TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 20058/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 20058/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente da avv. Orsi e
Caradonna per e avv. Pasanisi per Parte_1 CP_1
; sulla scorta del decreto adottato, ai sensi dell'art. 127
[...]
ter c.p.c., in data 19/02/2025 ai fini della regolamentazione dell'udienza fissata al 22 maggio 2025 per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. disposti con medesimo provvedimento, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 20058/2019 promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
residente in [...], isola di Panarea, C.F._1
via Drauth, elettivamente domiciliato in Lipari (ME), vico Tarpea
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Onofrio Natoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Pasanisi, per procura in atti, ATTORE
Contro
, nata a [...] il 27 Parte_1
ottobre 1946 (c.f. residente in [...]
De Rossi n. 98, elettivamente domiciliata in Lipari (ME), fraz.
Pag. 1 a 15 R. G. 20058/2019
Canneto, via C. Battisti n. 245, presso lo studio dell'Avv.ta Maria
Caterina Ficarra, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianalberto
Caradonna unitamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Orsi, per procura in atti, CONVENUTA avente ad oggetto: usucapione.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n.
69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c.
(ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione, notificato a mezzo posta il 24 giugno 2019, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il
Sig. allegava (a) di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario con la convenuta;
(b) di aver acquistato in costanza di rapporto coniugale, successivamente alla riforma del diritto di famiglia, i beni immobili oggetto di giudizio;
(c) che è stata successivamente dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e lo scioglimento della comunione ordinaria.
L'attore concludeva chiedendo di “dichiarare che tutti gli immobili acquistati dal dott. in data Controparte_1
precedente alla cessazione del regime di comunione legale tra lui e a decorrere dalle rispettive date di Parte_1
Pag. 2 a 15 R. G. 20058/2019
acquisto sono stati posseduti esclusivamente e continuativamente da lui e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. e segg. l'usucapione in suo favore e per
l'effetto il suo acquisto a titolo originario degli stessi ed in particolare i seguenti immobili, tutti nel comune di Lipari (ME), frazione (isola) di Panarea: a) Fabbricato in via Iditella p.t. – in
Catasto di Lipari a fol 03/16. Part.lla 159; b) Terreno in Catasto di
Lipari Sez. D;
Fol. 10 Part.lla 285; seminat.arborato; are 2 c.a.50
R.D. €. 0,65; c) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D;
Fol.10 part.lla
636; Uliveto 2^cl. Are 2 c.a. 30 R.D. €. 0,65; d) Terreno in Catasto
2 c.a. 08; PaParte_2
R.D. €. 0,59; e) Terreno in Catasto di Lipari Sez, D, Fol. 13 part.lla
16 Fichi d'India 2^Cl. Are 4 c.a. 39 R.D. €. 0,39; f) Terreno in
Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 13 part.lla 17 Pascolo cespugl. 1^
Cl. Are 4 c.a. 98; R.D. €.0,05; g) Terreno in Catasto di Lipari Sez.
D; Fol.13 part.lla 364 Are1 c.a.90 €.0,54; h) Terreno Parte_3
in Catasto di Lipari Sez. D, Fol.13 part.lla 367 Are 1 Parte_3
c.a.50 R.D. €.0,43; i) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 13 part.lla 519 Seminat. Are 1 c.a. 10, R.D.€. 0,34; j) CP_2
Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 13 part.lla 593 Seminat.
Are 3 c.a.80 R.D. 1,18; k) Terreno in Catasto di CP_2
Lipari Sez, D, Fol. 13 part.lla 841 Incolto improd. 0 Cl. Are 0 c.a.
72 R.D. 0,01; l) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 14 part.lla
205 Pascolo cesp. 1^ Cl. Are 2 c.a. 10 R.D. €.0,02; m) Terreno in
Pag. 3 a 15 R. G. 20058/2019
Catasto di Lipari Sez. D, Fol.14 part.lla 229 pascolo cesp. 1^ Cl.
Are 3 c.a. 30 R.D. €. 0,03; n) Terreno in Catasto di Lipari Sez.D,
Fol. 16, part.lla 160 Seminat. 1^ Cl. Are 1 c.a.50 R.D. €.0,27; o)
Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 16 part.lla 233 Seminat.
2^ Cl. Are 0 c.a. 29 R.D. €.0,04; p) Terreno in Catasto di Lipari
Sez, D, Fol. 16 part.lla 242 Fichi d'India 1^ Cl. Are 0 c.a. 31 R.D.
