Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto conseguito attraverso un reato c.d. in contratto (annullabile perché viziato nella fase preparatoria o di stipula, ma suscettibile di regolare e lecita esecuzione, a differenza dei c.d. reati contratto, radicalmente contaminati da illiceità), il profitto confiscabile deve essere determinato, da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell'illecito, così da aver riguardo esclusivamente dell'effettivo incremento del patrimonio dell'agente derivante dalla sua condotta illecita, e, dall'altro, escludendo - nei limiti dei c.d. costi vivi - i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla "utilitas" di cui si sia giovata la controparte. (Nell'affermare il principio, la Corte ha evidenziato che rientrano nel profitto confiscabile anche le somme percepite in relazione a prestazioni del tutto superflue nell'economia del contratto, o eseguite con modalità non conformi a quanto convenuto).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 9988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9988 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 27/01/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 148
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 41255/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL MA N. IL 26/11/1947;
avverso l'ordinanza n. 209/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 09/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. A. P. Viola, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza limitatamente alla individuazione del profitto;
Udito il difensore Avv. IO IN che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 giugno 2014, il Gip del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente - ai sensi degli artt. 321 e 104 c.p.p., e artt. 322 ter e 640 quater c.p. - di beni sino alla concorrenza del valore di 1.423.410,34 Euro, nella disponibilità di IO AR, indagata in relazione a diversi reati di falso, truffa e peculato (capi H, I, M, N, P, Q, T, Z e Y). Secondo le contestazioni provvisorie, i reati venivano commessi in relazione a finanziamenti ex L. n. 285 del 1997, di svariati progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza di fatto inesistenti, le cui convenzioni venivano formalmente sottoscritte da TE RI, Direttore del settore minori e giovani del Comune di Milano, sulla scorta delle indicazioni fornite da IO AR, Assessore alla famiglia del Comune di Milano, per oltre un milione di Euro a favore di operatori sociali e società commerciali compiacenti, con i quali TE e IO intrattenevano stretti rapporti d'amicizia e di appartenenza politica, funzionali al perseguimento di illeciti arricchimenti.
2. Con l'impugnata ordinanza del 9 luglio 2014, il Tribunale, sezione del riesame, di Milano ha annullato il provvedimento del primo giudice, limitatamente al reato di cui al capo I) ed ha conseguentemente ridotto l'importo assoggettato a vincolo reale fino alla concorrenza di 1.208.464,35 Euro.
2.1. Dopo avere premesso che la difesa non ha posto in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti focalizzandosi esclusivamente sul tema della entità del profitto confiscabile, il Tribunale ha rilevato come i principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26654 del 2008 - invocati dal ricorrente - non si attaglino al caso di specie, in quanto nella specie ci si trova dinanzi alla figura del cosiddetto "reato contratto", atteso che la stipula delle convenzioni costituisce il principale artificio attraverso il quale gli indagati hanno portato a termine le condotte delittuose, avendo essi approvato i progetti, non per soddisfare l'interesse pubblico dell'ente, bensì per fini diversi ed in violazione di principi di diritto pubblico e di rango costituzionale, quali quello sanciti nell'art. 97 Cost.. Quanto ai reati sub capi H), M), N), P), Q) e T), il Collegio ha posto in luce che non è possibile evidenziare, neanche dalla copiosa documentazione prodotta dalla difesa, l'eventuale beneficio goduto indirettamente dall'ente pubblico, trattandosi di forniture inesistenti o comunque di servizi difformi rispetto ai progetti approvati. Diversamente, quanto alle incolpazioni sub capi Z) e Y), il Tribunale ha evidenziato come il prezzo della mobilia fornita alle strutture per anziani oggetto del progetto sia stato raddoppiato, grazie all'interposizione di società cooperative compiacenti, sicché dal profitto confiscabile deve essere defalcata la metà del costo esposto.
2.2. Sotto diverso profilo, il Collegio della cautela ha posto in risalto come le società cooperative, le fondazioni e le associazioni che di volta in volta sono intervenute del progetto non fossero i reali destinatari finali delle truffe ma semplici schermi appositamente interposti al fine di consentire l'utilizzo di fondi illecitamente ottenuti per scopi diversi da quelli programmati, di tal che correttamente il Gip ha disposto il sequestro finalizzato a confisca con riguardo all'intero importo del profitto nei confronti della Moiolo, non essendo immediatamente individuata ne' facilmente individuabile la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente, da accertare in fase di giudizio.
2.3. Infine, confermando la decisione in tale senso del primo giudice, il Collegio ha ritenuto preferibile l'orientamento di legittimità secondo il quale è possibile disporre il sequestro a fini di confisca nei confronti di ciascun concorrente nel reato anche per l'ammontare complessivo del profitto, dovendo essere assicurata effettività al successivo provvedimento di confisca anche nell'ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità di alcuni soltanto degli indagati ed evitare, nelle more del giudizio di merito, la dispersione dell'equivalente del profitto.
3. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. l'Avv. IO IN, difensore di fiducia di IO AR,
che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge penale in relazione alla individuazione del profitto del reato assoggettabile a sequestro preventivo a fini di confisca per le imputazioni sub capi M), N), P) e T) (artt. 240 e 322 ter c.p.).
Dopo aver posto in risalto la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia errato nel ritenere assoggettabile ad ablazione l'intero ammontare dei finanziamenti erogati, ravvisando la fattispecie di c.d. "reato contratto", senza defalcare la quota parte di utilità conseguita dal Comune, identificabile nell'ammontare complessivo dei costi effettivamente sostenuti per la ristrutturazione degli immobili municipali ove avrebbero dovuto esplicarsi le attività di volontariato, espressamente prevista quale fase preliminare dei progetti finanziati.
