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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2635/2021 R.G.A.C.
CON OGGETTO appello avverso sentenza giudice di pace – risarcimento danni;
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Poggiomarino (NA), alla via Di Vittorio n. 4, ivi elettivamente domiciliato alla via Don Milani n.
25, presso lo studio dell'avv. Francesco Nappo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione del presente grado di giudizio;
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) Controparte_1
alla via Marocchesa n. 14., P.IVA: elettivamente domiciliata in Pompei (NA) alla P.IVA_1
Via Nolana n. 44, presso lo studio dell'avv. Coppola Tiziana in virtù di procura generale alle liti agli atti del giudizio;
APPELLATA
NONCHÉ
, C.F.: , residente in [...] C.F._2
Cangiani, n. 21;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.12.2024:
parte appellante si riportava ai motivi dell'atto di appello ed alle richieste in esso formulate, nonché all'originario atto di citazione ed a tutti i verbali di causa del primo grado, chiedendone il totale accoglimento con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio. Impugnava e contestava, per quanto di ragione tutto quanto ex adverso, prodotto, dedotto, richiesto ed eccepito.
Chiedeva che la causa venisse decisa.
Parte appellata, , si riportava ai propri scritti difensivi, impugnava per quanto di Controparte_1 ragione l'esito della CTU depositata chiedendo espressamente che il giudice ne disattendesse le risultanze. Nell'impugnare ogni avversa eccezione e difesa, insisteva per il rigetto dell'appello così come proposto dal signor chiedendo la conferma della appellata sentenza con vittoria Parte_1 di spese ed onorari di giudizio. Nell'impugnare ogni avversa difesa chiedeva la concessione dei termini per il deposito di memorie difensive;
in subordine chiedeva che la causa venisse decisa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il fatto storico alla base della domanda risarcitoria proposta, in violazione dell'art. 2697 c.c.
A tal uopo l'appellante deduceva che con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, conveniva in giudizio e la in persona del l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente proprietario-conducente ed impresa assicuratrice del motoveicolo Honda, tg.
SA133294, al fine di sentir condannare l'impresa assicuratrice al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 141, d.lgs n. 209/2005, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Terzigno (NA) alla via Giordano, alle ore 16:30 circa, allorquando nel percorrere in qualità di terzo trasportato a bordo di tale veicolo la via San Michele, non si arrestava al segnale di Stop ivi posto ed urtava il veicolo Honda SH, tg. EG03148, di proprietà di . Controparte_3
In seguito all'urto, l'attore trasportato rovinava al suolo unitamente al conducente riportando lesioni personali, come risulta dal referto n.1971/2017 del P.S. del presidio ospedaliero “Casa di salute Santa Lucia” di S. PE Vesuviano (NA), quali: “trauma facciale con FLC mento dx, FLC palmo mano sx, rottura di frenulo, trauma contusivo distorsivo spalla e ginocchio sx”.
Il danneggiato attivava la procedura di risarcimento diretto nei confronti della Controparte_1 in persona del l.r.p.t., impresa assicuratrice del motoveicolo incidentato, ai sensi degli artt. 141 e s.s.
D.Lgs. 209/2005 e art. 22 L. 990/69, senza ottenere riscontro alcuno, pertanto avanzava la domanda in via giudiziale presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
All'esito del giudizio di primo grado, durante il quale veniva escusso un unico teste di parte attrice, il giudice di prime cure rigettava la domanda poiché riteneva non provato il fatto dannoso e le conseguenze dannose, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con compensazione delle spese di lite. Nel dettaglio, riteneva la deposizione testimoniale “generica, evasiva e superficiale in relazione al verificarsi dell'evento dannoso de quo”.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado accertando la fondatezza del fatto dannoso, provato in via testimoniale, e delle conseguenze dannose provate mediante documentazione medica agli atti del giudizio e c.t.u. medica da disporsi nel corso del giudizio, riconoscendo all'attore un danno biologico derivante dal sinistro stradale occorsogli quantificato in € 19.000,00, comprensivo di danno morale, oltre danno patrimoniale, spese mediche, interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Il tutto oltre condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato in lite (notifica Controparte_2 perfezionatasi in data 10.05.2021 mediante consegna a mani di familiare convivente ed invio della Parte
), pertanto, deve essere dichiarato contumace.
