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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27126 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ON VA nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 07/12/2022 del TRIBUNALE DI COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza in ordine al fumus commissi delicti;
udito il difensore avv. Vincenzo BELVEDERE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo Penale Sent. Sez. 2 Num. 27126 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/05/2023 finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, dell'importo di 867.427,04 euro, ritenuto il profitto delle truffe aggravate in danno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, contestate alla ricorrente ai capi 18, 20 e 22 dell'imputazione provvisoria, unitamente ai reati di associazione per delinquere e falso ideologico in autorizzazione amministrativa. 2. Ha proposto ricorso l'indagata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per "erronea applicazione della legge penale" e omessa motivazione sotto quattro distinti profili, indicati in altrettanti motivi, riguardanti: - la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti per le ipotesi di truffa aggravata anche nei confronti della ricorrente;
- la quantificazione del profitto dei reati di truffa nella somma di 867.427,04 euro;
- l'affermata impossibilità da parte del Tribunale di pronunciarsi sulla riduzione del sequestro per eccedenza rispetto all'ammontare del profitto contestato;
- l'ablazione delle somme confluite sui conti correnti successivamente alla commissione dell'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo non consentito (il primo) e con motivi infondati (gli altri tre). 2. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto;
successivamente, in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035). 2 Avuto riguardo al primo motivo di ricorso, va ribadito che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus commissi delicti, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). Il Tribunale, in particolare, può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato solo quando emerga ictu ()cui/ (Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474). Nel caso di specie, nella ordinanza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge, poiché la motivazione sul punto è tutt'altro che mancante o apparente, avendo il Tribunale evidenziato i plurimi elementi a carico della ricorrente (pagg. 11-13), già destinataria di una misura interdittiva, chiamata anche in correità dal medico di base Sergio Cantafio in sede di interrogatorio di garanzia. 3. In ordine alla quantificazione del profitto, il Tribunale ha sostenuto che "dal profitto non possono essere detratti i costi sostenuti per l'acquisto dei medicinali presso i fornitori, perché tale acquisto costituisce un illecito, siccome finalizzato alla realizzazione del pactum sceleris", evidenziando altresì che dalle conversazioni intercettate è emerso che numerose scatole di farmaci erano verosimilmente impiegate per scopi non terapeutici e destinate al commercio all'estero (pagg. 14-15). Alla luce della ricostruzione in fatto dei giudici della cautela, non risulta allo stato censurabile la valutazione del Tribunale che ha quantificato il profitto senza tener conto dei costi, facendo riferimento al danno causato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in forza della fornitura di farmaci a base di ormone della crescita, in regime di "dispensazione per conto" (DPC), viziata dagli artifizi e raggiri posti in essere dagli indagati mediante la compilazione di ricette ideologicamente false che certificavano insussistenti esigenze terapeutiche di ignari pazienti. Risulta condivisibile sul punto l'orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte che, pur richiamando i principi generali in punto di commisurazione 3 del profitto suscettibile di confisca statuiti dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239924), hanno affermato che «rientrano nel profitto confiscabile anche le somme percepite in relazione a prestazioni eseguite con modalità non conformi a quanto convenuto, in quanto i costi eventualmente sostenuti dall'agente per l'esecuzione del contratto a prestazioni corrispettive integralmente contaminato da illiceità, risultano non defalcabili dal profitto confiscabile, trattandosi di spese, oltre che difficilmente documentabili e non determinabili in modo preciso, comunque sostenute a fronte di attività strettamente funzionali all'agire illegale ed esse stesse illecite, dunque immeritevoli di qualunque tutela da parte dell'ordinamento» (Sez. 2, n. 33092 del 18/04/2018, Trasimeno, Rv. 273432; in precedenza v. Sez. 6, n. 9988 del 27/01/2015, Moioli, Rv. 262794). E' infondato anche il motivo riguardante l'ablazione delle somme confluite sui conti correnti successivamente alla commissione dell'illecito, disatteso dal Tribunale alla luce del principio di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; da ultimo v. Sez. 3, n. 12154 del 16/02/2023, Spessot, non mass.). Ne consegue che la confisca delle somme di denaro affluite sul conto corrente anche successivamente alla commissione del reato ha natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato (Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L'Angolana, Rv. 283714). 4. Non è fondato, infine, neppure il motivo con il quale la ricorrente, non legittimata a proporre questioni sul sequestro asseritamente eseguito su beni di terzi, ha lamentato che il Tribunale, ritenendo la questione proposta attinente alla fase puramente esecutiva del sequestro, non si è espresso sulla richiesta di riduzione della misura cautelare sui propri beni. La difesa ha richiamato il principio espresso in alcune pronunce di questa Corte, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, secondo il quale il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 4 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307 nonché, più di recente, Sez. 2, n. 25036 del 08/04/2022, Pipitone, non mass.). