Sentenza 14 marzo 2013
Massime • 1
Integra il reato di falso materiale in atto pubblico - e non quello di falso in certificato - la condotta di colui che formi un falso certificato medico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del redigente apparente, poiché gli atti pubblici - a differenza dei certificati che rivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loro provenienza da altri documenti ufficiali - documentano un'attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.
Commentario • 1
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2013, n. 32446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32446 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 14/03/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 846
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 46424/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS AR N. IL 17/06/1982;
avverso la sentenza n. 1818/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. T. Baglione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MA SS è stato ritenuto responsabile, con sentenza del Tribunale di Palermo del 29-9-2009, confermata dalla corte d'appello territoriale in data 13-7-2012, del reato ex artt. 476 e 482 c.p., per aver formato un falso certificato medico apparentemente rilasciato da un medico in servizio presso l'ospedale Civico di Palermo, attestante che alla data del 25-12-2005 egli era affetto da sindrome influenzale con cefalea e febbre. Certificato da lui esibito il giorno seguente per giustificare il fatto di non aver ottemperato alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG.
2. Tramite il difensore avv. M. Genovese, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo preliminarmente due questioni in rito.
3. La prima: nullità della notifica della citazione per il giudizio di appello che avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio ex lege, presso il Servizio Centrale di Protezione, essendo il SS un collaboratore di giustizia.
4. La seconda: nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della citazione per il giudizio di primo grado, effettuata, in violazione dell'art. 156 c.p.p., senza l'osservanza delle modalità previste per l'imputato detenuto, ma al domicilio eletto e, poi, stante l'esito negativo, al difensore.
5. Con il terzo motivo si deduceva violazione degli artt. 476 e 482 c.p., in quanto la condotta integrava il reato di cui all'art. 477 c.p., trattandosi di falsificazione di certificato medico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso da disattendere.
2. Non sussiste nullità della notifica della citazione per il giudizio di appello per mancata effettuazione della stessa, essendo il SS un collaboratore di giustizia, presso il Servizio Centrale di Protezione. Al riguardo la corte territoriale ha già puntualmente e correttamente osservato che il prevenuto, detenuto per altra causa, aveva rinunciato a comparire: segno evidente che la notifica aveva raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria di eventuali irregolarità e comunque difetto di interesse a farle valere.
3. Del pari priva di significativa consistenza è la questione di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della citazione per il giudizio di primo grado. Mentre, quanto a quest'ultima, è doveroso il rilievo che SS era comunque comparso al processo essendo stato tradotto, con conseguenti sanatoria di eventuale nullità ed insussistenza di violazione del diritto di difesa, quanto alla prima i giudici di merito hanno osservato, a contrastare analoga censura già proposta, che non era risultato lo stato di detenzione, donde la ritualità della notifica dapprima tentata al domicilio eletto e, dato l'esito negativo, eseguita di poi al difensore. Assunto pienamente in linea con consolidato indirizzo di questa corte a tenore del quale la detenzione per altra causa, sopravvenuta alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, non impone di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione ove l'autorità giudiziaria non sia stata portata a conoscenza di tale stato (Cass. 31490/2012, 32588/2010).
4. La doglianza di merito prospettata con il terzo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto - che, secondo il ricorrente, integrerebbe falsità materiale in certificato anziché in atto pubblico -, è infondata.
5. Essa investe l'individuazione della natura del falso certificato medico formato dall'imputato per giustificare la propria mancata presentazione alla PG in adempimento delle prescrizioni inerenti alla relativa misura cautelare. Si tratta di certificato apparentemente emesso da un medico in servizio presso l'ospedale Civico di Palermo con impronta del timbro del nosocomio contraffatta, attestante che alla data del 25-12-2005 SS era affetto da sindrome influenzale con cefalea e febbre.
6. Ciò premesso, la tesi del ricorrente sconta l'errore di ritenere che tale tipo di atto, comunemente denominato certificato, rientri nella casistica degli atti previsti dall'art. 477 c.p., trascurando che la natura certificativa, che giustifica il più mite trattamento sanzionatorio, è propria, secondo consolidato indirizzo di legittimità, dei documenti a carattere derivato o secondario, che contengono cioè dichiarazioni di scienza, vale a dire attestazione di fatti, ovvero di dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali (Cass. 31533/2004). Il certificato amministrativo, previsto degli artt. 477 e 480 c.p., è dunque caratterizzato, secondo tale indirizzo, dalla mera attestazione di verità o di scienza priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale, relativa a fatti di cui è stata già altrimenti accertata l'esistenza (Cass. 3161/1984).
7. Ineccepibilmente, dunque, i giudici di merito hanno nella specie ritenuto corretta la qualificazione del fatto ex artt. 476 e 482 c.p., uniformandosi all'altro, del pari consolidato, orientamento di questa corte che ravvisa invece i reati previsti negli artt. 476 e 479 c.p., in caso di falsità di atti caratterizzati dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di una attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (Cass. 3161/1984).
8. Poiché il certificato medico interamente formato dal prevenuto reca la falsa attestazione diagnostica di una situazione asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del suo autore, esso, per quanto sopra, è stato correttamente ritenuto rientrante nella categoria degli atti pubblici di fede privilegiata assumendo la diagnosi ivi formulata rilievo giuridico anche esterno alla mera indicazione sanitaria (Cass. 12401/2010, 7921/2007).
9. Nè conduce a diverse conclusioni l'indirizzo giurisprudenziale evocato dal ricorrente (Cass. 33648/2005) relativo a caso solo apparentemente omogeneo al presente, nel quale era invece contestato ab origine il reato di cui all'art. 477 c.p., e la pronuncia di questa corte era intesa a contestare la tesi difensiva per la quale avrebbe integrato scrittura privata il certificato apparentemente rilasciato da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, contenente false attestazioni sullo stato di salute di un imputato al fine di ottenere il rinvio di un processo. 10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2013