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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/10/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7271/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 28.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7271/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to alla VIA F. NAPOLITANO NOLA pres- Parte_1
so lo studio dell'Avv. MANZI ANDREA, dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, elett.te dom.to alla CO VI NU Controparte_1
N. 31 SAVIANO presso lo studio dell'Avv. DE RISI GIUSEPPINA, dal quale è
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
1
avente ad oggetto: risarcimento danni sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allo scopo di ottenere la condanna del convenuto al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incolpevole affidamento dalla stessa riposto nella legittimità del titolo abilitativo rilasciato dal Comune - avente ad oggetto l'edificazione di un fabbricato rurale presso il fondo di cui l'attrice è
proprietaria – successivamente annullato in via di autotutela dallo stesso ente,
con relativo ordine di demolizione.
In via del tutto preliminare, deve essere affermata la giurisdizione, in materia, del giudice ordinario. Depone in tal senso, la recente pronuncia del supremo conses-
so della Corte di legittimità, il quale, confermando i propri precedenti orienta-
menti, ha sostenuto che “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in materia
2
di risarcimento dei danni da lesione dell'affidamento del privato nella legittimità
di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica che sia stato annul-
lato, in autotutela o dal giudice amministrativo, in quanto oggetto del giudizio è
l'inosservanza, da parte dell'Amministrazione, delle regole di generali di corret-
tezza e buona fede nei rapporti, rimanendo estraneo alla regiudicanda l'illegitti-
mità del provvedimento annullato” (cfr, Cassazione civile sez. un., 14/05/2024,
n.13191).
Tale autorevole orientamento appare del tutto coerente rispetto ai precedenti resi sul punto dalle Sezioni Unite, le quali, in perfetta aderenza con quanto dianzi il-
lustrato, già dichiaravano appartenente “alla giurisdizione del giudice ordinario
la domanda, proposta dal privato nei confronti della P.A., di risarcimento dei
danni conseguiti alla lesione dell'incolpevole affidamento riposto sull'adozione
di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva - sia in caso di
successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di
affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel procedi-
mento amministrativo, poi conclusosi senza l'emanazione del provvedimento am-
pliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto
pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa
fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono
governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di re-
sponsabilità, non di validità dell'atto” (cfr., Cassazione civile sez. un.,
28/08/2023, n.25324).
Ed, invero, in casi come quello in esame, l'illegittimità dell'atto successivamente caducato non costituisce l'oggetto delle doglianze, rappresentando solo un ele-
3
mento parziale della vicenda complessiva, riguardante la violazione di regole di correttezza e buonafede, essendo piuttosto tale violazione ad aver provocato il ragionevole affidamento del privato nella legittimità dell'azione amministrativa.
Tanto premesso in punto di giurisdizione, nel merito la domanda è infondata non risultando enucleabili nel caso che ci occupa le caratteristiche tipologiche dell'af-
fidamento incolpevole.
Tanto premesso, per quanto concerne i presupposti necessari per l'integrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, si deve considerare che al di fuori dell'ille-
gittimità manifesta dell'atto annullato (in sede giurisdizionale o amministrativa),
anche ad ipotizzare un affidamento del privato meritevole di tutela, è arduo ipo-
tizzare la sussistenza di una colpa della p.a. che giustifichi – sul piano soggettivo
– il risarcimento dei danni. Ai fini del risarcimento dei danni viene quindi richie-
sto che l'atto annullato in sede giudiziaria o amministrativa sia affetto da una in-
validità emergente in modo inequivocabile dall'istruttoria compiuta dalla p.a.
Orbene, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti emer-
ge quanto segue:
- ha richiesto ed ottenuto dal comune di il permesso di Parte_1 CP_1
costruire n. 12/05 del 15.12.2005, relativo alla edificazione di un fabbricato rura-
le;
- sulla base del permesso di costruire rilasciato, parte attrice ha avviato i lavori per la costruzione dell'immobile;
- a seguito di sopralluogo, con provvedimento prot. n. 6067 del 22.8.2008,
l'Amministrazione comunale convenuta ha annullato in via di autotutela il per-
messo di costruire in precedenza rilasciato, ingiungendone la demolizione;
4
- il provvedimento di annullamento è stato impugnato dall'attrice in sede giuri-
sdizionale;
- con sentenza n. 2421/2017, il ne ha confermato la legittimità CP_2
amministrativa.
Per quanto concerne le motivazioni rese a supporto dell'annullamento in autotu-
tela del titolo abilitativo per cui è causa, le stesse possono agevolmente enuclear-
si nei sensi di seguito esposti:
- mancanza della necessaria autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs.