€. 0,04; q) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 16 part.lla 243
Fichi d'India 1^ Cl. Are 0 c.a. 25 R.D. €. 0,03; r) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 8 part.lla 116 pascolo cespugl. 1^ Cl. Are 0
c.a. 87 R.D. €. 0,01; s) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 8 part.lla 138 pascolo cespugl. 1^Cl. Are 0 c.a. 42 R.D. 0,00; t)
Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 8 part.lla 163 pascolo cespugl. 1^Cl. Are 3 c.a.0 R.D. €.0,03; u) Terreno in Catasto di
Lipari Sez, D, Fol. 9 part.lla 133 Uliveto 3^ Cl. Are 24 c.a. 80 R.D.
€. 5,04; v) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 9 part.lla 240
Pascolo arborato Cl.0 Are 1 c.a. 80 R.D. €. 0,12; w) Terreno in
Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 9 part.lla247 Uliveto 2^ Cl. Are 4 c.a.
10 R.D. €.1,16. Disporre le conseguenziali volturazioni e trascrizioni di legge. 2) con espressa riserva di altro dedurre, produrre ed articolare, nonché in ordine alla richiesta dei termini ex art. 183 comma 6 cpc, e di acquisizione degli atti susseguenti al ricorso alla Corte Europea. 3) condannare , Parte_1
ove si opponga alla presente domanda alle spese e competenze del giudizio e della mediazione che lo ha preceduto, nonché
Pag. 4 a 15 R. G. 20058/2019
dell'emananda sentenza”.
La sig.ra si costituiva in giudizio con atto Parte_1
depositato il 3 dicembre 2019, instando per “1) rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi innanzi rilevati;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il sig. a rilasciare i Controparte_1
beni assegnati alla sig.ra giusta sentenza inter Parte_1
partes del Trib. Bari n. 2816/2009: precisamente i beni che risultano catastalmente individuati sotto i numeri da 1 a 25 dell'elenco pagg. 52-55 della CTU a firma dell'ing. , Per_1
elenco noto alle parti e notificato in allegato a detta sentenza, ad esclusione di quelli sub n. 21 e 22 assegnati al , e di CP_1
consegnarli alla convenuta. 3) Vittoria di spese”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., vigente ratione temporis, erano dichiarate inammissibili le richieste istruttorie di parte attrice e la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, era trasferita alla sede centrale in data 7 dicembre
2022.
Ribadite, quindi, le istanze istruttorie da parte dell'attore e le conclusioni da parte della convenuta, in data 19 febbraio 2025 la causa era rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/05/2025, che si svolgeva in assenza delle parti ed in loro sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., al cui esito è decisa come segue.
Pag. 5 a 15 R. G. 20058/2019
∞ ∞ ∞ ∞
In via pregiudiziale, in rigetto dell'eccezione proposta dall'attore in seno alle note depositate in data 12 maggio 2023, va dichiarata l'ammissibilità della produzione documentale fornita a prova contraria dalla convenuta in uno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., vigente ratione temporis, posto che le
“sole indicazioni di prova contraria” consentite in tale sede non sono circoscritte a quelle costituende, ma ben possono avere ad oggetto anche prove costituite. Il discrimen rispetto alla formulazione dell'art. 183, comma 6, n. 2, che fa espresso riferimento all'”indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”, si risolve nell'oggetto e non già nella natura del mezzo di prova, che nel primo caso si rivolge ai fatti indicati dall'art. 2697 c.c. a fondamento della propria domanda e nel secondo alla confutazione delle circostanze dedotte dalla controparte. Prova ne sia la qualificazione, in entrambi i casi, dell'attività istruttoria con il medesimo lemma (“indicazioni”), che dunque ben può avere riguardo anche alla produzione documentale, la quale ultima nel caso di specie è stata espressamente fatta valere quale prova contraria (arg. ex Cass.
Civ., sez. III, sent. 9 febbraio 2005, n. 2656).
Ancora in via pregiudiziale, in virtù di un'interpretazione sostanziale, possono dirsi ammissibili le note conclusive depositate dalla convenuta il 22 aprile 2025, non essendo stati
Pag. 6 a 15 R. G. 20058/2019
prescritti specifici requisiti tecnico-redazionali, dovendosi intendere che la sinteticità sia connotazione da valutare in rapporto alle concrete esigenze difensive e non secondo limiti quantitativi, non determinati a priori. In questo senso le memorie in questione, cui l'attore ha ampiamente controdedotto, non violano l'altrui diritto di difesa.
