Sentenza 16 luglio 2008
Massime • 1
L'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata può essere applicato solo qualora si ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, in considerazione della natura e del tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art.133 cod.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2008, n. 34702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34702 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2008 |
Testo completo
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34702 /08 R SENTENZA n. 1157 REGISTRO GENERALE n. 38591/07
PUBBLICA UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2008
R E P U B BLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Bruno Oliva - Presidente 1. Dott. Nicola Milo - Consigliere
2. Dott. Luigi Lanza - Consigliere
3. Dott. Lina Matera - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova contro la sentenza del 17 settembre 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di
Sanremo, nel procedimento a carico di LV BE, nato a [...] il
18.1.1962;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.
Antonello Mura, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al giudizio sulla recidiva e alla determinazione della pena.
Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 17 settembre 2007 con cui il G.u.p. del
Tribunale di Sanremo, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato LV
AM alla pena di anni tre e mesi due di reclusione nonché al pagamento di euro
14.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1-bis d.P.R.
309/1990, per avere illegalmente detenuto, al fine di spaccio, gr. 201,7 di cocaina, con principio attivo pari a gr. 62,69.
Deduce il vizio di motivazione della sentenza, perché il giudice di merito non ha motivato in maniera adeguata la decisione di considerare non operativa la recidiva reiterata contestata, ritenendo apoditticamente che la condanna più recente dell'imputato risaliva ad alcuni anni fa', considerazione erronea, in quanto dai dati riportati nel certificato penale risulta che l'AM ha riportato tre condanne per violazione della disciplina degli stupefacenti, l'ultima risalente al
15.12.2004, per un fatto commesso il 24.5.2003. Ne consegue, secondo il procuratore generale, che la recidiva nel reato esprime una particolare propensione a delinquere dell'imputato, che avrebbe giustificato un aumento di pena.
Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria in cui contesta la fondatezza del ricorso del procuratore generale, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il pubblico ministero ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza, investendo la parte della decisione in cui è stata esclusa l'applicazione della recidiva reiterata contestata, lamentando, in particolare, che il giudice di prime cure non abbia motivato in modo adeguato la scelta di considerare non operativa tale recidiva.
2 La censura è infondata. Invero, il giudice di merito ha assunto la sua decisione in base ad una motivazione che non appare illogica o incoerente, ma che al contrario tiene conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui l'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata può essere applicato solo qualora si ritenga il nuovo episodio delittuoso "concretamente significativo” sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, in considerazione della natura e del tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p.
In sostanza, il giudice ha offerto una adeguata giustificazione delle proprie determinazioni sulle ragioni della non applicazione della recidiva, riferendosi al tempo della commissione del fatto di cui all'ultimo precedente penale, risalente
"ad alcuni anni fa" e ad uno dei parametri indicati dall'art. 133 comma 2 c.p., evidenziando il buon comportamento processuale.
Alla infondatezza dei motivi proposti, consegue il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2008
In Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Fadelbo Bruno Oliva
With DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 5 SET 2008
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