in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio impugnando l'atto di appello Controparte_1 poiché infondato in fatto ed in diritto ed eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., considerata la genericità dei danni richiesti;
inoltre, deduceva la correttezza della motivazione addotta dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata. Dunque, l'appellata instava per il rigetto dell'atto di appello con conferma della sentenza impugnata oltre condanna delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Espletata una c.t.u. medico legale ad opera del dott. , la causa veniva rinviata Persona_1 all'udienza del 2 dicembre 2024 e quindi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, trattenuta in decisione previa concessione alle parti di un termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per memorie di replica.
In via preliminare, va osservato che si considera passato in giudicato il capo della sentenza appellata relativo al profilo della proponibilità della domanda, atteso che non è stato specifico oggetto di gravame.
Ancora, in via preliminare, va rilevata la tempestività dell'atto di appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 04.05.2021 all'impresa assicuratrice in persona Controparte_1 del l.r.p.t., nel termine di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado del 10.03.2021; parimenti tempestiva la costituzione dell'appellante, avvenuta in data
10.05.2021.
L'eccezione formulata in rito dall'appellata e relativa alla eccepita nullità dell'atto di citazione in appello per genericità del petitum, va rigettata poiché infondata.
Invero, la richiesta risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali subiti dall'appellante è articolata e supportata dalla documentazione medica prodotta in primo grado, (cfr. fascicolo di parte attorea di primo grado), e segnatamente dal referto di Pronto Soccorso e dalla perizia medico legale di parte redatta dal dott. , in cui vengono indicati analiticamente le componenti del danno Per_2 biologico richiesto.
Nel merito, l'appellante deduce la fondatezza della pretesa risarcitoria sulla base del materiale probatorio raccolto e formato in giudizio.
L'appello così come articolato merita di essere accolto.
In primo luogo, il Giudice di prime cure rileva la mancata corrispondenza tra il nome del teste indicato all'atto di richiesta di ammissione del teste stesso ed al momento della sua identificazione in sede di escussione. Tuttavia, deve condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui questa discrepanza costituisca un mero errore materiale, poiché le dichiarazioni del teste rese all'udienza del 6.9.2019 risultano sottoscritte da - soggetto peraltro debitamente identificato la CP_4 momento dell'escussione testimoniale-, stesso nominativo indicato all'udienza precedente del 22.03.2019, (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado).
In secondo luogo, secondo l'apprezzamento del Giudice di Pace, le dichiarazioni testimoniali sono generiche rispetto al punto in cui si trovava il teste rispetto ai motoveicoli coinvolti, rispetto alla condotta di guida dei conducenti dei ridetti veicoli, nonché riguardo al proprio comportamento in seguito al sinistro.
Ebbene, tali considerazioni non possono essere condivise poiché il teste specifica di trovarsi a bordo della propria autovettura, parcheggiata in posizione frontale rispetto al sinistro e precisamente in senso di marcia inverso rispetto al motoveicolo Honda SH, proveniente da via Giordano in Terzigno
(NA) con direzione Poggiomarino/Via Nazionale, con la precisazione ulteriore che via Giordano in quel tratto è a doppio senso di marcia, quindi risulta verosimile che il teste potesse essere parcheggiato con la propria autovettura.
In via ulteriore, rispetto alla condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti, afferma che CP_2
conducente dell'Honda, non rispettava il segnale di stop ed andava a travolgere il
[...] motoveicolo Honda SH provocandone la caduta la suolo. Per effetto di tale condotta, anche il motoveicolo Honda rovinava al suolo unitamente ai passeggeri causando loro lesioni personali attenuate dall'utilizzo del casco protettivo.
Inoltre, riguardo al comportamento tenuto in seguito alla collisione, affermava di CP_4 aver lasciato il proprio recapito telefonico al conducente del motoveicolo Honda rimasto sul posto, mentre il danneggiato veniva trasportato all'ospedale.
