Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 2
Il delitto previsto dall'art. 374 bis cod.pen. costituisce reato di pericolo che si consuma anche a prescindere dalla presentazione della documentazione all'autorità giudiziaria, a condizione che la destinazione delle false dichiarazioni ad essere prodotte all'A.G. possa essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale che contestuale.
La confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui era stata disposta, in relazione al reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, la confisca sia di quote sociali della clinica presso cui l'imputato redigeva le false certificazioni mediche, in assenza di prova circa l'esistenza di un collegamento stabile, di natura funzionale, tra la struttura sanitaria e l'attività delittuosa, sia di somme di denaro di incerta provenienza rinvenute presso l'abitazione dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 6062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6062 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 05/11/2014
Dott. ROTUNDO CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO LM - Consigliere - N. 1662
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 29557/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO CE N. IL 06/09/1956;
CC MO N. IL 20/03/1953;
avverso la sentenza n. 444/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 19/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso di RO e per l'accoglimento, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle disposizioni di confisca e rigetto nel resto del ricorso di UA;
Udito il difensore Avv. D'Ascola e Nisi per RO e avv. Manna e avv. Veneto per UA hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 dicembre 2013, in parziale riforma della decisione emessa in data 1 ottobre 2012 dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di RO CE e UA LM, ritenuti assorbiti il reato sub capo B) (artt. 110 e 479 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7) e quello sub capo D) (artt. 110 e 479 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7) rispettivamente nei reati sub capo A) (artt. 110, 374-bis cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7) e sub capo C) (artt. 110 e 374-bis cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7), la Corte d'appello di Reggio Calabria ha ridotto la pena inflitta in primo grado agli imputati nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione ciascuno, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
1.1. Il giudice d'appello ha premesso che i fatti oggetto del presente procedimento sono emersi nello sviluppo delle indagini del procedimento cd. Reale e concernono, in particolare, le condotte compiacenti e le falsità commesse da alcuni sanitari - fra cui gli imputati RO e UA, rispettivamente medico del Pronto Soccorso 118 e sanitario responsabile della clinica "Villa degli Oleandri" - a favore di alcuni membri della consorteria denominata EL operante in San Luca, Bufalino e territori limitrofi e capeggiata da EL PP cl. 60, al fine di consentire loro di sottrarsi ai rigori della detenzione carceraria. La Corte ha rilevato che le imputazioni oggetto del procedimento si fondano su solidi elementi probatori costituiti da copiosa documentazione anche di tipo sanitario, dai provvedimenti giudiziari emessi in procedimenti connessi, dalle consulenze del P.M. e della difesa di UA, dall'esito di varie intercettazioni nonché dalle dichiarazioni del collaboratore TO UE, il quale - ritenuto soggettivamente credibile e pienamente attendibile da un punto di vista intrinseco ed estrinseco - ha indicato, fra le strutture sanitarie che si prestavano a fornire appoggio ai detenuti, anche la clinica "Villa degli Oleandri" di cui UA LM è medico responsabile nonché titolare di quote.
1.2. Con specifico riguardo alla posizione di RO CE, dopo avere evidenziato gli stretti rapporti intercorrenti fra l'imputato e suo fratello RO PP, anch'egli medico, con gli esponenti della famiglia EL, la Corte ha analizzato il contenuto della conversazione captata in data 27 febbraio 2010 (con unita video osservazione), nella quale EL PP e RO CE si accordavano per inscenare il giorno del 2 marzo 2010 un finto malore del EL ("un film ... bello pulito"), così da fare in modo che RO si recasse a visitare il paziente al domicilio e rilasciasse una falsa scheda di intervento, progetto poi effettivamente attuato il successivo martedì 2 marzo, con compilazione da parte dell'imputato di una scheda d'intervento e di una certificazione attestanti lo "stato di agitazione" e "crisi di panico" "riscontrate" dal sanitario, con diagnosi di "sindrome ansiosa in soggetto affetto da depressione maggiore".
1.3. In merito alla posizione di UA LM, la Corte ha evidenziato i contatti diretti fra l'imputato, EL PP e EO CE (direttore sanitario del presidio ospedaliero di Praia a Mare) ed ha posto in luce come, nelle certificazioni da egli vergate, l'imputato attestasse una progressione della malattia di EL PP fino alla depressione maggiore con tratti psicotici, con un aggravamento della patologia all'atto della dimissione dalla clinica "Villa degli Oleandri" - dunque, nonostante le cure ivi praticate -, laddove, in linea con le valutazioni espresse dal primo giudice, il consulente tecnico Dott. Chimenz aveva individuato evidenti lacune nell'attività diagnostica e terapeutica da parte del Dott. UA e le emergenze delle captazioni - in particolare, la lucidità e la capacità organizzativa dimostrate da EL PP nelle interlocuzioni registrate - mal si conciliassero con l'ingravescenza del disturbo depressivo maggiore certificato.
