Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 30405
CASS
Sentenza 8 aprile 2016

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In tema di esecuzione delle misure cautelari reali, l'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo, ed è sindacabile dal giudice dell'esecuzione esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale. (Nella specie, relativa ad ordine di sgombero conseguente a sequestro preventivo di un immobile oggetto di abusiva demolizione e ricostruzione, la S.C. ha precisato che il controllo sull'indispensabilità dell'ordine di sgombero comprende anche le modalità di attuazione del provvedimento, che devono essere le meno gravose tra quelle possibili ed adeguate a salvaguardare gli effetti del sequestro, in ossequio al principio di proporzionalità applicabile - sia nella fase genetica, sia in quella funzionale - anche alle misure cautelari reali).

In tema di sequestro preventivo, la determinazione delle modalità di esecuzione della cautela, che si rendano necessarie per garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, spetta al giudice procedente solo nella fase applicativa della misura stessa, mentre, dopo l'emissione del titolo, compete al predetto giudice la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura, rientrando nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro, salva la possibilità di sollecitare, con ricorso al giudice dell'esecuzione, il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura.

Commentario1

  • 1Computer sequestrato: illegittimo perché sproporzionato (Cass. 4857/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021

    È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico - quale è un personal computer -, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. L'applicazione del principio di proporzionalità in materia di sequestri non solo risponde ad un'esigenza immanente al sistema processuale penale ed a criteri generali di ragionevolezza, ma trova riscontro specifico nella disposizione di cui all'art. 258 c.p.p., comma 4, che - nel prevedere il sequestro di documenti che fanno "parte di un volume o di un registro" - esclude che, di norma, possa procedersi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 30405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30405
Data del deposito : 8 aprile 2016

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