Sentenza 28 giugno 2007
Massime • 1
La recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi facoltativa. Ne consegue che, qualora il giudice non ritenga di applicare il relativo aumento di pena, non opera, nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, il divieto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti, introdotto all'art. 69, comma quarto, cod. pen. dalla legge summenzionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2007, n. 39134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39134 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2007 |
Testo completo
39 1 34/07/cul
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SUPREMA D I L A CORTE CAS SAZ IONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 3967/2007
INUDIENZA CAMERA DI
28 6 2007 CONSIGLIO del
Seat. N. 1247 composta dagli Ill.mi Sigg.
1. Dott. COCO GIOVANNI SILVIO Presidente 2. Dott. MARINI LIONELLO Consigliere 3. Dott. CAMPANATO GRAZIANA Consigliere 4. Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA Consigliere 5. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d'appello di Sassari
nei confronti di ZZ ME N. 22 FEBBRAIO 1982
avverso la sentenza in data 29 SETTEMBRE 2006 del Tribunale di
Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia
sentita la relazione del Consigliere dott. Rocco Marco Blaiotta;
Lette le conclusioni del Procuratore generale in persona del dr.
- E. Delehaye, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
- 1- Macote
1. Il Tribunale di Tempio Pausania ha applicato la pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. nei confronti di ZZ DO. L'imputazione riguarda il reato di cui all'articolo 73 del D.P.R.
9 di 309 del 1990. Si tratta della detenzione di circa 204 n. hashish. È stata altresì contestata la recidiva reiterata infraquinquennale. L'accordo ha l'altro riguardato l'applicazione tra dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n.
309 del 1990; nonché l'escusione della rilevanza della recidiva. A tale sentenzaultimo riguardo si legge in che può non essere applicato l'aumento di pena per la contestata recidiva, essendo la afflittiva in sufficientemente concordata dalle parti pena considerazione della lieve entità del fatto.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale deducendo violazione di legge. Infatti, si afferma, in presenza dell'aggravante della e dell'attenuante del recidiva reiterata fatto di lieve entità il giudice si è sottratto al doveroso giudizio di bilanciamento. In conseguenza, è stato eluso lo specifico divieto normativo di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante sulla recidiva reiterata, previsto dal quarto comma dell'articolo 69 c.p., come novellato dalla legge n. 251 del 2005.
Ciò ha comportato un trattamento sanzionatorio illegale.
3. www Il ricorso è infondato.
-3. 1 La pronunzia ha motivatamente escluso la rilevanza della recidiva reiterata ai fini del giudizio in ordine alla gravità del reato ed alla conseguente determinazione della pena.
Si è infatti ritenuto che il fatto abbia una obiettiva lieve entità e sia, in conseguenza, adeguatamente sanzionato dalla pena prevista dal quinto comma dell'articolo 73. Si è quindi implicitamente ravvisato che si sia in presenza di un'aggravante facoltativa pure a seguito della riforma introdotta con la legge l'esistenza 251 2005. Inoltre, stata ritenutadel è dell'attenuante del fatto di lieve entità; e, per quel che sembra d'intendere, si è per implicito ritenuto che l'applicazione della relativa diminuzione di pena non sia pregiudicata dalla contestazione della recidiva, non essendosi ravvisata la sua concreta rilevanza.
La questione posta dal ricorrente riguarda la controversa interpretazione dell'articolo 69 comma 4 c.p. nel testo novellato dalla richiamata legge n. 251. La norma prevede che, nell'ambito del meccanismo di bilanciamento tra le circostanze del reato, quelle attenuanti non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata di cui all'articolo 99 comma 4 c.p. Peraltro, pure tale ultimo articolo è stato riscritto dalla legge n. 251.
Pertanto il tema proposto dal ricorrente riguarda, infine, la
-2- Blailla complessiva portata della riforma introdotta dalla legge in questione a proposito della disciplina della recidiva del suo e peso nella ponderazione comparativa delle circostanze del reato.