2.2. Violazione di legge penale in relazione alla individuazione del profitto del reato assoggettabile a sequestro preventivo a fini di confisca per le imputazioni sub capi Z) ed Y) (artt. 240 e 322 ter c.p.).
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale allorché, in parziale accoglimento del primo motivo di gravame, ha ridotto il profitto confiscabile in relazione ai costi relativi agli arredi consegnati alle strutture di proprietà del Comune nella misura del solo 50%, sulla base di un giudizio di mera equità e non di un calcolo algebrico alla luce dei dati numerici indicati nelle fatture.
2.3. Violazione di legge penale in relazione alla applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente in luogo della confisca diretta delle somme (artt. 240 e 32 ter c.p.). Il ricorrente pone in luce come il Tribunale, anziché procedere al sequestro per equivalente dei beni della IO, avrebbe dovuto prima disporre il sequestro delle somme di denaro accreditate sui conti correnti delle ONLUS che avevano effettivamente percepito i finanziamenti, laddove, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, il denaro - quale bene fungibile per eccellenza - è sempre oggetto di confisca diretta, e non per equivalente.
2.4. Violazione di legge penale in relazione all'adozione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per l'intero nei confronti del singolo concorrente (art. 322 ter c.p.). Rileva il ricorrente che il Tribunale è incorso in una palese violazione del principio di proporzione, laddove - secondo i principi fissati da questa Corte anche a Sezioni Unite -, in caso di reato plurisoggettivo, il sequestro dell'intero prezzo o profitto del delitto nei confronti del singolo concorrente è possibile a condizione che non sia individuabile lo specifico patrimonio nel quale siano confluiti detti proventi ed, in ogni caso, qualora sia adottato nei confronti di più concorrenti, il sequestro a fini di confisca non può superare complessivamente l'importo complessivo del profitto derivante dal reato.
3. Il Procuratore generale Dott. A.P. Viola ha chiesto che l'ordinanza sia annullata con rinvio limitatamente all'individuazione del profitto.
L'Avv. IO IN ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la violazione di legge penale in relazione alla individuazione del profitto assoggettabile a sequestro preventivo a fini di confisca.
I motivi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
2. In via preliminare, deve essere rilevato come la definizione del quantum del provvedimento di confisca - anche nei casi di sequestro preventivo a fini di confisca - costituisca operazione estremamente problematica sia per la multifunzionalità dell'istituto ablativo - che nato quale misura di sicurezza patrimoniale, orientata in una chiara ottica special preventiva, ha visto nel tempo accentuarsi la valenza sanzionatoria, soprattutto nelle nuove forme di confisca per equivalente -, sia per l'incertezza ed elasticità dei confini dell'ablazione, in quanto "fisiologicamente" variabili, modulandosi in modo di volta in volta diverso in relazione allo specifico fatto integrante il reato presupposto.
2.1. Giova notare come, nel nostro ordinamento, non vi sia una definizione normativa di profitto: il codice penale e le leggi speciali si limitano infatti ad elencare il profitto assieme agli altri "beni" suscettibili di apprensione - al pari non definiti dal legislatore - quali il prezzo ed il prodotto del reato. Nel sistema penale, sostanziale e processuale, mancano, d'altra parte, indicazioni positive che consentano di orientare l'interprete verso la commisurazione del profitto in termini di ricavo "lordo" dell'illecito agire, piuttosto che di ricavo "netto", cioè di effettivo "guadagno" tratto dall'agente per effetto della sua condotta criminosa defalcando eventuali voci di costo, non vi sono indicatori che inducano a privilegiare - mutuando le espressioni del lessico tedesco - per il Bruttoprinzip (principio del lordo) piuttosto che per il Nettoprinzip (principio del netto). Anche gli atti internazionali cui lo Stato italiano ha inteso dare attuazione con la L.D. n. 300 del 2000, da cui è scaturito il decreto n. 231/2001 (segnatamente le Convenzioni del 26/7/1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee e sulla lotta alla corruzione nonché la Convenzione OCSE del 17/12/1997), fanno riferimento ai "proventi" dei reati - così tradotto il termine anglosassone proceeds -, dunque ad un concetto diverso, e più ampio, di quello di profitto (sul punto anche Cass. Sez. U del 27/03/2008, n. 26654, cit.).
2.2. La questione circa la determinazione del profitto suscettibile di confisca (e quindi di sequestro a fini di confisca) è stata oggetto di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale con riguardo alle ipotesi di confisca - tradizionali e di nuovo conio - adottabili nei confronti dell'autore persona fisica. In particolare, la giurisprudenza di legittimità si è più volte occupata di delimitare l'area del profitto confiscabile allo scopo di evitare l'assoggettamento a provvedimento ablatorio dei vantaggi patrimoniali non immediati e addirittura remoti che possano scaturire dalla condotta illecita, mentre ha poco esplorato il tema delle componenti strutturali del profitto, andando poco oltre all'ambito definitorio;
ci si è limitati alla specificazione dell'essenza del concetto di profitto da un punto di vista teorico e si è trascurata l'enucleazione delle singoli voci che possono o non possono essere ad esso imputate.
