Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2007, n. 29228
CASS
Sentenza 2 luglio 2007

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Massime1

Quando la recidiva reiterata concorre con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento - soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. come modificato dalla legge n. 251 del 2005 - solo ove ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede. (Fattispecie in tema di giudizio di bilanciamento con prevalenza dell'attenuante speciale ex art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

Commentario1

  • 1Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2007, n. 29228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29228
Data del deposito : 2 luglio 2007

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