Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2017, n. 9991
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Sentenza 25 gennaio 2017

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In tema di sequestro probatorio, qualora l'ordinanza di conferma emessa dal tribunale del riesame venga annullata con rinvio, perchè fondata su un apprezzamento del "fumus commissi delicti" trasmodato in una valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa, al giudice di rinvio non è precluso un vaglio critico degli elementi addotti nel decreto di sequestro a supporto della prospettata ipotesi di reato, ma l'annullamento del predetto decreto, per insussistenza del "fumus", potrà essere pronunciato nei soli casi di difformità rilevabile "ictu oculi", anche sulla scorta di eventuali deduzioni difensive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale vincolo per il giudice di rinvio deve essere apprezzato anche alla luce della specifica finalità propria del sequestro probatorio, laddove invece la verifica in ordine alla sussistenza del "fumus" acquista una maggiore pregnanza nel sequestro preventivo, in considerazione della diversità di presupposti e funzioni che caratterizza detta misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2017, n. 9991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9991
    Data del deposito : 25 gennaio 2017

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