Sentenza 10 febbraio 2017
Massime • 2
La sostituzione "di fatto" del difensore d'ufficio già nominato, in assenza di nuova e formale nomina e della revoca del sostituito, determina una nullità a regime intermedio, la quale è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., immediatamente dopo il suo prodursi.
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la presentazione alla conservatoria dell'Agenzia del Territorio di falsi atti giudiziari di trasferimento delle proprietà di beni immobili, determinando in tal modo il funzionario delegato alla relativa trascrizione nei pubblici registri, ai sensi degli artt. 2657 e ss. cod. civ. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la condotta si riferisse ad un'ipotesi di falsità materiale di cui all'art. 478 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di attihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2017, n. 38381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38381 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2017 |
Testo completo
3838 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 10/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 397/2017 Presidente - ANIELLO NAPPI REGISTRO GENERALE GRAZIA LAPALORCIA N.51144/2016 SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - ROSA PEZZULLO GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PP ON nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI che ha concluso per udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parti civili, Mario Profeta e DE Soloperto, avv.to Stefano Del Corso che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv.to Guiglia Filippo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell' 08/06/2016, la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 18.11.2013 su ricorso del P.G., determinava in aumento la pena nei confronti di FI DO in anni otto di reclusione, assorbito il capo 4 nel capo 2,per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 476 commi 1 e 2, 482 c.p. (capo 1) per aver falsamente formato, in più occasioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, oltre trenta atti giudiziari apparentemente emessi dai Tribunali di L'Aquila, Cosenza, Milano e Lecce (tra cui sentenze di accertamento di usucapione, verbali di conciliazione, un lodo arbitrale di altro Stato); di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 468 c.p. (capo 2), per avere aver contraffatto, mediante ordinativi presso il Centro Cantabile s.n.c. di Pisa, i sigilli di uffici giudiziari e di enti pubblici ed in particolare dei Tribunali suddetti, oltre che degli ulteriori uffici giudiziari quali i Tribunali di Lodi, Rovigo, Cremona e di altre città, di Consolati Generali d'Italia in vari paesi, dell'Ufficio del Registro di vari comuni italiani, di vari notai, tutti sigilli rinvenuti in suo possesso;
di cui agli artt. 81 cpv., 48, 110, 476 e 479 c.p. (capo 3), perché presentando presso svariate conservatorie dell'Agenzia del Territorio i falsi atti giudiziari sopra indicati induceva in errore il funzionario delegato, il quale procedeva alla relativa trascrizione nei pubblici registri, dando atto falsamente dell'avvenuto trasferimento di proprietà per i beni immobili indicati nei provvedimenti frutto di contraffazione.
1.2. La sentenza impugnata dava atto che gli atti oggetto dei capi di imputazione, integralmente predisposti dall'imputato, si riferivano a decisioni immaginarie, assunte da giudici inesistenti, in massima parte, a sentenze di accertamento di avvenuta usucapione, mediante le quali l'imputato intendeva ottenere trascrizioni immobiliari in danno di persone nei cui confronti nutriva risentimento, tra le quali magistrati che, a vario titolo, si erano occupati di procedimenti che lo riguardavano;
l'imputato aveva presentato presso gli uffici competenti soltanto una minima percentuale degli atti falsi indicati, riuscendo ad indurre in errore i funzionari delle Conservatorie dell'Agenzia del Territorio sulla loro autenticità, tanto da ottenere la trascrizione del trasferimento di proprietà di immobili;
i restanti atti falsi, invece, erano stati sequestrati presso l'abitazione dell'imputato, in occasione della perquisizione domiciliare, cosicchè egli non aveva potuto servirsene per ottenere trascrizioni immobiliari.
2. Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Genova il FI, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso, affidato a dieci motivi, lamentando: 1 б -con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., per violazione degli artt. 97 comma 5 e 180 c.p.p, o 178 comma 1 lett. c) e 179 c.p.p. delle norme sulla formazione del contraddittorio;
invero, nella difesa dell'imputato si determinava nel corso del giudizio di primo grado un avvicendamento di difensori, per cui il FI veniva assistito prima dall'avvocato di fiducia M. Maggiolo, sino alla data della revoca del 28.06.2012, poi dall'avvocato Boggiano, nominato d'ufficio il 29.06.2012 ed esonerato il 04.07.2012 e, quindi, dall'avvocato F. Del Reo, nominato d'ufficio dal G.u.p., ma che non presenziava all'udienza preliminare, con sostituzione in udienza ex art. 97/4 c.p.p. con l'avv. Repetto;
quest'ultimo, nel successivo decreto che dispone il giudizio, figurava, tuttavia, come difensore di ufficio tout court;
alla prima udienza dibattimentale del 15.03.2013 presenziava l'avv. M. Repetto, indicato quale difensore d'ufficio e così alla seconda udienza del 25.03.2013, quando veniva aperto il dibattimento;
alla successiva udienza del 22.04.2013 questi eccepiva l'irritualità della propria nomina, rilevando che il difensore d'ufficio continuava ad essere l'avv. F. Del Deo, ma, a fronte di tale eccezione, la Corte territoriale ribadiva la valutazione del primo giudice, secondo cui, nel caso di specie, si verterebbe in un'ipotesi di nullità a regime intermedio, sanata per effetto della mancata deduzione alla prima occasione e, comunque, l'inosservanza delle regole di cui all'art. 97/5 c.p.p. determina una nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa;
tale valutazione, tuttavia, non appare condivisibile, atteso che, nella fattispecie l'avvocato Del Deo non ha mai saputo di essere stato nominato difensore d'ufficio e non vi è prova che il successivo decreto di nomina a firma del G.u.p. gli sia mai stato notificato;
la Corte territoriale non ha considerato che la mancata costituzione di tale ultimo difensore era stata determinata dalla mancata comunicazione da parte dell'A.G. e non dall'inerzia del professionista, cosi determinandosi una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 c.p.p.; -con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 601 c.p.p., 178 primo comma, lett. c) e 179 c.p.p., in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte d'Appello di Genova è stato notificato all'avvocato M. Repetto, designato ai sensi dell'art. 97, commi 1, 2 e 3, ma non all'avvocato F. Del Deo, nominato d'ufficio, sicchè l'omessa citazione per il giudizio di secondo grado del difensore designato ex art. 97, commi 1, 2 e 3 ha determinato una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601, 178 comma 1 lett. c) e 179 c.p.p.; -con il terzo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., in relazione alla violazione dell'art. 521 c.p.p., atteso che i fatti contestati al FI risultano incentrati sulla falsificazione di "atti giudiziari", laddove lo stesso è stato condannato per aver effettuato mere copie ad uso trascrizione di atti giudiziari falsamente formati" (documenti non oggetto di contestazione, ma emersi nel corso del dibattimento); la Corte territoriale ha dichiarato infondata l'eccezione, poiché all'imputato sarebbe stata, comunque, garantita la possibilità di conoscere gli addebiti e di difendersi in 2 modo adeguato, senza contare, poi, che non gli è stato contestato di aver formato "provvedimenti giudiziari all'apparenza originali", ma più semplicemente "atti giudiziari apparentemente emessi" da organi giudicanti (sentenze, documenti non oggetto di contestazione, ma emersi nel corso del dibattimento); tale interpretazione non convince posto che l'attività istruttoria ha spostato il fulcro del processo verso un fatto decisamente diverso "l'aver formato copie ad uso trascrizione", laddove la tipologia degli atti che dà luogo all'oggetto materiale della condotta costituisce un elemento nucleare e connotativo del fatto, sicche alterare anche uno soltanto di questi elementi essenziali fa sì che all'imputato venga contestato un fatto diverso;