Lo stato del dibattito può essere sintetizzato nei seguenti termini. Diversi giudici hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del novellato articolo 69, sul presupposto implicito che l'articolo 99, pur esso novellato, abbia trasformato la recidiva reiterata da discrezionale ad obbligatoria. Si è quindi ritenuto che, in tutti i casi in cui si configuri il dato obiettivo costituito dalla ripetizione dei reati, debba essere di necessità ritenuta la circostanza aggravante di cui all'articolo
99 comma 4; e che essa possa essere valutata come equivalente, ma non minus valente rispetto alle circostanze attenuanti. Tale interpretazione della disciplina legale ha proposto dubbi di legittimità costituzionale, potendo condurre all'applicazione automatica di una sanzione spropositatamente severa, non conformata alla reale gravità del reato, in contrasto con il principio di ragionevolezza con la funzione rieducativa della pena. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 delle 5 giugno scorso, ha ritenuto l'inammissibilità delle questioni sollevate. Essa ha evidenziato che la lettura dell'articolo 99
c.p. prospettata dai giudici remittenti non è l'unica possibile;
ed ha proposto una sintesi delle diverse, contrapposte interpretazioni della nuova disciplina legale avanzate da più parti. Si è in particolare posta in luce l'esistenza di una corrente di pensiero secondo cui il legislatore ha voluto rendere fisso anziché variabile tra un minimo ed un amassimo l'aumento di pena derivante dalla ripetizione dei reati, lasciando però inalterato il potere discrezionale del giudice di ritenere in concreto l'esistenza о meno della recidiva. Tale alternativa interpretazione, di cui la giurisprudenza non ha sondato la praticabilità, farebbe venir meno le prospettate problematiche di legittimità costituzionale, giacché tutte si fondono sul presupposto che si sia in presenza di un meccanismo normativo che, sua automaticità, configura una presunzione di con la pericolosità. Il controverso stato delle cose, dunque, impone una sintetica ma compiuta disamina del tema di cui si discute.
Il codice penale, sotto l'influsso del pensiero 3. 2 espresso dalla Scuola positiva, ha tratteggiato nel capo secondo del all'autore del reato, IV dedicato diverse titolo qualificazioni soggettive in chiave criminologia, quali la recidiva, l'abitualità e professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, espressive di pericolosità sociale. Esse sono state collegate a severe ed automatiche conseguenze per ciò che riguarda l'applicazione della pena e di misure di sicurezza.
Per ciò che riguarda in particolare la recidiva, nell'originaria configurazione del codice era delineata una scelta di forte impronta specialpreventiva. La categoria, infatti, era caratterizzata da obbligatorietà, genericità, perpetuità. Si era dunque in presenza di una scelta normativa consapevolmente
3- Alcotton contrastante con l'impostazione classica, che configurava la recidiva in chiave retributiva, come espressione di una maggiore riprovevolezza personale. L'obbligatorietà della recidiva era chiaramente piano dall'uso espressa, sul lessicale, dell'indicativo presente "è": "La pena è aumentata..."
Tale disciplina è stata radicalmente riformata nel 1974. La recidiva, infatti, è divenuta da obbligatoria discrezionale. Anche questo caso l'innovazione è espressa con un lessico assai in chiaro: "La pena può essere aumentata". L'innovazione sottende un radicale mutamento di prospettiva. La ripetizione dei reati non è più un indicatore automatico ed indiscriminato di elevata pericolosità sociale, che giustifica altrettanto automaticamente
l'applicazione di un differente, severo regime sanzionatorio.
Essa, al contrario, sembra collocarsi precipuamente all'interno del giudizio sulla gravità del reato e segnatamente sulla colpevolezza. Si tratta di valutare se la recidiva, ponderata insieme a tutti i tratti caratteristici dello specifico episodio illecito, esprima una maggiore rimproverabilità personale, un atteggiamento di indifferenza ○ avversione verso le leggi dell'ordinamento penale, l'assenza di un ripensamento critico a seguito della precedente condanna, una risoluzione criminosa più consapevole e determinata. In tale prospettiva personalizzata, naturalmente, non è priva di rilievo la considerazione della natura dei reati, della distanza temporale e delle connessioni esistenti tra l'uno e l'altro. Tale complessiva valutazione può commisurazione della pena attraversoinfluenzare la il riconoscimento dell'aggravante in questione.
