Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di recidiva reiterata, il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento, a norma dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, nel caso in cui ritenga inapplicabile la recidiva, deve tenere conto soltanto delle circostanze attenuanti, non essendovi alcuno spazio per il giudizio di comparazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1669
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 000084/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di SALERNO;
nei confronti di:
1) DE RO RO N. IL 07/02/1960;
avverso SENTENZA del 01/10/2007 TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno avverso la sentenza dell'1.10.2007 del Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, con la quale all'imputato De RO CC, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, veniva applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di mesi 2 e giorni venti di reclusione ed Euro 100 di multa in ordine al reato di cui all'art. 99 c.p., art.110 c.p., art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 5 e 7, e art. 61 c.p., n. 5, pena sostituita con Euro 3.040 di multa, deducendo che, in sede di applicazione concordata della pena su richiesta delle parti, il Giudice non avrebbe potuto procedere al giudizio di prevalenza delle ritenute attenuanti generiche, atteso lo stato soggettivo del De RO, recidivo reiterato ex art. 99 c.p., comma 4. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per il rigetto del ricorso, deducendo l'insussistenza del divieto posto dall'art. 69 c.p., comma 4, di valutare nel caso di recidiva reiterata le attenuanti prevalenti sulle ritenute aggravanti. Il ricorso è infondato.
Invero, deve ribadirsi che "il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento, soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69 c.p., comma 4, tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede;
ove la ritenga, invece, inapplicabile, egli deve tenere conto soltanto delle circostanze attenuanti, non essendovi alcuno spazio per il giudizio di comparazione" (Sez. 6^, 7.2.2008, n. 10405, ed altre precedenti conformi). Infatti, secondo il disposto dell'art.99 c.p., come riformulato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, la previsione della "obbligatorietà" dell'aumento della pena per la recidiva deve ritenersi limitata alle ipotesi di recidiva di cui allo stesso articolo, comma 5 (recidiva concernente i gravi delitti di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a)), mentre l'applicazione della recidiva è rimasta una "facoltà" del giudice in tutti gli altri casi previsti dalla norma ed è possibile, altresì, ritenere - come la Corte costituzionale ha adombrato nella sentenza n. 192 del 14 giugno 2007 - che non sussiste "l'automatismo" previsto dal comma 4 dell'art. 69 c.p., come ancora riformulato dalla L. n. 251 del 2005,
laddove si esclude che, nel giudizio di comparazione delle circostanze, possano essere ritenute prevalenti le attenuanti sulle ritenute aggravanti nel caso, appunto, della recidiva reiterata. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009