Infine, le dichiarazioni testimoniali precisano che si trovava a bordo del motoveicolo Honda Pt_1 come trasportato e che in seguito alla caduta al suolo dovuta all'impatto con il motoveicolo Honda SH “lamentava dolori alla spalla ed al ginocchio e perdeva sangue dalle mani e dalla bocca”.
Tale ultima affermazione trova riscontro nella documentazione sanitaria fornita dai medici del presidio di Pronto Soccorso sito in S. PE Vesuviano (NA), considerato l'accertamento di lesioni alle medesime parti del corpo.
Dunque, la deposizione testimoniale valutata nel suo complesso risulta precisa, circostanziata e dunque attendibile, utile a fondare il convincimento circa la veridicità del fatto dannoso verificatosi e delle relative conseguenze dannose occorse ad . Pt_1
La sussistenza del nesso causale tra fatto e danni è comprovata anche dalle conclusioni cui perviene il perito incaricato nel secondo grado di giudizio, il quale, afferma la compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate sulla base del criterio cronologico, topografico, qualità e quantità del trauma nonché dell'esclusione di altre cause.
Tale elaborato risulta pienamente condivisibile, siccome adeguatamente motivato quanto a criteri applicati ed alle fonti di convincimento assunte dal C.T.U., di conseguenza, va posto alla base della decisione anche per quanto riguarda i danni patiti dall'appellante.
Nel dettaglio, il c.t.u. dott. all'esito degli accertamenti clinico-strumentali, in base alle Per_1 attuali conoscenze scientifiche ed all'esperienza maturata in fattispecie omologhe, affermava che in conseguenza del sinistro all'appellante residuava una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di giorni
7 (sette) al 75%, di giorni 20 (venti) ad un valore medio del 50% e ulteriori giorni 20 (venti) al 25% oltre una permanente riduzione dell'integrità psico-fisica da valutarsi con una percentuale d'invalidità paria al 5% (cinque) della totale, tenuto conto della comparazione tra stato anteriore e stato posteriore del periziato rispetto al fatto dannoso.
Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro (verificatosi in data 10.09.2017) Parte_1 essendo nato il [...], aveva 33 anni, sulla base del D.M. 16/07/2024 (trattandosi di liquidazione da doversi effettuare all'attualità), all'appellante vanno riconosciuti 5 punti di invalidità permanente pari a complessivi € 7.406,31.
Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di ultima formazione, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo
2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto (10.09.2017) e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Inoltre, il c.t.u. accerta l'assenza di ripercussioni sulla sfera somato-psichica dell'appellante oltre che la mancata compromissione della capacità lavorativa generica e/o specifica.
In merito, nulla va riconosciuto a titolo di danno (recte, sofferenza) morale, se solo si considera che,
a seguito delle statuizioni adottate dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 26972 dell'11.11.2009), nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato (nel caso di specie, di lesioni colpose), la sofferenza morale può essere in sé risarcita solo allorquando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti (ad es., dalla persona diffamata o lesa nella identità personale) senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Laddove, invece, siano dedotte, come nella fattispecie in esame, tali conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico (del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, costituisce componente), con la conseguenza che la congiunta attribuzione dei due danni in tale evenienza determinerebbe (contra Cass. 13.1.2009, n.479) una duplicazione di risarcimento.
Il giudice dovrà pertanto procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, solo nella prima evenienza. Orbene, nel caso di specie non ha dedotto Parte_1 le sofferenze morali non ricomprese nel danno biologico che avrebbe subìto in conseguenza dell'incidente di cui è stata coinvolta.
Parimenti, nulla va riconosciuto a titolo di danni patrimoniali, poiché alcun danno specifico è stato lamentato e provato dall'appellante, difatti, la domanda è stata posta in via generica.
Infine, quanto alle spese mediche sostenute dal paziente e allegate al fascicolo, risulta condivisibile la quantificazione operata dal c.t.u., non contestata dall'appellante, di € 102,00, sostenute per l'effettuazione degli esami RM al ginocchio sx ed ecografia alla spalla sx, valutate come congrue e necessarie per il percorso clinico-terapeutico, non risultando ulteriori fatture. L'appello proposto, pertanto, va accolto nei limiti di cui in parte motiva, con conseguente riforma della sentenza gravata.