La riforma è ricca di significato, giacché colloca decisamente recidiva all'interno del diritto penale del fatto della la e colpevolezza;
ed allontana la prospettiva inquietante del diritto penale d'autore. Alla luce di tale nuova configurazione dell'istituto, all'interno della recidiva quale circostanza aggravante del reato si scorgono due momenti. Uno ha rilievo oggettivo ed è costituito dalla presenza di una pluralità di condanne. L'altro è invece di tipo valutativo: si esprime in un giudizio in ordine alla significatività della reiterazione dei reati nell'indicata ottica di maggiore rimproverabilità personale e pericolosità sociale.
Tale aspetto valutativo, implicando l'esercizio di una ponderazione discrezionale, richiede una appropriata motivazione. Occorre dunque che il giudice riconosca la rilevanza della recidiva, la accerti. Senza scendere nella disputa fra natura dichiarativa о costitutiva di tale riconoscimento, non priva di incomprensioni e fraintendimenti, sufficiente rimarcare che la recidiva deve è essere ritenuta dal giudice. Si tratta di apprezzamento che si presenta assai affine a quello che, con maggiore consapevolezza, è solitamente compiuto nell'ambito delle cosiddette attenuanti generiche. Anche qui, infatti, si è in presenza di una valutazione che presenta tratti di ancor più marcata discrezionalità. Anche qui il giudice, sulla base della ponderazione di contingenze non legalmente predeterminate, "ritiene" о "concede" la circostanza, che in questo caso riveste un ruolo attenuante.
h Micella 3. 3 tale rinnovata configurazione Rispetto a dell'istituto, la riforma del 2005 presenta incertezze interpretative cui si è già accennato, che trovano la base in alcune ambiguità lessicali. Infatti, 1 primi due commi dell'articolo 99 c.p. individuano tuttora la recidiva semplice e quella monoaggravata come discrezionali. Si enuncia, infatti, che
"la pena può essere aumentata". Al contrario i commi 3 e 4, che riguardano la recidiva pluriaggravata e quella reiterata, sembrano alludere a circostanze obbligatorie. Viene infatti utilizzato l'indicativo presente del come nella originaria configurazione della verbo essere, disciplina: "l'aumento di pena è... ". Diversi argomenti sono stati addotti per corroborare la tesi della recidiva reiterata come obbligatoria: i lavori preparatori;
la scelta di fondo della riforma, intesa a rendere più severa e meno incerta l'applicazione dell'istituto; l'uso del verbo “è", già utilizzato in origine dal codificatore per esprimere l'obbligatorietà della recidiva. Il successivo quinto comma, tuttavia, mostra una differente scelta lessicale. Si afferma infatti che, per i delitti indicati all'articolo 407 comma 2 lettera a) c.p.p., l'aumento di pena per obbligatorio".la "è Talerecidiva sottolineatura dell'obbligatorietà della aggravante e del relativo aumento di pena in considerazione della natura dei reati legittima una diversa interpretazione dei precedenti commi 3 e 4. L'uso del verbo essere, potrebbe cioè indicare che, nei casi presi in esame dai detti commi, il riconoscimento della recidiva è pur sempre discrezionale;
ma, ove ritenuta, la circostanza implica un aumento di pena fisso. Si tratterebbe insomma di una circostanza discrezionale nell'an e vincolata nel quantum. Tale opzione interpretativa, da più parti proposta, trova conforto nel fatto che i ridetti richiamati commi 3 e 4 non configurano categorie distinte, ma solo articolazioni dell'istituto di base delineato nel primo comma.
argomenti3. 4 Questa Corte reputa che nessuno degli proposti per sostenere l'obbligatorietà della recidiva reiterata di cui si parla sia risolutivo;
e che la tesi della persistente discrezionalità di tale circostanza sia da preferire sia per ragioni testuali, sia sulla base di argomenti
-soprattutto- tratti dai principi del sistema (Così già sez. IV, 11.4.07, Serra).
