Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 2
Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa.
In tema di sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. (Fattispecie relativa al reato di turbativa d'asta in cui la Corte ha escluso la sussistenza del periculum in relazione al sequestro preventivo dell'intera azienda e del capitale sociale di una società di progettazione che nei cinque anni successivi alla redazione di un progetto utilizzato da altra impresa per l'illecita partecipazione ad una gara non risultava più coinvolta in ulteriori attività irregolari).
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La massima In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un sito "web" di informazione televisiva che, pur soggetto al formale controllo di un apposito "delegato", non possieda le caratteristiche formali di una testata giornalistica telematica registrata, non potendo trovare applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644). Fonte: CED Cass. pen. 2021) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644 …
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Cassazione penale sez. III, 24/09/2021, (ud. 24/09/2021, dep. 15/02/2022), n.5309 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3.6.2021, il Tribunale di Salerno - Sezione riesame rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di I.M. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 1.4.2021, avente ad oggetto la carta destinata all'accredito del reddito di cittadinanza nonché la somma pari ad Euro 18.550,41, corrispondente al profitto del reato di cui al D.L. n. 4 del 2019, art. 7, commi 1, 2 e 3, convertito con mod. nella L. n. 26 del 2019. 2. Avverso tale provvedimento ricorre la I., tramite il proprio difensore, deducendo, in relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2017, n. 18183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18183 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
1 8 18 3-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/11/2017 - Presidente Sent. n. sez. GIORGIO FIDELBO 2213/2017 - Rel. Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO REGISTRO GENERALE GAETANO DE AMICIS N.29895/2017 LAURA SCALIA MARIA SABINA VIGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI BR nato il [...] a [...] ✈ LI IE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG PERLA LORI che conclude per l'annullamento senza rinvio. Udito l'avvocato CLARA VENETO, in sostituzione dell'avvocato ARMANDO VENETO per delega orale, la quale chiede l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 18 aprile 2017 ha parzialmente confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 30 gennaio 2017 dal gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di LI RU, indagato come appresso, e LI PI, terzo proprietario: in particolare il sequestro era confermato: - Quanto alle quote sociali, all'intera azienda, nonché a tutte le disponibilità 2 finanziarie, liquide ed investite nei confronti della società "OG srl" Era invece annullato quanto: - a tutte le disponibilità finanziarie, liquide ed investite, di LI RU. LI RU è indagato dei reati di cui ai capi 3), 17), 19), 20), 21) e 22), reati in materia di turbativa di gare pubbliche, come dopo analiticamente indicato.
2. La vicenda che riguarda il LI si colloca in un ampio contesto di una indagine nella quale sono in contestazione, sulla scorta di un materiale di indagine fondato essenzialmente su attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, acquisizione di documentazione delle Amministrazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia: - Il reato di associazione mafiosa (capo 1) con riferimento ad attività del gruppo di "'ndrangheta" Piromalli, operante da epoca risalente nell'area di Gioia Tauro. Oggetto del presente procedimento sono le attività dei componenti della famiglia BA, imprenditori nel settore edile, che hanno svolto la loro attività sfruttando le condizioni di mafiosità e nell'interesse economico della associazione (sono definiti "imprenditori di riferimento della cosca Piromalli nel settore degli appalti di lavori pubblici edilizio/urbanistici"). Nell'ambito delle attività dei BA, vari reati in tema di acquisizione di commesse di lavori pubblici con attività sistematica di condizionamento illecito delle aggiudicazioni. Sono quindi in contestazione una pluralità di reati di turbativa d'asta e altri a queste strumentali nonché una associazione per delinquere (capo 3) finalizzata a tali reati;
di questa sono stati ritenuti fare parte sia dei componenti della associazione mafiosa Piromalli che vari soggetti, titolari di imprese, funzionari pubblici, rappresentanti di imprese dedite alla attività di rilascio di certificazioni per la partecipazione alle gare pubbliche, che hanno in vario modo partecipato ai reati fine. - Le modalità di commissione delle singole condotte di turbativa sono state finalizzate sia alla acquisizione degli appalti "truccando" le gare che a rendere possibile l'acquisizione delle commesse da parte dei BA pur non avendo più le loro imprese (anche per precedenti procedimenti) la possibilità di partecipare direttamente: 。 l'ottenimento da dipendenti delle stazioni appaltanti delle buste contenenti le offerte delle altre imprese. o la creazione di cartelli di imprese che presentavano offerte coordinate sotto la regia dei BA in modo da consentire il pilotaggio delle aggiudicazioni delle gare stesse. o la utilizzazione di imprese dotate dei requisiti per la partecipazione alle gare che acquisivano delle commesse che, in realtà, erano poi gestite dai BA. A tale 2 fine venivano creati raggruppamenti temporanei di imprese o associazione temporanee di imprese ovvero veniva utilizzato l'istituto dell' "avvalimento". Le imprese formalmente vincitrici, quindi, non avrebbero poi svolto i lavori: questi erano di esclusiva gestione dei BA che, secondo l'ipotesi principale di accusa, si avvalevano di MO OR che veniva indicato dalle imprese aggiudicatrici quale loro procuratore speciale così potendo operare in nome loro. Alle imprese che facevano da schermo era riconosciuta una percentuale sul valore dell'appalto (dal 2,5 al 5.5).
