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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Song Damiani Presidente dott.ssa Carmen Ranieli Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo Giudice rel. letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.3.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex artt. 669-terdecies c.p.c. iscritto al n. 492/2025 R.R.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via F. Rismondi 5, presso lo studio dell'Avv.
Simona Barberio, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
- reclamante -
E
(P.IVA n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo amministratore in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Arnò nel cui studio in Catanzaro, alla via C. Lidonnici, n. 39 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- reclamato -
NONCHE'
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._1 CP_3
C.F._2
- reclamati non costituiti -
Osserva e rileva
La società ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto Parte_1 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del 13.9.2024 con cui è stata
1 disposta la vendita del compendio pignorato, proposta in seno all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
A fondamento del reclamo ha dedotto che:
- l'odierno reclamato, con atto del 19.11.2021, ha intrapreso l'espropriazione forzata nei confronti della società al fine di sottoporre a pignoramento Parte_1 immobiliare i beni immobili in proprietà dell'esecutata insistenti tutti nel Comune di Catanzaro, così come nello stesso elencati;
- con ordinanza del 13.09.2024, il g.e. ha disposto la vendita con delega delle relative operazioni;
- avverso il suddetto provvedimento la società ha proposto Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo l'errata valutazione della relazione peritale redatta dal CTU;
l'error in iudicando nella misura in cui il g.e. non ha ritenuto di disporre ulteriori approfondimenti in ordine alla rilevata (da parte dell'esperto stimatore) esistenza di una recinzione afferente a terreni non pignorati e il difetto di motivazione con riferimento all'attività svolta dal custode;
- con ordinanza del 17 gennaio 2025, il g.e. ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza con cui è stata disposta la vendita del compendio pignorato, assegnando alle parti termine di giorni quarantacinque per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
Tanto premesso, con il presente reclamo la nel ripercorrere le Parte_1 difese già svolte nell'opposizione all'ordinanza di vendita del 13.09.2024, ha censurato il provvedimento reso dal g.e. il 17 gennaio 2025 deducendo che una porzione del bene pignorato fosse abusivamente occupata da terze persone e, pertanto, il g.e. avrebbe dovuto incaricare il consulente per il calcolo dell'indennità di occupazione dovuta almeno a far data dal 19.11.2021
(data di trascrizione del pignoramento), e, conseguentemente ordinare al custode di agire in giudizio per il recupero della porzione di terreno sopra indicata e della relativa indennità di occupazione, in modo da destinare tali somme in favore della procedura. Ha inoltre dedotto che il precedente consulente era stato sollevato dall'incarico senza ragione e, in punto di Per_1 periculum, ha evidenziato che “il professionista delegato, Avv. Leone, che nella procedura esecutiva è anche custode giudiziario, andata deserta la prima vendita fissata per il giorno_14.01.2025, ha già fissato la seconda vendita, 15.04.2025, con un ulteriore ribasso del
25%, fissando il prezzo a base d'asta a €. 240.336,00, offerta minima €. 180.252,00”.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto del reclamo in Controparte_1 quanto infondato in fatto e diritto. Nello specifico, in relazione alla stima del terreno ha sostenuto che il geom. senza in realtà effettuare alcuna stima - tanto è vero che non ha redatto la Per_1 relazione definitiva, ragione per cui è stato revocato - si è limitato a fare un calcolo che egli stesso 2 ha affermato dovesse essere ancora oggetto di verifica. Ha inoltre affermato la correttezza della relazione del c.t.u. sulla stima del terreno, poiché coerente con il Listino e in quanto troverebbe conferma anche in atti pubblici di vendita.
In merito al mancato avvio dell'azione per indennità da asserita occupazione abusiva, ha precisato che il consulente d'ufficio, diversamente da quanto affermato dal reclamante, ha rappresentato che la recinzione del terreno limitrofo non coincide con il confine catastale, ricadendo per una porzione nella particella 848 (una delle tante oggetto di pignoramento); ciò determinerebbe incertezza sui confini, la cui eventuale tutela spetterebbe al debitore e non al G.E. che non può autorizzare azioni petitorie.
Infine, per quanto concerne l'asserita occupazione abusiva, ha evidenziato che, quand'anche vi fossero i presupposti e le condizioni per poter promuovere l'azione per l'indennità di occupazione, tale evenienza non impedisce di procedere alla vendita, considerato che il prezzo è stato determinato correttamente.
Non si sono costituiti, invece, e nonostante la regolare CP_2 CP_3 notificazione del reclamo nei loro confronti e, dunque, deve esserne dichiarata la contumacia.
2. Il reclamo è inammissibile.
Costituisce invero orientamento costantemente applicato da questo tribunale (risalente a Trib.
Catanzaro, Sez. II, ord. 27 maggio 2009 e a Id., ord. 27 luglio 2009; e via via riconfermato sino a
Trib. Catanzaro, Sez. II, ord. 22 giugno 2011, Id., ord. 17 agosto 2011 e Id., ord. 24 novembre
2011; Id., ord. 24 novembre 2011; Id., ord. 12 dicembre 2012; Id., ord. 23 gennaio 2013; Id., ord.
1° ottobre 2015; Id., 20 giugno 2015; Id., 12 novembre 2015; Id., 3 maggio 2017; Id., 22 luglio
2022) e di altre Corti di merito (si veda, ex plurimis, Trib. Roma, 22 novembre 2011, Trib.
