Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/11/2024, n. 29746
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Ordinanza 19 novembre 2024

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A norma dell'art. 1145 c.c. l'azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non solo a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, in quanto nei rapporti fra privati per l'esperimento dell'azione di manutenzione è sufficiente che il possesso corrisponda all'esercizio di facoltà possano formare oggetto di concessione amministrativa, e non è necessario che si tratti di facoltà correlate a concessioni già emanate; pertanto, il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore a ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato a esperire l'azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/11/2024, n. 29746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29746
    Data del deposito : 19 novembre 2024

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