In particolare, questa Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire, anche a Sezioni Unite, che, "in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato;
il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Cass. Sez. U del 03/07/1996, n. 9149 Rv. 205707). Si è sottolineato come debba sempre sussistere un rapporto pertinenziale, una relazione diretta, attuale e strumentale, tra il bene sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito, "vantaggio di natura economica" ovvero "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" di "diretta derivazione causale" dall'attività del reo, dunque l'"utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa", e si è precisato che non è possibile addivenire a "un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa comunque scaturire da un reato" (si veda nella motivazione della sentenza Cass. Sez. U del 24/05/2004, n. 29951, Focarelli, Rv. 228166; richiamata da Cass. Sez. U del 25/10/2005, n. 41936, Muci, Rv. 232164). È dunque escluso che possano farsi rientrare nell'alveo del profitto confiscabile quelle conseguenze positive, pur economicamente valutabili, derivanti dal reato che non costituiscano risultato immediato e diretto della condotta illecita.
2.3. Va, inoltre, posto l'accento sul fatto che la nozione di profitto assoggettabile ad ablazione è stata tradizionalmente elaborata con riguardo ai tipici reati contro il patrimonio sostanzianti una spoliazione della persona offesa (quali il furto o la rapina): rispetto a tali fattispecie incriminatrici, il profitto del reato è stato individuato nell'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa senza poter scomputare le spese sostenute per procurarsi i mezzi strumentali e quindi per l'esecuzione materiale del delitto. Ancora, in caso di reati la cui condotta sostanzi un contratto a prestazioni corrispettive avente oggetto illecito, il profitto confiscabile è stato solitamente determinato nell'intero valore della controprestazione del rapporto sinallagmatico: si pensi, ad esempio, al profitto conseguente all'attività di cessione di sostanze stupefacenti, fattispecie rispetto alla quale il profitto del reato viene fatto coincidere con l'intero valore del contratto stipulato fra le parti, in particolare con la somma pagata per la compravendita avente ad oggetto il materiale drogante (Cass. Sez. 6 del 18/11/2010, n. 44096, Mbaye Rv. 249073). In tutte le ipotesi sopra delineate, i costi sostenuti dall'agente nella fase preparatoria e/o esecutiva dell'illecito - oltre ad essere essi stessi spesso legati a negozi intrinsecamente illeciti, in quanto contrari a norme imperative (si pensi al rifornimento dello stupefacente poi oggetto di cessione) - riguardano comunque attività strumentali o strettamente collaterali alla commissione dell'illecito ed, in quanto tali, sono esse stesse connotate da illegalità. I costi eventualmente sostenuti dall'agente per l'esecuzione del contratto a prestazioni corrispettive integralmente contaminato da illiceità risultano pertanto non defalcabili dal profitto confiscabile, trattandosi di spese, oltre che difficilmente documentabili e non determinabili in modo preciso, comunque sostenute a fronte di attività strettamente funzionali all'agire illegale ed esse stesse illecite, dunque immeritevoli di qualunque tutela da parte dell'ordinamento.
2.4. La questione della determinazione del profitto confiscabile risulta ancor più problematica allorché si abbia a che fare con forme di criminalità c.d. economica, connesse ad un'attività lecita d'impresa nella quale si insinuino condotte integranti reato. Si pensi ai reati di truffa o di corruzione finalizzati alla aggiudicazione di un appalto ovvero ad ottenere la liquidazione da parte del pubblico ufficiale di un corrispettivo più elevato di quello dovuto nell'ambito di un rapporto sinallagmatico stipulato fra impresa privata ed ente pubblico. Inserendosi l'illecito nell'ambito di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive di per sè non illegale, risulta più problematico stabilire se il profitto del reato - cioè il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale di diretta derivazione causale dall'attività del reo - sia rappresentato dall'intero valore della commessa acquisita o del contratto stipulato, ovvero se esso debba essere circoscritto al guadagno netto tratto dall'imprenditore nel dare esecuzione alla prestazione concordata.
Il profitto confiscabile è certamente entità che appartiene alla sfera del diritto penale o comunque sanzionatorio e non può ricostruirsi sulla base di criteri aziendalistici. Nondimeno, in ossequio al principio di legalità, allorché si tratti di illecito commesso nell'ambito di una lecita attività d'impresa, il profitto deve essere rigorosamente circoscritto al vantaggio direttamente riconducibile all'attività illegale: la regola secondo cui l'illecito "non può pagare", non può consentire di attingere vantaggi patrimoniali conseguenti da attività del tutto lecite, pena danni irreparabili sia per l'impresa, "condannata" al fallimento, sia per i terzi incolpevoli, quali i lavoratori ed i creditori.
