TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in data 22/05/2025 la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 9430/2024 TRA nato a [...] il [...] (C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Aversa alla Via Giotto n. 87, presso lo studio dell'Avv. Paolo Galluccio (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
P.VA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.VA_1 p.t., Dott. Ing. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigia Mandes ( C.F. ) ed C.F._3 Isabella Selvaggi (C.F. ) , giusta procura alle liti del C.F._4
5.9.2019 per OT , tutti elettivamente domiciliati in Per_1 CP_1 alla Via Comunale del Principe 13/a;
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive per prestazioni rese in giorni festivi infrasettimanali. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_____________________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18-04-2024 , il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Azienda resistente assumendo : di essere dipendente dell' con le mansioni di collaboratore Controparte_1 professionale sanitario attuale Ctg. D6, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
che, in ragione della categoria lavorativa di appartenenza ha svolto, per il periodo per cui è causa (Aprile 2019- Settembre 2022), la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro;
che in virtù di tale articolazione ha svolto la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali come desumibile dai tabulati stampa del cartellino presenze allegati al ricorso, senza mai godere del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione. Tanto premesso il ricorrente concludeva: 1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. alla Controparte_3 corresponsione dell'importo di € 2.508,00 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente asl resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia. Si costituiva l' che con diverse difese ed eccezioni Controparte_1 concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da dispositivo emesso a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7 lett. h, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2024. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle somme non erogate posto che parte ricorrente ha notificato la messa in mora nei confronti dell'azienda resistente in data 18/03/2024 per cui, a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto del giudizio non è maturata, essendo le retribuzioni richieste a far data da Aprile 2019 fino a Settembre 2022. Priva di pregio è altresì l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle disposizioni di cui all'art. 414 c.p.c., stante che il ricorso rispetta gli elementi ivi statuiti atti a instaurare correttamente il contraddittorio, tanto da consentire all' CP_3 resistente la puntuale esplicazione del diritto di difesa in ordine a tutte le domande proposte da parte ricorrente. Risultano, inoltre, correttamente adempiuti gli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. stante che il ricorrente, a prova dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, ha posto la documentazione prodotta dalla medesima parte datoriale, con riferimento alle giornate festive e alle ore di servizio svolte. Al contrario, l' resistente non ha dato alcuna prova del pagamento CP_3 degli emolumenti richiesti, tantomeno ha contestato nello specifico il quantum dedotto da parte ricorrente. Privo di pregio è il rilievo dell' per cui il Controparte_1 lavoratore avrebbe usufruito dei riposi compensativi relativi al lavoro svolto in giornate festive infrasettimanali, trattandosi di riposo previsto per la prestazione lavorativa da turnista ma non pertinente allo svolgimento dell'attività lavorativa resa nella specifica giornata lavorativa. Tanto premesso e venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Giova premettere che la ricorrente asserisce di aver svolto attività lavorativa in favore dell' in giornate festive Controparte_1 infrasettimanali, chiedendo il compenso previsto dall'art 9 del CCNL di categoria mentre la resistente, pur non contestando lo svolgimento di attività lavorativa nei predetti turni, asseriva la non spettanza di detto compenso ai turnisti, per i quali trova già applicazione la disciplina dell'art 44, 12° comma, del CCNL dell'1/9/1995. Ciò in quanto, svolgendo una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbe titolo per invocare le maggiorazioni stipendiali previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Occorre rilevare, infatti, che l'art 9 del CCNL di categoria si rivolge genericamente a coloro che abbiano svolto attività in giorno festivo infrasettimanale non escludendo né esplicitamente né tantomeno implicitamente il personale svolgente attività su turni. Bisogna altresì precisare che art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995, applicato al personale turnista, ha una chiara funzione compensativa rispetto al maggior disagio cagionato dai turni, a differenza dell'indennità di cui all'art. 9 che vuole ristorare il lavoratore per la giornata festiva infrasettimanale persa. A sostegno di ciò, basti osservare che la maggiorazione in parola è prevista in alternativa alla fruizione di un riposo compensativo che assolve la medesima funzione. Conseguentemente, anche per il personale turnista, nel caso in cui il turno di lavoro ricada in un giorno festivo infrasettimanale, sorge il diritto al compenso di cui all' art. 9 CCNL, a condizione che non sia stato fruito il riposo compensativo. Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti, di cui, dunque, non può disconoscersi la fondatezza. In applicazione della regola generale enunciata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, mentre sulla parte datoriale grava l'onere di provare di aver adempito alle proprie obbligazioni. Acclarato il diritto dell'istante al pagamento della maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver corrisposto detta maggiorazione. Non avendo fornito detta prova, va riconosciuto il diritto dell'istante alla maggiorazione di cui alla domanda. Conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.508,00 in favore di oltre gli interessi legali Parte_1 maturati fino al saldo. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi formatisi sulla questione induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate nei relativi atti introduttivi e, per l'effetto, condanna l CP_1
al pagamento della somma complessiva di euro 2.508,00 in favore di
[...]