1.4. Il Collegio ha, quindi, rilevato: che le certificazioni sanitarie in oggetto erano destinate ad essere prodotte all'TÀ IZ, circostanza rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 374-bis cod. pen.; che non v'è materia per sostenere l'innocuità del falso, laddove la valutazione di inidoneità assoluta dell'azione deve essere fatta ex ante e non ex post;
che la macroscopica e ripetuta violazione dei doveri incombenti sugli imputati rende evidente la loro coscienza e volontà di immutazione del vero;
che sussistono i presupposti della circostanza aggravante dell'agevolazione della associazione mafiosa di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 atteso che, da un lato, EL PP aveva approfittato dei permessi ottenuti grazie alle certificazioni mediche per recarsi a riunioni di fondamentale importanza per l'associazione, dall'altro lato, dagli atti emerge che RO e UA erano consapevoli di agevolare con il loro agire il capo cosca e l'entourage criminale di riferimento.
1.5. In merito alle statuizioni ablative, la Corte ha notato, per un verso, che la disposta confisca delle quote della clinica "Villa degli Oleandri" facenti capo al Dott. UA si giustifica in ragione del nesso di strumentalità esistente fra la disponibilità di dette quote ed i reati di falsa certificazione commessi dal medico;
per altro verso, che la somma di 120.000 Euro rinvenuta nella cassaforte dell'abitazione di UA è stata legittimamente sottoposta a confisca ex art. 240 cod. pen., trattandosi del prezzo o profitto dei reati accertati.
1.6. Ritenuto l'assorbimento dei reati di falso nei reati ex art. 374- bis cod. pen., stimate non concedibili agli imputati le circostanze attenuanti generiche e non commisurabile la pena sul minimo edittale, il giudice d'appello ha rideterminato la pena inflitta a RO e UA nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione ciascuno.
2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso gli Avv.ti Loris Nisi e CE Nico D'Ascola, difensori di fiducia di RO CE, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 374-bis cod. pen.. Eccepisce il ricorrente che la Corte d'appello: a) nel ritenere assorbito il reato di cui all'art. 479 cod. pen. in quello di cui all'art. 374-bis cod. pen., ha
"deformalizzato" il nucleo di tipicità del fatto, trasformando la fattispecie plurioffensiva in una fattispecie monoffensiva, laddove ha estromesso dagli interessi tutelati dalla norma la fede pubblica ed ha ritenuto tutelata la sola attività giudiziaria;
b) ha stimato penalmente rilevante una condotta di "omissione impropria" quando la fattispecie delineata dal legislatore è tipicamente "commissiva"; c) per tali ragioni, ha giudicato sanzionabile la condotta tenuta dal RO sebbene al medesimo sia rimproverabile la falsificazione della semplice "occasione materiale" per far risaltare una patologia all'epoca dei fatti già ampiamente diagnosticata - dunque un fatto "vero" o quantomeno verosimile (non essendo stato mai dimostrato come falso) -, il che rende il falso in ipotesi commesso dal ricorrente del tutto inoffensivo;
d) ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato nonostante la mancanza di prova della consapevolezza dell'imputato circa la "destinazione giudiziaria" della scheda d'intervento redatta, non potendosi questa desumere dalla circostanza che RO fosse a conoscenza della situazione giudiziaria di EL.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere la Corte ritenuto integrata la circostanza aggravante in parola sulla base di una assertiva omologazione tra l'aiuto prestato al singolo associato, seppure in posizione apicale, e l'agevolazione dell'associazione, e nonostante la mancanza di prova del dolo, id est della consapevolezza dell'imputato dell'esistenza di un nesso strumentale fra la certificazione medica rilasciata ed il permesso richiesto da EL per partecipare ad un summit di 'ndrangheta.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso anche gli Avv.ti Armando Veneto e Marcello Manna, difensori di fiducia di UA LM, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 374-bis e 479 cod. pen., per avere la Corte d'appello confermato la condanna per il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. senza verificare se la malattia di EL fosse veramente insussistente.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere la Corte ritenuto integrata l'aggravante in parola nonostante la mancanza di prova della consapevolezza di UA circa la finalita' del rilascio della certificazione medica al fine di consentire a EL di partecipare al summit di 'ndrangheta e, quindi, di favorire il gruppo criminale.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., per avere la Corte disposto la confisca delle quote della clinica Villa degli Oleandri sebbene l'imputato abbia in ipotesi commesso il reato come medico psichiatra e non quale socio della clinica.