2.5. Della determinazione del profitto confiscabile si sono specificamente occupate le Sezioni Unite nella già citata pronuncia n. 26654 del 2008, nella quale, pur trattando specificamente il tema della confisca sanzione ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità degli enti), questa Suprema Corte ha cercato di fissare dei principi generali in punto di commisurazione del profitto suscettibile di confisca sanzione, universalmente validi ed esportabili nei diversi casi astrattamente riscontrabili nella prassi. Ripercorrendo i punti salienti della decisione, in primo luogo, la Corte ha chiarito che, nel delineare il profitto confiscabile non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, in quanto, nell'assolvere una funzione di deterrenza, la confisca risponde ad esigenze di giustizia e nel contempo di prevenzione generale e speciale, non potendosi ammettere che il crimine possa rappresentare un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto sul bene e che il reo possa rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato. Dopo avere richiamato le nozioni di profitto fissate in precedenti pronunce a composizione allargata già sopra ricordate (secondo cui il profitto del reato va inteso come "vantaggio di natura economica", come "beneficio aggiunto di natura patrimoniale", come "utile conseguito dall'autore del reato in seguito alla commissione del reato"; Cass. Sez. U del 24/05/2004, n. 29951, cit. e Sez. U del 25/10/2005, n. 41936, cit.) ed affermato che il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta "l'effettivo criterio selettivo di ciò che può esser confiscato a tale titolo", la Corte ha tracciato un netto discrimen fra profitto conseguente da un "reato contratto" e profitto derivante da un "reato in contratto". Nel primo caso - in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione - si determina un'immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca;
nel secondo caso - in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sè, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale - è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché il contratto è assolutamente lecito e valido inter partes (ed eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente. Esemplificando il ragionamento svolto nella pronuncia, risulta riconducibile all'ipotesi del c.d. "reato contratto" il caso in cui il reato presupposto si sostanzi in un'attività integralmente illecita, come l'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico, fonte di responsabilità per l'ente D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 24 ter;
risulta invece inquadrabile nell'ipotesi del c.d. "reato in contratto" il caso in cui l'illecito si inserisca nella fase della negoziazione e stipula di un contratto sinallagmatico, cui l'ente abbia poi dato regolare e lecita esecuzione, come nei casi di truffa in danno dello Stato o di corruzione, fonte di responsabilità per l'ente rispettivamente ex artt. 24 e 25 stesso decreto. Le Sezioni Unite hanno quindi chiarito come, ferma l'assoggettabilità a confisca dell'intero vantaggio patrimoniale conseguito dai "reati contratto", nelle ipotesi di "reato in contratto" è necessario distinguere il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) dal corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile): in particolare, il profitto deve essere "concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente", evidenziando come lo stesso art. 19, impedisca l'assoggettamento a confisca della parte del profitto che può essere restituita al danneggiato. I principi espressi dalle Sezioni Unite sono stati successivamente ribaditi da questa Corte (Cass. Sez. 6 del 17/06/2010, n. 35748, P.M. e Impregilo S.p.A. Rv. 247914).
2.6. Dalle superiori considerazioni discende che l'area del profitto assoggettabile a confisca e dunque a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha un'ampiezza diversa a seconda della fattispecie costituente reato presupposto.
Come si è già sopra accennato, nel caso in cui l'attività illegale non comporti lo svolgimento di nessuna controprestazione lecita, il profitto confiscabile non potrà che identificarsi con l'intero valore del negozio, in quanto integralmente frutto di un'attività illegale, facendo difetto qualunque costo scorporabile, perché intrinsecamente illecito o comunque concernente attività strumentali e/o correlative rispetto al reato presupposto.
Diversamente, nel caso di truffa o di corruzione finalizzata ad ottenere l'aggiudicazione di una commessa ovvero a conseguire, nell'ambito di un rapporto negoziale a prestazioni corrispettive, un corrispettivo più elevato di quello dovuto (ad esempio in sede di remunerazione delle varianti in corso d'opera o di pagamento delle c.d. riserve), trattandosi di contratti validi inter partes e solo annullabili, il profitto dovrà essere commisurato alla differenza fra l'intero valore del contratto e l'utilità effettivamente conseguita dalla controparte. Come già affermato da questa Corte, in caso di appalto acquisito a seguito di corruzione, non può definirsi illecito e dunque confiscabile, il profitto conseguente da un'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni svolte in favore della controparte, pur in virtù di un contratto instaurato illegalmente: il profitto confiscabile non va identificato con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall'illecito penale dal corrispettivo conseguito per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell'illiceità della causa remota (Cass. Sez. 6 del 26/03/2009, n. 17897, P.M. in proc. Ferretti, Rv. 243319).
Soltanto rispetto alla differenza fra l'intero valore del contratto ed il valore della prestazione effettivamente svolta a vantaggio della controparte è, difatti, possibile affermare che l'ente abbia tratto un'utilità economicamente valutabile quale frutto immediato e diretto dell'illecito, laddove la seconda voce - cioè il corrispettivo percepito dall'ente in stretta correlazione alla prestazione eseguita - rappresenta un vantaggio economico conseguenza di un'attività lecita e non trova in effetti la sua causa nel reato. Se il profitto si sostanzia nel "beneficio aggiunto di natura patrimoniale" tratto dalla condotta illecita, esso non può che essere pari all'intero prezzo pattuito della commessa, cioè al valore totale fatturato del contratto, al netto del valore della prestazione effettivamente garantita alla controparte, di tal che, in caso di esecuzione solo parziale o in parte non conforme a quanto convenuto o comunque non utile, si dovrà detrarre soltanto il corrispettivo pro quota o comunque stimato equo per la prestazione eseguita.
Nel caso in cui l'illecito sia stato commesso nell'ambito di un'attività d'impresa lecita, il provvedimento ablatorio deve dunque essere circoscritto al vantaggio economico tratto dall'attività illecita al netto della utilitas comunque conseguita dalla controparte dall'adempimento della prestazione oggetto del contratto, trattandosi - riguardo a quest'ultima - di vantaggio economico non direttamente ne' immediatamente riconducibile al reato, ma soltanto all'esecuzione del rapporto obbligatorio, che, pertanto, non può andare a comporre il profitto confiscabile.
Riprendendo un ulteriore passaggio della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 26654/2008 che si attaglia perfettamente al caso di specie, "trattasi, quindi, di un "reato in contratto" e, in questa ipotesi, il soggetto danneggiato, in base alla disciplina generale del codice civile, può mantenere in vita il contratto, ove questo, per scelta di carattere soggettivo o personale, sia a lui in qualche modo favorevole e ne tragga comunque un utile, che va ad incidere inevitabilmente sull'entità del profitto illecito tratto dall'autore del reato e quindi dall'ente di riferimento"; "Più concretamente, in un appalto pubblico di opere e di servizi, pur acquisito a seguito di aggiudicazione inquinata da illiceità (nella specie truffa), l'appaltatore che, nel dare esecuzione agli obblighi contrattuali comunque assunti, adempie sia pure in parte, ha diritto al relativo corrispettivo, che non può considerarsi profitto del reato, in quanto l'iniziativa lecitamente assunta interrompe qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita. Il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi sine causa o sine iure".
