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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1706/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv A. Trifone
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
OGGETTO: opposizione ad Avviso di Addebito 303 2024
00010516 12 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L sostiene la propria pretesa, relativa al versamento di contributi per la CP_1
«Gestione Commercio » «da marzo 2023 a settembre 2023», deducendo che il CP_1
ricorrente ha «richiesto, con PEC .. del 12/03/2024 (doc. n. 3), la sola sospensione dell'obbligo contributivo, relativamente ai periodo di provata impossibilità di esercizio dell'attività commerciale causata dalla detenzione in Svizzera da febbraio
2021 a febbraio 2023»; deduce che la posizione del ricorrente - il quale era stato iscritto «a domanda, con decorrenza 01/06/2011, in quanto titolare di ditta individuale esercente l'attività sub agente assicurativo in Fabriano…. impresa pagina 1 di 3 individuale risulta cessata in data 31/12/2013» - è rimasta «attiva in quanto, lo stesso era socio della SRL VIS AUREA CF» Parte_1
2. Tuttavia lo stesso ammette di aver in seguito appreso che anche l'attività di CP_2
tale Srl «poi trasferita dal 26/04/2016 come unità locale in provincia di Milano» risulta «cessata d'ufficio dal Conservatore con decorrenza 24/07/2022» (dovendosi pertanto ritenere sussistenti i «requisiti di iscrizione, requisiti …. sino alla data del
24.07.2022).
3. La pretesa per il periodo in oggetto si deve pertanto ritenere infondata laddove «la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma» (Cass.8651/810).
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la compensazione delle spese trova giustificazione nel fatto che il ricorrente – il quale in giudizio sostiene di non aver più svolto attività lavorativa dal 31/1/14 all'«ultimo quadrimestre 2023» nel quale ha «trovato lavoro
… come co.co.co» per ritrovarsi poi «in disoccupazione .. nel primo trimestre
2024»: accennando alla esistenza di una «comunicazione eseguita illo tempore» con cui aveva chiesto « la chiusura di tutte le posizioni fiscali e contributive», di cui non sarebbe « riuscito ad entrare in possesso per l'edizione al Giudice» - nemmeno con la «istanza di autotutela» del 26\1\24 (doc.3 ) ha colto l'occasione per CP_1
comunicare debitamente di aver cessato totalmente e da tempo l'attività che giustificasse la permanenza della iscrizione alla «gestione Commercianti» (né ha richiamato alcuna precedente comunicazione), e ha segnalato invece la mera
«sospensione della attività aziendale» dovuta al fatto di non aver «svolto alcuna attività nel periodo 01/02/2022-24/03/2023, avendo avuto un provvedimento di carcerazione».
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA non dovuta la somma di cui all'opposto avviso
COMPENSA tra le parti le spese di lite
Ancona, 14/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1706/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv A. Trifone
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
OGGETTO: opposizione ad Avviso di Addebito 303 2024
00010516 12 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L sostiene la propria pretesa, relativa al versamento di contributi per la CP_1
«Gestione Commercio » «da marzo 2023 a settembre 2023», deducendo che il CP_1
ricorrente ha «richiesto, con PEC .. del 12/03/2024 (doc. n. 3), la sola sospensione dell'obbligo contributivo, relativamente ai periodo di provata impossibilità di esercizio dell'attività commerciale causata dalla detenzione in Svizzera da febbraio
2021 a febbraio 2023»; deduce che la posizione del ricorrente - il quale era stato iscritto «a domanda, con decorrenza 01/06/2011, in quanto titolare di ditta individuale esercente l'attività sub agente assicurativo in Fabriano…. impresa pagina 1 di 3 individuale risulta cessata in data 31/12/2013» - è rimasta «attiva in quanto, lo stesso era socio della SRL VIS AUREA CF» Parte_1
2. Tuttavia lo stesso ammette di aver in seguito appreso che anche l'attività di CP_2
tale Srl «poi trasferita dal 26/04/2016 come unità locale in provincia di Milano» risulta «cessata d'ufficio dal Conservatore con decorrenza 24/07/2022» (dovendosi pertanto ritenere sussistenti i «requisiti di iscrizione, requisiti …. sino alla data del
24.07.2022).
3. La pretesa per il periodo in oggetto si deve pertanto ritenere infondata laddove «la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma» (Cass.8651/810).
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la compensazione delle spese trova giustificazione nel fatto che il ricorrente – il quale in giudizio sostiene di non aver più svolto attività lavorativa dal 31/1/14 all'«ultimo quadrimestre 2023» nel quale ha «trovato lavoro
… come co.co.co» per ritrovarsi poi «in disoccupazione .. nel primo trimestre
2024»: accennando alla esistenza di una «comunicazione eseguita illo tempore» con cui aveva chiesto « la chiusura di tutte le posizioni fiscali e contributive», di cui non sarebbe « riuscito ad entrare in possesso per l'edizione al Giudice» - nemmeno con la «istanza di autotutela» del 26\1\24 (doc.3 ) ha colto l'occasione per CP_1
comunicare debitamente di aver cessato totalmente e da tempo l'attività che giustificasse la permanenza della iscrizione alla «gestione Commercianti» (né ha richiamato alcuna precedente comunicazione), e ha segnalato invece la mera
«sospensione della attività aziendale» dovuta al fatto di non aver «svolto alcuna attività nel periodo 01/02/2022-24/03/2023, avendo avuto un provvedimento di carcerazione».
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA non dovuta la somma di cui all'opposto avviso
COMPENSA tra le parti le spese di lite
Ancona, 14/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3