Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
Il difensore d'ufficio deve essere necessariamente sostituito in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata e quindi anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia comunicato al giudice di non poter svolgere il patrocinio a causa della cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittima la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore dell'imputato latitante nominato in sostituzione dell'originario difensore d'ufficio che aveva comunicato ai sensi dell'art. 30 disp. att. cod. proc. pen. di non essere più iscritto nell'apposito elenco).
Commentario • 1
- 1. Ergastolo ostativo contrario alla Costituzione? (Corte Costituzionale, 97/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2021
Corte Costituzionale ordinanza 15 aprile – 11 maggio 2021, n. 97 Presidente Coraggio – Relatore Zanon Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 3 giugno 2020, e depositata il 18 giugno 2020 (r.o. n. 100 del 2020), la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2008, n. 38473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38473 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
73
M
38473 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/07/2008
SENTENZA
N. 1560, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE
1. Dott. FOTI GIACOMO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 032420/2006 2. Dott. AMENDOLA ADELAIDE
" 3. Dott. BRICCHETTI RENATO
"I 4. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDINANZA sul ricorso proposto da :
N. IL 31/10/1951 1) MEMA SINAN
avverso ORDINANZA del 06/07/2006
CORTE APPELLO di MILANO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. А. Шига che ha sentita la relazione fatta dal Consigliere
BLAIOTTA ROCCO MARCO
Chiesto dichiarsi l'inemmaissibilità del ricorsoLicorso;
j
-1- Blais
2006, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di Mema Sinan avverso sentenza del Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2001.
2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo la erroneità della dichiarazione di inammissibilità del gravame. Si evidenzia che l'atto d'impugnazione conteneva ampia e dettagliata premessa attinente alla sua tempestività. Su tale questione la Corte non si è pronunziata, accettando passivamente l'annotazione di cancelleria afferente al passaggio in giudicato della sentenza. Essa, in conseguenza, ha mancato di esaminare tutte le deduzioni con le quali si prospettava la irritualità delle procedure di notificazione afferenti al giudizio.
Né è rilevante il richiamo all'incidente d'esecuzione, poiché, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., avversO il medesimo provvedimento si possono proporre contestualmente sia il cosiddetto incidente d'esecuzione sia l'impugnazione. In ogni caso, le decisioni del giudice dell'esecuzione non possono influenzare quelle del giudice dell'impugnazione. con laIl difensore ha successivamente presentato una memoria quale ha chiarito le ragioni, già prospettate al giudice d'Appello, della tempestività del gravame. Si è affermato che erroneamente l'estratto contumaciale stato notificato al è difensore d'ufficio nominato dal Gip presso il Tribunale di Milano dopo che il primo difensore aveva comunicato di non essere più iscritto nella lista dei difensori d'ufficio. Tale circostanza non integra alcuna delle fattispecie previste dall'art. 105 c.p.p., sicchè la nuova nomina era priva di rilievo sulla base del principio d'immanenza del difensore d'ufficio. In conseguenza l'estratto contumaciale avrebbe dovuto essere notificato al primo difensore. Si lamenta ancora che erroneamente è stata dichiarata la latitanza del Mema, poiché costui non ha mai fatto ingresso nel territorio dello Stato non vi è quindi prova che si е sia volontariamente sottratto alla custodia cautelare. Si evocano a sostegno di tale assunto alcune intercettazioni dalle quali emerge che lo straniero interloquiva mentre si trovava in Macedonia.
3. Il ricorso è infondato. ragioni della Indipendentemente dalle dichiarazione d'inammissibilità del gravame, vertendosi in ambito processuale, questa Corte è chiamata a delibare il rispetto della normativa processuale. A tale riguardo occorre considerare che l'art. 97 commi 3 e 4 c.p.p. impone la sostituzione del difensore, di
1- Blaiste fiducia o d'ufficio, che non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa. Dunque, contrariamente a quanto il ricorrente sembra assumere, tale sostituzione è necessaria, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa, in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata, come nel caso dedotto, nel quale il difensore ha comunicato di non poter esercitare il patrocinio a causa dalla cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio. Tale comunicazione e la nomina conseguente di un nuovo difensore si collocano correttamente nella disciplina legale, posto che l'art. 30 disp. att. c.p.p. prevede che il difensore d'ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinchè si provveda alla sostituzione. Il principio d'immanenza evocato dal ricorrente, d'altra parte, trova pacifica applicazione solo nel caso in cui il mancato esercizio della difesa da parte del primo difensore sia contingente e non, invece, quando, si sia in presenza di una situazione che rivesta il carattere della definitività, come accade nel caso in esame. La nuova nomina, dunque, ha correttamente determinato la notificazione dell'estratto contumaciale al legale sopravvenuto nella difesa.
La questione afferente alla dichiarazione di latitanza inammissibile, giacchè non attiene all'ambito del presente giudizio, che verte sulla ritualità della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello; ma afferisce alla nullità di atti processuali come dedotta davanti al giudice dell'impugnazione.
Il ricorso va dunque rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 10 luglio 2008
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)
Plaiste IL PRESIDENTE CONT P RAD CALAZION (Carlo BRUSCO)
- 9 OTT. 2003
IL COLLABORATIO CANCELLERIA