Sentenza 15 maggio 2009
Massime • 1
La recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa - salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (art. 99, comma quinto, cod. pen.) - con la conseguenza che allorquando il giudice ritenga di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputandola espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.. Ne deriva che, nel caso in cui la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento, a norma dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, solo ove ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a d influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 settembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2009, n. 22871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22871 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 15/05/2009
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1070
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 7547/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LD LE n. il 15/05/1984;
2) LD FL n. il 19/01/1962;
avverso SENTENZA del 28/11/2008 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA Stefano;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
EL RA ed EL EM ricorrono, a mezzo del loro difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, in data 28 novembre 2008, con la quale, in riforma di quella emessa dal locale tribunale il 20 giugno 2007, sono state condannate, la prima, esclusa la contestata recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 48 e 480 c.p. (così qualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 110 e 497 bis c.p., sub B); la seconda, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reati, unificati ex art. 81 cpv. c.p., di cui agli artt. 110, 48 e 480 c.p. (capo B) e artt. 81 e 495 c.p. (capo C). Deduce il difensore, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo inosservanza od erronea applicazione degli artt. 40, 42, 43, 48 e 480 c.p., in quanto, non essendo la carta d'identità un atto pubblico, e l'ufficiale di stato civile, nel rilasciare tale documento, limitandosi ad attestare la corrispondenza delle generalità e delle sembianze del cittadino ai dati risultanti dagli atti interni dell'ufficio, la condotta di EL RA doveva ritenersi del tutto irrilevante ai fini del rilascio della carta d'identità, in quanto la sua dichiarazione ovvero apposizione della firma sul modulo di richiesta, al nome di EL AM, del nuovo documento non era in alcun modo prescritta dalla legge e non poteva quindi influire sulla condotta che, autonomamente, doveva tenere il pubblico ufficiale chiamato al rilascio del nuovo documento di identità. Inoltre - prosegue la difesa - la firma di EL RA era stata apposta sul modulo di richiesta di rilascio della carta d'identità "per l'atto di assenso di minore di anni 18", circostanza che non ricorreva nella specie per essere EL AM maggiorenne, per cui il rilascio del documento in questione al nominativo di EL AM, pur con la fotografia di EL EM, non era stata conseguenza della condotta di EL RA, ma solo dell'induzione in errore realizzata da EL EM, la quale aveva consegnato all'ufficiale di stato civile la propria fotografia in luogo di quella della sorella per ottenere il falso documento.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata ritenuta la responsabilità di EL RA, dal momento che le dichiarazioni rese in dibattimento da EL EM da un lato erano state dalla corte di merito ritenute utilizzabili a favore della coimputata EL RA e, dall'altro, i giudici di appello avevano ritenuto irrilevante la circostanza che EL RA fosse pressoché analfabeta, laddove invece il tribunale, nell'assolvere EL RA, aveva rilevato che le dichiarazioni di EL EM confortavano la tesi secondo cui RA nulla sapeva della falsità della carta d'identità che veniva richiesta non avendo compreso che veniva richiesta a nome della sorella e non suo. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per mancanza o illogicità della motivazione sulla ritenuta rilevanza della recidiva e sulla mancata applicazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, in relazione alla posizione di EL EM che, gravata da precedenti essenzialmente per reati di furto, non si era vista escludere l'applicabilità in concreto degli effetti della recidiva, come invece era avvenuto per EL RA, con una evidente quanto ingiustificata disparità di trattamento.
In subordine la difesa solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 c.p. e art. 99 c.p., comma 4, nella parte in cui determinano un automatismo nella quantificazione della pena che limita entro rigidi parametri la determinazione giudiziale del trattamento sanzionatorio, determinando una presunzione assoluta di pericolosità del reo, per contrasto con l'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 3. I ricorsi sono entrambi fondati.