Brindisi, 11 luglio 2006, Trib. Ascoli Piceno, 25 settembre 2009, Trib. Bologna, 4 febbraio 2009), quello per cui non è ammissibile il reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'Esecuzione ha deciso l'istanza di sospensione avanzata nel corso di un'opposizione agli atti esecutivi (in questo non condividendosi il diverso orientamento inaugurato da Cass. Civ., Sez. III, ord. 8 maggio 2010, n. 11243, confermato poi, ma senza approfondimento, da Cass. Civ., Sez. III,
30 agosto 2011, n. 17791, nonché Id., Sez. 6-3, 12 novembre 2014, n. 24044 ed Id., Sez. L, 22 gennaio 2015, n. 1176).
Tale orientamento va ribadito anche in questa sede.
Il superiore convincimento si fonda sul dato testuale della mancata previsione dello strumento del reclamo ad opera dell'art. 624 c.p.c. per l'ipotesi di specie.
Tale articolo, infatti, al comma 1, disciplina il potere del Giudice dell'Esecuzione di sospendere la procedura esecutiva a seguito della proposizione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ovvero di opposizione di terzi ex art. 619 c.p.c.
3 Al contrario, il potere di sospensione ancorato a sua volta alla proposizione della diversa opposizione agli atti esecutivi è disciplinato da una norma autonoma, vale a dire quella contenuta nell'art. 618 c.p.c.
A seguito della novella del 2006, l'art 624, comma 2, c.p.c. stabilisce che avverso l'ordinanza pronunciata in base al disposto del comma precedente - e quindi in seguito all'opposizione all'esecuzione ovvero all'opposizione di terzi - è ammesso reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., senza menzionare in alcun modo l'opposizione agli atti esecutivi.
Il rimedio in questione è stato, pertanto, apprestato soltanto per i casi di sospensione esplicitamente indicati dal comma 1 dell'articolo in oggetto, cui si aggiunge - ai sensi del comma
2 – l'ipotesi di sospensione disciplinata dall'art. 512, comma 2, c.p.c.
Ciò induce a privilegiare l'interpretazione letterale della norma, tenuto conto che il legislatore avrebbe potuto, al pari del provvedimento ex art. 512, secondo comma, c.p.c., espressamente richiamare altri specifici provvedimenti resi nella procedura esecutiva.
Si tratta, pertanto, di una scelta consapevole del legislatore che non appare irragionevole sul piano costituzionale, dal momento che il Giudice delle Leggi ha ritenuto che la comune natura latamente cautelare dei due provvedimenti non impone, né in base all'art. 3 né in base all'art. 24
Cost., una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi (Corte Cost., 4 luglio 2007, n. 306).
Una simile scelta, del resto, non appare irragionevole sul piano costituzionale, dal momento che il giudice delle leggi ha ritenuto che la comune natura latamente cautelare di due provvedimenti non impone, né in base all'art. 3 né in base all'art. 24 Cost., una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi (cfr. Corte cost., 4 luglio 2007, n. 306).
Ciò è tanto più vero dato che, nell'ipotesi che quivi viene in rilievo, e cioè di provvedimento reso nel corso del procedimento instauratosi con l'opposizione agli atti esecutivi, rimane a disposizione dell'istante l'antico rimedio di una nuova opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
La bontà della soluzione, già prospettata in passato da questo Collegio, è confermata dall'intervento legislativo operato con la legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha parzialmente novellato l'art. 624 c.p.c.
Ed invero, il legislatore – che pure in diversi contesti è intervenuto a chiarire degli aspetti processuali problematici – ha ritenuto di non dover intervenire espressamente a rendere inequivocabilmente reclamabile l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 618 c.p.c.
Così, il primo e secondo comma dell'art. 624 sono rimasti invariati;
anzi, la differenza tra le diverse forme di sospensione emerge ancora di più dal fatto che il comma terzo si occupa dell'estinzione del processo esecutivo in caso di ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. non reclamata o confermata a seguito di reclamo, qualora non venga tempestivamente intrapreso il
4 giudizio di merito;
mentre l'ipotesi di estinzione della procedura in caso di sospensione ex art. 618 c.p.c. è prevista al comma quarto, che estende l'applicabilità della disciplina del comma terzo in quanto applicabile.
Ciò significa inequivocabilmente che vi è una differenza di disciplina tra la sospensione ex art. 624 c.p.c. e la sospensione ex art. 618 c.p.c. e tale diversità è riposta – in assenza di altri diversi profili di difformità – proprio nella reclamabilità dell'ordinanza che provvede sulla richiesta di sospensione.
Da ultimo, occorre segnalare che l'opinione, cui questa Sezione era già pervenuta con riferimento alla vecchia disciplina, per cui vi è una fondamentale diversità tra le forme di opposizione in seno alle quali possono maturare le richieste di sospensione, difformità che giustifica la diversa disciplina di reclamabilità dell'ordinanza che decide sull'istanza cautelare, è ulteriormente confermata dal legislatore, che non a caso, modificando l'art. 616 c.p.c., ha reso appellabile la sentenza conclusiva dell'opposizione all'esecuzione, mentre rimane “non impugnabile” la sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi.
Conclusivamente, quindi, il reclamo va dichiarato inammissibile.
3. Quanto alle spese, l'esistenza di precedenti difformi del Giudice di legittimità giustifica la compensazione delle stesse.
Nulla sulle spese deve essere disposto in favore di e stante la loro CP_2 CP_3 contumacia.
Si dà atto, infine, che, per effetto della pronuncia di inammissibilità del reclamo, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il reclamo;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- dà atto che, per effetto della pronuncia di inammissibilità del reclamo, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Song Damiani
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