Ulteriormente, si osserva che il deposito delle note in questione, immotivatamente contestate, non è stato duplicato, ma la cancelleria, nel rispetto del funzionamento del sistema informatico ministeriale, vi ha associato due annotazioni (la prima riferita alla memoria e la successiva alla nota spese), determinando la creazione di due righe nell'indice storico- cronologico. L'indicazione di un provvedimento quale decreto ovvero ordinanza è, evidentemente, irrilevante giacché non ne muta la natura giuridica.
La domanda principale non è fondata.
A mente dell'art. 228 l. 19 maggio 1975, n. 151, “Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio”. A ben vedere,
Pag. 7 a 15 R. G. 20058/2019
non si pone una questione di diritto intertemporale rispetto ai beni acquistati dopo il regime transitorio della citata disciplina, come nel caso di specie, considerato che la riforma si applica fisiologicamente agli incrementi patrimoniali successivi. È, semmai, la disciplina transitoria biennale a derogare all'art. 11 delle preleggi. L'efficacia retroattiva si può apprezzare in astratto rispetto agli acquisti precedenti, ma è una questione giuridica che esula dal presente giudizio. La differenza tra il sistema antecedente la novella e quello successivo alla disciplina transitoria, in relazione agli acquisti successivi a favore di famiglie già costituite, risiede nella circostanza che la soggezione al regime di separazione patrimoniale non è automatica, ma condizionata alla manifestazione di volontà contraria da parte di almeno uno dei coniugi. Presupposto che non può dirsi irragionevole rispetto all'art. 3 della Costituzione.
Ciò posto, va detto che il rinvio disposto dall'art. 1165 c.c. alla disciplina della prescrizione rende applicabile alla materia de qua gli artt. 2943 e ss. del Codice civile. Segnatamente, a mente dell'art. 2944 c.c., il decorso del tempo utile ad usucapire è interrotto “dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Sebbene astrattamente il comproprietario possa usucapire il bene comune (Cass. Civ., sez. II, sent. 22 luglio 2003, n. 11419), la giurisprudenza di legittimità, con motivazioni estendibili alla
Pag. 8 a 15 R. G. 20058/2019
comunione ordinaria (art. 1116 c.c.), ha “escluso che lo stesso atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria possa interrompere il decorso del tempo utile all'usucapione da parte del convenuto, tale atto non essendo rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso ad usucapionem (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 6785 del 21/03/2014 - Rv. 630156 - 01), a meno che il possessore, aderendo alla domanda di divisione, riconosca l'altrui proprietà del bene (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 19706 del 18/09/2014 - Rv. 632364 -01)” (Cass. Civ., sez. II, ord. 8 giugno 2022, n. 18544).
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione relativa ai beni oggetto della domanda di usucapione
(cfr. allegato n. 13 della memoria istruttoria depositata dalla convenuta il 18 settembre 2020), in ciò mostrando di riconoscere la comproprietà della convenuta sugli stessi, anche avuto riguardo alla conseguente richiesta di assegnazione esclusiva, non rilevando che, limitatamente ad alcuni immobili, sia rivolta in proprio favore, in quanto l'attribuzione degli immobili non divisibili è uno degli esiti del giudizio e non sconfessa l'altrui comproprietà, ma la sottende.
La divisione è stata disposta con sentenza del Tribunale di Bari n.
2816/2009 (cfr. allegato n. 5 della comparsa di costituzione e risposta), confermata in appello (allegato n. 14 dell'atto di citazione) e passata in giudicato il 28 febbraio 2019 a seguito
Pag. 9 a 15 R. G. 20058/2019
della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione
(allegato n. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, la causa di interruzione della prescrizione permane per tutto il periodo di pendenza del giudizio di divisione, a seguito dell'impulso in ogni grado di giudizio da parte dell'attore.
Interrotto il decorso del tempo utile ad usucapire la proprietà esclusiva dei beni comuni, a nulla rilevano le dichiarazioni contenute nella missiva rivolta dal difensore della convenuta al difensore dell'attore (allegata alla memoria istruttoria depositata dall'attore il 15 settembre 2020), astrattamente sussumibili nella fattispecie della confessione stragiudiziale resa al terzo individuato nella persona del proprio difensore, che è liberamente valutabile in giudizio (art. 2735, comma 1, c.c.).
Tuttavia, tale valutazione di fatto è irrilevante, perché assorbita dalla considerazione che l'attore abbia coltivato il giudizio di divisione anche successivamente alla nota in questione, determinando in ogni caso l'interruzione del termine utile ad usucapire, per mancanza di animus possidendi ad excludendi alios.
Parimenti irrilevante è l'affermazione del godimento esclusivo in capo all'attore contenuta nella sentenza del Tribunale di Bari n.