4. Nei motivi aggiunti depositati nella Cancelleria di questa Corte in data 20 ottobre 2014, gli Avv. CE Nico D'Ascola e Loris Maria Nisi, per RO CE, e l'Avv. Marcello Manna, per UA LM, in riferimento alla censurata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. L., hanno evidenziato come questa Corte (con sentenza n. 845 del 26 giugno 2014, pronunciandosi sul ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento cd. Operazione Reale) abbia annullato la sentenza impugnata, escludendo l'esistenza di una cosca EL, decisione che non puo' non riverberare sulla valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante in oggetto.
4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso di RO CE sia rigettato e che, con riguardo alla posizione di UA LM, la sentenza impugnata sia annullato senza rinvio limitatamente ai provvedimenti di confisca, con rigetto degli ulteriori motivi di ricorso.
Gli Avv.ti CE Nico D'Ascola e Loris Maria Nisi, per RO CE, e gli Avv.ti Armando Veneto e Marcello Manna, per UA LM, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi da loro presentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di RO CE è fondato laddove si contesta l'integrazione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Il ricorso è invece infondato nel resto.
Il ricorso di UA LM è fondato sotto un duplice profilo: laddove si censura la ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. L., con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria;
laddove si contesta la disposta confisca delle quote sociali della clinica "Villa degli Oleandri" e del denaro, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione a tale profilo. Il ricorso è, di contro, infondato nel resto.
2. Il primo motivo di ricorso presentato da RO CE (punto 2.1. del ritenuto in fatto) è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2.1. Il ricorrente eccepisce che la Corte d'appello, nel ritenere assorbito il reato di cui all'art. 479 cod. pen. in quello di cui all'art. 374-bis cod. pen., ha trasformato quest'ultima fattispecie da reato plurioffensivo a reato monoffensivo, individuando l'unico bene protetto dalla incriminazione nell'amministrazione dell'attività giudiziaria;
d'altro canto, ha ritenuto penalmente rilevante una condotta omissiva impropria, mentre la fattispecie in oggetto è tipicamente commissiva.
2.2. In via preliminare, deve essere rilevato che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 374-bis cod. pen. sanziona una serie di condotte dichiarative o attestatici commesse da chiunque (mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che il reato sia aggravato quando l'agente è un pubblico ufficiale), ricadenti nel generale paradigma delle falsità ideologiche ed aventi ad oggetto documenti destinati all'autorità giudiziaria (Cass. Sez. 6, 07/06/2006 n. 30193, Toma, Rv. 235432; Cass. Sez. 6, 11/12/2008 n. 243059/09, Belforte, Rv. 243059). La falsità ideologica deve, in particolare, interessare i documenti espressamente descritti nella disposizione, connotati da una funzione probatoria specifica in quanto destinata ad essere dispiegata innanzi all'TÀ IZ nell'ambito di un procedimento penale, dovendo trattarsi di certificazioni concernenti le condizioni personali, qualità o situazioni concernenti l'imputato, il condannato o la persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Come si è correttamente osservato in dottrina, la falsità viene sanzionata non in rapporto alla natura intrinseca degli atti previsti dalla norma, ma in relazione alla specifica proiezione di un utilizzo di siffatti documenti quale prova nell'ambito di un procedimento penale.
Il reato tutela dunque non una generica pubblica fede, bensì la pubblica fede strettamente correlata allo specifico interesse della collettività a che l'amministrazione della giustizia non sia posta a rischio, nella sua linearità valutativa e decisionale, da contributi documentativi (dichiarazioni certificatorie o attestazioni) di fatti, condizioni personali e situazioni giuridiche, analogamente alle ipotesi criminose della stessa specie ed ispirate dalla medesima ratio. delineate nel capo 1^ del titolo 3^ del codice penale (come la falsa testimonianza, falsa perizia, frode processuale). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria è un reato di pericolo che si perfeziona per la sola formazione della falsa documentazione, qualora la destinazione dell'atto all'autorità giudiziaria risulti in modo specifico ed univoco dal contesto dell'atto medesimo in ragione del suo tenore oggettivo;
in tal caso non occorre anche che la documentazione risulti effettivamente presentata all'autorità giudiziaria, ne' che lo scopo della utilizzazione giudiziaria sia quello esclusivo dell'atto, ben potendo il falso documento essere predisposto anche per finalità concorrenti. Qualora, invece, l'utilizzazione giudiziaria non emerga dall'atto in ragione del suo contenuto espresso, ma abbia costituito comunque la finalità che l'autore consapevolmente abbia inteso dare al documento, allo scopo di stabilire se ricorra la prevista destinazione occorre che questa venga ad essere in concreto attuata, mediante il comportamento concludente della produzione all'autorità giudiziaria, quale condotta consequenziale (Cass. Sez. 6, n. 1789 del 20/05/1998, PM in proc. Carboni F, Rv. 212117). Ne discende che il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. non richiede che l'attività attestatrice di fatti non veri destinata all'autorità giudiziaria sia effettivamente portata a conoscenza di tale autorità o raggiunga l'obiettivo di trarla in inganno. (Nella specie, in relazione ad una consulenza psichiatrica effettuata su di un detenuto, la Corte ha ritenuto irrilevante che costui fosse stato scarcerato per effetto dell'indulto e non per le patologie indicate nella relazione) (Cass. Sez. 6, n. 10026 del 11/12/2008, Belforte, Rv. 243059).
