Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 2
In tema di reati edilizi, la facoltà d'uso residenziale privato di un manufatto sottoposto a sequestro preventivo cosiddetto impeditivo è incompatibile con le finalità della misura cautelare. (Fattispecie di autorizzazione all'uso di un locale costituente domicilio).
È abnorme il provvedimento con cui il giudice autorizza l'uso residenziale di un immobile sottoposto a sequestro preventivo cosiddetto impeditivo, essendo il potere di determinare le modalità di esecuzione di una misura cautelare reale di competenza esclusiva del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in materia, il giudice è legittimato ad intervenire solo se adito con incidente di esecuzione e all'esito di procedimento rispettoso delle forme prescritte dall'art. 666 cod. proc. pen.).
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- 1. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Rifiuti. Attività di campionamentoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025
Rifiuti. Attività di campionamento Cass. Penale Sez. III n. 44033 del 3 dicembre 2024 (CC 14 nov 2024) Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Ecologia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava la richiesta di riesame proposta, dalla società Ecologia Oggi s.p.a., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia dell'11 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della società Eco Call S.p.a., sito in Vazzano, loc. Stagliate, e di dieci automezzi di proprietà della società Ecologia Oggi S.p.a., rappresentata da A.G.. 2. Avverso l'ordinanza la società indagata propone, tramite i suoi difensori di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 16689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16689 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
16 6 8 9/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/02/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ALFREDO TERESI N. 506/2014 - Consigliere - Dott. RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE N. 23778/2013- Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA - Rel. Consigliere - Dott. ZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. ALESSIO SCARCELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: UI KA N. IL 03/09/1975 MA ZO N. IL 07/02/1964 avverso l'ordinanza n. 1181/2013 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 29/03/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZO PEZZELLA;
COACCHHO 123Q lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinace,che ha chiesto annullarsi senza reinvio l'dedinanze GIP del dripunale di Reggio Calabria. Udit i difensor Avv.; 1 + RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria emetteva, in data 29/3/2013, nei confronti di MA ZO, ordinanza di autorizzazione all'uso di lo- cale, sottoposto a sequestro preventivo, costituente domicilio attuale. Con la stessa ordinanza si delegava la Polizia Giudiziaria operante all'accertamento di tale circostanza, per come rappresentata dall'istante, e si rigettava l'istanza nel resto. MA VI era indagato in qualità di utilizzatore/gestore di fatto del Lido Acquazzurra, unitamente a IL AT in qualità di concessiona- ria/gestrice del lido per i reati previsti dagli artt. 110 cod. pen., 54 e 1161 cod. nav, perché occupavano per mq. 1500 circa uno spazio del demanio marittimo oggetto di concessione demaniale marittima n. 153 e in totale difformità rispetto a quanto in essa prevista realizzavano opere abusive, nonché dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen., 44, co. 1 lett. c) D.P.R. 380/01, dagli artt. 110 cod. pen. 64, 65, 71, 72, 93 e 95 D.P.R. 380/01, 1844 e 181 co. 1 bis, lett. a D.L.g.vo 4/04. Fatti accertati in Motta San Giovanni il 13/8/2012. 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per Cassazione, il Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • abnormità dell'ordinanza Il Giudice sarebbe intervenuto nell'ambito dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari reali, che compete esclusivamente al Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari. Il potere del Giudice sarebbe limitato alla verifica dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare o per il mantenimento della stessa. Le mo- dalità di esecuzione della misura ci si duole- vanno, invece, stabilite dal Pubbli- co ministero. Soltanto allorquando vi sia un superamento dei limiti della misura, il Giudice può intervenire attraverso lo strumento dell'incidente di esecuzione. Nel caso di specie il Giudice pur confermando la misura del sequestro, rite- neva di modificarne le modalità di esecuzione senza adottare lo strumento pro- cessuale dell'incidente di esecuzione, concedendo una facoltà d'uso. Ancora il Giudice, nel provvedimento impugnato, oltre a concedere la facoltà di uso ordinava alla P.G. di effettuare indagini, avvalendosi di un potere che se- condo il ricorrente esula dalle sue competenze. Inoltre, la facoltà di uso sarebbe stato concessa per un locale adibito ad abi- tazione, ma il titolo concessorio per la fruizione dell'area demaniale marittima non contemplava la facoltà di adibire il bene demaniale a civile abitazione, con la 2 conseguenza che ove tale circostanza fosse accertata costituirebbe un ulteriore reato. Il Giudice avrebbe autorizzato l'esercizio di una facoltà che esula anche dal potere amministrativo correlato al rilascio delle concessioni demaniali. In ultimo, l'impugnato provvedimento con l'interferenza nella fase esecutiva, avrebbe determinato una fase di stallo nell'attività del P.M. impedendogli di di- spiegare i poteri che la legge gli attribuisce. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinza impugnata, previa declaratoria di abnormità della stessa.