2816/2009 (cfr. pag. 12 dell'allegato n. 5 della comparsa di costituzione e risposta), atteso che “In tema di compossesso, pertanto, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di
Pag. 10 a 15 R. G. 20058/2019
uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem «e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene» (Cass. n.
19478/2007)” (Cass. Civ., sez. II, ord. 6 novembre 2023, n.
30765). A prescindere dal merito, la sussistenza dell'animus difetta in ragione dell'evidenza della condotta di riconoscimento dell'altrui comproprietà.
Infine, va rigettata la richiesta di acquisizione degli atti relativi al ricorso alla Corte E.D.U., dal momento che ben avrebbero potuto essere già in precedenza prodotti dalla parte ricorrente, nella cui disponibilità si trovano. Peraltro, a prescindere dalla dubbia applicazione retroattiva dell'art. 391 quater c.p.c., nonché dalla considerazione che l'eventuale revocazione del giudicato non sarebbe automatica, ma condizionata dall'accertamento dei presupposti previsti dalla norma, v'è da dire che l'esito del giudizio non impinge il riconoscimento dell'altrui comproprietà implicata dalla domanda divisoria.
Pag. 11 a 15 R. G. 20058/2019
Interrotto il decorso del termine ad usucapionem, la prova testimoniale articolata da parte attrice in atti, oltre che inammissibile per le ragioni già indicate all'udienza del 18 ottobre 2021, è irrilevante, dal momento che all'istante non giova provare di aver posseduto in via esclusiva se non risulta integralmente decorso il lasso temporale previsto dalla legge, interrotto dal riconoscimento dell'altrui comproprietà svolto nei termini e nei modi spiegati.
La domanda riconvenzionale è fondata.
La convenuta ha genericamente chiesto di condannare la controparte al rilascio dei beni meglio descritti nella pronuncia di divisione, non deducendo esplicitamente la causa petendi sottesa. Tuttavia, in ossequio al potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti rilevanti per la decisione, va osservato che il petitum della domanda individuato nel rilascio degli immobili può conseguire alternativamente al positivo esperimento della domanda di restituzione ovvero di rivendica.
Sul punto, in adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si rammenta che “prescindendo dalla qualificazione dell'azione effettuata dalla parte, la domanda di restituzione di un bene, fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso, esula dall'ambito delle azioni
Pag. 12 a 15 R. G. 20058/2019
reali perché non può esser qualificabile come rivendica, bensì come azione personale di rilascio o di restituzione” (Cass. Civ., sez. III, sent. 10 dicembre 2004, n. 23086). Invero, l'attore non ha opposto alcun titolo legittimante la detenzione dei beni in proprietà della convenuta a far data dall'assegnazione all'esito del giudizio divisorio.
Più di recente, la giurisprudenza di merito ha confermato che
“L'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo;
in tal caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Trib. Salerno, sent. 9 settembre 2024, n. 4159).
Orbene, il titolo di proprietà della convenuta in riconvenzionale, per le medesime ragioni sottese al rigetto della domanda di usucapione, è riconosciuto dall'attore, di talché la controparte non agisce in rivendica di un diritto di proprietà che non è qui contestato ed è anteriore al dies a quo dell'altrui illegittima detenzione individuato nello scioglimento della comunione.
Di conseguenza, provata l'appartenenza dei beni alla convenuta
Pag. 13 a 15 R. G. 20058/2019
in virtù dell'assegnazione giudiziale e in difetto di prova di un titolo di legittima detenzione in favore dell'attore, questi va condannato a restituire i beni nella proprietà esclusiva della convenuta, come individuati nella pronuncia di divisione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo valori tendenti ai minimi tariffari dello scaglione sino ad €
52.000,00, attesa la natura documentale della causa e la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4) delle tariffe vigenti da ultimo aggiornate dal D. M.
N. 147 del 13/08/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20058/2019, così provvede:
1. rigetta la domanda principale;
2. accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna a rilasciare in favore della Parte_4
controparte i beni di cui al n. 3 del Parte_1
dispositivo della sentenza n. 2816/2009 del Tribunale di
Bari, ordinandone, quindi, la loro restituzione alla predetta convenuta;
Pt_1
3. condanna al pagamento delle spese Parte_4
processuali, in favore della controparte, e per essa ai procuratori antistatari Avv.ti Salvatore Orsi e Gianalberto
Pag. 14 a 15 R. G. 20058/2019
Caradonna che hanno reso la dichiarazione di rito in atti, che liquida complessivamente, secondo i criteri indicati, in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese esenti per €. 518,00 spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 14/06/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
Got Francesco Montera
Pag. 15 a 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 20058/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente da avv. Orsi e
Caradonna per e avv. Pasanisi per Parte_1 CP_1
; sulla scorta del decreto adottato, ai sensi dell'art. 127
[...]
ter c.p.c., in data 19/02/2025 ai fini della regolamentazione dell'udienza fissata al 22 maggio 2025 per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. disposti con medesimo provvedimento, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 20058/2019 promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
residente in [...], isola di Panarea, C.F._1
via Drauth, elettivamente domiciliato in Lipari (ME), vico Tarpea
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Onofrio Natoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Pasanisi, per procura in atti, ATTORE
Contro
, nata a [...] il 27 Parte_1
ottobre 1946 (c.f. residente in [...]