, oltre gli interessi legali maturati fino al saldo. Parte_1
-Compensa integralmente le spese di lite. Napoli, il 22.05.2025. IL GIUDICE Dott.ssa Simona D'Auria.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in data 22/05/2025 la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 9430/2024 TRA nato a [...] il [...] (C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Aversa alla Via Giotto n. 87, presso lo studio dell'Avv. Paolo Galluccio (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
P.VA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.VA_1 p.t., Dott. Ing. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigia Mandes ( C.F. ) ed C.F._3 Isabella Selvaggi (C.F. ) , giusta procura alle liti del C.F._4
5.9.2019 per OT , tutti elettivamente domiciliati in Per_1 CP_1 alla Via Comunale del Principe 13/a;
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive per prestazioni rese in giorni festivi infrasettimanali. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_____________________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18-04-2024 , il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Azienda resistente assumendo : di essere dipendente dell' con le mansioni di collaboratore Controparte_1 professionale sanitario attuale Ctg. D6, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
che, in ragione della categoria lavorativa di appartenenza ha svolto, per il periodo per cui è causa (Aprile 2019- Settembre 2022), la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro;
che in virtù di tale articolazione ha svolto la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali come desumibile dai tabulati stampa del cartellino presenze allegati al ricorso, senza mai godere del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione. Tanto premesso il ricorrente concludeva: 1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. alla Controparte_3 corresponsione dell'importo di € 2.508,00 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente asl resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia. Si costituiva l' che con diverse difese ed eccezioni Controparte_1 concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da dispositivo emesso a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7 lett. h, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2024. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle somme non erogate posto che parte ricorrente ha notificato la messa in mora nei confronti dell'azienda resistente in data 18/03/2024 per cui, a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto del giudizio non è maturata, essendo le retribuzioni richieste a far data da Aprile 2019 fino a Settembre 2022. Priva di pregio è altresì l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle disposizioni di cui all'art. 414 c.p.c., stante che il ricorso rispetta gli elementi ivi statuiti atti a instaurare correttamente il contraddittorio, tanto da consentire all' CP_3 resistente la puntuale esplicazione del diritto di difesa in ordine a tutte le domande proposte da parte ricorrente. Risultano, inoltre, correttamente adempiuti gli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. stante che il ricorrente, a prova dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, ha posto la documentazione prodotta dalla medesima parte datoriale, con riferimento alle giornate festive e alle ore di servizio svolte. Al contrario, l' resistente non ha dato alcuna prova del pagamento CP_3 degli emolumenti richiesti, tantomeno ha contestato nello specifico il quantum dedotto da parte ricorrente. Privo di pregio è il rilievo dell' per cui il Controparte_1 lavoratore avrebbe usufruito dei riposi compensativi relativi al lavoro svolto in giornate festive infrasettimanali, trattandosi di riposo previsto per la prestazione lavorativa da turnista ma non pertinente allo svolgimento dell'attività lavorativa resa nella specifica giornata lavorativa. Tanto premesso e venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Giova premettere che la ricorrente asserisce di aver svolto attività lavorativa in favore dell' in giornate festive Controparte_1 infrasettimanali, chiedendo il compenso previsto dall'art 9 del CCNL di categoria mentre la resistente, pur non contestando lo svolgimento di attività lavorativa nei predetti turni, asseriva la non spettanza di detto compenso ai turnisti, per i quali trova già applicazione la disciplina dell'art 44, 12° comma, del CCNL dell'1/9/1995. Ciò in quanto, svolgendo una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbe titolo per invocare le maggiorazioni stipendiali previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Occorre rilevare, infatti, che l'art 9 del CCNL di categoria si rivolge genericamente a coloro che abbiano svolto attività in giorno festivo infrasettimanale non escludendo né esplicitamente né tantomeno implicitamente il personale svolgente attività su turni. Bisogna altresì precisare che art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995, applicato al personale turnista, ha una chiara funzione compensativa rispetto al maggior disagio cagionato dai turni, a differenza dell'indennità di cui all'art. 9 che vuole ristorare il lavoratore per la giornata festiva infrasettimanale persa. A sostegno di ciò, basti osservare che la maggiorazione in parola è prevista in alternativa alla fruizione di un riposo compensativo che assolve la medesima funzione. Conseguentemente, anche per il personale turnista, nel caso in cui il turno di lavoro ricada in un giorno festivo infrasettimanale, sorge il diritto al compenso di cui all' art. 9 CCNL, a condizione che non sia stato fruito il riposo compensativo. Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti, di cui, dunque, non può disconoscersi la fondatezza. In applicazione della regola generale enunciata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, mentre sulla parte datoriale grava l'onere di provare di aver adempito alle proprie obbligazioni. Acclarato il diritto dell'istante al pagamento della maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver corrisposto detta maggiorazione. Non avendo fornito detta prova, va riconosciuto il diritto dell'istante alla maggiorazione di cui alla domanda. Conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.508,00 in favore di oltre gli interessi legali Parte_1 maturati fino al saldo. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi formatisi sulla questione induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate nei relativi atti introduttivi e, per l'effetto, condanna l CP_1
al pagamento della somma complessiva di euro 2.508,00 in favore di
[...]
, oltre gli interessi legali maturati fino al saldo. Parte_1
-Compensa integralmente le spese di lite. Napoli, il 22.05.2025. IL GIUDICE Dott.ssa Simona D'Auria.