Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, qualora l'ordinanza di conferma emessa dal tribunale del riesame venga annullata con rinvio, perchè fondata su un apprezzamento del "fumus commissi delicti" trasmodato in una valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa, al giudice di rinvio non è precluso un vaglio critico degli elementi addotti nel decreto di sequestro a supporto della prospettata ipotesi di reato, ma l'annullamento del predetto decreto, per insussistenza del "fumus", potrà essere pronunciato nei soli casi di difformità rilevabile "ictu oculi", anche sulla scorta di eventuali deduzioni difensive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale vincolo per il giudice di rinvio deve essere apprezzato anche alla luce della specifica finalità propria del sequestro probatorio, laddove invece la verifica in ordine alla sussistenza del "fumus" acquista una maggiore pregnanza nel sequestro preventivo, in considerazione della diversità di presupposti e funzioni che caratterizza detta misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2017, n. 9991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9991 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
09991-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 214 - Presidente - GIACOMO PAOLONI REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.37707/2016 Rel. Consigliere - AN TRONCI ANGELO COSTANZO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2016 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE sentita la relazione svolta dal Consigliere AN TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sost. FULVIO BALDI, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 28.10.2015 il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il sequestro di documentazione (anche informatica e telematica) disposto dal locale p.m., limitatamente al reato di appropriazione indebita, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991, ipotizzato nei confronti di AN AR, titolare di un'ampia galassia societaria attiva in Toscana ed in Sicilia, e di EN LITTARA, all'epoca dei fatti ("in Pisa, dall'anno 2013 in poi") direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di NA (poi commissariata a seguito di ispezione della Banca d'Italia), in relazione agli indebiti finanziamenti concessi al detto AR. Annullava, per contro, il decreto medesimo, per difetto del fumus commissi delicti, relativamente al sequestro pertinente agli ulteriori reati tratteggiati dal magistrato procedente, di impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato ex art. 7 d.l. 152/1991 ("in Pisa, nei primi mesi dell'anno 2013"), ipotizzato a carico del già citato AR, in concorso con il cognato GI PO e con TO SC, amministratore delegato della capogruppo AR Costruzioni s.r.l., avuto riguardo, quale dato maggiormente sintomatico, alle vicende della società "Calcestruzzi Ericina", sottoposta a confisca di prevenzione con provvedimento del Tribunale di NI del 12.05.1997, confermato in grado di appello e divenuto definitivo a seguito della sentenza 03.02.2000 di questa Suprema Corte;
di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più illeciti ex artt. 648 ter, 640 e 646 cod. pen., nonché di truffa ed appropriazione indebita, aggravate ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991 ("in Pisa e altrove, dall'anno 2013 in poi"), ipotizzati nei confronti del AR e del suo socio, IC UM, come pure dei vertici della Banca Unicredit, RI ON, GI SE, NO TI e ES LD, oltre che di OB ME, stretto collaboratore del ON, in relazione all'indebita approvazione, da parte del citato istituto bancario, di un piano di ristrutturazione dell'ingentissimo debito accumulato dalle società del AR, pur in totale difetto dei presupposti necessari per la sua approvazione, assumendosi appunto - giusta la non convalidata impostazione accusatoria l'esistenza di un gruppo organizzato, costituito su iniziativa del più volte citato AR e coinvolgente i più alti vertici della Unicredit, finalizzzato alla consumazione di un numero indeterminato di reati contro il patrimonio, rientranti nelle tipologie in precedenza indicate. 2 Аб 2. Con sentenza n. 25320 del 05.05.2016 la Sezione 2^ di questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal p.m., annullava, in tale ultima parte, l'illustrata ordinanza. A tale riguardo, la Corte richiamava espressamente il principio secondo cui, ai fini della valutazione del 'fumus commissi delicti', "non è sufficiente la mera 'postulazione' dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione, dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale". Principio ulteriormente ribadito e puntualizzato nel prosieguo della motivazione, mediante il richiamo all'insegnamento delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 23 del 20.11.1996 - dep. 29.01.1997, Bassi ed altri, Rv. 206657, nel senso dell'attribuzione al Tribunale, in