CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2023, n. 17200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17200 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 17200 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/03/2023 CONSIDERATO IN FATI-0 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 20.1.2020 dal Tribunale di Perugia, con la quale RI CO era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 56, 81 cpv., 624-bis e 625, n.2 cod.pen., per avere tentato di impossessarsi di cose indeterminate altrui site all'interno dell'edificio ubicato in Perugia, alla via Fanti n.2/b, destinato in tutto o in parte a privata dimora e specificamente all'interno della sede della S.I.P.A. S.P.A. e dell'abitazione di HN RE Conti, nonché del reato previsto dall'art.612, comma 2, cod.pen. per avere minacciato con un coltello lo stesso Conti subito dopo l'introduzione nell'edificio; l'imputato era quindi stato ritenuto colpevole dei reati ascritti e - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva - condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 300,00 di multa (così determinata: pena base in relazione al reato consumato, anni tre di reclusione ed C 400,00 di multa, diminuita stante il tentativo ad anni uno e mesi sei ed C 200,00 ed aumentata alla misura finale per la ritenuta continuazione). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato / articolando due motivi di impugnazione, il cui contenuto viene riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.., - con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod.pen.; ha argomentato che la Corte d'appello avrebbe erroneamente determinato la pena-base discostandosi dal minimo edittale sulla base della connotazione soggettiva rappresentata dai plurimi precedenti gravanti sull'imputato nonché di quella oggettiva rappresentata dalla gravità dei fatti;
rilevava come gli elementi oggettivi di cui si doveva ritenere conto erano rappresentati dalla modesta offensività del fatto determinata dal perfezionamento del reato nella sola forma del tentativo, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena nella misura minima. - con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cpv., 132 e 133 cod.pen., nella parte in cui la sentenza aveva aumentato la pena per il vincolo della continuazione senza fornire le ragioni di una tale determinazione oltre il limite del minimo incremento e senza indicare gli aumenti da quantificare. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non superano il necessario vaglio di ammissibilità. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondatc),p. dovendosi richiamare il costante orientamento di questa Corte in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione e in tale modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità espressamente sanzionato dall'art.581 cod.proc.pen. (Sez.3, 18/7/2014, n.44882, Cariolo, RV. 260608; Sez.2, 22/3/2019, n.27816, Rovinelli, RV. 276970, tra le altre). Deve quindi rilevarsi che, in ordine alla concreta dosimetria della pena applicata per il reato-base (a propria volta determinata in riferimento a quella prevista nel testo dell'art.624-bis cod.pen. applicabile prima della modifica introdotta dall'art.5, comma 1, lett.a), della I. 26.4.2019, n.36), le deduzioni poste alla base del motivo di ricorso omettono di confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni poste alla base della sentenza e nella quale - in relazione ai criteri dettati dall'art.133 cod.pen. - la Corte aveva rigettato il motivo di appello riguardante la misura della pena ritenendo che i plurimi precedenti da cui era gravato l'imputato (relativi a delitti contro il patrimonio, anche commessi con violenza personale e in materia di stupefacenti) dovessero ritenersi, uniti alla gravità oggettiva dei fatti contestati in questa sede, tali da giustificare una determinazione della pena-base non coincidente con il minimo edittale applicabile per l'ipotesi del tentativo. 1.2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della misura inflitta a titolo di continuazione rispetto alla pena- base / deve parimenti considerarsi inammissibile in quanto la relativa questione non era stata devoluta con l'atto di appello;
conseguentemente, il giudice non era tenuto a fornire motivazione in merito. Difatti, dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez.2, 22/11/2006, n.40240, Roccetti, RV. 235504; Sez.5, 23/4/2013, n.28514, Grazioli Gauthier). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente,
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 17200 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/03/2023 CONSIDERATO IN FATI-0 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 20.1.2020 dal Tribunale di Perugia, con la quale RI CO era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 56, 81 cpv., 624-bis e 625, n.2 cod.pen., per avere tentato di impossessarsi di cose indeterminate altrui site all'interno dell'edificio ubicato in Perugia, alla via Fanti n.2/b, destinato in tutto o in parte a privata dimora e specificamente all'interno della sede della S.I.P.A. S.P.A. e dell'abitazione di HN RE Conti, nonché del reato previsto dall'art.612, comma 2, cod.pen. per avere minacciato con un coltello lo stesso Conti subito dopo l'introduzione nell'edificio; l'imputato era quindi stato ritenuto colpevole dei reati ascritti e - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva - condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 300,00 di multa (così determinata: pena base in relazione al reato consumato, anni tre di reclusione ed C 400,00 di multa, diminuita stante il tentativo ad anni uno e mesi sei ed C 200,00 ed aumentata alla misura finale per la ritenuta continuazione). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato / articolando due motivi di impugnazione, il cui contenuto viene riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.., - con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod.pen.; ha argomentato che la Corte d'appello avrebbe erroneamente determinato la pena-base discostandosi dal minimo edittale sulla base della connotazione soggettiva rappresentata dai plurimi precedenti gravanti sull'imputato nonché di quella oggettiva rappresentata dalla gravità dei fatti;
rilevava come gli elementi oggettivi di cui si doveva ritenere conto erano rappresentati dalla modesta offensività del fatto determinata dal perfezionamento del reato nella sola forma del tentativo, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena nella misura minima. - con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cpv., 132 e 133 cod.pen., nella parte in cui la sentenza aveva aumentato la pena per il vincolo della continuazione senza fornire le ragioni di una tale determinazione oltre il limite del minimo incremento e senza indicare gli aumenti da quantificare. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non superano il necessario vaglio di ammissibilità. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondatc),p. dovendosi richiamare il costante orientamento di questa Corte in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione e in tale modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità espressamente sanzionato dall'art.581 cod.proc.pen. (Sez.3, 18/7/2014, n.44882, Cariolo, RV. 260608; Sez.2, 22/3/2019, n.27816, Rovinelli, RV. 276970, tra le altre). Deve quindi rilevarsi che, in ordine alla concreta dosimetria della pena applicata per il reato-base (a propria volta determinata in riferimento a quella prevista nel testo dell'art.624-bis cod.pen. applicabile prima della modifica introdotta dall'art.5, comma 1, lett.a), della I. 26.4.2019, n.36), le deduzioni poste alla base del motivo di ricorso omettono di confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni poste alla base della sentenza e nella quale - in relazione ai criteri dettati dall'art.133 cod.pen. - la Corte aveva rigettato il motivo di appello riguardante la misura della pena ritenendo che i plurimi precedenti da cui era gravato l'imputato (relativi a delitti contro il patrimonio, anche commessi con violenza personale e in materia di stupefacenti) dovessero ritenersi, uniti alla gravità oggettiva dei fatti contestati in questa sede, tali da giustificare una determinazione della pena-base non coincidente con il minimo edittale applicabile per l'ipotesi del tentativo. 1.2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della misura inflitta a titolo di continuazione rispetto alla pena- base / deve parimenti considerarsi inammissibile in quanto la relativa questione non era stata devoluta con l'atto di appello;
conseguentemente, il giudice non era tenuto a fornire motivazione in merito. Difatti, dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez.2, 22/11/2006, n.40240, Roccetti, RV. 235504; Sez.5, 23/4/2013, n.28514, Grazioli Gauthier). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente,