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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2023, n. 12154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12154 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al sequestro dei titoli nei confronti dello SP, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Flavio Samar, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi proposti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12154 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/02/2022, la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza messa in data 10/07/2020 dal Tribunale di Gorizia, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto (art 10-bis d.lgs 74/2000) perché estinto per intervenuta prescrizione e disponeva la confisca dei saldi attivi dei conti correnti intestati alla Eco Studio s.r.l. e del deposito titoli intestato all'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SP BI, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo deduce violazione degli artt. 1/143 I 244/2007 e 322-ter cod.proc.pen, erronea applicazione dell'art. 578-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello, accertata l'estinzione del reato contestato di cui all'art. 10-bis d.lgs 74/2000, aveva disposto la confisca diretta obbligatoria delle somme di denaro in sequestro;
tale valutazione era erronea, in quanto la confisca ed il propedeutico sequestro preventivo dovevano qualificarsi come "per equivalente"; nella specie, era evidente tale qualificazione per il deposito titolo intestato all'imputato, perché aventi ad oggetto somme di denaro non facenti parte della sfera patrimoniale dell'ente; inoltre, era evidente, con riferimento al il conto corrente bancario ed al libretto a risparmio nominativo, intestati alla Società ECO STUDIO s.r.I., che il sequestro era intervenuto ad una distanza di oltre due anni dalla consumazione del reato, con la conseguenza che il denaro versato successivamente alla consumazione del reato non poteva considerarsi profitto del reato;
pertanto, trattandosi di sequestro per equivalente, ne deriverebbe che, essendo intervenuta in sede di appello l'estinzione del reato per maturata prescrizione ed essendo i fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod.proc.pen., non poteva disporsi la confisca per equivalente con conseguente necessità di provvedere al dissequestro e restituzione all'avente diritto. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione. Argomenta che la predetta norma prevede che la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'RA e che nel procedimento di primo grado era stata depositata la documentazione relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata in data 01/02/2019 e la relativa cartella di pagamento a copertura dell'intera somma dovuta per l'omesso versamento delle ritenute contributive relative all'anno 2012, oltre interessi e sanzioni;
la Corte di appello nulla aveva motivato sul punto, omettendo, quindi, di 2 sospendere la concreta operatività della disposta confisca fino al pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione agevolata. Chiede, pertanto, previa riqualificazione della disposta confisca quale confisca per equivalente, annullarsi il relativo capo della sentenza, con i provvedimenti di conseguenza. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto la confisca disposta nei confronti della Società ECO STUDIO s.r.I., è inammissibile per manifesta mancanza d'interesse. Il ricorrente prospetta diritti di soggetto diverso, titolare del diritto alla restituzione del bene;
trattasi, all'evidenza, quindi, di aspetti non invocabili perché inerenti a diritto del quale il ricorrente non è titolare (sul punto si veda, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, in motivazione, nonchè Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141 e Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv.270209 - 02 e per l'affermazione del principio anche con riferimento al procedimento incidentale cautelare, Sez.1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 - 01 e Sez.5, n. 2465 del 24/09/2018, dep.18/01/2019, Rv. 275257 - 01). 2. Il predetto motivo è, invece, fondato nella parte in cui contesta la legittimità della confisca diretta del saldo attivo del deposito titoli intestato all'imputato. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036; Sez. 3, n. 11836 del 04/07/2012, Bardazzi, Rv. 254737; Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253480; più in generale, sulla riconducibilità al profitto del "risparmio di spesa", Sez. U, n. 38343, n. 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117. Le Sezioni Unite (Sez. U n. 10561 del 30.01.2014, Gubert;
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci) hanno affermato che qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere sempre qualificata come confisca diretta;
in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del 3 nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato»; e si è precisato, a tal fine, che «ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 42415/2021, nella quale si è affermato che "qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente;