-con il quarto motivo, l'erronea applicazione degli artt. 476 e 482 c.p., ai sensi dell'art. 606, primo comma, atteso lett. b) c.p.p., che quasi tutti gli atti contestati non sono stati affatto diffusi né immessi nel circuito giuridico, ma sono rimasti nell'esclusiva disponibilità dell'imputato; la Corte territoriale ha ritenuto che il reato previsto dagli artt. 476 e 482 c.p., essendo di pericolo, si consumi con il semplice "confezionamento" dell'atto, senza che ne sia necessaria la diffusione presso terzi e, nella fattispecie il fatto che alcuni atti apocrifi siano stati presentati alle conservatorie per la trascrizione conferma che l' imputato avrebbe inteso spendere anche quelli rimasti nella sua esclusiva disponibilità; tale valutazione non si presenta condivisibile, atteso che il reato di falso si consuma nel momento in cui avviene il rilascio della copia simulata, poichè solo in tale momento la copia comincia ad irradiare falsamente nei rapporti esterni quella pubblica fede che è attribuita alle copie;
-con il quinto motivo, l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. e violazione degli artt. 476 e 482 c.p., atteso che gli atti giudiziari falsamente formati, mancanti della sottoscrizione dei giudici, sarebbero inesistenti;
la tesi della Corte territoriale, secondo la quale nella fattispecie si verterebbe in un'ipotesi di nullità della sentenza documento, ma non della decisione pronunciata mediante lettura del dispositivo, non è condivisibile, essendo i requisiti della sentenza indicati dall'art. 132 c.p.p. e, quindi, a tale norma occorre far riferimento ivi compresa la sottoscrizione del giudice quale requisito essenziale della sentenza;
inoltre, occorreva distinguere gli atti datati 2009 da quelli del 1994; -con il sesto motivo, l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 48, 476 e 479 c.p., in quanto l'imputato sembrerebbe essere stato erroneamente condannato per il reato di falso per induzione in errore dei pubblici ufficiali, anche in relazione alle sentenze rimaste nella sua abitazione e pertanto, non portate alle Conservatorie;
ne consegue che pare illogico ritenere che il tribunale possa essersi spinto verso una pena non certo mite per i reati compresi nel capo 3, 3 se avesse inteso provvedere soltanto per 7 sentenze e non per tutte quelle indicate nel capo 1; -con il settimo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 48, 476 e 479 c.p., in quanto il Conservatore, che si limiti a verificare che il titolo da trascrivere abbia i requisiti formali per la trascrizione, ex art. 2643 c.c. non compie un atto pubblico, ma un atto dovuto avente valore di certificazione amministrativa, sicchè la qualificazione dei fatti appare erronea, potendo al più configurarsi la più lieve fattispecie di cui all'art. 478/3 c.p.; -con l'ottavo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 224 c.p.p. 161 e 178/1 lett. c) e 179 c.p.p., atteso che all'esito del verbale di infruttuosa notifica dell'inizio delle operazioni relative alla perizia psichiatrica predisposta nei confronti dell'imputato, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la nullità del predetto tentativo di notifica, siccome non effettuato presso il domicilio eletto, ciò in violazione dell'art. 224 c.p.p.; l'omessa notifica del verbale ha inciso in modo irreparabile sul corretto instaurarsi del contraddittorio, sottraendo il ricorrente alla valutazione medico-legale, ritenuta indispensabile ai fini della decisione;
anche a voler ritenere integrata una nullità intermedia ex art. 180 c.p.p., essa non sarebbe sanata in quanto l'omessa notifica del verbale presso il domicilio eletto è indicativa in modo univoco del fatto che l'imputato non ne ha avuto contezza in altro modo;
-con il nono motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., in punto di valutazione della capacità dell'imputato, in quanto la Corte territoriale- acquisita la perizia disposta dal G.i.p. di Pisa nel 2010, con la quale si riteneva sussistente il vizio parziale di mente del ricorrente, in relazione ad altri reati nominava un nuovo perito che concludeva per la capacità di intendere e volere al momento del fatto;