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese del doppio grado di giudizio si liquidano, in base all'esito complessivo della lite secondo il principio della soccombenza, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed €
26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 per il primo grado di giudizio e di cui al D.M. 147/2022 per il secondo grado, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Le spese di c.t.u., limitate in mancanza di apposita istanza di liquidazione, al solo importo dell'acconto di € 300,00 disposto con ordinanza dell'11.04.2024, vengono definitivamente poste a carico degli appellati soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 956/2021 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Torre Annunziata e depositata in data 10.03.2021 nei limiti e per le causali di cui in motivazione;
b) per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condanna - in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.- e al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
, della somma di € 7.406,31 oltre spese mediche quantificate in € 102,00 ed interessi legali
[...] sulla somma inizialmente devalutata alla data del 10.09.2017 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici I.s.t.a.t., nonché interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sulla somma così ottenuta;
c) in riforma del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, condanna la
- in persona del legale rappresentante p.t.- e al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese relative al primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.102,50 (€ 202,50 per fase di studio, € 167,50 per fase introduttiva, € 378,00 per fase istruttoria ed € 354,50 per fase conclusionale), ed € 131,98 per spese vive, (€ 27,00 per diritti, € 98,00 per contributo unificato, €
6,98 per notifica al responsabile civile) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario nella misura del
15% come per legge;
d) condanna la in persona del legale rappresentante p.t.- e Controparte_5 CP_2 al pagamento delle spese della presente fase di appello che liquida in complessivi €
[...]
2.538,50 per compensi (di cui € 459,50 per fase di studio, € 388,50 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 850,50 per fase conclusionale) ed € 184,65 per spese vive, (di cui € 27,00 per diritti, € 147,00 per contributo unificato, € 10,65 per notifica al responsabile civile) oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
e) dispone che le somme, come liquidate al capo che precede ed al capo c), vengano versate direttamente in favore dell'avv. Francesco Nappo per dichiarato anticipo;
f) pone le spese di C.T.U., come liquidate in atti, definitivamente a carico della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e di .
[...] Controparte_2
Così deciso in Torre Annunziata, li 13.03.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2635/2021 R.G.A.C.
CON OGGETTO appello avverso sentenza giudice di pace – risarcimento danni;
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Poggiomarino (NA), alla via Di Vittorio n. 4, ivi elettivamente domiciliato alla via Don Milani n.
25, presso lo studio dell'avv. Francesco Nappo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione del presente grado di giudizio;
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) Controparte_1
alla via Marocchesa n. 14., P.IVA: elettivamente domiciliata in Pompei (NA) alla P.IVA_1
Via Nolana n. 44, presso lo studio dell'avv. Coppola Tiziana in virtù di procura generale alle liti agli atti del giudizio;
APPELLATA
NONCHÉ
, C.F.: , residente in [...] C.F._2
Cangiani, n. 21;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.12.2024:
parte appellante si riportava ai motivi dell'atto di appello ed alle richieste in esso formulate, nonché all'originario atto di citazione ed a tutti i verbali di causa del primo grado, chiedendone il totale accoglimento con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio. Impugnava e contestava, per quanto di ragione tutto quanto ex adverso, prodotto, dedotto, richiesto ed eccepito.
Chiedeva che la causa venisse decisa.
Parte appellata, , si riportava ai propri scritti difensivi, impugnava per quanto di Controparte_1 ragione l'esito della CTU depositata chiedendo espressamente che il giudice ne disattendesse le risultanze. Nell'impugnare ogni avversa eccezione e difesa, insisteva per il rigetto dell'appello così come proposto dal signor chiedendo la conferma della appellata sentenza con vittoria Parte_1 di spese ed onorari di giudizio. Nell'impugnare ogni avversa difesa chiedeva la concessione dei termini per il deposito di memorie difensive;
in subordine chiedeva che la causa venisse decisa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il fatto storico alla base della domanda risarcitoria proposta, in violazione dell'art. 2697 c.c.
A tal uopo l'appellante deduceva che con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, conveniva in giudizio e la in persona del l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente proprietario-conducente ed impresa assicuratrice del motoveicolo Honda, tg.