si è precisato, in particolare, che" la peculiare natura del "bene -denaro" costituente il prezzo o il profitto del reato conforma i tratti e la disciplina della confisca che lo abbia ad oggetto. A tal fine, quale numerano fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, esso è infatti ontologicamente e normativamente indifferente all'individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua autonoma confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto"; e si è affermato ancora che risultano irrilevanti le vicende che abbiano in ipotesi interessato la somma riveniente dal reato una volta che la tessa - intesa per sua natura quale massa monetaria fungibile- sia stata reperita nel patrimonio del reo al momento dell'esecuzione della misura ablativa o, se del caso, del prodromico vincolo cautelare;
ed anche che "per il denaro, il nesso di pertinenzialità con il reato, non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato, ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetaria, nel suo patrimonio" Fermi tali principi, la Corte territoriale ha, però, omesso di considerare il diverso profilo dei presupposti applicativi e della struttura della confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs 74/2000. Questa Corte ha evidenziato la struttura "mista" di siffatta confisca, in quanto la norma prevede, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità (in tutto o in parte) di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, Rv.274074 - 01). In tema di reati commessi nell'interesse di un'impresa dal suo legale rappresentante, il sequestro e la confisca diretta possono colpire le somme nella 4 disponibilità della società e non già quelle in possesso del legale rappresentante;
l'ordinamento consente di colpire direttamente il legale rappresentante di una società, che abbia tratto beneficio economico dal reato commesso nel suo interesse dalla persona fisica, ma lo fa attraverso il diverso strumento della confisca (e del sequestro) per equivalente — sempre che risulti impossibile o insufficiente il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato — misura ablatoria questa di natura sanzionatoria (Sez.5, n. 1971 del 11/10/2018, dep.16/01/2019, Rv.274440 - 01). Va ricordato che le Sez. U n. 10561 del 30.01.2014, Guber, hanno affermato che la confisca del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa, mentre, non è possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare. Nella specie, dunque, disposta la confisca diretta del profitto di reato conseguito dalla persona giuridica in relazione ai saldi attivi dei conto-correnti intestati alla Eco Studio s.r.l. (in misura insufficiente rispetto alla entità del profitto di reato indicata in imputazione), la confisca del saldo attivo del deposito titoli intestato all'imputato non può configurarsi come confisca diretta, ma come confisca per equivalente. Da tanto discende, essendo intervenuta in sede di appello declaratoria di estinzione del reato tributario contestato per prescrizione, che non può trovare applicazione il disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen. perché il procedimento ha ad oggetto fatti integranti reati tributari commessi prima del 6.4.2018, data di entrata in vigore della predetta norma. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 4145/2023), nel dare risposta al quesito "Se la disposizione dell'articolo 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 4, lettera f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nella stessa le parole «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter cod. pen.», ha affermato che tale norma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione». Ha anche precisato, per quanto rileva nella specie, che i reati tributari - a differenza di quelli previsti dal codice penale e per i quali si applica la confisca di 5 cui all'art. 322-ter cod. pen., a seguito della novella dell'art. 578-bis cod. proc. pen. introdotta dall'art. 1, comma 4, lett. f), legge n. 3 del 2019 - rientrano nel novero di quelli per i quali l'art. 578-bis cod. proc. pen. è applicabile sin dalla sua iniziale previsione. Ne consegue che per i reati, compresi ab origine nell'ambito di operatività dell'art. 578-bis cod. proc. pen., non si pone, se commessi dopo la data del 6 aprile 2018, alcuna questione relativa all'applicabilità della statuizione di confisca per equivalente, dovendo il giudice dell'impugnazione mantenere ferma detta statuizione, nel caso in cui pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione (o per amnistia) del reato presupposto, previo positivo accertamento della responsabilità dell'imputato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la norma non è meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma è una norma che ha natura costitutiva in parte qua, perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all'introduzione dell'articolo 578-bis cod. proc. pen., non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ( nel caso in cui il giudice avesse dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il diritto vivente si era stabilizzato nel ritenere che non si potesse disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituivano il prezzo o il profitto, cfr Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01). Si è, quindi, escluso che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell'autore del reato, quand'anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale. Un tale principio valeva per la confisca in forma diretta del prezzo o del profitto del reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01), ma non anche per la confisca di valore, la quale, per essere applicata, nei giudizi di merito, esige che sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (come per la confisca nei reati tributari ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000) e che, per essere mantenuta nei giudizi di impugnazione, richiede che una espressa disposizione di legge, l'art. 578-bis cod. proc. pen. appunto) che ne consenta il mantenimento e che rimanga inalterato il giudizio di responsabilità penale. Va ricordato che mentre la confisca diretta, reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di determinati beni, assolve a una funzione essenzialmente preventiva, la confisca per equivalente, che raggiunge beni che non hanno alcun rapporto con il reato, «palesa una connotazione prevalentemente 6 afflittiva ed ha, dunque, una natura "eminentemente sanzionatoria"» (Corte cost., ord. n. 301 del 2009). Questa Corte ha affermato che la confisca per equivalente, invece, imponendo un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile, sia connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, esulando, invece, dalla stessa, qualsiasi funzione di prevenzione costituente la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037-01; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103-01; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164-01). Essa - nei soli casi di impossibilità di colpire, con la confisca diretta ex art. 240 cod. pen., il vantaggio illecito (ossia direttamente il profitto, il prodotto o il prezzo del reato) conseguito per il fatto criminoso commesso dal responsabile - è concepita come unico strumento adeguato a rimuovere in capo al soggetto attivo del reato le conseguenze del vantaggio economico dallo stesso o da altri illecitamente conseguito attraverso la sua condotta, indipendentemente dal nesso di pertinenzialità con il reato stesso, ossia indipendentemente da ogni collegamento del bene da confiscare con il fatto criminoso (Sez.0 n. 4145/2023). 2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito, pur dovendosi dare atto dell'inammissibilità della doglianza perché avente ad oggetto violazione di legge non dedotta con specifico motivo di appello (secondo l'orientamento costante di questa Corte,Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981, la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione, Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202, ipotesi che non ricorre nella specie) 3. La sentenza annullata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del saldo attivo del deposito titoli n. 8468724 acceso presso la Banca Popolare Friuladria filiale di Sagrado a nome di SP BI;
il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del saldo attivo del deposito titoli n. 8468724 acceso presso la Banca Popolare Friuladria filiale di Sagrado a nome di SP BI. Manda alla Cancelleria per 7 gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16/02/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al sequestro dei titoli nei confronti dello SP, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Flavio Samar, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi proposti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12154 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/02/2022, la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza messa in data 10/07/2020 dal Tribunale di Gorizia, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto (art 10-bis d.lgs 74/2000) perché estinto per intervenuta prescrizione e disponeva la confisca dei saldi attivi dei conti correnti intestati alla Eco Studio s.r.l. e del deposito titoli intestato all'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SP BI, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo deduce violazione degli artt. 1/143 I 244/2007 e 322-ter cod.proc.pen, erronea applicazione dell'art. 578-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello, accertata l'estinzione del reato contestato di cui all'art. 10-bis d.lgs 74/2000, aveva disposto la confisca diretta obbligatoria delle somme di denaro in sequestro;
tale valutazione era erronea, in quanto la confisca ed il propedeutico sequestro preventivo dovevano qualificarsi come "per equivalente"; nella specie, era evidente tale qualificazione per il deposito titolo intestato all'imputato, perché aventi ad oggetto somme di denaro non facenti parte della sfera patrimoniale dell'ente; inoltre, era evidente, con riferimento al il conto corrente bancario ed al libretto a risparmio nominativo, intestati alla Società ECO STUDIO s.r.I., che il sequestro era intervenuto ad una distanza di oltre due anni dalla consumazione del reato, con la conseguenza che il denaro versato successivamente alla consumazione del reato non poteva considerarsi profitto del reato;
pertanto, trattandosi di sequestro per equivalente, ne deriverebbe che, essendo intervenuta in sede di appello l'estinzione del reato per maturata prescrizione ed essendo i fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod.proc.pen., non poteva disporsi la confisca per equivalente con conseguente necessità di provvedere al dissequestro e restituzione all'avente diritto. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione. Argomenta che la predetta norma prevede che la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'RA e che nel procedimento di primo grado era stata depositata la documentazione relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata in data 01/02/2019 e la relativa cartella di pagamento a copertura dell'intera somma dovuta per l'omesso versamento delle ritenute contributive relative all'anno 2012, oltre interessi e sanzioni;
