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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1025/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. OGGETTO: Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex
, elettivamente domiciliato in VIA G. ROMANI 40 Parte_2
presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi CP_1
compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
, rappresentata e difesa dall'avv. CARPI ELISA, elettivamente CP_2
domiciliata in Via Saffi, 12 26041 presso il suo studio CP_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 535/2023 del Tribunale di Cremona sezione civile in data 05/10/2023 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Dell'appellante: accogliere il presente appello e per l'effetto: a) in via istruttoria,
provvedere all'escussione del teste sulle circostanze, precedute da Testimone_1
“Vero che”, di cui ai capitoli 4, 5, 6, 7 e 8 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183,
comma 6, cpc di controparte, qui riportati (cfr. ordinanza d'ammissione prove del
06.10.22): “4) Per le opere di cui al precedente capitolo 1) veniva dato incarico
direttamente a chiedendo espressamente, per evitare il rincaro che CP_2
l'appaltatore avrebbe applicato, di eseguirle senza coinvolgerle nel contratto di
appalto in essere con P.C.P. UZ S.n.c.; 5) Le opere ed i servizi appaltati
direttamente e di cui al precedente capitolo 1) sono quelle esplicitate nei documenti
1 e 17 del fascicolo di (da rammostrare al teste); 6) Le opere ed i servizi CP_2
appaltati direttamente e di cui ai precedenti capitoli venivano eseguite da CP_2
7) , durante l'esecuzione dei lavori presso “Palazzo Turati”
[...] CP_3
subappaltati da CP UZ S.n.c. a le ha chiesto la possibilità, per CP_2
quest'ultima, di ricevere in appalto diretto da alcuni lavori Parte_1
in aggiunta a quelli oggetto del contratto di subappalto;
8) Per i lavori richiesti in
appalto diretto all'opposta, CP UZ ha manifestato il proprio assenso a che
svolgesse lavori in appalto diretto da . CP_2 Parte_1
b) nel merito, accogliere il presente appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 535/23 del Tribunale di Cremona, pubblicata in data 05.10.23, notificata in data
06.10.23, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado, che qui si riportano:
-in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 857/21, emesso dall'intestato
Tribunale, e dichiarare non dovute le somme richieste da parte opposta;
-in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni di parte pagina 2 di 10 opposta, ridurre secondo equità e giustizia l'eventuale credito dell'odierna opposta;
-condannare parte opposta alla rifusione delle spese di CTU e CTP sostenute
dall'odierna Parte_1
-condannare parte opposta alla rifusione di anticipazioni esenti e competenze
professionali, nonché spese generali pari al 15%, oltre accessori di legge;
e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi l'Ecc.ma Corte adita per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
c) con vittoria di anticipazioni esenti e compensi professionali per ciascun grado di
giudizio, nonché spese generali pari al 15% oltre IVA e CPA come per legge.
Dell'appellata: Respingere in ogni miglior modo e forma l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza n 535/2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Cremona, con rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione in opposizione chiedeva la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 857/2021 del Tribunale di Cremona emesso in favore di per l'importo di euro 6.880,80, oltre a interessi e spese legali, CP_2
per i lavori elettrici di cui alla fattura n. 178 del 12/10/2020.
Deduceva che:
aveva affidato alla società CP UZ l'appalto per la manutenzione straordinaria del “palazzo Turati”, ivi comprese le opere da elettricista di cui al computo metrico “allegato n. 3” (doc. 2 e 3);
aveva già saldato tutte le lavorazioni eseguite dalla società CP UZ;
pagina 3 di 10 la società era una subappaltatrice;
CP_2
i lavori di cui alla fattura azionata, di cui contestava altresì l'ammontare, non erano stati con la stessa concordati.
Si costituiva la quale, chiedeva il rigetto dell'opposizione, la conferma CP_2
del decreto ingiuntivo ed in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma che risultasse dovuta ad istruttoria espletata.