SA133294, al fine di sentir condannare l'impresa assicuratrice al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 141, d.lgs n. 209/2005, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Terzigno (NA) alla via Giordano, alle ore 16:30 circa, allorquando nel percorrere in qualità di terzo trasportato a bordo di tale veicolo la via San Michele, non si arrestava al segnale di Stop ivi posto ed urtava il veicolo Honda SH, tg. EG03148, di proprietà di . Controparte_3
In seguito all'urto, l'attore trasportato rovinava al suolo unitamente al conducente riportando lesioni personali, come risulta dal referto n.1971/2017 del P.S. del presidio ospedaliero “Casa di salute Santa Lucia” di S. PE Vesuviano (NA), quali: “trauma facciale con FLC mento dx, FLC palmo mano sx, rottura di frenulo, trauma contusivo distorsivo spalla e ginocchio sx”.
Il danneggiato attivava la procedura di risarcimento diretto nei confronti della Controparte_1 in persona del l.r.p.t., impresa assicuratrice del motoveicolo incidentato, ai sensi degli artt. 141 e s.s.
D.Lgs. 209/2005 e art. 22 L. 990/69, senza ottenere riscontro alcuno, pertanto avanzava la domanda in via giudiziale presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
All'esito del giudizio di primo grado, durante il quale veniva escusso un unico teste di parte attrice, il giudice di prime cure rigettava la domanda poiché riteneva non provato il fatto dannoso e le conseguenze dannose, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con compensazione delle spese di lite. Nel dettaglio, riteneva la deposizione testimoniale “generica, evasiva e superficiale in relazione al verificarsi dell'evento dannoso de quo”.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado accertando la fondatezza del fatto dannoso, provato in via testimoniale, e delle conseguenze dannose provate mediante documentazione medica agli atti del giudizio e c.t.u. medica da disporsi nel corso del giudizio, riconoscendo all'attore un danno biologico derivante dal sinistro stradale occorsogli quantificato in € 19.000,00, comprensivo di danno morale, oltre danno patrimoniale, spese mediche, interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Il tutto oltre condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato in lite (notifica Controparte_2 perfezionatasi in data 10.05.2021 mediante consegna a mani di familiare convivente ed invio della Parte
), pertanto, deve essere dichiarato contumace.
in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio impugnando l'atto di appello Controparte_1 poiché infondato in fatto ed in diritto ed eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., considerata la genericità dei danni richiesti;
inoltre, deduceva la correttezza della motivazione addotta dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata. Dunque, l'appellata instava per il rigetto dell'atto di appello con conferma della sentenza impugnata oltre condanna delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Espletata una c.t.u. medico legale ad opera del dott. , la causa veniva rinviata Persona_1 all'udienza del 2 dicembre 2024 e quindi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, trattenuta in decisione previa concessione alle parti di un termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per memorie di replica.
In via preliminare, va osservato che si considera passato in giudicato il capo della sentenza appellata relativo al profilo della proponibilità della domanda, atteso che non è stato specifico oggetto di gravame.
Ancora, in via preliminare, va rilevata la tempestività dell'atto di appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 04.05.2021 all'impresa assicuratrice in persona Controparte_1 del l.r.p.t., nel termine di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado del 10.03.2021; parimenti tempestiva la costituzione dell'appellante, avvenuta in data
10.05.2021.
L'eccezione formulata in rito dall'appellata e relativa alla eccepita nullità dell'atto di citazione in appello per genericità del petitum, va rigettata poiché infondata.
Invero, la richiesta risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali subiti dall'appellante è articolata e supportata dalla documentazione medica prodotta in primo grado, (cfr. fascicolo di parte attorea di primo grado), e segnatamente dal referto di Pronto Soccorso e dalla perizia medico legale di parte redatta dal dott. , in cui vengono indicati analiticamente le componenti del danno Per_2 biologico richiesto.
Nel merito, l'appellante deduce la fondatezza della pretesa risarcitoria sulla base del materiale probatorio raccolto e formato in giudizio.
L'appello così come articolato merita di essere accolto.
