Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 7246
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza degli artt. 62-bis e 20-bis cod. pen. con riferimento all’art. 56-quater della legge n. 689/1981

    La Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto adeguato richiamo ai precedenti penali, numerosi e specifici, a carico dell’imputato, nonché alla gravità della condotta, “connotata dal possesso di diversi oggetti atti allo scasso”, e avendo inoltre osservato congruamente che la difesa non aveva indicato alcun elemento concreto da valutarsi positivamente ai fini della concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.

  • Accolto
    Vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva chiesta dalla difesa con specifico motivo di gravame

    La Corte di merito ha motivato il diniego dell’istanza di sostituzione esclusivamente con il richiamo, peraltro generico, ai precedenti penali dell’imputato. Trova applicazione l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.

  • Inammissibile
    Inosservanza degli artt. 157 cod. pen., 129 e 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Al termine di prescrizione prorogato, pari a cinque anni (trattandosi di contravvenzione), che nel caso di specie è scaduto in data 8 novembre 2024 (il reato è stato commesso in data 8 novembre 2019), devono essere aggiunti i periodi di sospensione previsti dall’art. art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, precisamente dal 17 gennaio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado) al 18 aprile 2025 (data della sentenza di appello), per un totale di un anno, tre mesi e un giorno, e dal 3 maggio 2025 (data di scadenza del termine per il deposito della sentenza di appello) al 28 novembre 2025 (data della sentenza della Corte di Cassazione), per un totale di sei mesi e 25 giorni. Il periodo complessivo di sospensione derivante dall’applicazione della legge n. 103/2017 ammonta, dunque, a un anno, nove mesi e ventisei giorni; pertanto il reato non è ancora prescritto poiché il termine di prescrizione verrà a scadere in data 4 settembre 2026.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 7246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7246
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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