Deduceva che:
le opere di cui alla citata fattura (178/20) non riguardavano le lavorazione inserite nel contratto di appalto intercorso tra l'opponente e P.C.P. UZ S.n.c, ma ulteriori opere “extra” direttamente commissionate all'opposta da (direttore Testimone_1
amministrativo della ) di concerto con il direttore lavori (Geom. Parte_1 Pt_3
), senza alcun coinvolgimento dell'appaltatrice, onde evitare un aggravio di
[...]
costi
La causa era istruita con l'assunzione di prove orali ed espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite e di ctu. Parte_1
Riteneva il giudice che:
come accertato dal ctu le prestazioni elencate nella fattura n. 178/2020 erano diverse da quelle già commissionate nel contratto d'appalto stipulato dall'attrice con la società CP UZ;
all'origine quindi delle prestazioni eseguite dalla società opposta vi era un differente contratto di appalto concluso direttamente da Parte_1 pagina 4 di 10 con CP_2
i testi e confermavano che la necessità degli Testimone_2 Parte_3
ulteriori lavori fatturati (per l'allacciamento alla rete elettrica e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi) era stata riscontrata durante l'esecuzione della ristrutturazione, che l'incarico veniva dato direttamente da a al fine di Tes_1 CP_2
evitare il rincaro che l'appaltatore principale avrebbe applicato;
rispetto al quantum il ctu (la cui valutazione era condivisa anche dal ctp di parte attrice) riteneva congruo per i lavori eseguiti il totale esposto in fattura (€ 5.640).
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
reiterando le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi l'appellante censura la sentenza ove il giudice riteneva esistente un contratto di appalto direttamente concluso tra le parti in causa, senza tenere conto che la aveva saldato a CP UZ anche le opere Parte_1
extracontrattuali dalla stessa interamente eseguite anche mediante società
subappaltatrici.
Ribadisce che le opere (già contestate doc. 1) di cui alla fattura azionata non erano mai state commissionate, né autorizzate dalla che aveva avuto rapporti Parte_1
pagina 5 di 10 soltanto con l'appaltatore CP UZ.
Sottolinea che agli atti non esisteva alcun documento scritto, né un preventivo, né
una corrispondenza e-mail a riprova della “stipulazione di un differente contratto di appalto e che CP UZ, peraltro, aveva eseguito opere extra capitolato – ivi comprese quelle elettriche – e la per tali ragioni, aveva corrisposto Parte_1
ulteriori € 326.718,76 (doc. 5 fs appellante) rispetto alle somme preventivate nel capitolato d'appalto.
Il ctu aveva confermato solo che le opere oggetto della fattura erano state effettivamente realizzate presso il “palazzo Turati” dalla società , ma senza CP_2
chiarire se in virtù del contratto di subappalto con la società CP UZ oppure di un differente appalto concluso direttamente tra le parti.
Con gli ulteriori tre motivi l'appellante lamenta errata applicazione dell'art. 2721 e ss c.c ove il giudice ammetteva l'assunzione dei testi ( , senza Tes_2 Pt_3
tenere conto del divieto di provare l'avvenuta stipulazione del contratto, la cui deroga deve risultare dal giudice adeguatamente motivata, in ragione della qualità delle parti e della natura del contratto.
Le dichiarazione di testi sarebbero poi, a suo avviso, lacunose.
, progettista dell'impianto elettrico, della rilevazione incendi e Testimone_2
degli impianti meccanici, riferiva che durante i lavori insorse la necessità di eseguire le opere realizzate da e che gli aveva detto che avrebbe incaricato di CP_2 Tes_1
ciò direttamente quest'ultima per evitare rincari.
Manca però la prova che tale intenzione si sia tradotta in un effettivo incarico diretto pagina 6 di 10 che sarebbe stata una palese violazione del contratto d'appalto con CP UZ.
Evidenzia l'incongruenza di tale circostanza anche in ragione dell'esiguità
dell'importo.
Ribadisce che la a fronte di un contratto d'appalto iniziale di € Parte_1
287.281,24, corrispondeva a CP UZ la somma complessiva di € 614.000,00
(di cui € 326.000,00 per opere extra capitolato, ivi comprese le opere elettriche non previste nel progetto iniziale), pertanto le lavorazioni di cui alla fattura (n. 178/20) di sono state interamente saldate all'appaltatore. CP_2
Il teste , responsabile della sicurezza del cantiere, riferiva solo che Parte_3
aveva realizzato le opere elettriche, senza tuttavia chiarire in quale veste CP_2
(quale subappaltatore o appaltatore diretto della . Parte_1
Lamenta infine errata applicazione dell'art. 245, comma 2, cpc dal momento che la rinuncia di all'escussione del teste indicato non era stata accettata da CP_2 Tes_1
pertanto insiste nuovamente sulla sua audizione. Parte_1
***
L'appello va rigettato.