3. LI RU è accusato di avere partecipato con la sua società di progettazione "pro.gineer srl" alla predisposizione dei progetti per le gare di cui alle singole contestazioni nei suoi confronti (gare relative a lavori con fondi Pisu), risultando il progettista direttamente o per il tramite di altri soggetti: Capo 3: Ruolo nel reato associativo: .... perfettamente consapevoli dell'attività di turbativa in corso, fornivano un indispensabile contributo al raggiungimento dell'obiettivo, curando in particolare lo sviluppo del progetto disponendo in particolare in diverse occasioni di informazioni riservate o consigli tecnici indebitamente forniti da TT NG presidente delle commissioni di ' gara;
avendo peraltro interesse diretto all'aggiudicazione della gara poiché sia la ST GL srl che la OG srl in qualità di progettisti dell'impresa aggiudicataria avrebbero percepito le somme destinate alla progettazione>>; Capo 17: riferito alla gara per la sistemazione del lungomare di gioia Tauro. - Gara la cui vittoria è stata garantita giostrando sulle offerte. Il ruolo del ricorrente, secondo l'imputazione, è consistito nello svolgere l'attività di progettista, nella consapevolezza della turbativa in corso. -· Capo 19: riferito ad una gara per altri lavori di sistemazione del lungomare. In questo caso, in cui si assume esservi una turbativa della gara, il progetto viene realizzato dal ricorrente utilizzando gli accorgimenti suggeriti dal fratello di TT NG in modo da ottenere un punteggio maggiore. - Capo 20: gara per il lungomare di Gioia Tauro. In tale caso l'aggiudicazione, a quanto sembra dal capo di imputazione, è stata alterata facendo riferimento allo slittamento dei termini di presentazione delle offerte. Il ruolo del ricorrente è stato quello di sviluppo del progetto, anche stavolta, si assume, nella consapevolezza della frode. - Capo 21: gara per il lungomare di gioia Tauro. Il ruolo del ricorrente è stato sostanzialmente identico al capo 20. 3 Capo 22: gara per la realizzazione di una scuola e di alloggi per conto del Comune di Gioia Tauro. La turbativa è consistita nell'utilizzare suggerimenti del Dirigente TT in ordine alla organizzazione del cantiere per ottenere un maggiore punteggio. Il ruolo del ricorrente è stato quello di predisporre il progetto. Il Tribunale, pur concordando che «apparentemente, le conversazioni intercettate non disvelano nulla di illecito perché si parla di progetti professionali, di misurazioni e di tutta una serie di questioni che chiaramente rientrano nello svolgimento dell'attività professionale di progettazione dell'ingegner LI. A fronte di tale apparentemente liceità dell'agire dei vari soggetti coinvolti, il collegio ritiene invece integrato un complesso sistema, di cui fa parte anche ricorrente, organizzato in modo estremamente sofisticato, per come sopra meglio descritto, volto a alterare sistematicamente la concorrenza tra imprese accaparrandosi la totalità delle gare pubbliche indette nel comprensorio di gioia Tauro in vista del conseguimento di sempre maggiori occasioni illecite di guadagno>> Dopo tale esposizione sulla certezza di partecipazione alle frodi, il Tribunale valorizza in particolare il fatto che BA portava ai progettisti informazioni che lui acquisiva dai TT. Osserva, inoltre, che per quanto risulti che i progetti fossero firmati da altri progettisti, le conversazioni riferite a tali progetti dimostravano che in realtà si trattava di progetti delle due società OG e St GL. La utilizzazione di prestanome diventa, nella prospettiva del Tribunale, la conferma della necessità di coprire la frode. Inoltre nei vari casi in questione il soggetto committente appariva diverso da quello effettivo.