sede di riesame del decreto di sequestro probatorio, del solo compito di "stabilire l'astratta configurabilità del reato", senza peraltro che ciò si risolva nella vanificazione del controllo di legalità stabilito dalla legge, giacché, se è vero che "l'accertamento della sussistenza del 'fumus commissi delicti' va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica", è altrettanto vero che "l'indispensabile ruolo di garanzia" è comunque assicurato ed adempiuto, "tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro". Di siffatto principio era affermata la violazione da parte del Tribunale di Firenze, avendo lo stesso "esercitato proprio quel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa che in questa sede gli è preclusa, peraltro esaminando soltanto alcuni degli elementi addotti a sostegno del sequestro probatorio", così pervenendo alla censurata statuizione di annullamento "con valutazioni significative soltanto nella prospettiva di quel giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa che, invece, deve essergli estranea, soprattutto ove si consideri che si verte in tema di sequestro probatorio, per sua natura finalizzato proprio all'acquisizione di quegli elementi di prova che, invece, il Tribunale ha ritenuto carenti". Donde il disposto annullamento con rinvio, in funzione dell'effettuazione di nuovo esame, finalizzato all'effettuazione delle sole valutazioni in tale fase pertinenti, così esplicitate dalla Corte, onde cristallizzare il principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio, sulla scia di precedenti e conformi arresti a tal 3 Аб fine richiamati: "verificare l'astratta configurabilità del reato, valutando il 'fumus commissi delicti' in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria".
3. Il 18.07.2016, il Tribunale di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, rilevava preliminarmente che "già il riferimento nella sentenza della Corte di Cassazione al carattere corposo della motivazione del decreto lascia capire ... (omissis) ... come vi sia stata una valutazione operata in quella sede di congruità degli elementi in esso rappresentati", al contempo significando che l'intervenuta "negazione del rilievo degli elementi evidenziati nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale", "secondo il rigido canone di valutazione additato dalla stessa Corte di Cassazione", è di preclusione alla valorizzazione di quei medesimi elementi, come pure di altri che si collochino nella "stessa logica intrinseca del provvedimento impugnato". Attraverso la declinazione di tale premessa di ordine generale, il Tribunale in questione perveniva quindi alla conferma del decreto del 30.09.2015, osservando: quanto all'ipotesi di reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., ripercorsi in ◉ estrema sintesi taluni elementi risultanti dal provvedimento in origine impugnato, che, in ordine alla circostanza più rilevante a tal fine valorizzata vale a dire, le vicende della società "Calcestruzzi Ericina" il silenzio serbato dalla Suprema Corte, riguardo alle argomentazioni spese dal Tribunale al fine di rappresentare la dubbia portata probatoria della circostanza medesima, induceva ad escludere che ad essi fosse stato assegnato rilievo e ne precludeva, pertanto, la reiterazione, per l'effetto tanto valendo anche con riferimento ai rapporti del AR con AM BE ed alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GI MESSINA, Angelo SIINO e Giovanni SC;
donde, altresì, la superfluità della disamina di ulteriori elementi enumerati nel decreto del p.m., "poiché, non potendo assumere più rilievo alcuno le considerazioni del tribunale che erano valse a svalutare gli altri indicati elementi posti a fondamento del decreto, non può che discenderne che il fumus del reato sarebbe già da ravvisare in base a detti elementi, senza che neppure risulti decisivo valutare se l'aggravante di cui all'art. 7 cit. ricorra o meno"; 4 Аб "quanto agli altri reati di cui all'art. 640 e/o all'art. 646 c.p." - in concreto, quanto alla vicenda inerente ai "rapporti del AR con esponenti della banca Unicredit" - che, "in assenza di altri valutabili elementi in senso opposto", anche in questo caso la conferma del decreto, la cui diversa impostazione si assumeva essere stata peraltro richiamata dalla sentenza 25320 di questa Corte, costituiva un esito necessitato;
quanto al reato associativo, che, ben potendo essere anche un solo delitto- scopo espressione sintomatica di un più ampio accordo esistente a monte, neppure in tal caso il fumus poteva essere escluso;
infine, quanto alle esigenze probatorie, che "la necessità di accertare il coinvolgimento dei vari soggetti" nei fatti per cui è procedimento, conformemente all'indicazione in tal senso riveniente dalla più volte citata sentenza di annullamento, "giustifica il ricorso al mezzo di ricerca della prova, sia pur particolarmente invasivo, di cui si tratta".