L'appellante sostanzialmente contesta la fattura (178/2020) azionata con il decreto ingiuntivo sostenendo di non avere concluso direttamente alcun contratto di appalto con avendo avuto rapporti unicamente con la ditta appaltatrice CP CP_2
UZ che era stata interamente saldata sia per le opere originariamente previste che per quelle extra capitolato.
Lamenta che l'esistenza di un rapporto diretto no sia stata provata né
pagina 7 di 10 documentalmente né mediante l'assunzione dei testi le cui dichiarazioni lacunose non confermerebbero comunque l'assunto di parte appellata.
Va in primis considerato che secondo la Suprema Corte. (2386/2023), in base al principio di libertà delle forme, il contratto d'appalto non rientra nel catalogo tassativo degli atti che richiedono la forma scritta, potendo dunque la sua conclusione avvenire anche oralmente o per fatti concludenti. Pertanto la dimostrazione della sua esistenza, o del suo contenuto, può essere data con qualsiasi mezzo, anche tramite testimoni o presunzioni.
Il ctu sulla base della documentazione agli atti (in particolare contratto d'appalto,
capitolato, progetto AS_BUILT effettivamente realizzato) concludeva che i lavori di cui alla fattura 178/2020 (elencati a pag. 2 perizia), resisi necessari per le richieste dei vigili del fuoco, erano diversi da quelli previsti nel contratto d'appalto e nel capitolato sottoscritto con la CP UZ.
L'appellante non contesta che tali lavori siano stati realizzati da ma CP_2
sostiene che questi rientrino nei lavori extracapitolato già saldati a CP UZ,
se pur subappaltati a CP_2
Tale assunto non convince.
ha infatti depositato i computi metrici preventivi, per gli interventi elettrici CP_2
allegati al contratto di subappalto intervenuto con CP UZ S.n.c. (docc. 7 e
8) che quantificavano lavori per € 109.950, le fatture da lei emesse a CP (docc. 9,
10, 11 e 12) di pari importo, nonché i relativi pagamenti (per € 109.950 doc. 24)
dalla medesima effettuati.
pagina 8 di 10 I lavori elencati nei suddetti computi metrici oggetto di subappalto non comprendevano tuttavia gli ulteriori lavori realizzati da e contabilizzati CP_2
nella fattura (178/2020) oggetto di causa.
Come già evidenziato dal giudice di primo grado, i testi incaricati dalla Parte_1
ing e (rispettivamente, Ingegnere Progettista
[...] Testimone_2 Parte_3
e Direttore Lavori), confermavano che la necessità di realizzare le prestazioni indicate nella fattura, non inserite nel progetto originario, sorgeva solo verso la fine dei lavori e che il dott. (direttore amministrativo della aveva Tes_1 Parte_1
autorizzato dette opere per la cui esecuzione intendeva incaricare direttamente la società al fine di evitare il rincaro dell'appaltatore. CP_2
Anche il teste (rappr legale di CP), la cui dichiarazione risulta Testimone_3
comunque ammissibile, poiché non parte in causa, confermava che Parte_1
aveva chiesto che tali prestazioni fossero realizzate direttamente da , la quale CP_2
per correttezza, l'aveva informato di ciò.
