Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2014, n. 16170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16170 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 02/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 652
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 4377/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 27/11/2013 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco M., che ha concluso il rigetto del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. MINGHELLI Viviana, in sostituzione dell'avv. MINGHELLI Gian ON, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 322 c.p.p., confermava il decreto del 08/10/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo del complesso aziendale facente capo alla ditta individuale, con sede in IL, di LO SI, indagato e soggetto alla misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., (capo C), art. 110 c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, L. n. 203 del 1991, art. 7, (capo D), per avere, in
IL, dal 2011 al 2012, pur non essendo inserito organicamente, ma agendo nella consapevolezza della rilevanza causale dell'apporto reso e della finalizzazione dell'attività agli scopi dell'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi", concorso nella partecipazione alla stessa associazione facente capo ad OV ON e IA IC, operante nell'area di Caserta e nelle zone limitrofe, con estensione della attività economiche, in regime monopolistico, nelle province confinanti, nel Lazio e in altri territori nazionali, e avvalentesi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva;
sodalizio in particolare attivo nei settori della installazione, distribuzione e noleggio di apparecchi di videogiochi, della gestione di agenzie di scommesse sportive e dell'acquisizione di appalti e servizi pubblici, anche mediante l'illecito condizionamento dell'esercizio di voto e dell'attività della pubblica amministrazione;
ed ancora, per avere lo LO, in concorso con il mandante OV RI, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ricevuto fittiziamente la titolarità di una ditta individuale esercente l'attività di bar e di esercizi similari, e, dal gennaio 2011, la gestione di apparecchi a moneta e attività di lotteria e scommesse, e la titolarità di tutti i beni aziendali della impresa sita in IL, alla via IL 280, comprendenti i rapporti personali ed una vettura, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività della suddetta associazione camorristica.
Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali, in specie quelle desumibili dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, avessero dimostrato la sussistenza del fumus commissi delicti necessario per l'applicazione della misura reale;
e come il periculum coincidesse con la confiscabilità dei beni sottoposti a vincolo.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo LO, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Minghelli Gian ON, il quale, con un unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, per avere il Tribunale ingiustificatamente confermato il provvedimento genetico della misura reale nonostante la copiosa documentazione difensiva prodotta nell'udienza di riesame avesse dimostrato che i beni sottoposti a sequestro riguardano altra azienda, pure facente capo alla medesima ditta individuale dell'indagato, ma avente sede a Monteleone d'Orvieto ed aperta nel giugno del 2013.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. Premesso, in generale, che l'impugnazione risulta essere stata formulata per fare valere asseriti vizi di motivazione, dunque per motivi diversi da quelli concernenti la violazione di legge che, a mente dell'art. 325 c.p.p., comma 1, sono gli unici che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure cautelari reali, va evidenziato come tanto con il riesame avverso il decreto genetico del sequestro preventivo, quanto con l'appello avverso le successive ordinanze nella stessa materia, i soggetti legittimati possono far valere le proprie ragioni in ordine all'esistenza o alla persistenza dei presupposti di applicazione di quella misura cautelare reale, come pure indirettamente si desume dal fatto che l'art. 321 c.p.p., comma 3, cui il citato art. 322 bis è chiaramente collegabile, fa riferimento alla istanza con la quale si chieda la revoca del sequestro preventivo per la mancanza, eventualmente anche sopravvenuta, delle condizioni originarie di applicabilità della stessa misura. Al contrario, le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo - del tipo di quelle denunciate nel caso di specie, nel quale lo LO si è doluto che il vincolo reale sarebbe stato materialmente posto su beni diversi da quelli indicati nel dispositivo dell'originario decreto gravato - non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesame, ne' tanto meno con una istanza di dissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322 bis o ricorribili per cassazione ex art. 325 c.p.p., le ordinanze che il giudice che procede dovesse eventualmente adottare in merito al mantenimento della misura, trattandosi di questioni che devono essere portate all'attenzione del giudice competente con la distinta procedura dell'incidente di esecuzione (in questi termini Sez. 3^, n. 26729 del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637). Ne consegue che la questione concernente l'asserita erronea estensione del vincolo reale a beni aziendali di una ditta sostanzialmente diversa da quella di IL con riferimento alla quale è stata ipotizzata l'accusa di cui al menzionato art. 12 quinquies, doveva essere posta al giudice competente nelle forme dell'incidente di esecuzione e decisa con provvedimento non appellabile ex art. 322 bis c.p.p.. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2014