Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 43615
CASS
Sentenza 18 febbraio 2015

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In tema di sequestro preventivo, le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare adottato sono di competenza esclusiva del pubblico ministero, a norma dell'art. 655 cod. proc. pen., e a questi, pertanto, è riservato il potere di disporre o meno lo sgombero di un immobile sottoposto a vincolo, mentre al giudice procedente è demandato il compito di verificare, su impulso di parte, la sussistenza dei presupposti, così come la permanenza degli stessi, in ordine alla misura reale in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del GIP che, paralizzando l'efficacia del provvedimento emesso dal P.M., aveva autorizzato i detentori di un appartamento sito in un immobile sottoposto a sequestro preventivo a continuare ad abitarvi e a fruire dei servizi comuni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 43615
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43615
    Data del deposito : 18 febbraio 2015

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