L'effettiva realizzazione quindi delle opere contabilizzate nella fattura (178/2020),
estranee ed ultronee rispetto a quanto elencato nel contratto di subappalto con CP
UZ e negli allegati computo metrico (docc. 7,8), nonché le concordanti dichiarazioni sul punto dei testi assunti, comprova l'esistenza di un diretto incarico tra le odierne parti in causa per la loro esecuzione.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede nei minimi in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato da euro 6.880,80) pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 535/2023 del Tribunale di
Cremona sezione civile in data 05/10/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 567 per la “fase di studio”, euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro
956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1025/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. OGGETTO: Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex
, elettivamente domiciliato in VIA G. ROMANI 40 Parte_2
presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi CP_1
compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
, rappresentata e difesa dall'avv. CARPI ELISA, elettivamente CP_2
domiciliata in Via Saffi, 12 26041 presso il suo studio CP_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 535/2023 del Tribunale di Cremona sezione civile in data 05/10/2023 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Dell'appellante: accogliere il presente appello e per l'effetto: a) in via istruttoria,
provvedere all'escussione del teste sulle circostanze, precedute da Testimone_1
“Vero che”, di cui ai capitoli 4, 5, 6, 7 e 8 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183,
comma 6, cpc di controparte, qui riportati (cfr. ordinanza d'ammissione prove del
06.10.22): “4) Per le opere di cui al precedente capitolo 1) veniva dato incarico
direttamente a chiedendo espressamente, per evitare il rincaro che CP_2
l'appaltatore avrebbe applicato, di eseguirle senza coinvolgerle nel contratto di
appalto in essere con P.C.P. UZ S.n.c.; 5) Le opere ed i servizi appaltati
direttamente e di cui al precedente capitolo 1) sono quelle esplicitate nei documenti
1 e 17 del fascicolo di (da rammostrare al teste); 6) Le opere ed i servizi CP_2
appaltati direttamente e di cui ai precedenti capitoli venivano eseguite da CP_2
7) , durante l'esecuzione dei lavori presso “Palazzo Turati”
[...] CP_3
subappaltati da CP UZ S.n.c. a le ha chiesto la possibilità, per CP_2
quest'ultima, di ricevere in appalto diretto da alcuni lavori Parte_1
in aggiunta a quelli oggetto del contratto di subappalto;
8) Per i lavori richiesti in
appalto diretto all'opposta, CP UZ ha manifestato il proprio assenso a che
svolgesse lavori in appalto diretto da . CP_2 Parte_1
b) nel merito, accogliere il presente appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 535/23 del Tribunale di Cremona, pubblicata in data 05.10.23, notificata in data
06.10.23, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado, che qui si riportano:
-in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 857/21, emesso dall'intestato
Tribunale, e dichiarare non dovute le somme richieste da parte opposta;
-in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni di parte pagina 2 di 10 opposta, ridurre secondo equità e giustizia l'eventuale credito dell'odierna opposta;
-condannare parte opposta alla rifusione delle spese di CTU e CTP sostenute
dall'odierna Parte_1
-condannare parte opposta alla rifusione di anticipazioni esenti e competenze
professionali, nonché spese generali pari al 15%, oltre accessori di legge;
e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi l'Ecc.ma Corte adita per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
c) con vittoria di anticipazioni esenti e compensi professionali per ciascun grado di
giudizio, nonché spese generali pari al 15% oltre IVA e CPA come per legge.
Dell'appellata: Respingere in ogni miglior modo e forma l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza n 535/2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Cremona, con rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione in opposizione chiedeva la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 857/2021 del Tribunale di Cremona emesso in favore di per l'importo di euro 6.880,80, oltre a interessi e spese legali, CP_2
per i lavori elettrici di cui alla fattura n. 178 del 12/10/2020.
Deduceva che:
aveva affidato alla società CP UZ l'appalto per la manutenzione straordinaria del “palazzo Turati”, ivi comprese le opere da elettricista di cui al computo metrico “allegato n. 3” (doc. 2 e 3);
aveva già saldato tutte le lavorazioni eseguite dalla società CP UZ;
pagina 3 di 10 la società era una subappaltatrice;
CP_2
i lavori di cui alla fattura azionata, di cui contestava altresì l'ammontare, non erano stati con la stessa concordati.
Si costituiva la quale, chiedeva il rigetto dell'opposizione, la conferma CP_2
del decreto ingiuntivo ed in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma che risultasse dovuta ad istruttoria espletata.