2.3. Svolte tali premesse di carattere teorico, ritiene il Collegio che la doglianza difensiva secondo la quale il giudice d'appello avrebbe "deformalizzato" il reato ex art. 374-bis cod. pen., trasformando la fattispecie da più rioffensiva a monoffensiva, sollevi in effetti una problematica di natura meramente astratta, di interesse solo speculativo, ma del tutto priva di rilevanza ai fini della decisione del caso di specie.
Giova rammentare che, nell'argomentare la ritenuta integrazione del reato ascritto a RO CE, la Corte territoriale ha in via preliminare dato atto del contesto criminale generale nel quale si inserivano le condotte dell'imputato e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia TO UE, che aveva delineato la disponibilità di alcuni medici a rilasciare, in favore di soggetti appartenenti all'ndrangheta sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale, false certificazioni, destinate ad essere prodotte all'TÀ IZ, attestanti l'esistenza o l'aggravamento di patologie allo scopo di supportare istanze volte all'affievolimento del rigore delle misure o delle prescrizioni loro applicate.
Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, la Corte ha evidenziato: a) i legami molto stretti esistenti tra i membri della famiglia EL e RO CE ed il fratello di questi RO PP, anch'egli medico;
b) il contenuto della conversazione captata in data 27 febbraio 2010 (con conferma con video osservazione), nella quale EL PP e RO CE, rivolgendosi reciprocamente con l'appellativo di "compare", dapprima parlavano della sottoposizione di EL alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e del fatto che EL con l'aiuto del legale stava tentando di tramutare due mesi di ingiusta detenzione in un equivalente periodo da scalare dal termine della misura di prevenzione e, poi, si accordavano per inscenare il giorno del 2 marzo 2010 un finto malore del EL ("un film ... bello pulito") così che RO potesse recarsi a visitare EL PP al domicilio certificandone una crisi d'ansia e la depressione maggiore preceduti da un tentativo di suicidio;
e) che - come concordato -, il successivo martedì 2 marzo, la moglie di EL chiamava il 118 riferendo che il marito quella mattina aveva avuto un malore, era svenuto ed aveva tentato il suicidio, e RO - come preannunciato -, dopo essere intervenuto, redigeva una scheda di intervento ed una certificazione nelle quali attestava, come "lesioni o sintomatologia riscontrate" (e non semplicemente riferite), lo "stato di agitazione" e la "crisi di panico" del EL, con diagnosi di "sindrome ansiosa in soggetto affetto da depressione maggiore"; d) il fatto che, dalle altre intercettazioni di quello stesso giorno, non emergeva che EL avesse avuto nessun malore. Quanto alla dedotta innocuità del falso, dopo avere premesso che la valutazione di inidoneità assoluta dell'azione deve essere fatta ex ante e non ex post, il giudice d'appello ha posto in luce che la scheda di intervento e la relativa certificazione redatta dal Dott. RO si inserivano perfettamente nella serie di certificati fatti redigere dal EL per aggiornare la documentazione sanitaria utilizzata per giustificare le richieste di autorizzazione all'allontanamento dal luogo dell'obbligo di soggiorno per sottoporsi alle visite psichiatriche e che, in particolare, nei giorni immediatamente successivi agli occorsi, la difesa di EL avanzava richieste di autorizzazione a recarsi presso l'ospedale di Melito Porto Salvo, l'ospedale di Locri e la clinica "Villa degli Oleandri", il che rendeva palese la finalizzazione dei documenti alla produzione all'TÀ IZ.