Sul piano lessicale, prevale la constatazione che quando il legislatore ha voluto enunciare l'obbligatorietà dell'aggravante, lo ha fatto in modo consapevole ed appropriato. Al quinto comma, infatti, si afferma appunto che l'aumento di pena "è obbligatorio". Appare ragionevole inferirne che, quando l'obbligatorietà non è espressamente enunciata, si sia in presenza di un'aggravante ancora discrezionale nell'an, ma obbligatoria nel quantum. Il giudice, cioè, nei casi di recidiva reiterata che qui interessano, è tuttora tenuto a valutare, sulla base di tutte le contingenze del caso concreto, se la ripetizione delle violazioni della legge penale sia о meno significativa nel senso che si è sopra esposto;
nell'ottica, cioè, di una maggiore rimproverabilità
5- Black personale o di una più elevata pericolosità sociale. Nel caso in cui tale valutazione sia di segno positivo, lo stesso giudice perviene a ritenere, a riconoscere, ad attribuire l'aggravante in questione. Ne consegue un aumento di pena fisso che, a seconda dei casi, è della metà o di due terzi.
Il "riconoscimento" dell'aggravante ha rilevanti conseguenze anche ai fini del bilanciamento delle circostanze implicando, ai sensi del novellato art. 69, che le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata.
In conclusione, tale soluzione interpretativa implica che la recidiva reiterata determina un trattamento sanzionatorio più severo che, a differenza che nel passato, viene irrogato in misura fissa; ma solo nel caso in cui la ripetizione degli illeciti sia concretamente significativa nell'ottica che si è già detta.
3. 5 La soluzione scelta da questa Corte, come si è accennato, non poggia solo sull'argomento testuale indicato, ma anche e soprattutto su argomenti di valore, e segnatamente sui principi costituzionali dell'ordinamento penale. Infatti,
l'opposta soluzione interpretativa, che ritiene l'obbligatorietà della recidiva, configura un'indiscriminata presunzione assoluta di pericolosità sociale del recidivo reiterato. Tale regime supera per rigore quello vigente prima della riforma del 1974. Infatti, si configura un doppio rigido automatismo che riguarda non solo il carattere esclusivamente obiettivo dell'aggravante (legato cioè solo all'esistenza di una pluralità di condanne), ma anche l'aumento della pena, che è fisso (la metà o due terzi, a seconda dei casi); mentre nell'originaria configurazione era previsto un aumento obbligatorio nell'an, ma parzialmente discrezionale e di misura inferiore nel minimo (da un terzo alla metà e dalla metà a due terzi). La conseguenza è che, in caso di recidiva reiterata, viene sempre irrogato un rilevantissimo e fisso aumento di pena.
Il meccanismo viene applicato in modo indiscriminato sia nei casi in cui la ripetizione delle violazioni è effettivamente espressione di elevata pericolosità sociale e di indifferenza nei confronti dell'ordinamento; sia nei casi in cui, al contrario, la reiterazione gli illeciti, magari distanti nel tempo e di differente natura, costituisce un mero accidente privo di significato concreto nell'ottica del giudizio sulla colpevolezza e sulla pericolosità sociale. Risaltano, in tale meccanismo, la atemporalità, l'indifferenza cioè rispetto alla distanza tra gli illeciti; nonché l'assenza di qualunque considerazione della natura e della gravità dei reati. Si è in presenza, insomma, di un meccanismo rigidamente presuntivo, che non lascia spazio alcuno alla concreta considerazione del reale significato del dato meramente oggettivo costituito dalla ripetizione dei delitti. Il legislatore, cioè, stando all'interpretazione criticata, avrebbe non solo sottratto al giudice qualunque spazio di discrezionalità, ma avrebbe a sua volta rinunziato a definire indicatori normativi idonei a concretizzare, а rendere plausibile, il giudizio di elevata pericolosità sociale attraverso l'individuazione, ad
6-- Maiste oppureesempio, di reati ritenuti particolarmente gravi attribuendo rilievo al tempo intercorso tra l'uno e l'altro.