De Rossi n. 98, elettivamente domiciliata in Lipari (ME), fraz.
Pag. 1 a 15 R. G. 20058/2019
Canneto, via C. Battisti n. 245, presso lo studio dell'Avv.ta Maria
Caterina Ficarra, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianalberto
Caradonna unitamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Orsi, per procura in atti, CONVENUTA avente ad oggetto: usucapione.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n.
69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c.
(ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione, notificato a mezzo posta il 24 giugno 2019, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il
Sig. allegava (a) di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario con la convenuta;
(b) di aver acquistato in costanza di rapporto coniugale, successivamente alla riforma del diritto di famiglia, i beni immobili oggetto di giudizio;
(c) che è stata successivamente dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e lo scioglimento della comunione ordinaria.
L'attore concludeva chiedendo di “dichiarare che tutti gli immobili acquistati dal dott. in data Controparte_1
precedente alla cessazione del regime di comunione legale tra lui e a decorrere dalle rispettive date di Parte_1
Pag. 2 a 15 R. G. 20058/2019
acquisto sono stati posseduti esclusivamente e continuativamente da lui e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. e segg. l'usucapione in suo favore e per
l'effetto il suo acquisto a titolo originario degli stessi ed in particolare i seguenti immobili, tutti nel comune di Lipari (ME), frazione (isola) di Panarea: a) Fabbricato in via Iditella p.t. – in
Catasto di Lipari a fol 03/16. Part.lla 159; b) Terreno in Catasto di
Lipari Sez. D;
Fol. 10 Part.lla 285; seminat.arborato; are 2 c.a.50
R.D. €. 0,65; c) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D;
Fol.10 part.lla
636; Uliveto 2^cl. Are 2 c.a. 30 R.D. €. 0,65; d) Terreno in Catasto
2 c.a. 08; PaParte_2
R.D. €. 0,59; e) Terreno in Catasto di Lipari Sez, D, Fol. 13 part.lla
16 Fichi d'India 2^Cl. Are 4 c.a. 39 R.D. €. 0,39; f) Terreno in
Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 13 part.lla 17 Pascolo cespugl. 1^
Cl. Are 4 c.a. 98; R.D. €.0,05; g) Terreno in Catasto di Lipari Sez.
D; Fol.13 part.lla 364 Are1 c.a.90 €.0,54; h) Terreno Parte_3
in Catasto di Lipari Sez. D, Fol.13 part.lla 367 Are 1 Parte_3
c.a.50 R.D. €.0,43; i) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 13 part.lla 519 Seminat. Are 1 c.a. 10, R.D.€. 0,34; j) CP_2
Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 13 part.lla 593 Seminat.
Are 3 c.a.80 R.D. 1,18; k) Terreno in Catasto di CP_2
Lipari Sez, D, Fol. 13 part.lla 841 Incolto improd. 0 Cl. Are 0 c.a.
72 R.D. 0,01; l) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 14 part.lla
205 Pascolo cesp. 1^ Cl. Are 2 c.a. 10 R.D. €.0,02; m) Terreno in
Pag. 3 a 15 R. G. 20058/2019
Catasto di Lipari Sez. D, Fol.14 part.lla 229 pascolo cesp. 1^ Cl.
Are 3 c.a. 30 R.D. €. 0,03; n) Terreno in Catasto di Lipari Sez.D,
Fol. 16, part.lla 160 Seminat. 1^ Cl. Are 1 c.a.50 R.D. €.0,27; o)
Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 16 part.lla 233 Seminat.
2^ Cl. Are 0 c.a. 29 R.D. €.0,04; p) Terreno in Catasto di Lipari
Sez, D, Fol. 16 part.lla 242 Fichi d'India 1^ Cl. Are 0 c.a. 31 R.D.
