Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8847 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 08847/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALI CASSAZIONE LA CORTE SUI Oggetto SE I NE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18580/99 Dott. Salvatore SENESE Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron. 24107 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.18/02/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IE,LA RU, LA SE, LA -quala eredi di MARCHISIO GIOSEPPING GIANCARLO BE LUIGI, BE IO,LA quali eredi & P.AzzaMaRin 2002 BE MARIO GRILLO ROSALIA, GREGORATTO ROSA, GHISO 737 VIRGINIA;
-1- intimati M avverso la sentenza n. 168/99 del Tribunale di SAVONA, depositata il 11/03/99 R.G.N. 2345/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. + -2- 1 18580/99 Svolgimento del processo Con separati ricorsi al Pretore del lavoro di Savona, TO RU ed altri nove litisconsorti convenivano in giudizio l'INPS e premesso di essere tutti titolari di due pensioni, di cui una integrata al minimo ed una erogata a calcolo, esponevano che in seguito all'entrata in vigore della legge n. 638 del 1983, il cui art. 6 comma 2 prevede per il caso di plurititolarità di pensioni inferiori al trattamento minimo su quali di esse è dovuta l'integrazione, l'Istituto aveva provveduto a trasferire l'integrazione al minimo da una pensione all'altra (con la conseguenza che la pensione che prima era integrata è stata riportata a calcolo) ed aveva altresì provveduto alla richiesta di rimborso delle somme Dhan indebitamente versate per l'integrazione sulla pensione M riportata a calcolo. Sostenevano i ricorrenti che il recupero non era legittimo in base all'art. 52 della legge n. 88 del 1989, in quanto non ricorreva l'ipotesi del dolo del percettore della pensione. Tanto premesso, chiedevano che il Pretore dichiarasse non dovuta la restituzione dei ratei di pensione corrisposti in eccedenza e, per l'effetto, dichiarasse l'INPS tenuto al rimborso di quanto già trattenuto. L'INPS si costituiva e si opponeva alle domande. Il Pretore, riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza n. 341 del 10.10.1994. Il Tribunale di Savona, con sentenza depositata l'11 marzo 1999, accogliendo l'appello dei pensionati, dichiarava non somme richieste dall'INPS edovute dagli appellanti le restituzione di quanto già condannava l'istituto alla recuperato. 2 A sostegno della decisione il Tribunale osservava che l'INPS non poteva ripetere gli indebiti in questione, dovendo ritenersi che anche le ipotesi in esame sono regolate dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989, che esclude la ripetibilità delle somme riscosse dagli assicurati in ogni ipotesi di indebito conseguente ad un errore dell'istituto, qualunque sia stata la ragione e la natura dell'errore, compresa la ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto. Per la cassazione di tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso con un motivo. Gli intimati non si sonoper cassazione costituiti. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell'art. 6 comma 11 Doñ quinques della legge n. 638 del 1983, l'Istituto sostiene che quest'ultima disposizione, di carattere speciale, e quindi non abrogata dalla norma precedentemente indicata, consente espressamente la ripetibilità delle integrazioni non dovute per ragioni di reddito, a prescindere da ogni accertamento in ordine alla sussistenza o meno di errore, per effetto della particolarità del sistema previsto dalla norma medesima, che presuppone di per sé una sfasatura nel rapporto erogazione - accertamento del reddito, trattandosi di ricostruzione di posizioni pensionistiche in ossequio a disposizioni di legge. Il ricorrente sostiene altresì che non è applicabile al processo in corso il disposto dell'art. 1 comma 260 e segg. della legge n. 662 del 1996, trattandosi di indebiti relativi a posizioni sistemate anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge. 3 Il ricorso è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. Il Tribunale ha dichiarato illegittima la ripetizione di indebito operata dall'INPS nei confronti degli attuali resistenti ritenendo applicabile alle fattispecie in esame il disposto dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, che esclude la ripetibilità delle somme già riscosse in buona fede dal pensionato in ogni ipotesi di indebito conseguente ad un errore dell'istituto. Al riguardo giova ricordare che l'art. 6 comma 11 quinquies del d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, laddove dispone che "le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente", ha formato oggetto di interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale, con sentenza n. 166 del 1996. Il giudice delle leggi ha ravvisato una lacuna della norma rispetto all'ipotesi di erogazione non dovuta, ma addebitabile all'ente previdenziale, ossia al caso in cui l'ente continui a