Cass. civ., sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 13315
CASS
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Diritto alla provvigione per attività di mediazione

    La Corte ha ritenuto che l'attività di mediazione svolta dalla GE abbia posto in relazione le parti, realizzando l'antecedente indispensabile per la conclusione del contratto, anche se la scrittura privata di mediazione fosse priva di efficacia probatoria.

  • Accolto
    Mancanza di contestazione tempestiva sull'iscrizione all'albo dei mediatori

    La Corte ha stabilito che l'iscrizione del mediatore nel registro previsto dalla legge integra un fatto storico qualificante la posizione soggettiva dell'attore nel rapporto di mediazione, rientrando nell'ambito applicativo dell'art. 115 c.p.c. e, se non specificamente e tempestivamente contestata, deve ritenersi pacifica. L'eccezione concernente la mancata iscrizione, se proposta soltanto nella comparsa conclusionale, è tardiva.

  • Accolto
    Resistenza in giudizio con consapevolezza dell'infondatezza delle proprie assunzioni

    La Corte ha confermato la condanna per lite temeraria, ritenendo che il convenuto avesse resistito in giudizio nella consapevolezza dell'infondatezza dei propri assunti, in particolare riguardo all'obbligo di pagamento della provvigione, poiché le vicende relative al natante non potevano incidere sul rapporto di mediazione.

  • Rigettato
    Insussistenza del diritto alla provvigione per mancanza di iscrizione all'albo mediatori

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di mancata iscrizione all'albo dei mediatori fosse tardiva, poiché sollevata solo nella comparsa conclusionale, e che il principio di non contestazione si applicasse ai fatti storici suscettibili di prova, come l'iscrizione.

  • Rigettato
    Nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione all'albo

    La Corte ha ribadito che la contestazione della mancata iscrizione è tardiva se sollevata solo nella comparsa conclusionale, e che il principio di non contestazione si applica ai fatti storici.

  • Rigettato
    Non insorgenza del diritto alla provvigione anche in caso di iscrizione, per attività svolta da terzi

    La Corte ha ritenuto che anche la contestazione relativa all'iscrizione di altri soggetti fosse tardiva, applicando le medesime ragioni esposte per la GE.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1460 c.c. per inadempimento della controparte

    La Corte ha ritenuto che la generica contestazione di inadempimento da parte del convenuto non avesse fornito un reale contenuto alle accuse mosse alla GE, né dimostrato l'incidenza causale degli asseriti comportamenti dolosi sulla fase delle trattative.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 216 c.p.c. per mancata verificazione di firma

    La Corte ha ritenuto che il diritto alla provvigione del mediatore non presuppone la stipulazione di un contratto di mediazione in forma scritta, potendo sorgere anche da un rapporto di mero fatto, purché l'attività svolta si ponga in rapporto di causalità adeguata con la conclusione dell'affare.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 210 e 213 c.p.c. per acquisizione illegittima di informazioni

    La Corte ha considerato l'ordine di esibizione come strumento istruttorio residuale, la cui mancata applicazione non è censurabile in sede di legittimità, e ha rilevato che il ricorrente non ha dedotto come tale acquisizione abbia inciso sulla decisione finale.

  • Rigettato
    Revoca della condanna per lite temeraria

    La Corte ha confermato la condanna per lite temeraria, basandosi sulla consapevolezza del convenuto dell'infondatezza delle proprie assunzioni e sulla distinzione tra il rapporto di mediazione e le vicende relative al natante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 13315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13315
    Data del deposito : 8 maggio 2026

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