42/04;
- mancata produzione del certificato attestante lo status di imprenditore agricolo e la mancata documentazione relativa alle capacità produttive del fondo (necessaria per assentire la realizzazione di ulteriore volumetria);
- omesso computo del secondo piano nella volumetria complessiva (pur avendo questo tutte le caratteristiche per la classificazione come uso resi-
denziale e non come sottotetto), oltre che del vano scala.
Ebbene, di tali motivazioni, parte attrice, al fine di inferire la sussistenza del dedotto incolpevole affidamento, potrebbe al più invocare la predetta man-
canza della autorizzazione paesaggistica, attesa la sussistenza di profili di ne-
gligenza del per non essersi avveduto del vincolo in esame (e tanto CP_1
non senza considerare, comunque, che la relazione tecnica di accompagna-
mento reca l'asseverazione del progettista incaricato in ordine alla conformità
del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, ciò che ha chiara-
mente indotto in errore il convenuto). CP_1
5
Sennonché, a prescindere dalle precedenti considerazioni, il permesso sarebbe stato comunque destinato all'annullamento alla luce delle difformità rilevate in ordine alla differente volumetria e alla qualificazione del secondo piano in termini di sottotetto (pur avendo questo tutti i requisiti di abitabilità onde l'errata considerazione dello stesso quale mero volume tecnico), ciò che, ex sé, vale ad escludere in radice l'esistenza di un affidamento incolpevole in capo al privato.
Pertanto, l'azione risarcitoria proposta si palesa puramente pretestuosa ove si consideri che le opere realizzate sul fondo attoreo sono risultate difformi, per quanto dianzi esposto, rispetto al titolo autorizzatorio a suo tempo rilasciato dal Comune di . CP_1
Da tanto discende l'insussistenza, nel caso di specie, del dedotto affidamento incolpevole, essendo, al contrario, ravvisabile una evidente negligenza del privato per essere incorso nelle illustrate difformità urbanistiche, sicché questi non può ora dolersi di un affidamento, non scusabile (e tanto anche alla luce della dedotta induzione in errore del circa la dichiarata conformità CP_1
urbanistica, con particolare riferimento alla autorizzazione paesaggistica).
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente domanda deve essere ri-
gettata.
Per quanto concerne le spese, pur dovendo essere rigettata la domanda per i motivi esaminati, la rilevata sussistenza di una lata forma di negligenza da parte del induce il Tribunale a disporne l'integrale compensazione. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
6
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, co-
sì:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 28.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7271/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to alla VIA F. NAPOLITANO NOLA pres- Parte_1
so lo studio dell'Avv. MANZI ANDREA, dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, elett.te dom.to alla CO VI NU Controparte_1
N. 31 SAVIANO presso lo studio dell'Avv. DE RISI GIUSEPPINA, dal quale è
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
1
avente ad oggetto: risarcimento danni sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allo scopo di ottenere la condanna del convenuto al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incolpevole affidamento dalla stessa riposto nella legittimità del titolo abilitativo rilasciato dal Comune - avente ad oggetto l'edificazione di un fabbricato rurale presso il fondo di cui l'attrice è
proprietaria – successivamente annullato in via di autotutela dallo stesso ente,
con relativo ordine di demolizione.
In via del tutto preliminare, deve essere affermata la giurisdizione, in materia, del giudice ordinario. Depone in tal senso, la recente pronuncia del supremo conses-
so della Corte di legittimità, il quale, confermando i propri precedenti orienta-
menti, ha sostenuto che “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in materia
2
di risarcimento dei danni da lesione dell'affidamento del privato nella legittimità
di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica che sia stato annul-
lato, in autotutela o dal giudice amministrativo, in quanto oggetto del giudizio è
l'inosservanza, da parte dell'Amministrazione, delle regole di generali di corret-
tezza e buona fede nei rapporti, rimanendo estraneo alla regiudicanda l'illegitti-
mità del provvedimento annullato” (cfr, Cassazione civile sez. un., 14/05/2024,
n.13191).
Tale autorevole orientamento appare del tutto coerente rispetto ai precedenti resi sul punto dalle Sezioni Unite, le quali, in perfetta aderenza con quanto dianzi il-
lustrato, già dichiaravano appartenente “alla giurisdizione del giudice ordinario
la domanda, proposta dal privato nei confronti della P.A., di risarcimento dei
danni conseguiti alla lesione dell'incolpevole affidamento riposto sull'adozione
di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva - sia in caso di
successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di
affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel procedi-
mento amministrativo, poi conclusosi senza l'emanazione del provvedimento am-
pliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto
pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa
fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono
governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di re-
sponsabilità, non di validità dell'atto” (cfr., Cassazione civile sez. un.,
28/08/2023, n.25324).