Con riferimento a EL RA, la Corte trentina, pur avendo ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dibattimentali di EL EM, rese in bonam partem, cioè in favore della coimputata EL RA, contraddittoriamente le ha ritenute irrilevanti, per escludere l'assenza in capo alla RA dell'elemento psicologico del reato di concorso nel falso ex artt. 48 e 480 c.p., nella parte in cui evidenziavano come RA fosse persona analfabeta. Desumono infatti i giudici di appello l'irrilevanza, ai fini della esclusione della responsabilità di EL RA, dello stato di analfabetismo di quest'ultima a motivo della pregressa conoscenza tra le due donne, per cui dovendo semplicemente attestare EL RA l'identità della persona che presentava la richiesta, non poteva certamente ignorare che colei che presentava la richiesta (cioè EL EM) era persona diversa dalla apparente destinataria della carta d'identità (EL AM, sorella di EM). Senonché - osserva questa Corte - per ritenere ciò la corte di merito omette di considerare che proprio dalle dichiarazioni di EL EM - come evidenziato invece dal tribunale - risultava che EL RA ignorava la falsità della carta d'identità che veniva richiesta a nome di EL AM, ritenendo invece che venisse regolarmente richiesta da EL EM, presente assieme a lei negli uffici dell'anagrafe del Comune di Trento, circoscrizione di San Giuseppe - Santa Chiara, per cui RA aveva sottoscritto la richiesta senza svolgere alcuna altra attività al riguardo, ignorando pertanto - proprio per il suo analfabetismo che non le aveva consentito di leggere il tenore della dichiarazione di EL EM e di avvedersi anche della falsa firma di EL AM apposta in calce alla richiesta di rilascio del documento - trattarsi di una richiesta fatta da EL EM per ottenere una carta d'identità falsa a nome di EL AM ma recante l'effige di EM. Nè la Corte trentina ha indicato elementi concreti da cui desumere che EL RA abbia tenuto, in proposito, altri comportamenti, diversi dall'apposizione della sua sottoscrizione, atti a trarre in inganno il pubblico ufficiale circa il destinatario del documento richiesto, avendo i giudici di secondo grado affermato che ai testimoni era stato preventivamente chiesto di confermare l'identità della richiedente la carta d'identità, ritenendo evidente sia stato fatto, solo indirettamente deducendolo dal complesso delle dichiarazioni del teste EG ZO (l'altro testimone recatosi con EL EM presso gli uffici anagrafici), il quale però nulla i giudici di appello dicono aver affermato con riferimento a EL RA, sicché tali dichiarazioni non possono ritenersi di conforto alla tesi accusatoria.
Per le suesposte considerazione l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con riferimento a EL RA, perché il fatto a lei ascritto al capo B non costituisce reato. Fondato è anche il motivo di ricorso riguardante EL EM. La corte territoriale ha ritenuto di non poter procedere all'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche - concesse dal primo giudice con il criterio della equivalenza - , stante il divieto, di cui all'art. 69 c.p., comma 4, di far prevalere sulla recidiva reiterata le circostanze attenuanti.
Senonché, secondo la assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa - salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) (art. 99 c.p., comma 5) - per cui allorché il giudice ritenga di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputandola espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale (come nel caso di specie la Corte trentina ha ritenuto per EL RA, la cui posizione è identica a quella della coimputata EL EM), non è operante il divieto di prevalenza delle circostante attenuanti, previsto dall'art. 99 c.p., comma 4 (v., tra le altre, Cass., sez. 4^, 11 aprile 2007, n. 16750, in C.E.D. Cass., n. 236412; Sez. 5^, 25 settembre 2007, n. 40446, ivi, n. 237273), per cui quando la recidiva reiterata concorre con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento - soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69 c.p., comma 4, come modificato dalla L. n. 251 del 2005 - solo ove ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sè, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede (Cass., sez. 4^, 2 luglio 2007, n. 29228, in C.E.D. Cass., n. 236910; Sez. 6^, 7 febbraio 2008, n. 10405, ivi, n. 239018). Nella specie, invece, la corte territoriale non ha proceduto, con riferimento a EL EM, alla valutazione della rilevanza, sul trattamento sanzionatorio, della contestata recidiva, che ha invece escluso per EL RA, pur trovandosi le due imputate nella medesima situazione processuale, per cui sul punto l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio perché il giudice di appello si pronunci, con riferimento a EL EM, sulla idoneità della recidiva reiterata ad influire o meno sul trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, relativamente a EL RA, perché il fatto non costituisce reato. Annulla la sentenza impugnata, con riferimento a EL EM, con rinvio alla Corte di appello di Bolzano, limitatamente alla valutazione in ordine alla concessione delle attenuanti generi che con il criterio della prevalenza.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009