2.4. Tirando le fila di quanto sopra, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nell'iter motivazionale seguito dai giudici di merito, laddove hanno ben argomentato - con considerazioni perfettamente aderenti alle risultanze delle prove assunte e con osservazioni conformi a ragionevolezza - come, il 2 marzo 2010, RO CE abbia attestato uno stato patologico di EL PP che, in effetti, in quel momento, era del tutto insussistente o comunque con una sintomatologia certamente meno eclatante. Contrariamente all'assunto difensivo, il falso ideologico commesso da RO CE nel redigere la certificazioni sanitarie del 2 marzo 2010 non riguarda, dunque, soltanto l'occasione materiale" per suffragare una diagnosi concernente una patologia di tipo psichiatrico effettivamente sussistente nei termini certificati, bensì proprio l'oggetto diretto ed immediato della diagnosi nella sua dimensione fattuale, laddove la falsificazione investiva in modo specifico la sintomatologia e la gravità della sindrome psichiatrica del EL, abilmente mistificate nella loro dimensione fenomenica. Mistificazione della realtà delle condizioni di salute di EL PP che risulta comprovata non solo dalla preventiva programmazione del "film bello pulito" per il 2 marzo 2010 (nei termini scolpiti nella conversazione del 27 febbraio 2010), ma anche e soprattutto dal contenuto delle intercettazioni dello stesso 2 marzo 2010, nelle quali non v'è ombra della sussistenza, in quel momento, della fase acuta della patologia di tipo psichiatrico di EL PP, invece diagnosticata nella scheda d'intervento e nella certificazione stilate da RO CE.
Non v'è dunque materia per sostenere la sussistenza, nella specie, dei presupposti del "falso innocuo" perché concernente soltanto il "pretesto" per far documentare condizioni cliniche reali ed effettive, dal momento che la falsa rappresentazione investe proprio lo stato psico-patologico del EL, sotto il duplice aspetto dell'attualità della sintomatologia certificata e della gravità della affezione psicotica. Il che certamente sostanzia per tabulas il falso ideologico in contestazione, laddove, in ogni caso, il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'TÀ IZ è integrato non solo in caso di falsa diagnosi di patologie inesistenti, ma anche in quello di falsa diagnosi di una maggiore gravità di patologie esistenti (Cass. Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009, Napolitano, Rv. 244260). D'altra parte, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la condotta di RO come delineata in narrativa risulta pacificamente "commissiva", quale quella sanzionata dall'art. 374-bis cod. pen.. 2.5. Con riguardo alle ulteriori doglianze svolte nel primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano argomentato con motivazione ineccepibile il profilo concernente la finalizzazione della falsa documentazione alla produzione all'TÀ IZ, laddove hanno evidenziato come non potesse ritenersi "circostanza fortuita o mera occasione" il fatto che, in immediata successione temporale rispetto alla formazione delle false certificazioni sanitarie in data 2 marzo 2010, la difesa di EL PP avanzasse nell'interesse dell'assistito diverse richieste di autorizzazione ad allontanarsi dal comune ove egli era sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, ora per recarsi presso l'ospedale di Melito P.S. per sottoporsi a visita psichiatrica di controllo (il 9 marzo 2010), ora per sottoporsi a visita psichiatrica presso l'ospedale di Locri (il 4 marzo 2010) e presso la "Villa degli Oleandri" (il 15 marzo 2010). Ora, è evidente che le certificazioni stilate dal Dott. RO in merito alle gravi condizioni psicopatologiche di EL PP, con diagnosi di depressione maggiore sfociata addirittura in un tentativo di suicidio, costituissero una solida ed efficace pezza d'appoggio per giustificare istanze volte ad ulteriori approfondimenti sanitari e tali - quale riflesso immediato, in linea con le parole del collaboratore TO - da aprire spazi di libertà di movimento al "paziente".
Ad ogni buon conto, come affermato da questa Corte e sopra ricordato (in particolare, Cass. Sez. 6, n. 44745 del 30/09/2003, Iozzi, Rv. 227604), il delitto previsto dall'art. 374-bis cod. pen. costituisce reato di pericolo che si consuma anche prescindere dalla presentazione della documentazione all'TÀ IZ, a condizione che la destinazione delle false dichiarazioni ad essere prodotte all'A.G. possa essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale, che contestuale: la ricostruzione e la valutazione del giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità, quando - come appunto nella specie, per quanto sopra dato atto -siano motivate in maniera non manifestamente illogica. Ed invero, la natura degli atti contenenti le falsità ideologiche (in quanto certificazioni destinate ad integrare il fascicolo sanitario di EL PP), il contesto storico e personale nel quale venivano redatti degli atti (visti l'assoggettamento a limitazione della libertà personale del soggetto apicale della organizzazione mafiosa ed i rapporti di intimità fra il paziente ed il sanitario certificante) e il preventivo accordo volto a creare l'occasione per l'attestazione della mistificazione (il "film") rendono non revocabile in dubbio la finalizzazione alla produzione all'TÀ IZ.