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, tuttavia, la determinazione delle modalità di esecuzione della cautela, che si rendano necessarie per garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, spetta al giudice procedente solo nella fase applicativa della misura stessa, mentre, dopo l'emissione del titolo, compete al predetto giudice la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura, rientrando nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro, salva la possibilità di sollecitare, con ricorso al giudice dell'esecuzione, il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 17456 del 04/04/2019, Cerea, Rv. 276951; Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267587; Sez. 2, n. 44504 del 3/07/2015, Steccato Vattumè, Rv. 265103; Sez. 3, n. 43615 del 18/02/2015, Manconi, Rv. 265152; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769; Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, Squillaci, Rv. 259541; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n. 44642 del 08/07/2022, Di Fenza, non mass.). Analogamente si è di recente affermato, in tema di confisca per equivalente, che non spetta al giudice di merito, una volta quantificata la somma nei limiti della quale viene disposta la misura ablatoria, determinarne anche le concrete modalità esecutive, trattandosi di materia che rientra nella competenza esclusiva del pubblico ministero (Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bompard, Rv. 280637). Ritiene il Collegio che debba essere data continuità all'orientamento prevalente espresso da questa Corte, specie in ragione della mancanza di poteri istruttori in capo al tribunale del riesame, che non può compiere accertamenti di natura tecnica, ad esempio disponendo una perizia, diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità. Potrebbe farsi eccezione nei casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il quantum del profitto del reato indicato nella richiesta fatta dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari. Nelle fattispecie esaminate da questa Corte nelle sentenze espressive del minoritario orientamento, non a caso si era in presenza di un sequestro preventivo avente ad oggetto il diritto di usufrutto di un immobile ed alcuni gioielli, a fronte di un profitto da reato quantificato in 15.567,67 euro, e di un sequestro per un importo doppio rispetto a quello del profitto contestato. Nel caso di specie la situazione è chiaramente diversa, non risultando evidente e dimostrata la dedotta sproporzione fra il profitto di 867.427,04 euro e l'asserita quantificazione di denaro e beni sequestrati (rispettivamente 424.815,34 euro e beni immobili stimati dalla parte in 586.464,90 euro). 5 5. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza in ordine al fumus commissi delicti;
udito il difensore avv. Vincenzo BELVEDERE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo Penale Sent. Sez. 2 Num. 27126 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/05/2023 finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, dell'importo di 867.427,04 euro, ritenuto il profitto delle truffe aggravate in danno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, contestate alla ricorrente ai capi 18, 20 e 22 dell'imputazione provvisoria, unitamente ai reati di associazione per delinquere e falso ideologico in autorizzazione amministrativa. 2. Ha proposto ricorso l'indagata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per "erronea applicazione della legge penale" e omessa motivazione sotto quattro distinti profili, indicati in altrettanti motivi, riguardanti: - la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti per le ipotesi di truffa aggravata anche nei confronti della ricorrente;
- la quantificazione del profitto dei reati di truffa nella somma di 867.427,04 euro;
- l'affermata impossibilità da parte del Tribunale di pronunciarsi sulla riduzione del sequestro per eccedenza rispetto all'ammontare del profitto contestato;
- l'ablazione delle somme confluite sui conti correnti successivamente alla commissione dell'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo non consentito (il primo) e con motivi infondati (gli altri tre). 2. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto;
successivamente, in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035). 2 Avuto riguardo al primo motivo di ricorso, va ribadito che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus commissi delicti, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). Il Tribunale, in particolare, può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato solo quando emerga ictu ()cui/ (Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474). Nel caso di specie, nella ordinanza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge, poiché la motivazione sul punto è tutt'altro che mancante o apparente, avendo il Tribunale evidenziato i plurimi elementi a carico della ricorrente (pagg. 11-13), già destinataria di una misura interdittiva, chiamata anche in correità dal medico di base Sergio Cantafio in sede di interrogatorio di garanzia. 