€. 0,04; q) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 16 part.lla 243
Fichi d'India 1^ Cl. Are 0 c.a. 25 R.D. €. 0,03; r) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 8 part.lla 116 pascolo cespugl. 1^ Cl. Are 0
c.a. 87 R.D. €. 0,01; s) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 8 part.lla 138 pascolo cespugl. 1^Cl. Are 0 c.a. 42 R.D. 0,00; t)
Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 8 part.lla 163 pascolo cespugl. 1^Cl. Are 3 c.a.0 R.D. €.0,03; u) Terreno in Catasto di
Lipari Sez, D, Fol. 9 part.lla 133 Uliveto 3^ Cl. Are 24 c.a. 80 R.D.
€. 5,04; v) Terreno in Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 9 part.lla 240
Pascolo arborato Cl.0 Are 1 c.a. 80 R.D. €. 0,12; w) Terreno in
Catasto di Lipari Sez. D, Fol. 9 part.lla247 Uliveto 2^ Cl. Are 4 c.a.
10 R.D. €.1,16. Disporre le conseguenziali volturazioni e trascrizioni di legge. 2) con espressa riserva di altro dedurre, produrre ed articolare, nonché in ordine alla richiesta dei termini ex art. 183 comma 6 cpc, e di acquisizione degli atti susseguenti al ricorso alla Corte Europea. 3) condannare , Parte_1
ove si opponga alla presente domanda alle spese e competenze del giudizio e della mediazione che lo ha preceduto, nonché
Pag. 4 a 15 R. G. 20058/2019
dell'emananda sentenza”.
La sig.ra si costituiva in giudizio con atto Parte_1
depositato il 3 dicembre 2019, instando per “1) rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi innanzi rilevati;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il sig. a rilasciare i Controparte_1
beni assegnati alla sig.ra giusta sentenza inter Parte_1
partes del Trib. Bari n. 2816/2009: precisamente i beni che risultano catastalmente individuati sotto i numeri da 1 a 25 dell'elenco pagg. 52-55 della CTU a firma dell'ing. , Per_1
elenco noto alle parti e notificato in allegato a detta sentenza, ad esclusione di quelli sub n. 21 e 22 assegnati al , e di CP_1
consegnarli alla convenuta. 3) Vittoria di spese”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., vigente ratione temporis, erano dichiarate inammissibili le richieste istruttorie di parte attrice e la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, era trasferita alla sede centrale in data 7 dicembre
2022.
Ribadite, quindi, le istanze istruttorie da parte dell'attore e le conclusioni da parte della convenuta, in data 19 febbraio 2025 la causa era rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/05/2025, che si svolgeva in assenza delle parti ed in loro sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., al cui esito è decisa come segue.
Pag. 5 a 15 R. G. 20058/2019
∞ ∞ ∞ ∞
In via pregiudiziale, in rigetto dell'eccezione proposta dall'attore in seno alle note depositate in data 12 maggio 2023, va dichiarata l'ammissibilità della produzione documentale fornita a prova contraria dalla convenuta in uno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., vigente ratione temporis, posto che le
“sole indicazioni di prova contraria” consentite in tale sede non sono circoscritte a quelle costituende, ma ben possono avere ad oggetto anche prove costituite. Il discrimen rispetto alla formulazione dell'art. 183, comma 6, n. 2, che fa espresso riferimento all'”indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”, si risolve nell'oggetto e non già nella natura del mezzo di prova, che nel primo caso si rivolge ai fatti indicati dall'art. 2697 c.c. a fondamento della propria domanda e nel secondo alla confutazione delle circostanze dedotte dalla controparte. Prova ne sia la qualificazione, in entrambi i casi, dell'attività istruttoria con il medesimo lemma (“indicazioni”), che dunque ben può avere riguardo anche alla produzione documentale, la quale ultima nel caso di specie è stata espressamente fatta valere quale prova contraria (arg. ex Cass.
Civ., sez. III, sent. 9 febbraio 2005, n. 2656).
Ancora in via pregiudiziale, in virtù di un'interpretazione sostanziale, possono dirsi ammissibili le note conclusive depositate dalla convenuta il 22 aprile 2025, non essendo stati
Pag. 6 a 15 R. G. 20058/2019
prescritti specifici requisiti tecnico-redazionali, dovendosi intendere che la sinteticità sia connotazione da valutare in rapporto alle concrete esigenze difensive e non secondo limiti quantitativi, non determinati a priori. In questo senso le memorie in questione, cui l'attore ha ampiamente controdedotto, non violano l'altrui diritto di difesa.