corrispondere l'integrazione al minimo della pensione pur trovandosi in grado di accertare il superamento del limite di reddito da parte del pensionato ed ha affermato che in tale caso l'ente non può ottenere la restituzione (cfr. S.U. n. 30 del 2000 in motivazione). Detta pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale, viene di fatto a superare il principio formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 1965 del 1995, qui invocato dall'INPS per censurare la sentenza impugnata (secondo cui l'art. 6 comma 11 quinquies del citato decreto legge consente all'istituto di provvedere al recupero dell'indebito a prescindere dalla sussistenza di un errore e al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli articoli 2033 cod.civ., 80 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 e 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), posto che l'errore dell'istituto rileva comunque nei termini indicati dalla Corte Costituzionale e rende applicabile le norme dello speciale "microsistema" dell'indebito previdenziale (cfr. ancora S.U. n. 30 del 2000 in motivazione). Osserva però il Collegio che nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 23 dicembre 1996 n. 662, che all'art. 1 così dispone: "Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni" (comma 260); "Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale IRPEF per l'anno 1995 di importo superiori a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso" (comma 261); "Il recupero non si estende agli eredi del pensionato" (comma 263); "Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma) (comma 265). Le predette disposizioni, in considerazione dell'ampiezza delle fattispecie cui ha inteso far riferimento il legislatore e del mancato impiego, nel testo della legge, dell'espressione "indebito pagamento", sostituita da quella di "indebita percezione", sono certamente applicabili ad ogni ipotesi di percezione di trattamenti pensionistici non dovuti di cui sia previsto il riassorbimento da parte dell'INPS, e quindi anche ai recuperi di somme che risultino indebitamente corrisposte per effetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983 (cfr. Cass. n. 11011 del 1996, Cass. n. 5840 del 1998, Cass. n. 8309 del 2000, Cass. n. 9967 del 2000, queste ultime in motivazione). La ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ambito di applicazione delle peraltro, ha determinato disposizioni in esame nei seguenti termini: a) le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza. obbligatoria prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, della legge 23.12.1996 n. 662, che sostituiscono per intero la precedente disciplina;
b) la normativa sopravvenuta non si applica, invece, ai recuperi già avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1996, e non attribuisce azione di ripetizione in favore degli assicurati (cfr. S.U. n. 30 del 2000). Nell'ipotesi in cui al 1° gennaio 1996 già penda giudizio per la ripetizione, la successiva giurisprudenza della Corte ha peraltro distinto le seguenti due situazioni, non ritenendo parificabile il regime dei recuperi avvenuti nelle more del giudizio avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità a quello dei recuperi avvenuti prima della proposizione di detta domanda giudiziale : c) i recuperi avvenuti nelle more del giudizio avente ad e la oggetto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito condanna dell'ente alla restituzione delle somme recuperate, rispetto ai quali non è ipotizzabile una situazione giuridica esaurita, sono assoggettati alla nuova disciplina, in base al 6 principio dell'insensibilità della consistenza del diritto in contestazione alla durata del processo (che trova attuazione attraverso il meccanismo della riferibilità degli effetti giudiziale al momento della proposizionedell'accertamento della domanda); d) i recuperi avvenuti prima della proposizione della suddetta domanda giudiziale, per i quali sussiste una situazione giuridica esaurita sotto l'impero della disciplina previgente, sono assoggettati alla previgente disciplina, alla stregua della quale devono essere valutate la legittimità del recupero e la necessariamente fondatezza ° meno delle istanze restitutorie (cfr. Cass. n. 8309 del 2000, Cass. n. 9967 del 2000, Cass. 10008 del 2000). A questi princípi il Collegio intende prestare piena adesione, in mancanza di nuovi elementi che inducano ad una riconsiderazione del problema. Alla strega delle suesposte considerazioni si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che valuterà le singole situazioni degli attuali intimati alla stregua dello ius superveniens e dei principi giurisprudenziali sopra specificati. Provvederà il giudice di rinvio anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2002 Il Cons. Фраиль О 7 Il Presidente estensore Jahut رتا вротіло Jewelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 610.2002 oggi,... шен IL а С