Tale ricostruzione dell'istituto lo riporta, con accresciuto rigore, alla sua originaria impronta specialpreventiva;
ed offre spazio a seri dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al principio di ragionevolezza ed alla funzione rieducativa della pena, come da più parti posto in luce. La verosimile violazione del principio di eguaglianza è di intuitiva evidenza, atteso che si applica l'aggravante indiscriminatamente, anche in situazioni nelle quali, come si è accennato, la recidiva è un mero accidente
o poco più. Ma pare che l'ingiustificata irrogazione di una pena macroscopicamente eccessiva vulneri anche il principio di proporzione e con esso la funzione rieducativa della pena. A tale proposito è sufficiente rammentare che la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare in una importante sentenza (Sentenza n. 313 del 1990) che l'irrogazione di una pena sottratta al controllo di adeguatezza da parte del giudice implica il pericolo di un trattamento sanzionatorio sproporzionato, che non può essere umanamente accettato dal reo e non è quindi in grado di favorirne la rieducazione. A ben vedere, una situazione di tale genere si può verificare non solo quando l'irrogazione della sanzione ha luogo in un'area sottratta al giudiziale controllo di razionalità fondato sulla ponderata considerazione di tutti gli indicatori di gravità desunti dalle contingenze del caso concreto;
ma anche quando è il legislatore che configura un meccanismo sanzionatorio che, ai fini della determinazione della pena, non solo sottrae al giudice qualunque potere discrezionale, ma rinunzia a sua volta a fornire indicatori normativi che valgano a differenziare il trattamento di categorie di fattispecie tra loro grandemente diverse. Tale situazione, infatti, dà luogo, come si è accennato, ad una presunzione assoluta che astrae dalla realtà e può condurre all'irrogazione di una sanzione talmente avulsa dall'effettivo peso del fatto da non poter essere in nessun modo interiormente accettata dalla persona che deve subirla. In conclusione, non è la severità in sé che potrebbe vulnerare la norma;
ma la sua programmatica, irrazionale rigidità in chiave presuntiva, che travolge il principio di realtà.
3. 6 - Così chiarite le ragioni che fondano i dubbi sulla tenuta costituzionale dell'interpretazione criticata, non difficile scorgere nella giurisprudenza costituzionale censure di norme che, nell'ambito del trattamento sanzionatorio, configurano rigide presunzioni destinate a prevalere comunque, anche quando contrastanti con la realtà. Si fa riferimento soprattutto а pronunzie (Sentenze n. 1 del 1972; n. 110 del 1974; n. 139 del 1982) che hanno censurato norme afferenti all'applicazione delle misure di sicurezza, istituto pure esso ispirato dalla dottrina della Scuola positiva. Le norme in questione prevedevano meccanismi rigidamente presuntivi in chiave di pericolosità sociale, afferenti all'applicazione o alla durata delle misure di
-7- sicurezza, da applicare anche quando contrastanti con un attualizzato giudizio fondato sulla realtà.
Anche recentemente la Corte costituzionale, con le sentenze n. 257 del 1996 e n. 79 del 2007, ha censurato norme dell'ordinamento penitenziario introdotte proprio dalla legge n.
251 del 2005 di cui si discute. Essa ha affermato che il legislatore non può eludere le funzioni costituzionali della pena, sacrificando irrazionalmente i paradigmi di adeguatezza e proporzionalità. In particolare si ritenuto che, inasprendo indiscriminatamente i presupposti per la concessione di benefici penitenziari ai recidivi, obliterando l'iter di risocializzazione già concretamente perseguito, viene fatta scelta una generalpreventiva che accomuna fra loro le posizioni dei recidivi reiterati, alcuna valutazione della qualità dei senza comportamenti, del tipo di devianza, della lontananza nel tempo fra le condanne ed altri possibili parametri individualizzanti;
е che relega nell'ombra il profilo rieducativo.