Ulteriormente, si osserva che il deposito delle note in questione, immotivatamente contestate, non è stato duplicato, ma la cancelleria, nel rispetto del funzionamento del sistema informatico ministeriale, vi ha associato due annotazioni (la prima riferita alla memoria e la successiva alla nota spese), determinando la creazione di due righe nell'indice storico- cronologico. L'indicazione di un provvedimento quale decreto ovvero ordinanza è, evidentemente, irrilevante giacché non ne muta la natura giuridica.
La domanda principale non è fondata.
A mente dell'art. 228 l. 19 maggio 1975, n. 151, “Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio”. A ben vedere,
Pag. 7 a 15 R. G. 20058/2019
non si pone una questione di diritto intertemporale rispetto ai beni acquistati dopo il regime transitorio della citata disciplina, come nel caso di specie, considerato che la riforma si applica fisiologicamente agli incrementi patrimoniali successivi. È, semmai, la disciplina transitoria biennale a derogare all'art. 11 delle preleggi. L'efficacia retroattiva si può apprezzare in astratto rispetto agli acquisti precedenti, ma è una questione giuridica che esula dal presente giudizio. La differenza tra il sistema antecedente la novella e quello successivo alla disciplina transitoria, in relazione agli acquisti successivi a favore di famiglie già costituite, risiede nella circostanza che la soggezione al regime di separazione patrimoniale non è automatica, ma condizionata alla manifestazione di volontà contraria da parte di almeno uno dei coniugi. Presupposto che non può dirsi irragionevole rispetto all'art. 3 della Costituzione.
Ciò posto, va detto che il rinvio disposto dall'art. 1165 c.c. alla disciplina della prescrizione rende applicabile alla materia de qua gli artt. 2943 e ss. del Codice civile. Segnatamente, a mente dell'art. 2944 c.c., il decorso del tempo utile ad usucapire è interrotto “dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Sebbene astrattamente il comproprietario possa usucapire il bene comune (Cass. Civ., sez. II, sent. 22 luglio 2003, n. 11419), la giurisprudenza di legittimità, con motivazioni estendibili alla
Pag. 8 a 15 R. G. 20058/2019
comunione ordinaria (art. 1116 c.c.), ha “escluso che lo stesso atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria possa interrompere il decorso del tempo utile all'usucapione da parte del convenuto, tale atto non essendo rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso ad usucapionem (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 6785 del 21/03/2014 - Rv. 630156 - 01), a meno che il possessore, aderendo alla domanda di divisione, riconosca l'altrui proprietà del bene (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 19706 del 18/09/2014 - Rv. 632364 -01)” (Cass. Civ., sez. II, ord. 8 giugno 2022, n. 18544).
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione relativa ai beni oggetto della domanda di usucapione
(cfr. allegato n. 13 della memoria istruttoria depositata dalla convenuta il 18 settembre 2020), in ciò mostrando di riconoscere la comproprietà della convenuta sugli stessi, anche avuto riguardo alla conseguente richiesta di assegnazione esclusiva, non rilevando che, limitatamente ad alcuni immobili, sia rivolta in proprio favore, in quanto l'attribuzione degli immobili non divisibili è uno degli esiti del giudizio e non sconfessa l'altrui comproprietà, ma la sottende.
La divisione è stata disposta con sentenza del Tribunale di Bari n.
2816/2009 (cfr. allegato n. 5 della comparsa di costituzione e risposta), confermata in appello (allegato n. 14 dell'atto di citazione) e passata in giudicato il 28 febbraio 2019 a seguito
Pag. 9 a 15 R. G. 20058/2019
della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione
(allegato n. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, la causa di interruzione della prescrizione permane per tutto il periodo di pendenza del giudizio di divisione, a seguito dell'impulso in ogni grado di giudizio da parte dell'attore.
Interrotto il decorso del tempo utile ad usucapire la proprietà esclusiva dei beni comuni, a nulla rilevano le dichiarazioni contenute nella missiva rivolta dal difensore della convenuta al difensore dell'attore (allegata alla memoria istruttoria depositata dall'attore il 15 settembre 2020), astrattamente sussumibili nella fattispecie della confessione stragiudiziale resa al terzo individuato nella persona del proprio difensore, che è liberamente valutabile in giudizio (art. 2735, comma 1, c.c.).
Tuttavia, tale valutazione di fatto è irrilevante, perché assorbita dalla considerazione che l'attore abbia coltivato il giudizio di divisione anche successivamente alla nota in questione, determinando in ogni caso l'interruzione del termine utile ad usucapire, per mancanza di animus possidendi ad excludendi alios.
Parimenti irrilevante è l'affermazione del godimento esclusivo in capo all'attore contenuta nella sentenza del Tribunale di Bari n.