la Corte di appello nulla aveva motivato sul punto, omettendo, quindi, di 2 sospendere la concreta operatività della disposta confisca fino al pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione agevolata. Chiede, pertanto, previa riqualificazione della disposta confisca quale confisca per equivalente, annullarsi il relativo capo della sentenza, con i provvedimenti di conseguenza. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto la confisca disposta nei confronti della Società ECO STUDIO s.r.I., è inammissibile per manifesta mancanza d'interesse. Il ricorrente prospetta diritti di soggetto diverso, titolare del diritto alla restituzione del bene;
trattasi, all'evidenza, quindi, di aspetti non invocabili perché inerenti a diritto del quale il ricorrente non è titolare (sul punto si veda, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, in motivazione, nonchè Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141 e Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv.270209 - 02 e per l'affermazione del principio anche con riferimento al procedimento incidentale cautelare, Sez.1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 - 01 e Sez.5, n. 2465 del 24/09/2018, dep.18/01/2019, Rv. 275257 - 01). 2. Il predetto motivo è, invece, fondato nella parte in cui contesta la legittimità della confisca diretta del saldo attivo del deposito titoli intestato all'imputato. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036; Sez. 3, n. 11836 del 04/07/2012, Bardazzi, Rv. 254737; Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253480; più in generale, sulla riconducibilità al profitto del "risparmio di spesa", Sez. U, n. 38343, n. 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117. Le Sezioni Unite (Sez. U n. 10561 del 30.01.2014, Gubert;
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci) hanno affermato che qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere sempre qualificata come confisca diretta;
in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del 3 nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato»; e si è precisato, a tal fine, che «ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 42415/2021, nella quale si è affermato che "qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente;
si è precisato, in particolare, che" la peculiare natura del "bene -denaro" costituente il prezzo o il profitto del reato conforma i tratti e la disciplina della confisca che lo abbia ad oggetto. A tal fine, quale numerano fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, esso è infatti ontologicamente e normativamente indifferente all'individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua autonoma confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto"; e si è affermato ancora che risultano irrilevanti le vicende che abbiano in ipotesi interessato la somma riveniente dal reato una volta che la tessa - intesa per sua natura quale massa monetaria fungibile- sia stata reperita nel patrimonio del reo al momento dell'esecuzione della misura ablativa o, se del caso, del prodromico vincolo cautelare;
ed anche che "per il denaro, il nesso di pertinenzialità con il reato, non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato, ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetaria, nel suo patrimonio" Fermi tali principi, la Corte territoriale ha, però, omesso di considerare il diverso profilo dei presupposti applicativi e della struttura della confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs 74/2000. Questa Corte ha evidenziato la struttura "mista" di siffatta confisca, in quanto la norma prevede, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità (in tutto o in parte) di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, Rv.274074 - 01). In tema di reati commessi nell'interesse di un'impresa dal suo legale rappresentante, il sequestro e la confisca diretta possono colpire le somme nella 4 disponibilità della società e non già quelle in possesso del legale rappresentante;
l'ordinamento consente di colpire direttamente il legale rappresentante di una società, che abbia tratto beneficio economico dal reato commesso nel suo interesse dalla persona fisica, ma lo fa attraverso il diverso strumento della confisca (e del sequestro) per equivalente — sempre che risulti impossibile o insufficiente il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato — misura ablatoria questa di natura sanzionatoria (Sez.5, n. 1971 del 11/10/2018, dep.16/01/2019, Rv.274440 - 01). Va ricordato che le Sez. U n. 10561 del 30.01.2014, Guber, hanno affermato che la confisca del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa, mentre, non è possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare. Nella specie, dunque, disposta la confisca diretta del profitto di reato conseguito dalla persona giuridica in relazione ai saldi attivi dei conto-correnti intestati alla Eco Studio s.r.l. (in misura insufficiente rispetto alla entità del profitto di reato indicata in imputazione), la confisca del saldo attivo del deposito titoli intestato all'imputato non può configurarsi come confisca diretta, ma come confisca per equivalente. Da tanto discende, essendo intervenuta in sede di appello declaratoria di estinzione del reato tributario contestato per prescrizione, che non può trovare applicazione il disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen. perché il procedimento ha ad oggetto fatti integranti reati tributari commessi prima del 6.4.2018, data di entrata in vigore della predetta norma. