Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4221
CASS
Sentenza 9 dicembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di recidiva reiterata, il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento, a norma dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, nel caso in cui ritenga inapplicabile la recidiva, deve tenere conto soltanto delle circostanze attenuanti, non essendovi alcuno spazio per il giudizio di comparazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4221
    Data del deposito : 9 dicembre 2008

    Testo completo