Deduceva che:
le opere di cui alla citata fattura (178/20) non riguardavano le lavorazione inserite nel contratto di appalto intercorso tra l'opponente e P.C.P. UZ S.n.c, ma ulteriori opere “extra” direttamente commissionate all'opposta da (direttore Testimone_1
amministrativo della ) di concerto con il direttore lavori (Geom. Parte_1 Pt_3
), senza alcun coinvolgimento dell'appaltatrice, onde evitare un aggravio di
[...]
costi
La causa era istruita con l'assunzione di prove orali ed espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite e di ctu. Parte_1
Riteneva il giudice che:
come accertato dal ctu le prestazioni elencate nella fattura n. 178/2020 erano diverse da quelle già commissionate nel contratto d'appalto stipulato dall'attrice con la società CP UZ;
all'origine quindi delle prestazioni eseguite dalla società opposta vi era un differente contratto di appalto concluso direttamente da Parte_1 pagina 4 di 10 con CP_2
i testi e confermavano che la necessità degli Testimone_2 Parte_3
ulteriori lavori fatturati (per l'allacciamento alla rete elettrica e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi) era stata riscontrata durante l'esecuzione della ristrutturazione, che l'incarico veniva dato direttamente da a al fine di Tes_1 CP_2
evitare il rincaro che l'appaltatore principale avrebbe applicato;
rispetto al quantum il ctu (la cui valutazione era condivisa anche dal ctp di parte attrice) riteneva congruo per i lavori eseguiti il totale esposto in fattura (€ 5.640).
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
reiterando le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi l'appellante censura la sentenza ove il giudice riteneva esistente un contratto di appalto direttamente concluso tra le parti in causa, senza tenere conto che la aveva saldato a CP UZ anche le opere Parte_1
extracontrattuali dalla stessa interamente eseguite anche mediante società
subappaltatrici.
Ribadisce che le opere (già contestate doc. 1) di cui alla fattura azionata non erano mai state commissionate, né autorizzate dalla che aveva avuto rapporti Parte_1
pagina 5 di 10 soltanto con l'appaltatore CP UZ.
Sottolinea che agli atti non esisteva alcun documento scritto, né un preventivo, né
una corrispondenza e-mail a riprova della “stipulazione di un differente contratto di appalto e che CP UZ, peraltro, aveva eseguito opere extra capitolato – ivi comprese quelle elettriche – e la per tali ragioni, aveva corrisposto Parte_1
ulteriori € 326.718,76 (doc. 5 fs appellante) rispetto alle somme preventivate nel capitolato d'appalto.
Il ctu aveva confermato solo che le opere oggetto della fattura erano state effettivamente realizzate presso il “palazzo Turati” dalla società , ma senza CP_2
chiarire se in virtù del contratto di subappalto con la società CP UZ oppure di un differente appalto concluso direttamente tra le parti.
Con gli ulteriori tre motivi l'appellante lamenta errata applicazione dell'art. 2721 e ss c.c ove il giudice ammetteva l'assunzione dei testi ( , senza Tes_2 Pt_3
tenere conto del divieto di provare l'avvenuta stipulazione del contratto, la cui deroga deve risultare dal giudice adeguatamente motivata, in ragione della qualità delle parti e della natura del contratto.
Le dichiarazione di testi sarebbero poi, a suo avviso, lacunose.
, progettista dell'impianto elettrico, della rilevazione incendi e Testimone_2
degli impianti meccanici, riferiva che durante i lavori insorse la necessità di eseguire le opere realizzate da e che gli aveva detto che avrebbe incaricato di CP_2 Tes_1
ciò direttamente quest'ultima per evitare rincari.
Manca però la prova che tale intenzione si sia tradotta in un effettivo incarico diretto pagina 6 di 10 che sarebbe stata una palese violazione del contratto d'appalto con CP UZ.
Evidenzia l'incongruenza di tale circostanza anche in ragione dell'esiguità
dell'importo.
Ribadisce che la a fronte di un contratto d'appalto iniziale di € Parte_1
287.281,24, corrispondeva a CP UZ la somma complessiva di € 614.000,00
(di cui € 326.000,00 per opere extra capitolato, ivi comprese le opere elettriche non previste nel progetto iniziale), pertanto le lavorazioni di cui alla fattura (n. 178/20) di sono state interamente saldate all'appaltatore. CP_2
Il teste , responsabile della sicurezza del cantiere, riferiva solo che Parte_3
aveva realizzato le opere elettriche, senza tuttavia chiarire in quale veste CP_2
(quale subappaltatore o appaltatore diretto della . Parte_1
Lamenta infine errata applicazione dell'art. 245, comma 2, cpc dal momento che la rinuncia di all'escussione del teste indicato non era stata accettata da CP_2 Tes_1
pertanto insiste nuovamente sulla sua audizione. Parte_1
***
L'appello va rigettato.