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 4145/2023), nel dare risposta al quesito "Se la disposizione dell'articolo 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 4, lettera f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nella stessa le parole «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter cod. pen.», ha affermato che tale norma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione». Ha anche precisato, per quanto rileva nella specie, che i reati tributari - a differenza di quelli previsti dal codice penale e per i quali si applica la confisca di 5 cui all'art. 322-ter cod. pen., a seguito della novella dell'art. 578-bis cod. proc. pen. introdotta dall'art. 1, comma 4, lett. f), legge n. 3 del 2019 - rientrano nel novero di quelli per i quali l'art. 578-bis cod. proc. pen. è applicabile sin dalla sua iniziale previsione. Ne consegue che per i reati, compresi ab origine nell'ambito di operatività dell'art. 578-bis cod. proc. pen., non si pone, se commessi dopo la data del 6 aprile 2018, alcuna questione relativa all'applicabilità della statuizione di confisca per equivalente, dovendo il giudice dell'impugnazione mantenere ferma detta statuizione, nel caso in cui pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione (o per amnistia) del reato presupposto, previo positivo accertamento della responsabilità dell'imputato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la norma non è meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma è una norma che ha natura costitutiva in parte qua, perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all'introduzione dell'articolo 578-bis cod. proc. pen., non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ( nel caso in cui il giudice avesse dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il diritto vivente si era stabilizzato nel ritenere che non si potesse disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituivano il prezzo o il profitto, cfr Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01). Si è, quindi, escluso che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell'autore del reato, quand'anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale. Un tale principio valeva per la confisca in forma diretta del prezzo o del profitto del reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01), ma non anche per la confisca di valore, la quale, per essere applicata, nei giudizi di merito, esige che sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (come per la confisca nei reati tributari ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000) e che, per essere mantenuta nei giudizi di impugnazione, richiede che una espressa disposizione di legge, l'art. 578-bis cod. proc. pen. appunto) che ne consenta il mantenimento e che rimanga inalterato il giudizio di responsabilità penale. Va ricordato che mentre la confisca diretta, reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di determinati beni, assolve a una funzione essenzialmente preventiva, la confisca per equivalente, che raggiunge beni che non hanno alcun rapporto con il reato, «palesa una connotazione prevalentemente 6 afflittiva ed ha, dunque, una natura "eminentemente sanzionatoria"» (Corte cost., ord. n. 301 del 2009). Questa Corte ha affermato che la confisca per equivalente, invece, imponendo un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile, sia connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, esulando, invece, dalla stessa, qualsiasi funzione di prevenzione costituente la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037-01; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103-01; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164-01). Essa - nei soli casi di impossibilità di colpire, con la confisca diretta ex art. 240 cod. pen., il vantaggio illecito (ossia direttamente il profitto, il prodotto o il prezzo del reato) conseguito per il fatto criminoso commesso dal responsabile - è concepita come unico strumento adeguato a rimuovere in capo al soggetto attivo del reato le conseguenze del vantaggio economico dallo stesso o da altri illecitamente conseguito attraverso la sua condotta, indipendentemente dal nesso di pertinenzialità con il reato stesso, ossia indipendentemente da ogni collegamento del bene da confiscare con il fatto criminoso (Sez.0 n. 4145/2023). 2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito, pur dovendosi dare atto dell'inammissibilità della doglianza perché avente ad oggetto violazione di legge non dedotta con specifico motivo di appello (secondo l'orientamento costante di questa Corte,Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981, la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione, Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202, ipotesi che non ricorre nella specie) 3. La sentenza annullata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del saldo attivo del deposito titoli n. 8468724 acceso presso la Banca Popolare Friuladria filiale di Sagrado a nome di SP BI;
il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del saldo attivo del deposito titoli n. 8468724 acceso presso la Banca Popolare Friuladria filiale di Sagrado a nome di SP BI. Manda alla Cancelleria per 7 gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16/02/2023