la Corte territoriale, tuttavia, non chiarisce come mai sia più attendibile la valutazione effettuata dall'ultimo perito che non ha visitato, né visto il periziando rispetto a quella del primo perito;
-con il decimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per violazione degli artt. 62-bis, 81 cpv. e 133 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza della Corte d'Appello di Genova ha aumentato la pena inflitta al FI ad anni 8 di reclusione, disattendendo il valore dell'ampia confessione resa dall'imputato, presupponendo un movente biasimevole, per cui non si è tenuto conto del serio disturbo mentale dell'imputato, rifacendosi a "precedenti penali", quando invece risultava, prima dei fatti in questione, la commissione di un unico reato definito con sentenza irrevocabile. civili 3. In data 24.1.2017 la difesa delle parti AO HI e Le CR Di OL di AO HI ed EL NC, già Podere 4 Spiritello di AO HI ed EL NC società semplice, ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1.Va premesso in linea generale che il ricorrente ripropone in questa sede pressochè tutte le doglianze dell'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha dato ampie e congrue risposte, immuni da censure. La ripetizione delle stesse deduzioni dell'appello senza specifico confronto con la sentenza oggetto di ricorso già in sé determina che buona parte delle censure debba ritenersi affetta da difetto di specificità dei motivi, che ricorre non solo quando i motivi devono ritenersi generici perchè intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).
2. Tanto precisato si osserva che il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Invero, le deduzioni sviluppate in proposito dal ricorrente si incentrano sulla nullità della "nomina in fatto" dell'avv. Repetto, quale difensore di ufficio dell'imputato, in sostituzione del già nominato difensore di ufficio avv. F. Del Deo, in assenza di una formale sostituzione di quest'ultimo, appunto, mediante una nuova nomina. In proposito, per quanto è dato evincere dagli atti processuali - ai quali è consentito l'accesso in ragione della natura del vizio dedotto- se è indubbio che l'avv. Francesco Del Deo veniva nominato dal G.u.p. difensore di ufficio del FI in data 4.7.2012, come da nomina in atti, e che con riguardo allo stesso non risulta essere mai intervenuta revoca dall' ufficio, è altrettanto vero che l'avv. F.Del Deo non presenziava all'udienza preliminare, per cui veniva sostituito ex art. 97 /4 c.p.p. dall'avv. Marco Repetto. Da quel momento l'avv. Repetto è stato individuato negli atti notificati all'imputato e alla difesa come "difensore di ufficio" del FI, al pari del decreto che dispone il giudizio, nonché, come evidenziato dallo stesso ricorrente, alle successive udienze dibattimentali del 15.03.2013 e alla seconda udienza del 25.03.2013, quando veniva aperto il dibattimento;
solo all'udienza del 22.04.2013 l'avv. Repetto eccepiva l'irritualità della sua nomina, risultando ancora formalmente difensore di ufficio del FI l'avv. F. Del Deo. A fronte di tale eccezione, il Tribunale, con ordinanza in pari data, rigettava l'eccezione perché formulata tardivamente rispetto alla fase delle questioni preliminari, ormai superata dall'avvenuta apertura del dibattimento. A seguito dell'impugnazione, con l'atto di appello dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 22.4.2013, la Corte territoriale rigettava l'eccezione di nullità della nomina dell'avv. Repetto sollevata dalla difesa dell'imputato, evidenziando che nella fattispecie si era determinata un'ipotesi di nullità a regime intermedio a norma dell'articolo 182 c.p.p., che si era sanata in quanto non eccepita alla prima udienza del 15.3.2013, né a quella del 25.3.2013. 