricorrente non può ritenersi fondato. Come già affermato in diverse occasioni da questa Corte (vedi da ultimo Sez. 6, 7.1.2008 n. 52, P.G. Firenze c. Ali OH), alla luce della sentenza n. 192/2007 della Corte Costituzionale, una lettura costituzionalmente adeguata del novellato art. 69 c.p. induce a ritenere che il giudice di merito conservi immutato, con l'unica eccezione delle ipotesi previste dall'art. 99 c.p., comma 5, il potere di apprezzare la rilevanza della recidiva nel caso concreto;
e nel concreto sia chiamato a valutare la "significatività" del nuovo episodio criminoso, per stabilire all'esito di tale delibazione l'applicabilità o la non applicabilità della recidiva. Ove decida per l'applicabilità, procederà di seguito al giudizio di comparazione della recidiva con le eventuali circostanze attenuanti, da eseguire nel rispetto dell'art. 69 c.p., comma 4 (che esclude la prevalenza delle attenuanti nella ipotesi di cui all'art. 99 c.p., comma 4); mentre, ove ritenga l'inapplicabilità, non vi sarà
ovviamente alcuno spazio per il giudizio di comparazione e si terrà conto soltanto delle attenuanti. Nel caso in esame, al di là della improprietà formale della decisione, la motivazione della sentenza impugnata rende evidente che il giudicante ha inteso nella sostanza escludere l'applicazione della recidiva in considerazione della ridotta offensività della condotta delittuosa e della conseguente sproporzione tra la pena che ne sarebbe derivata e la gravità del reato;
onde la decisione, se pure fondata su motivazione da ritenersi erronea, non può essere qualificata come illegittima. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 7 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008