Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2015, n. 44504
CASS
Sentenza 3 luglio 2015

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Massime1

I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui, nonostante il Tribunale del riesame avesse disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza di una somma di poco superiore a tremila euro, erano stati sottoposti a vincolo beni per un valore complessivo di circa trenta volte superiore. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, in cui era stata dedotta l'erronea estensione del vincolo reale).

Commentario1

  • 1Misure non detentive nell'UE: potere discrezionale del PM? (Cass. 26526/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2021

    L'attivazione della procedura per l'esecuzione in altro Stato dell'Unione delle misure cautelari non detentive disposte in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2016 è un provvedimento che attiene alla fase "esecutiva" del procedimento di applicazione delle misure cautelari e spetta solo al PM. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 09/03/2017) 26-05-2017, n. 26526 Composta dagli Il1.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMU Giacomo - Presidente - Dott. DE SANTIS Anna M. - Consigliere - Dott. DI PISA Fabio - Consigliere - Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.V., N. IL …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2015, n. 44504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44504
Data del deposito : 3 luglio 2015

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