2.2.Tale valutazione non merita censura. Ed invero, correttamente il G.u.p., a seguito della mancata comparizione del difensore di ufficio, nominato ex art. 97/1 c.p.p., all'udienza 5 preliminare ha provveduto a designare quale sostituto ex art. 97/4 c.p.p. l'avv. Repetto, il quale, comunque, nell'attività processuale successivamente compiuta veniva individuato quale (nuovo) difensore di ufficio dell'imputato. Va condivisa, in proposito, la valutazione secondo la quale la "nomina di fatto” dell'avv. Repetto, quale (nuovo) difensore di ufficio, ha prodotto una nullità a regime intermedio, che, ai sensi dell'art. 182/2 c.p.p., doveva essere immediatamente eccepita dopo il suo prodursi, restando in caso contrario sanata. In proposito, infatti, la tesi del ricorrente secondo la quale tale "irrituale" nomina avrebbe prodotto una nullità assoluta ex art. 179 c.p. insanabile non trova fondamento in considerazione del fatto che il difensore di ufficio, formalmente nominato dal Tribunale avv. Del Deo, non era presente all'udienza preliminare e la stessa disciplina relativa alla difesa di ufficio privilegia indubbiamente la sostanza e l'effettività della difesa, tanto è vero che il difensore d' ufficio deve essere necessariamente sostituito in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata (Sez. 4, n. 38473 del 10/07/2008). Dunque, non si verte in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 179 c.p.p., riguardando tali ipotesi quelle dell'assenza della difesa dell'imputato laddove l'individuazione dell'avv. Repetto è scaturita proprio dalla necessità di assicurare l'effettività della difesa di ufficio, vertendosi, piuttosto, nell'ipotesi di cui all'art. 178 lett c) c.p.p., afferendo il caso in questione all'irregolare" assistenza-difesa dell'imputato, con la conseguenza che tale nullità andava eccepita alla prima udienza del giudizio di primo grado, restando così sanata per effetto della sua mancata deduzione. L'avv. Repetto, invero, ha avuto immediatamente modo di percepire dal decreto che dispone il giudizio di essere stato "individuato" quale difensore di ufficio dell'imputato (il decreto in questione, in proposito, contiene nell'intestazione i dati "FI DO n.a .....difensore avv.to Marco Repetto d'ufficio presente"), sicchè agevolmente avrebbe potuto sollevare alla prima udienza l'eccezione relativa alla sua mancata formale nomina quale difensore di ufficio, in sostituzione dell'avv.to Del Deo.
3. Infondato si presenta di conseguenza il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte d'Appello di Genova all'avv.to F. Del Deo, difensore di ufficio formalmente nominato, atteso che, come già evidenziato, la successiva nomina quale difensore di ufficio dell'avv. Repetto è stata sanata in primo grado in dipendenza della mancata tempestiva eccezione del vizio ravvisabile.
4. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, con il quale l'imputato deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p., per l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., risultando a lui contestata la condotta della falsificazione di "atti giudiziari" (capo 1), laddove è stato condannato per aver effettuato mere copie ad uso trascrizione di atti giudiziari falsamente formati". Inv ero, la Corte territoriale ha evidenziato senza illogicità come nessuna violazione della norma invocata risulti essersi prodotta nella fattispecie in esame, posto che a fronte della contestazione dell'aver falsamente formato "atti giudiziari apparentemente emessi dai Tribunali ......" la circostanza 6 che dalla motivazione della sentenza di primo grado emerga il riferimento a quanto appurato dall'istruttoria dibattimentale, ossia che la condotta dell'imputato si è tradotta nel predisporre false copie di provvedimenti giurisdizionali, finalizzate alla trascrizione presso le Conservatorie immobiliari di provvedimenti originali inesistenti, non implica la ricorrenza della dedotta violazione;
invero, il riferimento agli “atti giudiziari apparentemente emessi" è idoneo per la sua genericità, a ricomprendere anche le copie dei provvedimenti giurisdizionali, poiché afferente alla loro origine processuale, siano essi in originale o in copia, considerato, peraltro, che all'imputato non è stato contestato di avere formato provvedimenti giudiziari all' apparenza originali, ma più semplicemente "atti giudiziari" apparentemente emessi da determinati organi giudicanti. Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza specificamente è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, sicchè la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015), situazioni queste non avvisabili nella fattispecie.