2816/2009 (cfr. pag. 12 dell'allegato n. 5 della comparsa di costituzione e risposta), atteso che “In tema di compossesso, pertanto, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di
Pag. 10 a 15 R. G. 20058/2019
uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem «e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene» (Cass. n.
19478/2007)” (Cass. Civ., sez. II, ord. 6 novembre 2023, n.
30765). A prescindere dal merito, la sussistenza dell'animus difetta in ragione dell'evidenza della condotta di riconoscimento dell'altrui comproprietà.
Infine, va rigettata la richiesta di acquisizione degli atti relativi al ricorso alla Corte E.D.U., dal momento che ben avrebbero potuto essere già in precedenza prodotti dalla parte ricorrente, nella cui disponibilità si trovano. Peraltro, a prescindere dalla dubbia applicazione retroattiva dell'art. 391 quater c.p.c., nonché dalla considerazione che l'eventuale revocazione del giudicato non sarebbe automatica, ma condizionata dall'accertamento dei presupposti previsti dalla norma, v'è da dire che l'esito del giudizio non impinge il riconoscimento dell'altrui comproprietà implicata dalla domanda divisoria.
Pag. 11 a 15 R. G. 20058/2019
Interrotto il decorso del termine ad usucapionem, la prova testimoniale articolata da parte attrice in atti, oltre che inammissibile per le ragioni già indicate all'udienza del 18 ottobre 2021, è irrilevante, dal momento che all'istante non giova provare di aver posseduto in via esclusiva se non risulta integralmente decorso il lasso temporale previsto dalla legge, interrotto dal riconoscimento dell'altrui comproprietà svolto nei termini e nei modi spiegati.
La domanda riconvenzionale è fondata.
La convenuta ha genericamente chiesto di condannare la controparte al rilascio dei beni meglio descritti nella pronuncia di divisione, non deducendo esplicitamente la causa petendi sottesa. Tuttavia, in ossequio al potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti rilevanti per la decisione, va osservato che il petitum della domanda individuato nel rilascio degli immobili può conseguire alternativamente al positivo esperimento della domanda di restituzione ovvero di rivendica.
Sul punto, in adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si rammenta che “prescindendo dalla qualificazione dell'azione effettuata dalla parte, la domanda di restituzione di un bene, fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso, esula dall'ambito delle azioni
Pag. 12 a 15 R. G. 20058/2019
reali perché non può esser qualificabile come rivendica, bensì come azione personale di rilascio o di restituzione” (Cass. Civ., sez. III, sent. 10 dicembre 2004, n. 23086). Invero, l'attore non ha opposto alcun titolo legittimante la detenzione dei beni in proprietà della convenuta a far data dall'assegnazione all'esito del giudizio divisorio.
Più di recente, la giurisprudenza di merito ha confermato che
“L'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo;
in tal caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Trib. Salerno, sent. 9 settembre 2024, n. 4159).
Orbene, il titolo di proprietà della convenuta in riconvenzionale, per le medesime ragioni sottese al rigetto della domanda di usucapione, è riconosciuto dall'attore, di talché la controparte non agisce in rivendica di un diritto di proprietà che non è qui contestato ed è anteriore al dies a quo dell'altrui illegittima detenzione individuato nello scioglimento della comunione.
Di conseguenza, provata l'appartenenza dei beni alla convenuta
Pag. 13 a 15 R. G. 20058/2019
in virtù dell'assegnazione giudiziale e in difetto di prova di un titolo di legittima detenzione in favore dell'attore, questi va condannato a restituire i beni nella proprietà esclusiva della convenuta, come individuati nella pronuncia di divisione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo valori tendenti ai minimi tariffari dello scaglione sino ad €
52.000,00, attesa la natura documentale della causa e la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4) delle tariffe vigenti da ultimo aggiornate dal D. M.
N. 147 del 13/08/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20058/2019, così provvede:
1. rigetta la domanda principale;
2. accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna a rilasciare in favore della Parte_4
controparte i beni di cui al n. 3 del Parte_1
dispositivo della sentenza n. 2816/2009 del Tribunale di
Bari, ordinandone, quindi, la loro restituzione alla predetta convenuta;
Pt_1
3. condanna al pagamento delle spese Parte_4
processuali, in favore della controparte, e per essa ai procuratori antistatari Avv.ti Salvatore Orsi e Gianalberto
Pag. 14 a 15 R. G. 20058/2019
Caradonna che hanno reso la dichiarazione di rito in atti, che liquida complessivamente, secondo i criteri indicati, in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese esenti per €. 518,00 spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 14/06/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
Got Francesco Montera
Pag. 15 a 15