2.7. Tirando le fila di quanto sopra, nel caso in cui il reato presupposto sia riconducibile ad un'ipotesi di c.d. reato in contratto, il profitto assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca dovrà, dunque, essere determinato tenendo in considerazione un duplice criterio: da un lato, potranno essere assoggettati ad ablazione tutti i vantaggi di natura economico patrimoniale che costituiscano diretta derivazione causale dell'illecito (c.d. concezione causale del profitto), di tal che la confisca potrà interessare esclusivamente l'effettivo incremento del patrimonio conseguito dall'agire illegale;
dall'altro lato, non potranno essere aggrediti i "vantaggi" eventualmente conseguiti in conseguenza di prestazioni lecite effettivamente svolte a favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, cioè pari alla utilitas di cui si sia giovata la controparte.
Quale naturale corollario del primo criterio, non potranno essere confiscati ne' assoggettati a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente i crediti, ancorché liquidi ed esigibili, che non siano stati ancora riscossi (Cass. Sez. 5 del 14/12/2011, n. 3238, Società Valore S.p.A., Rv. 251721; Sez. 6, n. 13061 del 19/03/2013, Soc. Coop. CMSA, Rv. 254841); ne', in caso di appalto affidato a seguito di truffa aggravata e corruzione, le "utilità prospettiche" e non ancora acquisite, determinate sulla base delle previsioni degli utili (Cass. Sez. 2, n. 8339 del 12/11/2013, De Cristofaro Rv. 258787). Il profitto confiscabile è infatti solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale dell'ente beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica ed avvinto all'azione criminosa da una stretta relazione causale (Cass. Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, Banca Italease S.p.a., Rv. 258577).
Quanto al secondo criterio, dal prezzo indicato nel contratto (dunque al "lordo") dovranno essere defalcate le somme riscosse dall'ente pari alla "effettiva utilità conseguita dal danneggiato", id est al valore della prestazione di cui la controparte si sia effettivamente avvantaggiata in esecuzione di un contratto sinallagmatico.
2.8. Fissate tali coordinate ermeneutiche, resta da affrontare il tema, per vero anch'esso assai problematico, della determinazione del valore della utilitas conseguita dalla controparte dalla esecuzione del contratto sinallagmatico, unica voce scomputabile dal complessivo valore del negozio e, quindi, sottratta all'ablazione. In particolare, v'è da chiedersi se tale utilità possa essere determinata avendo riguardo al prezzo della prestazione indicato nel contratto ovvero al valore di mercato di essa o ancora ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa per dare esecuzione alla prestazione, ricostruibili sulla base della contabilità obbligatoria e dei bilanci oggetto di revisione contabile, ovvero dei costi medi delle imprese del medesimo settore per dare esecuzione a quella tipologia di prestazione.
Il punto fermo da cui occorre prendere le mosse è che, nella commisurazione del valore della "utilità conseguita dal danneggiato", non si può in alcun modo tenere conto del margine di guadagno per l'ente, dell'utile d'impresa che - almeno fisiologicamente - compone il corrispettivo pagato per la prestazione: tenuto conto della ratio dell'istituto, ispirata al principio secondo il quale crimen non lucrat, non è invero ammissibile che la persona giuridica chiamata a rispondere della responsabilità amministrativa possa trarre un qualunque vantaggio economico, un lucro, dall'agire illecito.
Ne discende che l'utilitas non può essere commisurata al prezzo indicato nel contratto, in ipotesi viziato dall'attività illecita, nè al valore di mercato della prestazione ivi prevista, in quanto di necessità inglobanti anche un margine di guadagno per l'ente, un utile d'impresa, un quid pluris rispetto al valore "nudo" della prestazione, che non può essere riconosciuto per le ragioni sopra esplicitate. Ed invero, solo impedendo che dal profitto confiscabile venga defalcato il margine di guadagno tratto dall'ente dalla commessa oggetto dell'illecito, è possibile evitare il "risultato paradossale" in evidente contrasto con la volutas legis - stigmatizzato da taluna dottrina -, secondo cui, in caso di esatto adempimento del contratto pur inquinato dall'illecito, potrebbe in concreto non configurarsi nessun profitto confiscabile, pur avendo l'ente tratto dall'attività illecita un vantaggio da un punto di vista economico, rappresentato appunto dall'utile di impresa. Sulla scorta di tali premesse, ritiene allora il Collegio che il valore della prestazione svolta a vantaggio della controparte debba essere commisurato ai soli "costi vivi", concreti ed effettivi, che l'impresa abbia sostenuto per dare esecuzione all'obbligazione contrattuale, non potendo - come già esplicitato -computarsi nel valore della utilitas conseguita dalla controparte anche il margine di guadagno per l'ente esecutore.
Al fine di determinare i "costi vivi" sostenuti dall'ente per dare adempimento alla prestazione di cui la controparte si sia avvantaggiata, l'Autorità Giudiziaria potrà avvalersi dell'esito degli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria ovvero, se non esaurienti, delle indicazioni di un tecnico, nominato quale consulente o perito, che tengano conto, da un lato, delle risultanze della contabilità e dei bilanci dell'ente, dall'altro lato, del costo di mercato di quella tipologia di prestazione, avuto riguardo ai valori medi del settore, e di qualunque altro dato che possa consentire di correggere eventuali sopravvalutazioni dei costi esposti nei documenti contabili e, dunque, di limare cifre che risultassero essere state artatamente maggiorate, secondo una linea di continuità con le condotte illecite oggetto del procedimento. Sulla base di tali dati, il giudice potrà così determinare, in modo esatto e giuridicamente corretto, sulla base di dati concreti e non presuntivi, l'ammontare della voce di costo scorporabile dal ricavo lordo percepito dall'ente e, quindi, il quantum di profitto confiscabile.