5. Infondato si presenta, altresì, il quarto motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati di falso ex artt. 476- 482 c.p. di cui al capo a), pur non essendo stati "diffusi" gli atti contestati, né immessi nel circuito giuridico, ma rimasti nell'esclusiva disponibilità dell'imputato, essendo stati rinvenuti all'esito della perquisizione domiciliare, con conseguente sequestro. Non merita censure, infatti, la valutazione della Corte territoriale, che dopo aver dato atto che una parte degli atti falsamente formati dall'imputato era stata presentata presso gli uffici pubblici, sicchè per essa la doglianza in questione non appare pertinente, in ogni caso deve ritenersi, comunque, perfezionato il reato in contestazione, anche per quei falsi documenti sequestrati e non ancora utilizzati, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica, unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Più volte questa Corte ha evidenziato che il reato di falso costituisce un reato di pericolo, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale (arg. ex Sez. 5, n. 2091 del 26/01/1984 Sez. 5, n. 32446 del 14/03/2013), che si consuma anche a prescindere dalla presentazione della documentazione all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014).
6. Le doglianze di cui al quinto motivo di ricorso, relative alla mancata sottoscrizione dei giudici degli atti falsamente formati, circostanza questa che renderebbe gli atti giudiziari privi delle condizioni essenziali per la loro esistenza, sono anch'esse infondate. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato, in sostanza, come la mancata sottoscrizione delle sentenze apparentemente emesse da vari Tribunali oggetto di giudizio, non escluda la valenza di sentenza di tale atto e, quindi, la ricorrenza del reato di falso, richiamando all'uopo la 7 pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 14978 del 20/12/2012 che ha affermato il principio secondo cui, la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio, configura solo una nullità relativa, che non incide, né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza/documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza documento, che, sottoscritto dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza.
6.1. Inoltre, la Corte territoriale ha messo in risalto come le sentenze in questione, pur presentandosi prive della sottoscrizione dei giudici, sono caratterizzare da una attestazione di conformità, con relativa sottoscrizione e apposizione del timbro a olio con lo stemma della Repubblica, idonee a dare contezza della natura e completezza dell'atto. Sul punto, infatti, occorre rilevare che non merita censura, altresì, la valutazione secondo la quale l'attestazione di conformità relega all'irrilevanza l'assenza di sottoscrizione da parte dei giudici, lasciando presumere che il documento originale, di cui è supposta l'esistenza sia stato firmato dai giudici, essendo peraltro una copia firmata con la stampa del file informatico solitamente privo della sottoscrizione, cosicchè la dichiarazione di conformità all'originale idoneo a far ritenere che esso sia stato debitamente sottoscritto. Tale situazione peraltro risulta essere stata addotta nella sentenza impugnata a mò di esplicitazione della possibilità che la copia di una sentenza possa non essere firmata e ciononostante avere la sua precisa valenza, sicchè la distinzione dell'epoca a decorrere dalla quale tale possibilità è consentita (2009) rispetto a quella antecedente, appare ininfluente.
7. Generico si presenta, poi, il sesto motivo di ricorso con il quale l'imputato si duole della condanna anche per i documenti-sentenze rinvenuti presso la sua abitazione e non presentati alle Conservatorie dei Registri immobiliari per la trascrizione (capo 3), con irrogazione, dunque, di una pena nel suo complesso non mite. Sul punto il ricorrente non si confronta con quanto compiutamente evidenziato dalla Corte territoriale, circa l'infondatezza della deduzione, risultando sulla base anche della mera lettura del capo 3, che la contestazione per la quale ha riportato condanna riguarda esclusivamente gli atti giudiziari presentati presso le Conservatorie dell'Agenzia del Territorio per la trascrizione nei pubblici registri, e non i falsi documenti rinvenuti presso la sua abitazione ma non presentati ai pubblici uffici.