4. Avverso detta (seconda) ordinanza hanno spiegato impugnazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, il ON ed il ME (avv. Di Noia e D'Avirro), il TI ed il LD (avv. Apa), il AR, il SC ed il UM (avv. Padovani e Bottone) ed il PO (avv. Padovani).
5. Comune a tutti i ricorsi, ancorché variamente articolata anche in rapporto agli specifici punti di cui si lamenta la mancata delibazione, è la dedotta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per aver il Tribunale malamente individuato, ovvero fatto non corretta applicazione del principio di diritto fissato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 25320 del 2016. Si assume in proposito come mai il giudice di legittimità, in contrasto con la propria consolidata giurusprudenza, abbia teorizzato "la impossibilità totale di vaglio critico delle emergenze addotte nel decreto di sequestro a sostegno della prospettata notitia criminis", sì da precludere al giudice cautelare di delibare le censure sollevate dalla difesa, quasi che il primo debba "limitarsi a 'prendere atto' della prospettazione accusatoria, così come formulata nell'originario decreto di sequestro, senza alcuna possibilità di obiettare alcunché" (cfr. pag. 2 ricorso avv. Di Noia), vero essendo semmai che "il Tribunale fiorentino, anziché deporre le armi, avrebbe dovuto e ben potuto completare e/o integrare con ulteriori argomentazioni quella motivazione che già in nuce presente nell'annullata ordinanza avrebbe poi portato, logicamente e con stringente consequenzialità, a confermare la precedente decisione" (cfr. pag. 6 ricorso avv. Apa). Non senza aggiungere che l'erroneità dell'impostazione seguita dal Tribunale di Firenze, pervenuto ad un sostanziale non 5 Ад liquet, frutto del rifiuto di ogni analisi critica, emerge già dalla constatazione dell'impropria attribuzione alla Suprema Corte dell'avvenuta effettuazione di una valutazione di merito ad essa totalmente estranea circa la congruità degli elementi rappresentati nel decreto in origine impugnato (cfr. pag. 2 ricorsi avv. Padovani Bottone ed avv. Padovani, nonché pag. 9 ricorso avv. Di Noia), tale che, - ove davvero avvenuta, ne sarebbe scaturita una pronuncia di annullamento senza rinvio e non già con rinvio, significativo della ravvisata necessità di un vaglio ulteriore, nel caso in esame per contro non compiuto (cfr. pag. 10 ricorso avv. Di Noia).
5.1 La difesa del ON e del ME formula altresì due ulteriori doglianze: con l'una si denuncia l'ulteriore violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in ragione della "totale carenza di motivazione" circa il "secondo principio di diritto indicato dalla Corte Suprema", relativo "alla verifica sull'assoluta necessità della misura ablatoria": ciò per avere il Tribunale omesso di accertare così come invece demandatogli se "lo scopo conseguito con il - - sequestro", di cui qui si discute, potesse essere raggiunto "senza pregiudicare beni di rango costituzionale, quali il domicilio, la corrispondenza, la proprietà e la libertà di iniziativa economica", a tal fine richiamandosi l'attenzione sull'esistenza nell'ordinamento dello strumento, per certo meno invasivo e di fatto utilizzato in precedenza dalla Procura inquirente nei confronti degli istituti bancari diversi da Unicredit, rappresentato dall'ordine di esibizione, quale previsto dall'art. 256 cod. proc. pen., rispondente espressamente alla finalità di limitare il sacrificio imposto all'indagato/imputato ai soli documenti rientranti nell'oggetto d'indagine; con l'altra si lamenta la violazione degli artt. 247 e 253 cod. proc. pen., "non ܀ essendo stati rispettati i principi di adeguatezza e di proporzione connessi agli istituti della perquisizione e del sequestro", tenuto conto che il sequestro probatorio può avere ad oggetto solo quanto si riferisce al reato - sia esso corpo del reato, ovvero siano cose al reato pertinenti ma "non può - diventare lo strumento per l'apprensione indiscriminata ed aprioristica di tutto ciò che è nella disponibilità dell'indagato, quand'anche non abbia attinenza alcuna con l'ipotesi delittuosa che viene prospettata".