3.1 In definitiva il tribunale: Confermava il sequestro ritenendo che lo studio di progettazione fosse funzionale all'attuazione del programma criminale dei BA. Riteneva sussistere pericolosità in quanto «trattandosi di un bene funzionale alla commissione degli illeciti contestati, appare concreto il pericolo che la libera disponibilità della medesima società possa permettere all'indagato di commettere ulteriori reati analoghi a quelli in contestazione o comunque di aggravare o protrarre le conseguenze dannose dei reati già commessi». In tale parte della motivazione, al fine di motivare l'annullamento del sequestro disposto nei confronti di LI RU personalmente, si afferma che «non risulta dunque in alcun modo dimostrato se e in che misura l'odierno ricorrente LI RU abbia conseguito un profitto dalla commissione degli illeciti in contestazione ... >>> 4 4.1 LI RU e LI PI ricorrono con atto a firma del difensore comune e deducono: Primo motivo: Violazione di legge per la mera apparenza della motivazione in sé e per la mancanza di risposta agli argomenti della difesa. Le intercettazioni utilizzate non riguardano mai il ricorrente e i riscontri documentali riguardano reati diversi. Le due memorie difensive con materiale allegato non sono state oggetto di alcuna valutazione. Si ricostruisce un ruolo di professionista infedele in termini apodittici con riferimento ad una vicenda non oggetto di contestazione Riporta gli elementi indicati a difesa e non oggetto di valutazione. Ribadisce, inoltre, come la società del ricorrente non abbia in alcun modo partecipato agli appalti di cui ai capi 17, 20, 21 e 22. Nessun accertamento riguarda le società di progettazione che, secondo la mera affermazione del Tribunale del riesame, avrebbero fatto da prestanome del ricorrente. Rileva, inoltre, come sia lo stesso Tribunale ad escludere la prova di qualsiasi profitto. secondo motivo: violazione di legge per la assenza di elementi a sostegno della sussistenza del reato associativo. terzo motivo: Violazione di legge per assenza di motivazione sul "periculum in mora". CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati.
1. Va rammentato che il ricorso in cassazione in materia di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione. Nel caso di specie, però, come correttamente prospettato dalla parte ricorrente, ricorre la ipotesi della mera apparenza della motivazione, equiparabile alla totale assenza della stessa, che comporta la violazione di legge ex articolo 125 cod. proc. pen. per la assenza di un elemento fondamentale dell'atto.
1.1 Per quanto riguarda il primo motivo, a parte la assenza di risposte alle memorie difensive depositate al tribunale del riesame, il provvedimento non offre alcuna motivazione sugli elementi di base per configurare gli indizi di reato quali richiesti ex art. 321 cod. proc. pen. Com'è noto, il modello di provvedimento cautelare in materia di misure reali non presenta la medesima peculiarità di quello delle misure personali, che richiede la "gravità degli indizi", intesa quale sostanziale certezza di responsabilità allo stato 5 degli atti. Tale modello, invece, richiede il comune "fumus boni iuris" da intendersi come sussistenza di un quadro indiziario minimo. Quindi, pur se non è necessario un quadro di probabile responsabilità, non può limitarsi la valutazione del "fumus" alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa: è comunque necessario un quadro di effettivi indizi, ancorché non in termini di capacità di questi di fondare un giudizio di elevata probabilità della responsabilità.
2. Nel caso di specie, con riferimento alle singole contestazioni di turbativa d'asta, non vi è alcuna individuazione di elementi concreti di responsabilità. A fronte della breve motivazione sopra trascritta, che esaurisce la valutazione di sussistenza degli indizi specifici a carico del ricorrente, non può che rilevarsi che si afferma del tutto apoditticamente la partecipazione del ricorrente ad un dato sistema illecito, nonostante la assenza di qualsiasi elemento significativo emerso dalle conversazioni intercettate, come afferma lo stesso Tribunale.