2.6. Quanto poi all'elemento soggettivo, il tenore della intercettazione ambientale del 27 febbraio 2010 fra RO e EL (nell'abitazione di quest'ultimo) rende palese la consapevolezza del ricorrente circa la sottoposizione del secondo alla misura di prevenzione e, come si è già notato, registra in diretta la programmazione della messinscena (il "film") che essi avrebbero inscenato per il 2 marzo 2010: la coscienza e volontà di attestare il falso non è seriamente dubitabile laddove l'imputato, nell'intervenire presso il domicilio nella data indicata, si atteneva al "canovaccio" concepito proprio assieme al paziente il precedente 27 febbraio e, nel vergare la scheda di intervento e l'unita certificazione, si atteneva pedissequamente alle istruzioni "dettate" da EL (si veda pagina 12 della sentenza impugnata). E ciò a tacer del fatto che il sanitario certificava una situazione patologica "riscontrata" e non meramente "riferita" dal paziente, quando le sue preparazione e capacità tecniche ed esperienza avrebbero dovuto indurlo a valutazioni più approfondite a fronte di una condizione all'evidenza soltanto simulata, giusta le risultanze delle captazioni coeve all'intervento del sanitario nell'alloggio del EL (che, si ribadisce, escludono la concretezza di alcuna crisi psicotica in quel momento), oltre - ovviamente - di quella, più volte ricordata, del 27 febbraio.
Del tutto immune da censure logico giuridiche è, dunque, la conclusione del giudice d'appello nel senso di ritenere compiutamente provata la coscienza e volontà del ricorrente della immutazione del vero.
3. Infondato è anche il primo motivo di censura mosso da UA LM (punto 3.1. del ritenuto in fatto), con il quale si è eccepita la violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 374-bis e 479 cod. pen., per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. senza verificare se la malattia di EL fosse veramente insussistente.
3.1. Giova rammentare come la Corte d'appello di Reggio Calabria abbia ritenuto provata la penale responsabilità di UA LM in ordine al delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria evidenziando: a) che l'imputato non si limitava a prendere atto di quanto attestato e diagnosticato dal servizio sanitario nazionale, ma sanciva la progressione della malattia di EL PP fino alla depressione maggiore con tratti psicotici e che, all'esito del ricovero presso "Villa degli oleandri", il paziente veniva dimesso con una diagnosi più specifica e più grave di quella d'ingresso; b) che il consulente tecnico Dott. Chimenz ha rilevato nell'attività svolta dal Dott. UA in relazione a EL PP diverse lacune ed inosservanze ai protocolli diagnostici e terapeutici ed ha posto in luce che la diagnosi di sindrome depressiva maggiore veniva espressa dal medico all'esito di esami non ripetuti ed incompleti e di accertamenti strumentali carenti, in assenza di evidenze di trattamenti farmacologici rilevanti, senza compiere nessuna indagine sulle ripercussioni della patologia ritenuta esistente sulla capacità relazionale e lavorativa, con specifico riferimento allo stadio evolutivo della patologia stessa;
c) che - come dato atto dal consulente - la depressione maggiore comporta effetti altamente invalidanti, di cui non v'è alcuna traccia nelle risultanze delle intercettazioni, da cui - al contrario - emerge una costante e rara lucidità mentale nonché eccellenti capacità mnemoniche di EL PP, e ciò anche dopo la morte del padre.
La Corte ha quindi messo in evidenza come le condotte commissive ed omissive dell'appellante, nel loro significato di macroscopica e ripetuta violazione dei doveri sul medesimo incombenti, costituiscano elementi di così univoco significato da farne inferire sicuramente la coscienza e volontà di immutazione del vero, tanto più considerato il grado di preparazione del sanitario.
3.3. Alla stregua delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale e sopra ricordate per sintesi, nessuna violazione di legge e nessun vizio di natura logico argomentativa può essere fondatamente ritenuto sussistente nel provvedimento in verifica. Il giudice d'appello ha invero ben esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto provata sia la commissione da parte di UA LM di diverse falsità ideologiche nelle certificazioni sanitarie rilasciate a favore di EL PP, mettendo in luce le ragioni per le quali la patologia diagnosticata dovesse ritenersi in effetti inesistente o comunque di un livello di gravità meno intenso;
sia la finalizzazione delle certificazioni vergate dal ricorrente alla produzione all'A.G., evidenziando come in effetti la documentazione a firma del Dott. UA fosse posta a fondamento delle richieste avanzate dalla difesa di EL PP al Tribunale di Sorveglianza.
Richiamate le superiori considerazioni quanto alla natura del reato de quo, le argomentazioni svolte dalla Corte calabrese sono perfettamente aderenti alle risultanze degli atti e sostenute da considerazioni conformi a diritto ed a condivisibili massime d'esperienza, dunque insindacabili in questa sede di legittimità.
4. Manifestamente infondati sono i motivi con i quali entrambi i ricorrenti (motivi 2.3. e 3.3. del ritenuto in fatto) censurano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha validato la decisione del primo giudice di negare agli imputati le circostanze ex art. 62-bis cod. pen., evidenziando come, da parte di RO CE e UA LM, non sia "stata fornita alcuna prova di resipiscenza autentica" "in un vuoto desolante di elementi" atti a giustificarne il riconoscimento.
Il ragionamento svolto dalla Corte sul punto si appalesa perfettamente in linea con il costante insegnamento di questa Corte, alla stregua del quale le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e, dunque, insindacabili in questa sede.
5. Fondato è invece il motivo con il quale i ricorrenti hanno censurato la ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. L. (punto 2.2. e 3.2. del ritenuto in fatto). I giudici di merito hanno ritenuto sussistenti i presupposti dell'aggravante in parola con una motivazione insufficiente o comunque illogica. A fronte delle specifiche doglianze degli appellanti, la Corte ha rilevato come EL PP avesse necessità di muoversi liberamente per presenziare ai summit dell'associazione di riferimento, di tal che le certificazioni stilate dagli imputati diventavano fondamentali per supportare le istanze di autorizzazione rivolte all'TÀ IZ (così da ottenere il permesso ad allontanarsi dal comune ove era sottoposto all'obbligo di soggiorno), ma non ha correttamente argomentato la ragione per la quale abbia ritenuto che gli imputati, nel porre consapevolmente in essere le falsità ideologiche dirette a far ottenere a EL PP (sottoposto a misura di prevenzione) spazi di libertà di movimento, avessero anche coscienza e volontà di favorire l'associazione mafiosa: il giudice di secondo grado non ha adeguatamente motivato sul punto - cruciale ai fini della imputazione soggettiva dell'aggravante - se i due ricorrenti, pur consapevoli di commettere le falsità ideologiche in documenti destinati ad essere prodotti all'A.G., avessero contezza del fatto che EL PP, grazie alle autorizzazioni ottenute anche in virtù delle certificazioni da essi rilasciate, avrebbe partecipato ad incontri con i consociati o ad eventi rilevanti per la realizzazione degli scopi associativi e se, dunque, con il loro comportamento abbiano voluto consapevolmente avvantaggiare tutto il gruppo criminale.
Ed invero, tale consapevolezza non può ragionevolmente desumersi, per RO CE, dalla frase - intercettata e valorizzata dai giudici del provvedimento impugnato - con la quale lo stesso si rammaricava che EL, se non fosse stato sottoposto all'obbligo di soggiorno, avrebbe potuto accompagnarlo ad un incontro con il nipote OL CO, all'epoca candidato come sindaco di Badaladi:
tale interlocuzione di per sè non prova - se non con un'evidente forzatura logica e, dunque, non al di là di ogni ragionevole dubbio - che RO, nel momento in cui redigeva la falsa documentazione sanitaria oggetto di contestazione - fra l'altro, in un contesto temporale diverso da quello dell'incontro con OL - intendesse favorire gli incontri di EL per la realizzazione degli interessi elettorali della consorteria in una prospettiva di "scambio di favori" e, più in generale, consentire che EL, approfittando dei margini di libertà ottenuti grazie anche alle certificazioni rilasciate, potesse partecipare a summit con i sodali e gestire gli interessi della consorteria, così da agevolare l'intera associazione.
Allo stesso modo, nel provvedimento in verifica non sono adeguatamente evidenziate le ragioni sulla scorta delle quali la Corte abbia ritenuto provato che UA, nel momento in cui vergava le false certificazioni sanitarie, intendesse consapevolmente favorire la partecipazione del "paziente" EL ad incontri finalizzati a dare l'appoggio elettorale della cosca all'uno o all'altro candidato al Consiglio Regionale della Calabria, nella già evidenziata prospettiva di "scambio di favori", e, più in generale, a riunioni ed eventi rilevanti per la realizzazione degli interessi del gruppo criminale. Non militano univocamente in tal senso gli esiti di alcune conversazioni intercettate, tra persone diverse (segnatamente fra EO CE, AR CE e EL PP richiamate nelle pagine 37 e 28 della sentenza), sui quali fa leva la decisione in verifica.
Conclusivamente per entrambe le posizioni, ritiene il Collegio che gli elementi evidenziati dai giudici di merito, per come sono stati illustrati ed argomentati, non siano connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, sì da legittimare la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di merito.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto concernente la prova dell'elemento soggettivo della circostanza aggravante in oggetto.
Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale potrà tenere conto ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante della sentenza di condanna pronunciata da questa Corte con la quale è stata annullata la condanna di EL PP quale capo della cosca EL (versata agli atti di questa procedura dai ricorrenti).
6. Al pari fondate sono le censure concernenti i provvedimenti ablativi aventi ad oggetto le quote della "Villa degli Oleandri" intestate a UA LM e la somma di Euro 120.000 rinvenuta nelle cassaforte del ricorrente (punto 3.4. del ritenuto in fatto).
6.1. Giova premettere che, a norma dell'art. 240 cod. pen., possono essere assoggettate a confisca le cose che siano state destinate o siano servite ai fini della commissione del reato ovvero i beni che ne costituiscano il prodotto o il profitto (confisca facoltativa) ovvero il prezzo (confisca obbligatoria).
Secondo i consolidati principi di questa Corte, la confisca facoltativa a mente dell'art. 240 c.p., comma 1, è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la res ed il reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività illecita (da ultimo, Cass. Sez. 6, del 5/03/2014, n. 13049, Spinelli Rv. 254881).
Alla stregua dei superiori principi, illogica ed irragionevole appare l'affermazione dei giudici d'appello secondo cui "le quote sociali sono risultate stabilmente e sistematicamente utilizzate dal UA per commettere i reati contro l'amministrazione della giustizia". Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, non si può invero affermare che la clinica "Villa degli Oleandri" ne', tantomeno, le quote facenti capo al ricorrente fossero sistematicamente e stabilmente destinate alla predisposizione di certificazioni ideologicamente false, dovendo le falsità ascriversi in via esclusiva all'agire o, meglio, all'attività certificativa del medico, seppure espletata nell'ambito della struttura sanitaria. La circostanza che le false certificazioni de quibus fossero stilate da UA LM nell'esercizio dell'attività di sanitario espletata presso la clinica "Villa degli Oleandri" costituisce invero fatto solo occasionale e non esprime di per sè - almeno per quanto dato atto dai giudici di merito - l'esistenza di un collegamento stabile, di natura funzionale, fra la struttura sanitaria e l'attività delittuosa in contestazione. In sintesi, dalla circostanza che UA stilasse alcune false certificazioni a favore di EL PP avvalendosi delle strutture e delle apparecchiature di "Villa degli Oleandri" non può inferirsi che la clinica fosse stabilmente e sistematicamente finalizzata a commettere i reati de quibus.
6.2. Affetta da insanabile vizio logico è anche la seconda statuizione ablatoria avente ad oggetto la somma di denaro. La Corte territoriale ha desunto la prova della derivazione del denaro dall'attività illecita per facta concludentia e, nello specifico, dalla "contraddittorietà" ed "inverosimiglianza delle giustificazioni rese nell'immediatezza" dall'imputato e dalla moglie, dalla "assenza di qualsiasi giustificazione per l'intero corso del procedimento" e dalle considerazioni sulla "corruttibilità dell'essere umano" registrate in un'intercettazione, circostanze tutte che - seppure valutate in modo unitario e globale - non possono ritenersi probanti della diretta provenienza delle somme dall'attività illecita in contestazione, se non operando un'illegittima, e dunque censurabile, inversione dell'onere probatorio.
Come questo giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire anche a composizione allargata, affinché il provvedimento di confisca possa ritenersi legittimo, deve sempre sussistere fra la res oggetto di ablazione ed il reato un rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale: il denaro può dunque essere sottoposto ad ablazione quale profitto illecito laddove si possa fondatamente affermare che esso costituisce il "vantaggio di natura economica" ovvero il "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" di "diretta derivazione causale" dall'attività del reo, dunque futilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa". Non è dunque possibile addivenire a "un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa comunque scaturire da un reato" (Cass. Sez. U del 24/05/2004, n. 29951, Focarelli, Rv. 228166; Cass. Sez. U del 25/10/2005, n. 41936, Muci, Rv. 232164) e si deve, pertanto, escludere che possano farsi rientrare nell'alveo del profitto confiscabile quelle conseguenze positive, pur economicamente valutabili, derivanti dal reato che non costituiscano risultato immediato e diretto della condotta illecita.
Anche ad ammettere che le somme sequestrate nella cassaforte dell'abitazione dell'imputato non costituiscano il frutto dell'attività lecita di medico - potendo, qui legittimamente, valutarsi quali indizi in tale senso l'atteggiamento serbato dal ricorrente e dalla moglie all'atto della perquisizione, l'assenza di giustificazione lecita e i riferimenti alla "corruttibilità dell'essere umano" - del tutto inesplorato, ed inesplorabile, è il terreno della provenienza delle somme in oggetto dai falsi ideologici oggetto del presente procedimento.
6.3. Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato senza rinvio in relazione ad entrambi i provvedimenti di confisca.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UA LM nella parte relativa alla disposta confisca, che elimina.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di entrambi i ricorrenti nella parte relativa alla ritenuta circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e rinvia, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015