5.2 Anche il ricorso concernente le posizioni del AR, del SC e del UM prospetta una seconda censura, avente ad oggetto l'omessa risposta, da parte del Tribunale, alla questione sollevata con le note d'udienza depositate in data 15.07.2016, circa il "mancato deposito dei provvedimenti di proroga delle indagini, successive al primo periodo semestrale iniziato nel marzo 2013", con 6Аб conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine formati ed acquisiti in epoca successiva allo scadere dell'iniziale termine di legge.
6. Il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto rigettarsi tutti gli illustrati ricorsi, stante l'incensurabilità del provvedimento impugnato, che, "fedelmente adempiendo alle indicazioni impartite dalla Cassazione in sede di annullamento della prima pronuncia, lungi dal commettere nuovamente l'errore di scendere funditus nel merito ..., si è limitato in sede di nuovo riesame a verificare l'astratta configurabilità dei reati ipotizzati, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati", al solo fine della verifica della loro idoneità in funzione dell'espletamento di ulteriori indagini", per l'acquisizione di altri elementi probatori diversamente non conseguibili. Donde la ritenuta insussistenza della dedotta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., risultando peraltro "manifestamente infondate le doglianze di ON e ME circa l'omessa motivazione della necessità della misura ablatoria e l'omessa motivazione circa l'adeguatezza e la proporzione del sequestro, esulando la loro indispensabilità dal campo d'indagine che il giudice del riesame deve effettuare sul sequestro probatorio, sooprattutto allorquando oggetto del sequestro sia il corpo del reato".
7. Tali argomentazioni sono state confutate dalla difesa interessata con memoria depositata in data 28.12.2016. In particolare, sotto un primo profilo, la difesa del ON e del ME, dopo aver ribadito i termini effettivi del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con il disposto annullamento, osserva questa volta come la nuova verifica demandata al Tribunale sia stata in concreto svolta, in particolare avendo questi tenuto ferme le considerazioni già formulate sia in tema di truffa assenza dell'atto di disposizione patrimoniale e, prima ancora, del requisito costitutivo degli artifici o raggiri - estese anzi, così come richesto dalla Corte di legittimità, agli altri elementi del compendio probatorio in atti, sia in tema di associazione per delinquere unicità del reato fine ed assenza di elementi - significativi del pactum sceleris - salvo poi a pervenire alla conferma del decreto impugnato, che, "quindi, non è la conclusione logica e conseguente della motivazione, ma ne rappresenta addirittura l'antitesi e la negazione", risolvendosi pertanto nella violazione della legge processuale. Sotto altro profilo, reitera le argomentazioni poste a base della seconda e terza censura, in forza della ritenuta non condivisibilità delle contrare affermazioni del requirente P.G. 7Аб CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte di condividere le argomentazioni del requirente P.G., dovendosi pertanto rigettare le proposte impugnazioni.