2.1 Per quanto riguarda le singole contestazioni, difatti, non è indicato alcun ruolo specifico del LI nella turbativa delle gare, non dipendendo mai i meccanismi di frode dalla redazione del progetto, salvo per il capo 19. Solo per quest'ultimo si afferma che il progetto avrebbe giocato un ruolo nella alterazione della gara ma per la semplice ragione che sarebbe stato redatto sulla base di "dritte" (suggerimenti in sé leciti) provenienti dalla stazione appaltante che, però, risulta chiaramente dal provvedimento impugnato non essere state ricevute direttamente dal ricorrente. Si trattava di informazioni apprese dal committente il quale, di conseguenza, indicava ai progettisti le variazioni che riteneva opportune. Anche per il capo 19, a ben vedere, null'altro si indica nel provvedimento impugnato che non l'aver il progettista seguito le direttive, in sé neutre, del committente e, comunque, solo per questo sembra che la contestazione riguardi un diretto apporto causale al reato.. 2.2 Lo stesso provvedimento, poi, esclude anche la sussistenza dell'unico elemento inizialmente individuato per riportare la attività in sé neutrale di progettista a quella di partecipe delle frodi. Nei capi di imputazione si considera significativa la presunta conoscenza da parte di LI del meccanismo fraudatorio anche per la parte che non riguarda le sue attività di progettazione e, poi, la sua volontà di concorrervi per l'interesse che egli aveva agli incassi in caso di vincita della gara (si legge nelle imputazioni in qualità di progettisti dell'impresa aggiudicataria avrebbero percepito le somme 6 destinate alla progettazione», sottintendendosi che i progettisti non erano pagati in caso di mancata vincita). Difatti, nonostante che sia questo forte cointeressamento personale ciò che nel capo di imputazione fonda il concorso morale (tale essendo la forma di concorso non essendovi, si ripete, descrizione di condotte di LI che rappresentino un apporto causale rispetto alla azione tipica), il provvedimento (pag. 33) dubita addirittura che il ricorrente abbia avuto un qualche profitto (< Dalla disamina degli elementi indiziari compendiati in atti non risulta dunque in alcun modo dimostrato se e in che misura l'odierno ricorrente LI RU abbia conseguito un profitto dalla commissione degli illeciti in contestazione...>>) annullando, per questa ragione, il sequestro nei suoi confronti. In tale modo, quindi, viene meno la ragione che faceva ipotizzare il ruolo di concorrente del LI. In definitiva, la motivazione sugli indizi di partecipazione ai singoli reati è del tutto assente. Di conseguenza, è fondato anche il secondo motivo, in ordine al reato associativo.
2.3 La fondatezza di tali motivi dovrebbe comportare l'annullamento con rinvio che, però, è conclusione superata dal necessario annullamento senza rinvio che va disposto in ragione della fondatezza del terzo motivo di ricorso nei termini di cui appresso. Difatti, non solo la assenza di motivazione certamente riguarda anche le esigenze cautelari ma risulta anche evidente non vi è alcuna possibilità di affermarne in un eventuale giudizio di rinvio, alla stregua di quanto in atti, che non consente di ritenere possibile un utile ulteriore accertamento.
3. Sul punto delle esigenze cautelari, in particolare quanto a quelle di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., certamente non può ritenersi sufficiente una mera possibilità ma deve ricorrere un concreto pericolo di utilizzazione del bene in oggetto per la prosecuzione del medesimo reato o la commissione di altri reati. Nel provvedimento impugnato, invece, innanzitutto la motivazione è del tutto apodittica perché si limita a ripetere la formula di legge («trattandosi di un bene funzionale alla commissione degli illeciti contestati, appare concreto il pericolo che la libera disponibilità della medesima società possa permettere all'indagato di commettere ulteriori reati analoghi a quelli in contestazione o comunque di aggravare o protrarre le conseguenze dannose dei reati già commessi») e ciò già 7 comporta che vi è la mera apparenza, e quindi totale carenza, di motivazione che impone l'annullamento. Invero la stessa esposizione dei fatti nel provvedimento impugnato dimostra che non vi è possibilità di configurare un pericolo attuale.
3.1 Dalla descrizione dei fatti, salvo per il capo 19 per come già detto, la attività di progettazione non ha avuto alcun ruolo causale nella alterazione delle gare, limitandosi di fatto la partecipazione del progettista, nella prospettazione delle imputazioni, ad un concorso morale in forma di rafforzamento del proposito criminoso dei concorrenti. Che tale sia il ruolo lo dimostra il fatto che i reati sarebbero pienamente integrati anche escludendo la partecipazione consapevole del progettista. In alcun modo la sua attività, e quindi la attività della società di progettazione, ha avuto un ruolo strumentale. Questo, quindi, non consente affatto di ritenere la società in sé un "bene funzionale alla commissione degli illeciti contestati".
3.2 Poi, comunque, proprio a completamento di quanto sopra detto in tema di requisiti del sequestro preventivo, in tanto può ritenersi non necessaria una prova "forte" della sussistenza del reato in quanto la ragionevole certezza deve riguardare il profilo del "periculum in mora", ovvero il rischio che la libera disponibilità del bene consenta la commissione di nuovi reati. Tale probabilità non è stata in alcun modo concretamente valutata né, a fronte di accertamenti che non fanno risultare alcuna attività irregolare della società di LI nei successivi cinque anni, neanche a livello di sospetto, risulta alcuna possibilità di giungere in sede di giudizio di rinvio ad affermare esigenze cautelari.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del gip del tribunale di Reggio Calabria del 30 gennaio 2017 disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 novembre 2017 il Presidente Il Consigliere estensore OR Fidelbo Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 APR 2018 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A DICA M E R P Pita Esposito ORTE SUP