In primo luogo, il Giudice di prime cure rileva la mancata corrispondenza tra il nome del teste indicato all'atto di richiesta di ammissione del teste stesso ed al momento della sua identificazione in sede di escussione. Tuttavia, deve condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui questa discrepanza costituisca un mero errore materiale, poiché le dichiarazioni del teste rese all'udienza del 6.9.2019 risultano sottoscritte da - soggetto peraltro debitamente identificato la CP_4 momento dell'escussione testimoniale-, stesso nominativo indicato all'udienza precedente del 22.03.2019, (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado).
In secondo luogo, secondo l'apprezzamento del Giudice di Pace, le dichiarazioni testimoniali sono generiche rispetto al punto in cui si trovava il teste rispetto ai motoveicoli coinvolti, rispetto alla condotta di guida dei conducenti dei ridetti veicoli, nonché riguardo al proprio comportamento in seguito al sinistro.
Ebbene, tali considerazioni non possono essere condivise poiché il teste specifica di trovarsi a bordo della propria autovettura, parcheggiata in posizione frontale rispetto al sinistro e precisamente in senso di marcia inverso rispetto al motoveicolo Honda SH, proveniente da via Giordano in Terzigno
(NA) con direzione Poggiomarino/Via Nazionale, con la precisazione ulteriore che via Giordano in quel tratto è a doppio senso di marcia, quindi risulta verosimile che il teste potesse essere parcheggiato con la propria autovettura.
In via ulteriore, rispetto alla condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti, afferma che CP_2
conducente dell'Honda, non rispettava il segnale di stop ed andava a travolgere il
[...] motoveicolo Honda SH provocandone la caduta la suolo. Per effetto di tale condotta, anche il motoveicolo Honda rovinava al suolo unitamente ai passeggeri causando loro lesioni personali attenuate dall'utilizzo del casco protettivo.
Inoltre, riguardo al comportamento tenuto in seguito alla collisione, affermava di CP_4 aver lasciato il proprio recapito telefonico al conducente del motoveicolo Honda rimasto sul posto, mentre il danneggiato veniva trasportato all'ospedale.
Infine, le dichiarazioni testimoniali precisano che si trovava a bordo del motoveicolo Honda Pt_1 come trasportato e che in seguito alla caduta al suolo dovuta all'impatto con il motoveicolo Honda SH “lamentava dolori alla spalla ed al ginocchio e perdeva sangue dalle mani e dalla bocca”.
Tale ultima affermazione trova riscontro nella documentazione sanitaria fornita dai medici del presidio di Pronto Soccorso sito in S. PE Vesuviano (NA), considerato l'accertamento di lesioni alle medesime parti del corpo.
Dunque, la deposizione testimoniale valutata nel suo complesso risulta precisa, circostanziata e dunque attendibile, utile a fondare il convincimento circa la veridicità del fatto dannoso verificatosi e delle relative conseguenze dannose occorse ad . Pt_1
La sussistenza del nesso causale tra fatto e danni è comprovata anche dalle conclusioni cui perviene il perito incaricato nel secondo grado di giudizio, il quale, afferma la compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate sulla base del criterio cronologico, topografico, qualità e quantità del trauma nonché dell'esclusione di altre cause.
Tale elaborato risulta pienamente condivisibile, siccome adeguatamente motivato quanto a criteri applicati ed alle fonti di convincimento assunte dal C.T.U., di conseguenza, va posto alla base della decisione anche per quanto riguarda i danni patiti dall'appellante.
Nel dettaglio, il c.t.u. dott. all'esito degli accertamenti clinico-strumentali, in base alle Per_1 attuali conoscenze scientifiche ed all'esperienza maturata in fattispecie omologhe, affermava che in conseguenza del sinistro all'appellante residuava una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di giorni
7 (sette) al 75%, di giorni 20 (venti) ad un valore medio del 50% e ulteriori giorni 20 (venti) al 25% oltre una permanente riduzione dell'integrità psico-fisica da valutarsi con una percentuale d'invalidità paria al 5% (cinque) della totale, tenuto conto della comparazione tra stato anteriore e stato posteriore del periziato rispetto al fatto dannoso.
Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro (verificatosi in data 10.09.2017) Parte_1 essendo nato il [...], aveva 33 anni, sulla base del D.M. 16/07/2024 (trattandosi di liquidazione da doversi effettuare all'attualità), all'appellante vanno riconosciuti 5 punti di invalidità permanente pari a complessivi € 7.406,31.
Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di ultima formazione, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo
2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto (10.09.2017) e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Inoltre, il c.t.u. accerta l'assenza di ripercussioni sulla sfera somato-psichica dell'appellante oltre che la mancata compromissione della capacità lavorativa generica e/o specifica.
In merito, nulla va riconosciuto a titolo di danno (recte, sofferenza) morale, se solo si considera che,
a seguito delle statuizioni adottate dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 26972 dell'11.11.2009), nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato (nel caso di specie, di lesioni colpose), la sofferenza morale può essere in sé risarcita solo allorquando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti (ad es., dalla persona diffamata o lesa nella identità personale) senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Laddove, invece, siano dedotte, come nella fattispecie in esame, tali conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico (del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, costituisce componente), con la conseguenza che la congiunta attribuzione dei due danni in tale evenienza determinerebbe (contra Cass. 13.1.2009, n.479) una duplicazione di risarcimento.
Il giudice dovrà pertanto procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, solo nella prima evenienza. Orbene, nel caso di specie non ha dedotto Parte_1 le sofferenze morali non ricomprese nel danno biologico che avrebbe subìto in conseguenza dell'incidente di cui è stata coinvolta.
Parimenti, nulla va riconosciuto a titolo di danni patrimoniali, poiché alcun danno specifico è stato lamentato e provato dall'appellante, difatti, la domanda è stata posta in via generica.
Infine, quanto alle spese mediche sostenute dal paziente e allegate al fascicolo, risulta condivisibile la quantificazione operata dal c.t.u., non contestata dall'appellante, di € 102,00, sostenute per l'effettuazione degli esami RM al ginocchio sx ed ecografia alla spalla sx, valutate come congrue e necessarie per il percorso clinico-terapeutico, non risultando ulteriori fatture. L'appello proposto, pertanto, va accolto nei limiti di cui in parte motiva, con conseguente riforma della sentenza gravata.
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese del doppio grado di giudizio si liquidano, in base all'esito complessivo della lite secondo il principio della soccombenza, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed €
26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 per il primo grado di giudizio e di cui al D.M. 147/2022 per il secondo grado, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Le spese di c.t.u., limitate in mancanza di apposita istanza di liquidazione, al solo importo dell'acconto di € 300,00 disposto con ordinanza dell'11.04.2024, vengono definitivamente poste a carico degli appellati soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 956/2021 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Torre Annunziata e depositata in data 10.03.2021 nei limiti e per le causali di cui in motivazione;
b) per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condanna - in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.- e al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
, della somma di € 7.406,31 oltre spese mediche quantificate in € 102,00 ed interessi legali
[...] sulla somma inizialmente devalutata alla data del 10.09.2017 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici I.s.t.a.t., nonché interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sulla somma così ottenuta;
c) in riforma del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, condanna la
- in persona del legale rappresentante p.t.- e al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese relative al primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.102,50 (€ 202,50 per fase di studio, € 167,50 per fase introduttiva, € 378,00 per fase istruttoria ed € 354,50 per fase conclusionale), ed € 131,98 per spese vive, (€ 27,00 per diritti, € 98,00 per contributo unificato, €
6,98 per notifica al responsabile civile) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario nella misura del
15% come per legge;
d) condanna la in persona del legale rappresentante p.t.- e Controparte_5 CP_2 al pagamento delle spese della presente fase di appello che liquida in complessivi €
[...]
2.538,50 per compensi (di cui € 459,50 per fase di studio, € 388,50 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 850,50 per fase conclusionale) ed € 184,65 per spese vive, (di cui € 27,00 per diritti, € 147,00 per contributo unificato, € 10,65 per notifica al responsabile civile) oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
e) dispone che le somme, come liquidate al capo che precede ed al capo c), vengano versate direttamente in favore dell'avv. Francesco Nappo per dichiarato anticipo;
f) pone le spese di C.T.U., come liquidate in atti, definitivamente a carico della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e di .
[...] Controparte_2
Così deciso in Torre Annunziata, li 13.03.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello