Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 6062
CASS
Sentenza 5 novembre 2014

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Massime2

Il delitto previsto dall'art. 374 bis cod.pen. costituisce reato di pericolo che si consuma anche a prescindere dalla presentazione della documentazione all'autorità giudiziaria, a condizione che la destinazione delle false dichiarazioni ad essere prodotte all'A.G. possa essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale che contestuale.

La confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui era stata disposta, in relazione al reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, la confisca sia di quote sociali della clinica presso cui l'imputato redigeva le false certificazioni mediche, in assenza di prova circa l'esistenza di un collegamento stabile, di natura funzionale, tra la struttura sanitaria e l'attività delittuosa, sia di somme di denaro di incerta provenienza rinvenute presso l'abitazione dell'imputato).

Commentario1

  • 1L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 6062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6062
Data del deposito : 5 novembre 2014

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