Mette conto porre in risalto come, in sede di commisurazione della utilitas conseguita dalla controparte, non si potrà tenere conto del compenso percepito in relazione a prestazioni, o a parti di esse, che risultassero del tutto inutili nell'economia del contratto e dunque indicate ad arte solo per "gonfiare" il prezzo del negozio. Ancora, nel caso in cui l'esecuzione della prestazione sia parziale o in parte non conforme a quanto convenuto, dal valore complessivo del contratto potrà essere detratto soltanto il costo pro quota stimato equo per la prestazione in effetti eseguita e di cui la controparte si sia utilmente giovata.
Così come ricostruito, il perimetro del profitto confiscabile viene dunque a comprendere esclusivamente il beneficio patrimoniale "netto" derivante dall'attività illecita e lascia fuori i vantaggi economici "netti" derivanti dall'esecuzione di un'attività di per sè lecita. Risulta di tutta evidenza come il profitto confiscabile non coincida con il "profitto netto" inteso in senso aziendalistico, laddove isola (e dunque assoggetta ad ablazione), nell'ambito dell'intero prezzo indicato nel contratto e versato dalla controparte, le somme percepite dall'agente che non siano giustificate dai costi concreti ed effettivamente sostenuti per dare esecuzione alla prestazione di cui la controparte si sia avvantaggiata: si tratta, dunque, di concetto estraneo all'utile d'impresa, costituendo - in linea con le indicazioni date dalle Sezioni Unite - l'"utile netto" tratto dall'agente quale diretta ed immediata conseguenza dell'operazione criminale.
3. Sulla scorta dei sopra delineati principi in punto di commisurazione del quantum di profitto assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non è revocabile in dubbio che, nei casi in oggetto, vengano in rilievo fattispecie di c.d. "reato in contratto".
In virtù delle convenzioni sottoscritte TE RI, Direttore del settore minori e giovani del Comune di Milano, dietro le indicazioni di IO AR, Assessore alla famiglia del Comune di Milano, le società cooperative sociali ed ONLUS si impegnavano a svolgere prestazioni a favore dell'ente pubblico nell'ambito di diversi progetti a sfondo sociale. Per quanto dato atto nelle stesse contestazioni cautelari, in taluni casi, gli enti svolgevano prestazioni del tutto eccentriche rispetto ai progetti convenzionati (quali la copertura delle spese per la campagna elettorale della ricorrente e, quindi, per attività promozionali connesse ad essa oggetto della contestazione sub capo H, o ancora attività espletate nell'ambito dei progetti sub capi Q e T), attività che correttamente il Collegio della cautela ha ritenuto non valutabili ai fini della definizione dell'area del profitto confiscabile. Diversamente, in altri casi, alla luce delle stesse contestazioni provvisorie elevate dall'inquirente, gli enti svolgevano attività certamente rientranti nei progetti convenzionati, quali la fornitura di arredi (capi Z e Y), ma anche l'attività di ristrutturazione dei locali ove i progetti avrebbero dovuto essere espletati (capi N e P). Orbene, rispetto alle ultime incolpazioni, errato si appalesa l'argomentare del Tribunale del riesame laddove ha apoditticamente affermato che si tratta di "forniture inesistenti o, comunque, di servizi difformi rispetto al progetto approvato", dal momento che lo stesso inquirente ha contestato non la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto delle convenzioni, ma piuttosto che gli arredi sono stati forniti ad un prezzo maggiorato, che l'attività di ristrutturazione dei centri ricreativi e degli alloggi per gli anziani è stata affidata ad imprenditori compiacenti aggirando le procedure di affidamento mediante la gara d'appalto, o ancora che le opere sono state espletate in modo parzialmente difforme da quanto convenuto. Nelle contestazioni cautelari - non superate dalle assertive considerazioni del Tribunale milanese - si è dunque dato atto dell'espletamento di prestazioni in esecuzione, quantomeno parziale, delle convenzioni sottoscritte, con conseguente utilitas per la controparte pubblica.
Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale della cautela, nel caso in oggetto, ci si trova dunque in presenza, non di "reati contratto" - cioè di contratti radicalmente contaminati da illiceità -, bensì di tipici "reati in contratto", viziati nella fase preparatoria e/o di stipula, dunque annullabili, ma suscettibili di regolare e lecita esecuzione. Se ne inferisce che, in ossequio ai principi sopra illustrati e innanzi ribaditi, dall'area del profitto confiscabile e, quindi, assoggettabile a sequestro preventivo a fini di confisca, i giudici della cautela avrebbero dovuto escludere il compenso percepito dagli enti a fronte del vantaggio (l'utilitas) derivato alla controparte dall'adempimento delle prestazioni oggetto dei negozi, in quanto consistite in attività in effetti in tutto lecite e come tali legittimamente remunerabili.
