Sentenza 3 luglio 2015
Massime • 1
I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui, nonostante il Tribunale del riesame avesse disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza di una somma di poco superiore a tremila euro, erano stati sottoposti a vincolo beni per un valore complessivo di circa trenta volte superiore. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, in cui era stata dedotta l'erronea estensione del vincolo reale).
Commentario • 1
- 1. Misure non detentive nell'UE: potere discrezionale del PM? (Cass. 26526/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2021
L'attivazione della procedura per l'esecuzione in altro Stato dell'Unione delle misure cautelari non detentive disposte in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2016 è un provvedimento che attiene alla fase "esecutiva" del procedimento di applicazione delle misure cautelari e spetta solo al PM. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 09/03/2017) 26-05-2017, n. 26526 Composta dagli Il1.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMU Giacomo - Presidente - Dott. DE SANTIS Anna M. - Consigliere - Dott. DI PISA Fabio - Consigliere - Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.V., N. IL …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2015, n. 44504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44504 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2015 |
Testo completo
_ _ 445 04/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MARIO GENTILE N. 1373 - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI N. 15003/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST E' DI N. IL 25/08/1987 avverso l'ordinanza n. 62/2014 TRIB. LIBERTA' di ENNA, del 10/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Osserva 1. Con richiesta del 4.11.2014, il Procuratore presso il Tribunale di Enna formulava istanza al GIP volta ad ottenere il decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti di DI CA UM, in quanto indagata del reato di cui all'art.316 ter c.p. in riferimento alla erogazione di finanziamenti comunali per l'argicoltura ottenuti dall'Agea, mediante la produzione di falsi contratti di affitto, sino alla concorrenza della somma di € 13.425,92 valore corrispondente al profitto del reato. Il GIP presso il Tribunale di Enna, con decreto del 10.11.2014 disponeva il sequestro della somma indicata riscontrando il fumus commissi delicti e il periculum in mora del reato così riqualificato di truffa aggravato per il : conseguimento di erogazioni pubbliche. Con l'ordinanza in data 10.12.2014, il Tribunale di Enna, adito ai sensi dell'art. 322 c.p.p., in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata in favore di DI CA UM avverso il decreto di sequestro emesso dal GIP in data 10.11.2014, ordinava la riduzione del sequestro preventivo per equivalente di somme di danaro o altre utilità che dovessero risultare nella disponibilità dell'indagata, disponendo il sequestro sino alla concorrenza della somma di euro 3.336,38. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'indagata, ribadendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna in quanto le somme a titolo di contributo vennero accreditate in favore della Banca della Nuova Terra in Milano, e lamentando che il sequestro è stato disposto dal Gip e mantenuto dal Tribunale (pur riducendolo nell'importo) in relazione al reato di cui all'art.640 bis c.p., mentre nella richiesta di sequestro preventivo e nell'avviso di conclusioni indagini la contestazione è quella di cui all'art.316 ter c.p.; che la difesa aveva eccepito altresì l'erroneità del calcolo del profitto ottenuto con la condotta illecita, che non deve parametrarsi all'intero contributo percepito, ma solo a quella parte causalmente ricollegabile alla condotta fraudolenta tenuta dal soggetto;
che successivamente all'udienza di riesame si è appreso che a fronte di un ritenuto profitto illecito quantificato dal Tribunale del Riesame in Enna in € 3.336,38, risultano sottoposti a vincolo reale beni per un valore complessivo di € 95.344,92. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza. Con memoria pervenuta in Cancelleria il 9.6.2015, il difensore dell'indagata rappresentava che, in data 23.12.2014, era stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio che fa testualmente riferimento all'imputazione di cui all'art.316 ter c.p., e che il sequestro viene quindi mantenuto su di una qualificazione giuridica della condotta (art.640 bis c.p.) diversa rispetto a quella (art.316 ter c.p.) di cui all'avviso di conclusioni indagini e di fissazione dell'udienza preliminare. E il Tribunale di Enna ha quantificato in € 3.333,38, ovvero in misura inferiore rispetto alla soglia di punibilità fissata dall'art.316 ter c.p. Motivi della decisione 1. Il primo motivo circa l'incompetenza del Tribunale di Enna è infondato. Dalla stessa documentazione allegata al ricorso, e alla successiva memoria (v.avviso ex art.415 bis c.p.p. e richiesta di rinvio a giudizio) emerge che la somma venne accreditata sul conto corrente IBAN [...] acceso presso Poste Italiane agenzia di Enna per tramite della Banca della Nuova Terra, e nulla in contrario viene dedotto sul punto.
2. In tema di misure cautelari reali, l'ipotesi di reato in base alla quale il pubblico ministero formula la richiesta di sequestro preventivo è ancora "in itinere", potendo essere modificata fino all'imputazione definitiva, e il 2 giudice, pur potendo disporle solo su richiesta del P.M. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta (v.Cass.Sez. 2, Sent. n. 47563/2008 Rv. 242299), e pertanto può dare al fatto un "nomen juris" diverso da quello ipotizzato dal pubblico ministero nella sua richiesta, con la precisazione, però, che detto giudice può qualificare diversamente il fatto solo ai fini del procedimento cautelare, lasciando impregiudicato l'autonomo potere del pubblico ministero di formulare l'imputazione nel procedimento principale (v.Sez.III, Sent. n. 1897/1997 Rv. 208698). Considerato che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità (v.Sez.II, Sent. n. 49464/2014 Rv. 261321; Sez.III, Sent. n. 2382/2011 Rv. 251910), il giudice delle indagini preliminari, avendo ritenuto che la persona indagata avesse operato un artifizio consistito nella formazione di un contratto di affitto con firma apocrifa, ben poteva dare al fatto un "nomen juris" diverso da quello ipotizzato dal pubblico ministero nella sua richiesta, impregiudicato però l'autonomo potere del pubblico ministero di formulare l'imputazione nel procedimento principale;
e ciò rispetta i canoni normativi e non lede in alcuna maniera i diritti dell'indagata. Anche il motivo a riguardo è pertanto infondato.
3. Per quanto concerne poi le modalità di calcolo, la prospettazione difensiva è stata accolta dal Tribunale del Riesame, e gli eventuali ulteriori errori lamentati dalla ricorrente, in quanto non emergenti dal provvedimento impugnato, e riguardanti questioni in fatto, non sono comunque emendabili in questa sede. 3 4. Per quanto riguarda, infine, le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo (nel caso di specie la ricorrente si è doluta che, a fronte di un ritenuto profitto illecito quantificato dal Tribunale del Riesame di Enna in €3336,38, risultano materialmente sottoposti a vincolo reale beni per un valore complessivo di € 94.344,92 ), rileva il Collegio che siffatte questioni non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesame, ne' tanto meno con una istanza di dissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322 bis o ricorribili per cassazione ex art. 325 c.p.p., trattandosi di questioni che devono essere portate all'attenzione del giudice competente con la distinta procedura dell'incidente di esecuzione (in questi termini Sez.VI, Sent. n. 16170/2014 Rv. 259769; Sez.III, n. 26729/2011, Rv. 250637). La questione concernente l'asserita erronea estensione del vincolo reale a beni per un valore largamente superiore a quello stabilito in ricorso doveva essere quindi posta al giudice competente nelle forme dell'incidente di esecuzione. Il ricorso, per l'infondatezza di alcuni motivi e l'inammissibilità di altri, va pertanto rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato, in camera di consiglio il 3.7.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirela Cervadoro Mario Gentile Hull SadeWode ПриоTherio Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 NOV 2015 IL A CancelliereCANCELLIERE M E R P Claudia Pianelli E T R O E N O C