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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11066 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa RA MA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9236 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 vertente
TRA
, , rapp.to e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Demetrio De Michele, e Raffaele C.F._2
TE, , e presso gli stessi elettivamente C.F._3 domiciliato iin TA (SA) alla Via Principi di Piemonte n. 151
- ATTORE -
E
, , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Perrino,
, ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Afragola (NA) alla via G. Pascoli n. 7
- CONVENUTA -
E
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2 C.F._5 presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11
- CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI All'udienza del 11.11.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, regolarmente notificato alle parti resistenti, Pt_1
impugnava la cartella esattoriale n. 07120080223107707000
[...] notificata il 16.12.2008 e fondata su sanzione amministrativa dell'anno 1998, per un importo pari ad euro 542.061,57, di cui euro
309.923,20 di sorta capitale, euro 31.364,24 di compensi, euro 5,88 di diritti di notifica ed euro 200.768,25 di interessi di mora.
Tanto premesso, impugnava la predetta cartella di Parte_1 pagamento lamentando l'intervenuto decorso del termine di prescrizione e chiedeva, previa istanza di sospensione cautelare, di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto e la nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale, con vittoria di spese processuali, da attribuirsi agli avv.ti antistatari TE e Di Michele.
Si costituiva la convenuta che preliminarmente Controparte_1 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché la tardività dell'opposizione, chiedendo il rigetto della domanda e la refusione delle spese processuali.
Si costituiva l' che Controparte_3 preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, inoltre, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'11.11.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
---
L'opposizione è fondata a merita di essere accolta.
Ed infatti, risultano fondate le doglianze dell'opponente riguardo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione.
Al riguardo, giova in primo luogo precisare che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale: trattandosi di una sanzione amministrativa la fattispecie risulta disciplinata dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Ebbene, considerando che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale, ne va rilevato l'avvenuto decorso, in quanto dalla notifica della sanzione (anno 1998) alla notifica della cartella
(anno 2008) risultano passati più di cinque anni.
In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'opposizione va accolta e per l'effetto va dichiarata la prescrizione del credito dedotto in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014, considerata la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
RA MA definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 9236/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cartella impugnata per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' nei confronti di;
CP_1 CP_1 Parte_1
- Condanna l' e l' Controparte_3 CP_1
in solido, alla refusione delle spese processuali in favore
[...] di che liquida in euro 7.831,00 per compensi ed in Parte_1 euro 70,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi agli avv.ti antistatari TE e Di Michele.
Napoli, 27.11.2025 Il Giudice
dott.ssa RA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa RA MA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9236 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 vertente
TRA
, , rapp.to e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Demetrio De Michele, e Raffaele C.F._2
TE, , e presso gli stessi elettivamente C.F._3 domiciliato iin TA (SA) alla Via Principi di Piemonte n. 151
- ATTORE -
E
, , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Perrino,
, ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Afragola (NA) alla via G. Pascoli n. 7
- CONVENUTA -
E
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2 C.F._5 presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11
- CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI All'udienza del 11.11.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, regolarmente notificato alle parti resistenti, Pt_1
impugnava la cartella esattoriale n. 07120080223107707000
[...] notificata il 16.12.2008 e fondata su sanzione amministrativa dell'anno 1998, per un importo pari ad euro 542.061,57, di cui euro
309.923,20 di sorta capitale, euro 31.364,24 di compensi, euro 5,88 di diritti di notifica ed euro 200.768,25 di interessi di mora.
Tanto premesso, impugnava la predetta cartella di Parte_1 pagamento lamentando l'intervenuto decorso del termine di prescrizione e chiedeva, previa istanza di sospensione cautelare, di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto e la nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale, con vittoria di spese processuali, da attribuirsi agli avv.ti antistatari TE e Di Michele.
Si costituiva la convenuta che preliminarmente Controparte_1 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché la tardività dell'opposizione, chiedendo il rigetto della domanda e la refusione delle spese processuali.
Si costituiva l' che Controparte_3 preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, inoltre, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'11.11.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
---
L'opposizione è fondata a merita di essere accolta.
Ed infatti, risultano fondate le doglianze dell'opponente riguardo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione.
Al riguardo, giova in primo luogo precisare che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale: trattandosi di una sanzione amministrativa la fattispecie risulta disciplinata dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Ebbene, considerando che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale, ne va rilevato l'avvenuto decorso, in quanto dalla notifica della sanzione (anno 1998) alla notifica della cartella
(anno 2008) risultano passati più di cinque anni.
In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'opposizione va accolta e per l'effetto va dichiarata la prescrizione del credito dedotto in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014, considerata la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
RA MA definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 9236/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cartella impugnata per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' nei confronti di;
CP_1 CP_1 Parte_1
- Condanna l' e l' Controparte_3 CP_1
in solido, alla refusione delle spese processuali in favore
[...] di che liquida in euro 7.831,00 per compensi ed in Parte_1 euro 70,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi agli avv.ti antistatari TE e Di Michele.
Napoli, 27.11.2025 Il Giudice
dott.ssa RA MA