Il Tribunale milanese ha dunque errato allorché, in relazione alle contestazioni de quibus, ha ritenuto assoggettabile a confisca, e dunque a sequestro funzionale all'ablazione, l'intero valore dei contratti, dovendo da esso - in applicazione dei sopra delineati criteri di determinazione del profitto del reato in caso di "reato in contratto" - defalcarsi il valore incamerato dalle società cooperative e ONLUS a fronte delle prestazioni lecite svolte in favore del Comune - cioè l'utilitas tratta dalla controparte -, pur in esecuzione di negozi affetti da vizi relativi alla fase della formazione della volontà contrattuale e pertanto annullabili. Nel definire l'area del profitto confiscabile ed, in particolare, della utilità conseguita non assoggettabile ad ablazione, il decidente si dovrà attenere ai criteri sopra tracciati ed, in particolare, dovrà determinare il valore della prestazione avendo riguardo ai c.d. costi vivi;
dovrà inoltre fare particolare attenzione ad evitare di sottrarre dal quantum confiscabile (con ciò riconoscendo un correlativo corrispettivo legittimo alle società cooperative ed ONLUS) le somme percepite in relazione a prestazioni del tutto superflue nell'economia del contratto o, peggio, non eseguite o eseguite con modalità non conformi a quanto convenuto nel contratto.
4. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Pur dovendosi riconoscere la correttezza dell'impostazione di fondo del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame - laddove ha ridotto il profitto confiscabile in considerazione dell'utilitas tratta dalla controparte, rappresentata dalla fornitura degli arredi in relazione alle imputazioni provvisorie sud capi Z) ed Y) -, errato si appalesa il criterio di calcolo seguito per determinare il valore delle prestazioni, in quanto operato in via equitativa dimezzando il prezzo finale esposto, in considerazione della rilevata duplicazione del costo degli arredi nel passaggio fra i fornitori. Come si è già sopra evidenziato, il valore della prestazione svolta a vantaggio della controparte va invero determinato avendo riguardo ai soli "costi vivi", concreti ed effettivi, sostenuti per dare esecuzione all'obbligazione contrattuale, non potendo - come già esplicitato - aversi riguardo al mero prezzo esposto nelle convenzioni, o alla metà di esso. Ciò per scongiurare che, nel determinazione del valore della utilitas conseguita dalla controparte, si finisca per riconoscere un margine di guadagno all'esecutore, consentendo a questi di trarre lucro dall'attività delittuosa.
5. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della mancata verifica circa la disponibilità di somme di denaro sui conti correnti delle società cooperative e delle ONLUS, sui quali sono state bonificate le somme oggetto dei finanziamenti.
5.1. Giova premettere che la confisca per equivalente (detta anche confisca di valore) - e, dunque, anche il sequestro finalizzato a tale tipologia di ablazione -, ha per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato. Secondo il chiaro dato testuale dell'art. 322 ter c.p., comma 2, essa può essere disposta nel caso in cui non sia possibile procedere all'ablazione diretta del profitto ("quando essa non è possibile"). Prima di poter procedere alla confisca di valore - e dunque anche al sequestro preventivo a ciò finalizzato -, è dunque necessario che l'A.G. abbia infruttuosamente tentato l'apprensione diretta dei beni costituenti profitto del reato, ove identificati o identificabili.
5.2. Sotto diverso aspetto, va posto in luce che, in virtù del principio solidaristico, fissato nell'art. 187 c.p., in relazione agli artt. 1292, 2055 e 2058 c.c., e posto a base della disciplina del concorso di persone nel reato - in ragione del quale è consentita l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascuno dei concorrenti -, l'ablazione dell'intero profitto può essere eseguita nel patrimonio di uno qualunque dei concorrenti, nonostante le somme illecite siano state incamerate, in tutto o in parte, da un altro o da altri correi. In altri termini, il concorrente nel reato può legittimamente essere chiamato a rispondere dell'intero profitto che gli autori del reato hanno ricavato dall'illecito, e non soltanto della quota che di esso egli abbia eventualmente ricevuto (Cass. Sez. 3 n. 12580 del 31/3/2010, Baruffa, Rv. 246444; Sez. U n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv 239926). Rimane ovviamente salvo l'eventuale riparto pro quota tra i medesimi concorrenti, aspetto che, in quanto fatto interno a questi ultimi, non assume alcun rilievo penale.
5.3. Sempre in linea generale, va evidenziato che, come di recente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, qualora il profitto sia costituito da una somma di denaro - bene fungibile per eccellenza -, essa non è assoggettabile a confisca per equivalente, in quanto il denaro è sempre oggetto di confisca diretta, e la sua trasformazione in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, che può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito (Cass. Sez. U n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, in motivazione).
Nella medesima pronuncia a composizione allargata, questa Corte ha altresì affermato il principio secondo il quale, nei confronti di una persona giuridica, è sempre consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato (tributario) commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili ad esso) sia ancora nella disponibilità dell'ente (Cass. Sez. U n. 10561 del 30/1/2014, Gubert Rv. 258647).
5.4. Tirando le fila di quanto sopra, allorché, nel patrimonio dell'autore del reato ovvero di taluno dei concorrenti, siano individuabili denaro o beni fungibili costituenti profitto del reato, prima di poter procedere alla confisca per equivalente (in sentenza o in fase cautelare) è necessario previamente disporre, o quantomeno tentare, l'ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato, di tal che l'ablazione di valore è possibile soltanto nel caso in cui il tentativo di aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso.
Sulla scorta dei principi di recente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte e sopra riportati, nel caso in cui il profitto del reato sia confluito nel patrimonio di una persona giuridica ed ivi sia identificabile, non è revocabile in dubbio che il provvedimento ablatorio a fini di confisca, anche in fase cautelare, debba essere eseguito in via prioritaria, o quantomeno tentato, direttamente nel patrimonio dell'ente.