3. La Procura Generale di questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ravvi- sava la fondatezza del ricorso, evidenziando come vada considerata abnorme l'ordinanza emessa dal GIP che, nel rigettare l'istanza di revoca anche parziale del sequestro preventivo, autorizzi l'uso della struttura sequestrata, esercitando un potere di fissazione delle modalità di esecuzione assegnato esclusivamente al P.M. L'abnormità sussisterebbe anche sotto gli altri due sollevati profili relativi alla singolarità della concessione de plano della facoltà d'uso e nel contempo del- la delega alla Polizia Giudiziaria per l'accertamento dell'effettiva e attuale desti- nazione dei locali ad uso personale dell'indagato.
4. IL AT e MA VI depositavano memoria difensiva, de- ducendo l'inammissibilità del ricorso. Rilevano che l'abnormità del procedimento riguarderebbe solo le ipotesi della stasi o indebita regressione del procedimento. Deducevano inoltre l'infondatezza delle argomentazioni a fondamento del ri- corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e pertanto l'impugnata ordinanza del 29.3.2013, con cui il GIP ha autorizzato il MA all'uso di un locale all'interno della struttura (stabilimento balneare Acquazzurra) sottoposta a sequestro preventivo, va annullata senza rinvio.
2. Il provvedimento impugnato si palesa, infatti, abnorme. Sul punto va ricordato che, all'esito di una lunga elaborazione giurispru- denziale delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., 26.4,1989, Goria;
Sez. Un. 9.7.1997, P.M. in proc. Quarantelli;
Sez. Un. n. 17 del 10.12.1997, Di Batti- sta, rv. 209603; Sez. Un. n. 26 del 24.11.1999, Magnani, rv. 215094; Sez. Un. 22.11.2000, P.M. in proc. Boniotti;
Sez. Un. 22.11.2000, P.M. in proc. Istituto Buonarroti;
Sez. Un., n. 4 del 31.1.2001, P.M. in proc. Romano, rv. 217760; 3 Sez. Un. 31.5.2005 n. 22909, P.M. in proc. Minervini) è stato chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della "abnormità". L'approdo della giurisprudenza di legittimità è stato nel ritenere che è af- fetto da tale vizio radicale: a) il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale;
b) ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragio- nevole limite. E' stato anche precisato che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il suo profilo strutturale, allorché lo stesso si ponga al di fuori del sistema organico del- la legge processuale, sia il suo profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di prose- guirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore. E' stato anche evidenziato come l'assenza di criteri uniformi d'identifica- zione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme abbia contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto a quelle tradizionali di invalidità dell'atto, nell'intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di ri- muovere, con il rimedio del ricorso immediato per Cassazione, situazioni proces- suali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema (Sez. Un. n. 5307 del 20.12.2007, dep. il 1.2.2008, rv. 238240).