L'appellante sostanzialmente contesta la fattura (178/2020) azionata con il decreto ingiuntivo sostenendo di non avere concluso direttamente alcun contratto di appalto con avendo avuto rapporti unicamente con la ditta appaltatrice CP CP_2
UZ che era stata interamente saldata sia per le opere originariamente previste che per quelle extra capitolato.
Lamenta che l'esistenza di un rapporto diretto no sia stata provata né
pagina 7 di 10 documentalmente né mediante l'assunzione dei testi le cui dichiarazioni lacunose non confermerebbero comunque l'assunto di parte appellata.
Va in primis considerato che secondo la Suprema Corte. (2386/2023), in base al principio di libertà delle forme, il contratto d'appalto non rientra nel catalogo tassativo degli atti che richiedono la forma scritta, potendo dunque la sua conclusione avvenire anche oralmente o per fatti concludenti. Pertanto la dimostrazione della sua esistenza, o del suo contenuto, può essere data con qualsiasi mezzo, anche tramite testimoni o presunzioni.
Il ctu sulla base della documentazione agli atti (in particolare contratto d'appalto,
capitolato, progetto AS_BUILT effettivamente realizzato) concludeva che i lavori di cui alla fattura 178/2020 (elencati a pag. 2 perizia), resisi necessari per le richieste dei vigili del fuoco, erano diversi da quelli previsti nel contratto d'appalto e nel capitolato sottoscritto con la CP UZ.
L'appellante non contesta che tali lavori siano stati realizzati da ma CP_2
sostiene che questi rientrino nei lavori extracapitolato già saldati a CP UZ,
se pur subappaltati a CP_2
Tale assunto non convince.
ha infatti depositato i computi metrici preventivi, per gli interventi elettrici CP_2
allegati al contratto di subappalto intervenuto con CP UZ S.n.c. (docc. 7 e
8) che quantificavano lavori per € 109.950, le fatture da lei emesse a CP (docc. 9,
10, 11 e 12) di pari importo, nonché i relativi pagamenti (per € 109.950 doc. 24)
dalla medesima effettuati.
pagina 8 di 10 I lavori elencati nei suddetti computi metrici oggetto di subappalto non comprendevano tuttavia gli ulteriori lavori realizzati da e contabilizzati CP_2
nella fattura (178/2020) oggetto di causa.
Come già evidenziato dal giudice di primo grado, i testi incaricati dalla Parte_1
ing e (rispettivamente, Ingegnere Progettista
[...] Testimone_2 Parte_3
e Direttore Lavori), confermavano che la necessità di realizzare le prestazioni indicate nella fattura, non inserite nel progetto originario, sorgeva solo verso la fine dei lavori e che il dott. (direttore amministrativo della aveva Tes_1 Parte_1
autorizzato dette opere per la cui esecuzione intendeva incaricare direttamente la società al fine di evitare il rincaro dell'appaltatore. CP_2
Anche il teste (rappr legale di CP), la cui dichiarazione risulta Testimone_3
comunque ammissibile, poiché non parte in causa, confermava che Parte_1
aveva chiesto che tali prestazioni fossero realizzate direttamente da , la quale CP_2
per correttezza, l'aveva informato di ciò.
L'effettiva realizzazione quindi delle opere contabilizzate nella fattura (178/2020),
estranee ed ultronee rispetto a quanto elencato nel contratto di subappalto con CP
UZ e negli allegati computo metrico (docc. 7,8), nonché le concordanti dichiarazioni sul punto dei testi assunti, comprova l'esistenza di un diretto incarico tra le odierne parti in causa per la loro esecuzione.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede nei minimi in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato da euro 6.880,80) pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 535/2023 del Tribunale di
Cremona sezione civile in data 05/10/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 567 per la “fase di studio”, euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro
956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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