Si tratta di censure che -pare potrebbero essere rivolte anche alla normativa di cui ci si occupa che, nell'interpretazione criticata, condurrebbe -appunto- all'indiscriminato appiattimento di tutte le situazioni riconducibili obiettivamente alla recidiva reiterata, senza alcuna possibilità di tener conto delle particolarità di ciascun caso concreto. In conseguenza, la ricerca di una soluzione costituzionalmente orientata della normativa induce a preferire l'opposta tesi ermeneutica sopra esposta.
-4. Occorre infine valutare la praticabilità dell'indirizzo interpretativo proposto da altre pronunzie di questa Corte (ad es.
Cass., VI, 27 febbraio 2007, n. 18302, Ben Hadria), secondo cui, sebbene la recidiva reiterata sia tutt'ora facoltativa, il novellato art. 69 c.p., nell'inibire la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, fa riferimento allo status soggettivo di recidivo, alla qualificazione giuridica soggettiva derivante dalle precedenti condanne;
indipendentemente dalle distinte determinazioni che il giudice può assumere ai sensi dell'art. 99 c.p. in ordine al discrezionale aumento della pena.
Tale tesi è stata confutata dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 192 del 2007, quando ha Osservato che
"qualora si ammettesse che la recidiva reiterata, da un lato mantenga il carattere di facoltatività, ma dall'altro abbia efficacia comunque liberante in ordine all'applicazione di circostanze attenuanti concorrenti -siano esse ad effetto comune о speciali- ne deriverebbe la conseguenza, all'apparenza paradossale, di una circostanza neutra agli effetti della determinazione della pena (ove non indicativa di maggiore colpevolezza o pericolosità del reo), nell'ipotesi di reato non
(ulteriormente) circostanziato;
ma in concreto aggravante eventualmente anche in rilevante misura- nell'ipotesi di reato circostanziato in mitius. In altre parole, appare assai problematico, sul piano logico, supporre che la recidiva non operi rispetto alla pena del delitto in quanto tale determini, e invece, un sostanziale incremento di pena rispetto al delitto
8- O the attenuanto: profilo problematico, questo, con il quale i giudici a quibus avrebbero dovuto necessariamente misurarsi".
Tale osservazione, collocata sul piano della logica, non può condivisa. Il tema, tuttavia, ha diverse composite non essere applicazioni, sicchè richiede un chiarimento di fondo. Diverse norme dell'ordinamento penale (ad es. artt. 151, 164 e
168, 162 bis, 172, 176, 179 c.p.) richiamano la recidiva, con diverse finalità con differenti formule linguistiche. E' ben e possibile che, essendo differenti i fini ed i contesti di tale richiamo, si faccia in qualche caso riferimento alla mera qualificazione soggettiva derivante automaticamente dalle precedenti condanne;
ed in altri casi -invece- alla recidiva
reiterata come circostanza aggravante concretamente ritenuta dal giudice all'esito del giudizio cui si è ripetutamente fatto cenno.
La giurisprudenza di questa Corte offre esempi di tali differenti usi del richiamo di cui si discute. Così, in tema di estinzione del reato della pena per prescrizione ricorre l'enunciazione che non è consentito tener conto dell'aggravante costituita dalla recidiva, ove essa non sia stata accertata in sede di cognizione, non sia stata cioè valutata dal giudice nella quantificazione della pena (Cass. I, 6 ottobre 2004, Nardelli, Rv.
