Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare adottato sono di competenza esclusiva del pubblico ministero, a norma dell'art. 655 cod. proc. pen., e a questi, pertanto, è riservato il potere di disporre o meno lo sgombero di un immobile sottoposto a vincolo, mentre al giudice procedente è demandato il compito di verificare, su impulso di parte, la sussistenza dei presupposti, così come la permanenza degli stessi, in ordine alla misura reale in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del GIP che, paralizzando l'efficacia del provvedimento emesso dal P.M., aveva autorizzato i detentori di un appartamento sito in un immobile sottoposto a sequestro preventivo a continuare ad abitarvi e a fruire dei servizi comuni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 43615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43615 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
43 6 15 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TA TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente - SENTENZA Dott. CLAUDIA SQUASSONI N. 384/2015 - Rel. Consigliere - Dott. RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA N. 44672/2014 - Consigliere - Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - Dott. LUCA RAMACCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI nei confronti di: AN NI NO N. IL 25/06/1959 AGATU NI N. IL 27/02/1968 SPADA NI N. IL 19/08/1976 SABA GIAN MARCO N. IL 06/09/1965 FRAU SEBASTIANO N. IL 06/04/1957 avverso l'ordinanza n. 3410/2012 GIP TRIBUNALE di SASSARI, del 04/10/2014 ? sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
? + lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 2 0 фе рмento del rions del P.M.eccoglimento НийтоUdit i difensor Avv.; Huvius Giorgi's Virgiicis foro берей Симео спонії но اسعيد ж Адетой Marie Silure foro Frenze RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza del 4 ottobre 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari pronunciandosi sull'istanza avanzata nell'interesse di AV RT e OL LA, detentori di un appartamento situato nell'edificio sito in Sassari Viale Trento n. 1/c sottoposto a sequestro preventivo per reati in materia urbanistico-edilizia e per ulteriori reati di falso in atto pubblico ed abuso di ufficio, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'uso dell'appartamento, autorizzava gli istanti a tale scopo, con diritto ad usufruire delle parti comuni dell'edificio sottoposto a sequestro che veniva mantenuto.
1.2 Avverso tale provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica per inosservanza della legge processuale penale, rilevando, in particolare, che il giudice nel momento in cui ha ritenuto inopportuno lo sgombero dell'edificio osservando che l'utilizzazione dell'appartamento sito al suo interno, fermo rimanendo il sequestro preventivo, non poteva in alcun modo "inficiare le esigenze investigative" si è indebitamente sostituito al Pubblico Ministero cui competeva in via esclusiva il potere di disporre o meno lo sgombero di un edificio sottoposto a sequestro preventivo. Rileva poi il P.M. ricorrente che la decisione del G.I.P. si pone in evidente contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha sempre affermato l'incompatibilità dell'uso di immobile sottoposto a sequestro con l'aggravio del carico urbanistico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Per una migliore intellegibilità della vicenda va ricordato che l'edificio sito nella Via Trento n. 1/c della città di Sassari ha formato oggetto di una complessa indagine penale sfociata nell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo a causa del rilascio, nel tempo, di concessioni edilizie rivelatesi illegittime. Il relativo procedimento penale che ne è scaturito vede coinvolti oltre al committente dei lavori edilizi (la società INGEMAN s.r.l. e per essa il suo rappresentante legale AN Giovanni Gavino) i funzionari comunali AGATAU Giovanni e SPADA Giovanni (il primo nella veste di Dirigente del settore sportello unico delle attività produttive del Comune di Sassari ed il secondo nella veste di Responsabile del procedimento amministrativo) ed, ancora, i funzionari comunali SABA Gian Marco e FRAU . Sebastiano (rispettivamente, Dirigente del settore urbanistico del Comune di Sassari, e tecnico incaricato del detto settore).
1.1 In relazione ai reati urbanistici sopra indicati era stato disposto il sequestro preventivo dell'intero fabbricato (realizzato a seguito di demolizione di un precedente edificio di più modeste dimensioni, con altro molto più esteso e maggiormente sviluppato in altezza) S all'interno del quale era stata costruita una serie consistente di unità abitative, alcune delle quali occupate da singoli promittenti acquirenti.
1.2 In particolare per quanto qui può rilevare i signori AV RT e OL LA (soggetti estranei al reato), detentori di un appartamento da essi occupato per effetto di una promessa di acquisto, avevano chiesto di poter usufruire dell'unità abitativa da essi occupata e delle parti comuni dell'edificio, nonostante la presenza sullo stesso del provvedimento cautelare che era stato confermato anche dal Tribunale del Riesame.