Ed, invero, in casi come quello in esame, l'illegittimità dell'atto successivamente caducato non costituisce l'oggetto delle doglianze, rappresentando solo un ele-
3
mento parziale della vicenda complessiva, riguardante la violazione di regole di correttezza e buonafede, essendo piuttosto tale violazione ad aver provocato il ragionevole affidamento del privato nella legittimità dell'azione amministrativa.
Tanto premesso in punto di giurisdizione, nel merito la domanda è infondata non risultando enucleabili nel caso che ci occupa le caratteristiche tipologiche dell'af-
fidamento incolpevole.
Tanto premesso, per quanto concerne i presupposti necessari per l'integrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, si deve considerare che al di fuori dell'ille-
gittimità manifesta dell'atto annullato (in sede giurisdizionale o amministrativa),
anche ad ipotizzare un affidamento del privato meritevole di tutela, è arduo ipo-
tizzare la sussistenza di una colpa della p.a. che giustifichi – sul piano soggettivo
– il risarcimento dei danni. Ai fini del risarcimento dei danni viene quindi richie-
sto che l'atto annullato in sede giudiziaria o amministrativa sia affetto da una in-
validità emergente in modo inequivocabile dall'istruttoria compiuta dalla p.a.
Orbene, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti emer-
ge quanto segue:
- ha richiesto ed ottenuto dal comune di il permesso di Parte_1 CP_1
costruire n. 12/05 del 15.12.2005, relativo alla edificazione di un fabbricato rura-
le;
- sulla base del permesso di costruire rilasciato, parte attrice ha avviato i lavori per la costruzione dell'immobile;
- a seguito di sopralluogo, con provvedimento prot. n. 6067 del 22.8.2008,
l'Amministrazione comunale convenuta ha annullato in via di autotutela il per-
messo di costruire in precedenza rilasciato, ingiungendone la demolizione;
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- il provvedimento di annullamento è stato impugnato dall'attrice in sede giuri-
sdizionale;
- con sentenza n. 2421/2017, il ne ha confermato la legittimità CP_2
amministrativa.
Per quanto concerne le motivazioni rese a supporto dell'annullamento in autotu-
tela del titolo abilitativo per cui è causa, le stesse possono agevolmente enuclear-
si nei sensi di seguito esposti:
- mancanza della necessaria autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs.
42/04;
- mancata produzione del certificato attestante lo status di imprenditore agricolo e la mancata documentazione relativa alle capacità produttive del fondo (necessaria per assentire la realizzazione di ulteriore volumetria);
- omesso computo del secondo piano nella volumetria complessiva (pur avendo questo tutte le caratteristiche per la classificazione come uso resi-
denziale e non come sottotetto), oltre che del vano scala.
Ebbene, di tali motivazioni, parte attrice, al fine di inferire la sussistenza del dedotto incolpevole affidamento, potrebbe al più invocare la predetta man-
canza della autorizzazione paesaggistica, attesa la sussistenza di profili di ne-
gligenza del per non essersi avveduto del vincolo in esame (e tanto CP_1
non senza considerare, comunque, che la relazione tecnica di accompagna-
mento reca l'asseverazione del progettista incaricato in ordine alla conformità
del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, ciò che ha chiara-
mente indotto in errore il convenuto). CP_1
5
Sennonché, a prescindere dalle precedenti considerazioni, il permesso sarebbe stato comunque destinato all'annullamento alla luce delle difformità rilevate in ordine alla differente volumetria e alla qualificazione del secondo piano in termini di sottotetto (pur avendo questo tutti i requisiti di abitabilità onde l'errata considerazione dello stesso quale mero volume tecnico), ciò che, ex sé, vale ad escludere in radice l'esistenza di un affidamento incolpevole in capo al privato.
Pertanto, l'azione risarcitoria proposta si palesa puramente pretestuosa ove si consideri che le opere realizzate sul fondo attoreo sono risultate difformi, per quanto dianzi esposto, rispetto al titolo autorizzatorio a suo tempo rilasciato dal Comune di . CP_1
Da tanto discende l'insussistenza, nel caso di specie, del dedotto affidamento incolpevole, essendo, al contrario, ravvisabile una evidente negligenza del privato per essere incorso nelle illustrate difformità urbanistiche, sicché questi non può ora dolersi di un affidamento, non scusabile (e tanto anche alla luce della dedotta induzione in errore del circa la dichiarata conformità CP_1
urbanistica, con particolare riferimento alla autorizzazione paesaggistica).
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente domanda deve essere ri-
gettata.
Per quanto concerne le spese, pur dovendo essere rigettata la domanda per i motivi esaminati, la rilevata sussistenza di una lata forma di negligenza da parte del induce il Tribunale a disporne l'integrale compensazione. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
6
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, co-
sì:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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