5.5. A tali principi non si è attenuto il Tribunale milanese nel provvedimento in verifica.
Ed invero, a tenore di contestazione cautelare, sui conti correnti delle cooperative e delle ONLUS venivano bonificate le somme oggetto dei finanziamenti, costituenti - almeno pro quota - profitto del reato. Lo stesso Collegio dell'impugnazione cautelare ha evidenziato che le cooperative e le ONLUS che ricevano detti contributi costituivano "semplici schermi appositamente interposti al fine di consentire l'utilizzo dei fondi illecitamente ottenuti per scopi diversi da quelli programmati", in altri termini di persone giuridiche "paravento", prive di autonomia rispetto alle persone fisiche, effettivi destinatari dei valori ivi confluiti. Coerentemente con tale presa d'atto, si deve allora ritenere che l'autorità giudiziaria procedente, prima di procedere in via cautelare all'ablazione per equivalente, avrebbe dovuto verificare se, sui conti incorrenti degli enti stessi, fossero ancora presenti somme di denaro, costituenti - giusta la fungibilità per eccellenza di tale bene - profitto confiscabile dei reati de quibus. E ciò a tacer del fatto che le ipotesi di truffa aggravata sub capi H, Q, Z ed Y risultano contestate non solo a IO e
TE, ma anche - in concorso - a TR, EL, montini e OS, id est ai legali rappresentanti delle stesse cooperative e ONLUS che ricevevano le somme costituenti, almeno in parte, provento di reato. Il che, in linea con la considerazione del Tribunale - sopra ricordata - secondo la quale gli enti bonificati costituiscono meri schermi fittizi degli indagati -, conferma la riferibilità delle risorse economiche pervenute sui conti correnti ai legali rappresentanti concorrenti nei reati in unione alla ricorrente e corrobora l'assoggettabilità di detti trasferimenti ad ablazione diretta.
6. Fondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si è eccepita la violazione di legge penale per avere i giudici della cautela ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dell'intero ammontare del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti.
6.1. Secondo l'insegnamento di questa Corte, espresso anche a composizione allargata, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto (Cass. Sez. 6, n. 21222 del 25/01/2013, S.i.s.me.r. S.r.l. Rv. 256545). Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca (Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone e altro Rv. 255610; Sez. 2, n. 21227 del 29/04/2014, Riva Rv. 259716; Sez. U n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv 239926). Ancora, questo giudice di legittimità ha chiarito che non è sostenibile che il sequestro preventivo possa avere un ambito di applicazione più vasto della confisca, nel senso che il divieto di eccedere o di duplicare il valore relativo al profitto o al prezzo del reato, in presenza di una pluralità di concorrenti, scatti solo con il provvedimento definitivo di confisca, al quale viene riconosciuta natura sanzionatoria. Per la funzione strumentale del sequestro preventivo e per i principi generali del diritto processuale, con il provvedimento cautelare non è pertanto possibile ottenere più di quello che potrebbe essere conseguito con il provvedimento definitivo, in quanto uno degli aspetti che il giudice deve valutare ai fini dell'emissione della misura cautelare è costituito proprio dalla corrispondenza tra il valore dei beni oggetto della futura ablazione e l'entità del profitto o del prezzo del reato (Cass. Sez. 6, 26/3/2013, n. 28264; Sez. 2, 26/11/2013, n. 47066).
6.2. A tali consolidate coordinate ermeneutiche non si è conformato il giudice milanese laddove ha ritenuto che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non solo possa interessare indifferentemente ciascuno dei singoli concorrenti nel medesimo reato per l'intera entità del profitto di volta in volta accertato (affermazione del tutto in linea con il principio di solidarietà fra correi pacificamente riconosciuto da questa Corte), ma possa anche realizzare una duplicazione o, comunque, il superamento - avuto riguardo all'ablazione operata nei confronti della globalità dei concorrenti - dell'ammontare complessivo del profitto conseguito, in quanto presidio teso a scongiurare che - laddove sia riconosciuta la responsabilità in capo ad alcuni soltanto degli indagati - si realizzi la dispersione dell'equivalente del profitto. Secondo i principi bene espressi da questo giudice di legittimità anche a Sezione Unite, l'ablazione dell'indebito vantaggio tratto dall'attività delittuosa - anche qualora disposta in via anticipata rispetto all'accertamento di merito - non può comunque comportare un sacrificio patrimoniale maggiore di quello realizzabile in via definitiva, di tal che il vincolo reale non può mai essere superiore all'indebito vantaggio tratto dall'illecito.
Ed invero, l'ablazione, anche in via cautelare, può avere ad oggetto solo e soltanto l'effettivo incremento patrimoniale derivato dal reato, sia esso monosoggettivo o plurisoggettivo, e non può pertanto attingere beni di valore complessivamente eccedente il provento della condotta illecita. Qualunque surplus rispetto a tale soglia non può infatti ritenersi costituire "beneficio aggiunto di natura patrimoniale" derivante in via "immediata e diretta" dalla condotta criminosa, essendo rispetto ad esso assente il nesso pertinenziale fra res suscettibile di ablazione e reato. In altri termini, l'"eccedenza" non costituisce ontologicamente profitto del reato e non può pertanto costituire oggetto di ablazione, definitiva come cautelare, neanche nelle ipotesi in cui si tratti di fattispecie plurisoggettiva.
7. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano che, nel riesaminare il ricorso, dovrà attenersi ai principi di diritto affermati da questo Collegio in punto di determinazione del profitto confiscabile, di attingibilità dei beni ai fini di confisca per equivalente soltanto previo negativo esperimento della confisca diretta e di limiti al valore complessivo del profitto confiscabile in caso di fattispecie plurisoggettiva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2015