1.3 Tanto precisato, appare evidente la violazione di legge commessa dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha sostanzialmente esercitato poteri affidati esclusivamente al Pubblico Ministero: era (ed è) quest'ultimo, infatti, una volta divenuto definitivo il sequestro preventivo dell'intero immobile, a curare l'esecuzione del provvedimento ex art. 655 cod. proc. pen. e disporre, quindi, lo sgombero dell'intero edificio (che rappresenta una delle modalità esecutive previste dalla legge in caso di adozione di una misura cautelare reale), tanto più che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (e come implicitamente riconosciuto dallo stesso Giudice per le Indagini Preliminari) il mantenimento del sequestro andava giustificato non solo e non tanto per il fumus criminis, quanto per la persistenza di esigenze cautelari legate per l'appunto al pericolo di aggravamento del carico urbanistico: ciò tenuto anche conto della notevolissima dimensione dell'edificio destinato ad ospitare abitazioni ed uffici distribuiti su sei piani che avrebbe del tutto vanificate le esigenze suddette ove fosse stato consentito a soggetti che, a vario titolo, detenevano singole unità abitative, di continuarvi ad abitare ed a fruire dei servizi comuni.
1.4 Il provvedimento impugnato, in relazione a quanto sopra osservato, rientra nella categoria dell'atto abnorme. Vanno, in proposito, richiamati i principi elaborati da questa Corte Suprema in tema di abnormità dell'atto che si qualifica come tale quando, per la singolarità e stranezza del contenuto, esso risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, l'atto si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite;
va poi aggiunto che accanto ad una abnormità di tipo strutturale, collegata alla singolarità dell'atto che lo colloca al di fuori del sistema normativo, si pone l'abnormità cd. "funzionale" che si verifica quando l'atto, seppure non estraneo al sistema normativo, determini tuttavia la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (in termini oltre a SS.UU. 10.12.1997 n. 17, Di Battista, Rv. 209603, v. anche Sez. 2^ 5.6.2003 n. 27716. P.O. in proc. Biagia, Rv. 225857; Sez. Un. 31.5.2005 n. 22909, P.M. in proc. Minervini).
2. In riferimento ai concetti dianzi esposti, ritiene il Collegio che nel caso in esame ci si trovi in presenza di un provvedimento che, pur costituendo in via astratta manifestazione di un legittimo potere, si è però esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
2 -2.1 Sul punto, questa Sezione ha in più occasioni affermato il principio che in questa sede va ribadito secondo cui, nell'ambito di una misura cautelare reale, le modalità di - esecuzione della stessa rientrano, a norma dell'art. 655 cod. proc. pen., nella competenza esclusiva del P.M, mentre al Giudice (G.I.P. nella fase delle indagini preliminari e giudice del dibattimento in quelle successive) è demandato il compito di verificare, su impulso di parte, la sussistenza dei presupposti, così come la permanenza degli stessi, in ordine alla misura cautelare adottata ed in corso di esecuzione. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla misura ed alle modalità esecutive andranno risolte, nel rispetto del contraddittorio tra le eventuali parti interessate, con la apposita procedura dell'incidente di esecuzione, competendo al giudice, su istanza di parte, il potere di controllo ex post sull'operato del PM, al fine di accertare se le finalità cautelari del provvedimento di sequestro possano essere attuate con modalità diverse da quelle dallo stesso individuate. (v. Sez. 3^ 26.2.2014 n. 16689, P.M. in proc. Squillaci ed altri, Rv. 259541 in cui è stata riaffermata la abnormità del provvedimento di autorizzazione a terzi dell'uso residenziale di immobile abusivo sottoposto a sequestro preventivo cd. "impeditivo", sottolineandosi il potere esclusivo del Pubblico Ministero di stabilire le modalità esecutive di una misura cautelare reale).
2.2 In riferimento alla fattispecie all'esame di questa Corte Suprema, più volte è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che è abnorme il provvedimento del G.I.P. il quale, a seguito dell'adozione da parte del P.M. del provvedimento di sgombero di unità immobiliari abusivamente lottizzate, ne disponga de plano la proroga del termine di esecuzione fino all'adozione del provvedimento di confisca, in quanto atto rientrante nei poteri che l'ordinamento (art. 655 cod. proc. pen.) attribuisce al pubblico ministero per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. (in termini Sez. 3^, 1.7.2009 n. 37952, PM in Proc. Zimbetto e altri).
3. Sotto diverso profilo, ed a riprova della illegittimità del provvedimento adottato dal Giudice, va ricordato che in materia edilizia è stato ripetutamente affermato il principio che l'esigenza cautelare ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altre reati, è incompatibile con l'autorizzazione all'uso, in tutto o in parte, dell'immobile sequestrato. (v. Sez. 3^, 4.12.2008 n. 825 Violante, Rv. 242156; ancora Sez. 3^ 21.10.2009 n. 48924, Tortora ed altri, Rv. 245766, con riferimento alla materia della lottizzazione abusiva).
3.1 Si ritiene, pertanto, di riaffermare il principio che la possibilità di utilizzazione residenziale privata di un manufatto posto sotto sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 1, si pone in evidente contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate (inibire le conseguenze antigiuridiche, ulteriori rispetto alla consumazione dei reati, discendenti da un uso degli edifici estraneo alla loro destinazione), contraddicendole e vanificandole. 3 4. L'ordinanza impugnata, abnorme ed in palese violazione della legge processuale penale, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo Claudia Squassoni моне бешк Pun fill DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Luana Makiani 4