3. Se questo è, dunque, il quadro di riferimento in materia di abnormità dell'atto, ritiene questa Corte Suprema che nel caso all'odierno esame si sia in presenza di un provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previ- ste al di là di ogni ragionevole limite. Sul punto, questa Sezione ha in più occasioni affermato il principio -che va ribadito- secondo cui nell'ambito di una misura cautelare reale le modalità di esecuzione della stessa rientrano, a norma dell'art. 655 cod. proc. pen., nella competenza esclusiva del P.M. Il Giudice - G.I.P. nella fase delle indagini preliminari e giudice del dibat- timento in quelle successive- è chiamato a verificare, su impulso di parte, la sus- sistenza dei presupposti, così come la permanenza degli stessi, in ordine alla mi- sura cautelare. E potrà, con lo strumento dell'incidente di esecuzione, dirimere nel contraddittorio delle parti eventuali controversie in ordine alla misura e alla 4 sua esecuzione. In tale caso al giudice compete, a richiesta di parte, un potere di controllo ex post sull'operato del Pm, al fine di accertare se le finalità cautelari del provvedimento di sequestro possano essere attuate con modalità diverse da quelle dallo stesso individuate. In tal caso, però, egli non potrà provvedere de plano, ma dovrà seguire le forme prescritte dall'art. 666 cod. proc. pen. Questa Corte ha già in passato, sul punto, affermato, ad esempio, che è abnorme il provvedimento del Gip il quale, nel rigettare l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile abusivo, ne differisca, per ragioni di mera opportunità, il termine di sgombero fissato dal PM, così esercitando il potere di determinazione delle modalità esecutive del provvedimento ablativo che, a nor- ma dell'art. 655 cod. proc. pen., spetta esclusivamente al pubblico ministero (sez.
3. n. 22665 del 19.2.2001, PM in Proc. Bagnasco, rv. 219162). È stata anche ritenuta abnorme l'ordinanza del G.I.P. che, a seguito dell'adozione da parte del P.M. del provvedimento di sgombero di unità immobi- liari abusivamente lottizzate, ne disponga "de plano" la proroga del termine di esecuzione fino all'adozione del provvedimento di confisca, in quanto atto rien- trante nei poteri che l'ordinamento (art. 655 cod. proc. pen.) attribuisce al pub- blico ministero per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. (così sez. 3, n. 37952 del 1.7.2009, PM in Proc. Zimbetto e altri;
conf., sez. 3, nn. 37593/09, 37594/09 e 37595/09, non massimate).
4. Peraltro, va rilevato come in casi come quello all'odierno esame la giu- risprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio che, in ma- teria edilizia, l'esigenza cautelare ex art. 321 co. 1 cod. proc. pen. di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altre reati è incom- patibile con l'autorizzazione all'uso, in tutto o in parte, dell'immobile sequestrato. Si registra sul punto, tra le altre, una pronuncia nel caso di un immobile abusivo già ultimato ed occupato (sez. 3, n. 825 del 4.12.2008 dep. il 13.1.2009, Violante, rv. 242156). O un'altra in cui la facoltà di utilizzo residen- ziale privato di un immobile in quel caso destinato, in base al titolo abilitativo - alla prestazione di servizi socio-assistenziali residenziali è stata, ancora, ritenu- ta incompatibile con le finalità del sequestro preventivo disposto al fine di impe- dirne un uso estraneo a quello che ne aveva legittimato l'edificazione (così sez. 3, n. 48924 del 21.10.2009, Tortora ed altri, rv. 245766, nel giudicare una fatti- specie in tema di lottizzazione abusiva). Il limite apposto con il sequestro alla disponibilità dei beni, in casi come quello che ci occupa, é correlato ad esigenze connesse ad una situazione di peri- colo concreto ed attuale per la collettività (per le evidenti compromissioni dell'as- 5 setto territoriale, dell'equilibrio tra l'uomo e il territorio) idonea a giustificare l'imposizione del vincolo (vedasi in proposito la pronuncia n. 48/1994 della Corte Costituzionale). Va dunque riaffermato il principio che la possibilità di utilizzazione resi- denziale privata di un manufatto posto sotto sequestro ex art. 321, co. 1, cod. proc. pen., si pone in evidente contrasto con le stesse finalità della misura caute- lare in concreto ravvisate (inibire le conseguenze antigiuridiche, ulteriori rispetto alla consumazione dei reati, discendenti da un uso degli edifici estraneo alla loro destinazione), contraddicendole e vanificandole.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2014 Il Consigliere estensore I Presidente Alfredo Teresi VI Pezzella DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 APR 2014 IL A M E R IL CANCELLIERE P I E O A S N Z das IA 106