3. In ordine alla quantificazione del profitto, il Tribunale ha sostenuto che "dal profitto non possono essere detratti i costi sostenuti per l'acquisto dei medicinali presso i fornitori, perché tale acquisto costituisce un illecito, siccome finalizzato alla realizzazione del pactum sceleris", evidenziando altresì che dalle conversazioni intercettate è emerso che numerose scatole di farmaci erano verosimilmente impiegate per scopi non terapeutici e destinate al commercio all'estero (pagg. 14-15). Alla luce della ricostruzione in fatto dei giudici della cautela, non risulta allo stato censurabile la valutazione del Tribunale che ha quantificato il profitto senza tener conto dei costi, facendo riferimento al danno causato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in forza della fornitura di farmaci a base di ormone della crescita, in regime di "dispensazione per conto" (DPC), viziata dagli artifizi e raggiri posti in essere dagli indagati mediante la compilazione di ricette ideologicamente false che certificavano insussistenti esigenze terapeutiche di ignari pazienti. Risulta condivisibile sul punto l'orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte che, pur richiamando i principi generali in punto di commisurazione 3 del profitto suscettibile di confisca statuiti dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239924), hanno affermato che «rientrano nel profitto confiscabile anche le somme percepite in relazione a prestazioni eseguite con modalità non conformi a quanto convenuto, in quanto i costi eventualmente sostenuti dall'agente per l'esecuzione del contratto a prestazioni corrispettive integralmente contaminato da illiceità, risultano non defalcabili dal profitto confiscabile, trattandosi di spese, oltre che difficilmente documentabili e non determinabili in modo preciso, comunque sostenute a fronte di attività strettamente funzionali all'agire illegale ed esse stesse illecite, dunque immeritevoli di qualunque tutela da parte dell'ordinamento» (Sez. 2, n. 33092 del 18/04/2018, Trasimeno, Rv. 273432; in precedenza v. Sez. 6, n. 9988 del 27/01/2015, Moioli, Rv. 262794). E' infondato anche il motivo riguardante l'ablazione delle somme confluite sui conti correnti successivamente alla commissione dell'illecito, disatteso dal Tribunale alla luce del principio di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; da ultimo v. Sez. 3, n. 12154 del 16/02/2023, Spessot, non mass.). Ne consegue che la confisca delle somme di denaro affluite sul conto corrente anche successivamente alla commissione del reato ha natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato (Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L'Angolana, Rv. 283714). 4. Non è fondato, infine, neppure il motivo con il quale la ricorrente, non legittimata a proporre questioni sul sequestro asseritamente eseguito su beni di terzi, ha lamentato che il Tribunale, ritenendo la questione proposta attinente alla fase puramente esecutiva del sequestro, non si è espresso sulla richiesta di riduzione della misura cautelare sui propri beni. La difesa ha richiamato il principio espresso in alcune pronunce di questa Corte, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, secondo il quale il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 4 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307 nonché, più di recente, Sez. 2, n. 25036 del 08/04/2022, Pipitone, non mass.). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, tuttavia, la determinazione delle modalità di esecuzione della cautela, che si rendano necessarie per garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, spetta al giudice procedente solo nella fase applicativa della misura stessa, mentre, dopo l'emissione del titolo, compete al predetto giudice la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura, rientrando nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro, salva la possibilità di sollecitare, con ricorso al giudice dell'esecuzione, il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 17456 del 04/04/2019, Cerea, Rv. 276951; Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267587; Sez. 2, n. 44504 del 3/07/2015, Steccato Vattumè, Rv. 265103; Sez. 3, n. 43615 del 18/02/2015, Manconi, Rv. 265152; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769; Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, Squillaci, Rv. 259541; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n. 44642 del 08/07/2022, Di Fenza, non mass.). Analogamente si è di recente affermato, in tema di confisca per equivalente, che non spetta al giudice di merito, una volta quantificata la somma nei limiti della quale viene disposta la misura ablatoria, determinarne anche le concrete modalità esecutive, trattandosi di materia che rientra nella competenza esclusiva del pubblico ministero (Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bompard, Rv. 280637). Ritiene il Collegio che debba essere data continuità all'orientamento prevalente espresso da questa Corte, specie in ragione della mancanza di poteri istruttori in capo al tribunale del riesame, che non può compiere accertamenti di natura tecnica, ad esempio disponendo una perizia, diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità. Potrebbe farsi eccezione nei casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il quantum del profitto del reato indicato nella richiesta fatta dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari. Nelle fattispecie esaminate da questa Corte nelle sentenze espressive del minoritario orientamento, non a caso si era in presenza di un sequestro preventivo avente ad oggetto il diritto di usufrutto di un immobile ed alcuni gioielli, a fronte di un profitto da reato quantificato in 15.567,67 euro, e di un sequestro per un importo doppio rispetto a quello del profitto contestato. Nel caso di specie la situazione è chiaramente diversa, non risultando evidente e dimostrata la dedotta sproporzione fra il profitto di 867.427,04 euro e l'asserita quantificazione di denaro e beni sequestrati (rispettivamente 424.815,34 euro e beni immobili stimati dalla parte in 586.464,90 euro). 5 5. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 maggio 2023.