8. Infondato è pure l'ottavo motivo di ricorso circa la configurabilità nella fattispecie decritta al capo 3), al più, della ipotesi meno grave di cui all'art. 478/3 c.p., atteso che l'attività che compie il pubblico ufficiale al fine di trascrivere l'atto a lui presentato può assimilarsi ad una certificazione amministrativa. Tale deduzione è completamente destituita di fondamento atteso che la funzione della trascrizione consiste nel rendere pubblici gli atti che costituiscono o trasferiscono determinati diritti relativi ai beni, per i quali essa e prescritta dalla legge, in guisa da consentire ai terzi di avere agevole e sicura conoscenza della titolarità di tali diritti e dei pesi e vincoli di natura reale da cui i beni sono gravati, attraverso la semplice ispezione dei registri in cui tale pubblicità si realizza. Nell'esercizio di tale attività annotativa il pubblico ufficiale - Conservatore attesta quanto da lui compiuto, ossia la verifica delle condizioni per procedere alla trascrizione ai sensi degli artt. 2657 e seguenti c.c. attività questa senz'altro riconducibile a quella prevista dall'art. 479 c.p. c.p.
9. Non merita accoglimento l'ottavo motivo di ricorso, circa la nullità del tentativo di notifica all'imputato del verbale nel quale risulta disposta perizia psichiatrica nei confronti dello stesso, siccome non notificato presso il domicilio eletto, con conseguente nullità degli atti successivamente assunti. Invero, nel caso di specie eventuali profili di nullità/invalidità della notifica, non correttamente effettuata, andava dedotta immediatamente, nella sede nella quale l'invalidità si era prodotta, ed in proposito l'imputato non ha neppure dedotto di aver provveduto a tanto a mezzo del suo difensore, con la conseguenza che eventuali vizi afferenti la perizia sono risultano sanati. 10. Manifestamente infondato si presenta, poi, il nono motivo di ricorso, con il quale l'imputato censura in sostanza il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di condividere, facendole proprie, le conclusioni del perito da essa nominato, dr. Rocca, in merito alla piena capacità di intendere e di volere del FI e non piuttosto quelle del perito, dr.ssa Armani, nominato dal G.i.p., in merito al vizio parziale di mente dell'imputato. In proposito, occorre evidenziare che la Corte territoriale ha diffusamente esplicitato le ragioni per le quali ha condiviso le valutazioni del perito nominato in appello, in considerazione del fatto che l'imputato ha dimostrato di avere piena consapevolezza del disvalore delle proprie condotte e delle conseguenze, pur minimizzandole e giustificandole in ragione dei torti che egli presumeva di avere subito. La suddetta valutazione, siccome immune da vizi logici, non si ritiene possa essere discussa in questa sede di legittimità, presupponendo essa, peraltro, accertamenti in fatto, estranei al giudizio di legittimità. 11. Infondato si presenta il decimo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, invero, con motivazione congrua ed immune da censure ha dato atto delle ragioni che impediscono la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, ricavabili dai numerosi precedenti penali da cui è gravato, nonché dal biasimevole movente di vendetta, rivolto ad danneggiare persone il cui unico torto è stato quello di essere entrate in contatto con l'imputato, per disparate ragioni, ivi compreso l'assolvimento dei propri doveri professionali. Sul punto, è sufficiente rilevare che in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti 9 ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato disvalore sulla Sua comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016). 11.1. Anche per quanto concerne l'aumento di pena per continuazione la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali è pervenuta alla relativa quantificazione e tale motivazione di merito, siccome non affetta dai vizi genericamente denunciati, non merita censura. 12.Il ricorso va, dunque, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali oltre al pagamento delle spese di parte civile liquidate in € 5000,00 oltre accessori.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre al pagamento delle spese di parte civile liquidate in € 5000,00 oltre accessori. Così deciso il 10.2.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente K otePezzull Aniello Nappi Rosa Pezzullo Depositato in Cancelleria Roma, AGO 2017 Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Odilia GALLIANO 10