2. Indubbiamente corretta è l'affermazione, comune a tutti gli atti di ricorso, in ordine all'esatta portata del principio di diritto affermato con la più volte citata sentenza n. 25320 del 2016 e vincolante per il Tribunale di Firenze: nel senso, cioè, che con detto principio, integralmente riprodotto al termine del paragrafo 2 del precedente RITENUTO IN FATTO, non è stato affatto precluso al giudice del rinvio il vaglio critico degli elementi addotti nel decreto di sequestro a supporto della prospettata ipotesi di reato. E tuttavia va doverosamente puntualizzato, a fortiori alla stregua della dettagliata ed analitica disamina delle risultanze significative del fumus delicti che contraddistingue in particolare taluni ricorsi - il riferimento deve intendersi a quelli nell'interesse dei ricorrenti AR, SC, UM e PO che il punto di equilibrio fra le opposte esigenze di garantire, da un lato, lo svolgimento di un controllo di legalità che non sia ridotto a mero simulacro formale e, dall'altro, di non travalicare il dettato normativo, che non ha indicato la sussistenza di gravi indizi fra i presupposti legittimanti il sequestro, è stato individuato nel subordinare l'esercizio del potere demolitorio del giudice del riesame ai soli casi di difformità rilevabili ictu oculi, sulla scorta già delle indicazioni provenienti dal p.m., ovvero anche di quelle fornite dalla difesa. Siffatta impostazione, del resto, ha trovato l'autorevole avallo del giudice delle leggi, che, con ordinanza n. 153 del 2007, richiesto di verificare la compatibilità con la Carta Fondamentale giusto del diritto vivente formatosi in relazione all'art. 324 del codice di rito, in tema di "mera ed astratta verifica cartolare>> della corrispondenza tra le imputazioni concretamente formulate dall'accusa e la rubrica dei reati presupposti >> ...", ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata, significando che la denunciata interpretazione "si limita a fissare, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, la preclusione, per il giudice del riesame delle cautele reali, di un accertamento sul merito, nella precipua ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa compiuto nella fase delle indagini preliminari". Affermazione, quest'ultima, che si correla prosegue ancora l'ordinanza in questione al "tradizionale (e incontestato) rilievo secondo il quale, riguardo alle misure cautelari reali, non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, 8 postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità - pure di rango costituzionale dei valori coinvolti". Con il rilievo finale "che una - simile ratio si riflette anche sull'ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della 'base fattuale' richiesta per l'adozione delle misure cautelari: valendo il paradigma della elevata probabilità di responsabilità, nel caso delle misure cautelari personali;
ed il diverso metro del 'fumus commissi delicti' in tema di sequestri", in cui il richiesto nesso di pertinenzialità deve sussistere tra res oggetto del sequestro e reato, dunque a prescindere da profili di colpevolezza in capo al titolare del bene colpito, senza peraltro che il controllo demandato debba essere inteso in senso "meramente cartolare e formale", posto che esso consente "la verifica, nel singolo caso concreto>>, del fumus'> del reato ipotizzato dall'accusa", nel rispetto degli anzidetti limiti, esplicitati appunto dalla rilevabilità ictu oculi. Per l'effetto, ciò che nella fattispecie è stato (ovviamente) inibito al giudice del rinvio, in conformità al lineare significato della proposizione con cui il detto principio è stato enunciato ed in coerenza con l'impostazione della pronuncia della Corte, è stato di far luogo ad una stringente valutazione di merito, onde evitare di incorrere nel medesimo vizio alla base del disposto annullamento della iniziale ordinanza del Tribunale toscano: vincolo quello testé indicato - all'evidenza insuperabile e, peraltro, da apprezzarsi anche alla luce della finalità propria della specifica tipologia di sequestro che viene in considerazione nella presente vicenda, atteso che il sequestro probatorio - quello, appunto, di cui qui si discute è notoriamente caratterizzato dalla funzione investigativa sua propria, essendo deputato all'acquisizione del corpo del reato, ovvero di cose pertinenti al reato, l'uno e le altre sintomatici della finalità perseguita, di accertamento dei fatti sui quali sono in corso indagini. Ciò che differenzia la figura in esame dal sequestro preventivo - com'è noto, preordinato ad evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato ne possa aggravare le conseguenze, ovvero agevolare la commissione di ulteriori illeciti in seno al - quale la rilevata diversità di presupposti e finalità fa sì che il pur identico principio, della limitata verifica del giudice del riesame alla sussistenza del fumus commissi delicti, acquisti nondimeno una maggiore pregnanza (cfr. Sez. 6, sent. n. 49478 del 21.10.2015, Rv. 265433, in parte motiva, cui adde Sez. 5, sent. n. 49596 del 16.09.2014, Rv. 261677).
