Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 16689
CASS
Sentenza 26 febbraio 2014

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In tema di reati edilizi, la facoltà d'uso residenziale privato di un manufatto sottoposto a sequestro preventivo cosiddetto impeditivo è incompatibile con le finalità della misura cautelare. (Fattispecie di autorizzazione all'uso di un locale costituente domicilio).

È abnorme il provvedimento con cui il giudice autorizza l'uso residenziale di un immobile sottoposto a sequestro preventivo cosiddetto impeditivo, essendo il potere di determinare le modalità di esecuzione di una misura cautelare reale di competenza esclusiva del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in materia, il giudice è legittimato ad intervenire solo se adito con incidente di esecuzione e all'esito di procedimento rispettoso delle forme prescritte dall'art. 666 cod. proc. pen.).

Commentari2

  • 1Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Rifiuti. Attività di campionamento
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025

    Rifiuti. Attività di campionamento Cass. Penale Sez. III n. 44033 del 3 dicembre 2024 (CC 14 nov 2024) Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Ecologia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava la richiesta di riesame proposta, dalla società Ecologia Oggi s.p.a., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia dell'11 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della società Eco Call S.p.a., sito in Vazzano, loc. Stagliate, e di dieci automezzi di proprietà della società Ecologia Oggi S.p.a., rappresentata da A.G.. 2. Avverso l'ordinanza la società indagata propone, tramite i suoi difensori di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 16689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16689
Data del deposito : 26 febbraio 2014

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