Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 04/06/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 13435 /2024 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti POLLASTRO C.F._1
EUGENIO (c.f. ) e PIPITONE CAROLA (c.f. C.F._2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da C.F._3 procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. Controparte_1 pt., rappresentato e difeso dal Funzionario Lucio Schettini, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, CP_1
Via Alcide De Gasperi 55 in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07/06/2024, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento dei ratei della prestazione
(accompagnamento per cecità assoluta), il cui requisito sanitario è stato riconosciuto dalla commissione medico legale con domanda del 08.05.2019 e decorrenza 10.02.2020.
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20.08.2020, ha rigettato la domanda per carenza di pluriminorazione, non essendo stata fatta richiesta di opzione per il trattamento economico più favorevole.
Ha dedotto, altresì, di aver presentato, in data 20/06/2022, istanza di ricostituzione con cui ha optato per l'accompagnamento cieco totale, lamentando che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
L' si è costituito rilevando l'interesse del ricorrente al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento per cecità assoluta in luogo dell'indennità di accompagnamento legge 18/80 e chiedendo, all'esito dell'avvenuto pagamento, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte del difensore di parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che, all'odierna udienza, parte ricorrente ha prodotto il modello di riliquidazione del 04.03.2025 con il quale risultano riliquidati i ratei di indennità di accompagnamento della prestazione.
Va dichiarata, pertanto, anche sulla base della richiesta delle parti, cessata la
2 materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si verifica, difatti, quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021).
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n.
4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-2006, n. 4714).
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite integralmente, in quanto non vi è prova della presentazione con pec della domanda di ricostituzione del 2022, con l'opzione, che risulta effettuata nel presente giudizio, anche in considerazione del comportamento collaborativo dell'Ente che ha effettuato la liquidazione
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 04.06.2025 – 27/06/2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
3 Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 28.06.2025 in
Cancelleria
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