3. Ferma tale doverosa premessa, non può assolutamente sostenersi che nella fattispecie l'ordinanza impugnata si sia sottratta all'esercizio della funzione di controllo ad essa deputata: del che costituisce spia illuminante il già illustrato 9 か tenore della memoria formalizzata il 28.12.2016 nell'interesse del ON e del ME, con cui si è dato atto dell'effettività della verifica compiuta da asser, to parte del Tribunale, salvo a ritenerla inficiata dal ritenuto carattere "suicida" della motivazione adottata, tale perciò da risolversi, in forza del carattere antitetico delle argomentazioni rispetto alla conclusione finale raggiunta, nell'asserita "violazione della legge processuale". In proposito, è indubbiamente vero che, secondo costante e risalente insegnamento di questa Corte, il vizio di violazione di legge - cui l'art. 325 cod. proc. pen. circoscrive la possibilità di proporre ricorso per cassazione in subiecta materia ove riferito alla motivazione, trova il proprio fondamento nell'art. 111, commi 6 e 7, della Carta Costituzionale e va ravvisato, oltre che nei casi di radicale assenza della motivazione, anche qualora la stessa risulti fittizia - cioè integrata da espressioni di stile e stereotipate o contraddittoria perché - fondata su argomentazioni di segno opposto, che si elidono a vicenda - nell'uno e nell'altro caso risultando impossibile individuare il reale filo logico cui risulta informato il discorso giustificativo del provvedimento impugnato (cfr., fra le tante e di recente, Sez. 1, sent. n. 6821 del 31.01.2012, Rv. 252430). Sennonché, al di là della suggestiva rappresentazione, siffatto corretto principio non si attaglia affatto al caso in esame. Invero, il Tribunale è stato chiaro ed esplicito nell'affermare di non poter più valorizzare i propri precedenti enunciati per via del dictum di questa Corte, onde nella motivazione a prescindere da considerazioni di ordine non - strettamente giuridico che, in quanto tali, non sono pertinenti in questa sede non è dato ravvisare alcun elemento di contraddittorietà.
4. In concreto, è possibile trarre dall'ordinanza impugnata quanto segue: ➤ in relazione al delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen., che i continui investimenti di ingenti capitali in attività economiche da parte del AR in particolare, nel settore degli alberghi di lusso, principalmente in Toscana (ma anche in Sicilia) - vanno coniugati con i rapporti dallo stesso intrattenuti con i soggetti gravitanti in ambito mafioso indicati nel decreto, nonché con le esplicite dichiarazioni accusatorie sul conto del predetto rese dai collaboratori di giustizia GI MESSINA, Angelo SIINO e Giovanni SC impregiudicata la più approfondita - avallate dalla vicenda disamina della loro attendibilità nel caso di specie relativa alla società "Calcestruzzi Ericina", di poi non a caso oggetto di confisca di prevenzione, vicenda oggettivamente caratterizzata dall'inopinato e sintomatico passaggio di mano della compagine societaria dal AR 10 Аб a Giovanni VIRGA, soggetto a capo del mandamento mafioso di NI (anche in questo caso fatta salva la verifica, propria del merito, circa il passaggio di liquidità dall'uno all'altro), nella presente sede essendo del tutto superfluo soffermarsi sull'astratta ricorrenza, ○ meno, dell'ipotizzata aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91; in relazione al delitto di cui all'art. 640, ovvero 646 cod. pen., concernente la - ristrutturazione dell'ingente debito accumulato dalle società del AR con il sistema bancario ed in particolare per quanto qui interessa - con UNICREDIT, con il conseguente coinvolgimento dei vertici di tale istituto, che, nella fase in esame, è da ritenersi sufficiente la prova, offerta dalle intercettazioni in atti, dell'esistenza di un piano di ristrutturazione, finalizzato ad assicurare al AR ed al suo socio UM, grazie ai rapporti privilegiati apparentemente instaurati dal primo con il vertice della banca, il ridimensionamento dell'esposizione debitoria del gruppo, con abbattimento consistente degli interessi di mora e conseguimento di un nuovo, ingente finanziamento per svariati milioni di euro, in contrasto con ogni regola di corretta gestione del credito, dovendo invece essere riservati alla verifica propria dell'eventuale giudizio sia la circostanza della modifica degli originari termini del piano, rispetto all'ancor più favorevole versione proposta in prima battuta (dall'ordinanza impugnata emerge che, rispetto all'iniziale indicazione dell'avvenuta approvazione del piano alla data del 23.04.2015, il decreto genetico modifica poi l'impostazione, "ricostruendo in termini diversi l'accusa"); sia la ricorrenza di eventuali ragioni (ed in che misura) di abbattimento degli interessi accumulati dalle società del AR, per via della risalenza del debito;