230295; Cass. V, 5 marzo 1999, Albanese, Rv. 213111). Per contro, in tema di oblazione ex art. 162 bis. c.p. ricorre l'affermazione opposta che la recidiva rileva come mero stato soggettivo desumibile dal certificato penale ed indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di tale status (ad es. Cass. IV, 16 marzo
2004, rv. 228922). In tale ultimo ambito, afferente all'ammissione alla definizione semplificata di procedimenti afferenti a reati tenui, sarebbe in effetti irrazionale che si richiedesse incidentalmente una valutazione complessa come quella inerente alla significatività della recidiva.
Dunque, il testo normativo le finalità del richiamo e costituiscono gli strumenti che guidano di volta in volta
l'interprete nell'intendere la recidiva in un modo o nell'altro.
Di certo, in tema di determinazione della pena per effetto dell'applicazione delle circostanze del reato, non si può fare a meno d'intendere la recidiva come la circostanza aggravante discrezionale di cui si è parlato;
non solo per le ragioni di coerenza già evidenziate dalla Corte costituzionale, ma anche per esigenze tecniche del sistema, afferenti alla struttura della procedura che conduce alla commisurazione della pena per effetto delle circostanze del reato. Infatti la determinazione della pena, per ciò che riguarda il reato circostanziato, si articola in due momenti tra loro strettamente connessi come parti di un medesimo procedimento: dapprima l'individuazione delle circostanze che, in alcuni casi (attenuanti generiche, recidiva), implica le valutazioni discrezionali cui si è ripetutamente fatto cenno; successivamente, la ponderazione comparativa, il bilanciamento tra quelle di segno contrario ai sensi dell'art. 69 c.p. Tale ultima norma si occupa esclusivamente delle circostanze del reato;
sicchè quando richiama la recidiva reiterata non può non intenderla
9- Blst appunto- in quanto circostanza discrezionale come delineata dall'art. 99 c.p.
La conclusione è che, ai sensi dell'art. 69, per stabilire se la recidiva reiterata costituisce un limite alla prevalenza delle circostanze attenuanti è necessario, per il giudice, valutare se la recidiva rappresenti, nella fattispecie concreta, una circostanza ritenuta rilevante ai fini della commisurazione della pena. Nel caso in cui tale valutazione sia negativa, pur in presenza di una pluralità di condanne non vi è un ostacolo al giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Nel passato la giurisprudenza ha mostrato, comprensibilmente, scarsa attenzione a tale passaggio;
poiché nella maggior parte dei casi, il giudizio di bilanciamento era libero e consentiva, quindi, di caducare i possibili effetti della recidiva sulla pena attraverso il giudizio di prevalenza delle attenuanti. Nel presente, per contro, le evidenziate limitazioni introdotte dal novellato art. 69 c.p. impongono, come si è accennato, una autonoma valutazione, ed un autonomo passaggio motivazionale, che riguarda l'essere o non essere (rilevante) della recidiva ridetta.
5. La sentenza impugnata si attiene all'ordine concettuale sopra esposto, avendo ritenuto che la recidiva non fosse rilevante nel caso di specie ed avendo conseguentemente applicato la circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 73 comma 5 del
D.p.r. n. 309 del 1990. Tale orientamento è del resto conforme all'indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte in tema di patteggiamento prima della riforma del 2005, secondo cui
"l'applicazione di circostanze attenuanti, comuni о ad effetto speciale, ad un reato aggravato dalla recidiva non rende di per sé applicabile il disposto dell'art. 69 c.p. in tema di comparazione. La contestata recidiva, infatti, non incide necessariamente sulla misura della pena, essendo in facoltà del giudice non apportare gli aumenti che da essa dovrebbero derivare. Ne consegue che correttamente il giudice può applicare la pena richiesta dalle parti, nel caso in cui esse abbiano escluso gli effetti della recidiva sulla misura della pena" (Cass. VI, 23 settembre 1992,
Rv. 193525; Cass. VI, 10 marzo 1995, Rv. 201823). Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
IL CONSIGLIEREBhuillen Roma 28 giugno 2007
ESTENSORE
(Rocco MarETE BUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale IL PRESIDENTE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA (Silvib Giovanni Coco)
24 OTT. 2007
CANCELLERA