che, sempre in relazione ai medesimi fatti di cui sopra, la possibilità - anche in questo caso esplicitata dall'ordinanza impugnata di - ravvisare correttamente negli stessi gli estremi propri del reato di appropriazione indebita offre risposta al rilievo circa l'assenza del requisito degli artifici o raggiri, del resto formulato con il provvedimento poi annullato, richiamato dall'ordinanza medesima solo dal punto di vista storico;
in relazione alla fattispecie associativa, che, in considerazione dello stadio iniziale, anche la presenza di un solo reato-fine può valere ad integrare il fumus del reato di cui all'art. 416 cod. pen. rectius: di ribadire che iPer il resto, è appena il caso di osservare penetranti profili di merito sollevati da taluno dei ricorsi non possono qui trovare ingresso, per le medesime ragioni esposte dalla condivisibile sentenza di annullamento di questa Corte. Né, sotto altro profilo, le riferite enunciazioni del 11 Аб giudice del rinvio possono dirsi inficiate dall'eccezione d'inutilizzabilità, oggetto della (seconda) censura del ricorso nell'interesse del AR, del SC e del UM, con riferimento agli atti d'indagine formati in epoca successiva alla scadenza dell'ordinario termine di legge per la conclusione delle indagini preliminari, in ragione dell'inammissibilità che connota detta doglianza, sotto il profilo dell'assoluta genericità, stante l'omessa indicazione degli atti che sarebbero travolti dall'ipotetico vizio e della loro capacità di disarticolare l'impostazione accusatoria trasfusa nel decreto genetico.
5. La dedotta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. non ricorre neppure in relazione al profilo delle esigenze probatorie, come invece si assume dai ricorrenti ON e ME. Ancorché sinteticamente, l'ordinanza impugnata - come già in precedenza esposto - dà conto che la ravvisata "necessità di accertare il coinvolgimento dei vari soggetti negli episodi di cui si tratta e chiarine la natura giustifica il ricorso al mezzo di ricerca della prova, sia pur particolarmente invasivo", che ne occupa, implicitamente ma chiaramente ritenuto non altrimenti surrogabile: è stata dunque data risposta all'esigenza, posta con il principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, di valutare la necessità della sottrazione del bene colpito dal provvedimento all'avente diritto, la stringatezza della motivazione non costituendo vizio deducibile.
6. Anche l'ultimo profilo di censura sollevato con il ricorso testé citato non è fondato e va pertanto disatteso. Per vero, la tematica inerente all'adeguatezza ed alla proporzionalità delle modalità di esecuzione del sequestro probatorio, nell'ottica della doverosa tutela dei diritti soggettivi dell'indagato, ha per certo la sua ragion d'essere e questa Corte non ha mancato di pronunciarsi in proposito, alla stregua delle sentenze che lo stesso ricorso ha provveduto a richiamare. Ebbene, in particolare con la recente e cospicua pronuncia n. 24617 del 24.02.2015 (Sez. 6 Rv. 264092), il giudice di legittimità, pur avendo 1 enunciato, quale principio di ordine generale, il divieto di sequestro indiscriminato di un personal computer, in tutto e per tutto assimilabile ad un enorme archivio di dati, nondimeno ha contestualmente affermato essere ben possibile così sancendo la piena legittimità di tale ipotesi derogatoria che l'apparecchiatura sia trasferita fisicamente altrove, per essere adeguatamente "esplorata", in funzione della corretta individuazione di ciò che sia realmente pertinente al reato ipotizzato: il che deve ritenersi sia esattamente ciò che è avvenuto nel caso di specie, atteso che nello stesso ricorso in questione si dà 12 Аб atto che il p.m. procedente ha disposto un accertamento garantito, ex art. 360 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017 Il Presidente Il Consigliere est. Андия блок DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 28 FEB 2017, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R P Pier Esposito 13