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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17414 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona della dott.ssa Paola Larosa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13400 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 23.09.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Clementi
ATTORE
E
in persona del Sindaco pro tempore (c.f. ), CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Bonanni
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Marino;
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.09.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo che: il giorno 18.02.2019, intorno alle ore 21.00, in viale Trastevere CP_1 CP_1
all'altezza del si apprestava a prendere il tram della linea n. 3, direzione Controparte_3
Tevere; nell'effettuare il tragitto, inciampava in una buca profonda causandosi la rottura del femore sinistro;
non potendosi rialzare in modo autonomo, veniva aiutato dal signor Controparte_4
che transitava in quel momento sul tratto stradale in questione, il quale chiamava il soccorso sanitario fornendo all'infortunato i suoi recapiti.
Ha poi aggiunto l'attore che le caratteristiche della buca in questione, sia per le dimensioni che per le capacità mimetiche rispetto al manto stradale, acuite dalla presenza di fogliame unita alla scarsa illuminazione, erano foriere della responsabilità in capo all'amministrazione convenuta,
tenuta alla custodia dei luoghi.
si è costituita in giudizio opponendosi all'avversa domanda instando per il rigetto CP_1
della stessa. Ha chiesto, inoltre, di poter chiamare in causa l' al fine di accertarne CP_2
l'esclusiva responsabilità per il danno lamentato dall'attore, ovvero essere manlevata dalla chiamata in causa. La domanda di manleva formulata da trae fondamento dal contratto di CP_1
appalto sussistente tra essa amministrazione e la il cui oggetto principale della CP_2
prestazione è costituito dalla “sorveglianza della rete stradale di competenza” (cfr. doc. seconde memorie istruttorie). in sede conclusionale, chiedeva di essere estromessa dal CP_1
giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita in giudizio la rilevando, in via principale, l'infondatezza della CP_2
domanda attorea nell'an e nel quantum deducendo, in via subordinata, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di manleva nei riguardi di atteso che oggetto della prestazione CP_1
2 ex contractu era costituita dalla sorveglianza stradala finalizzata alla programmazione della manutenzione e non anche alla manutenzione stessa.
Nel corso del procedimento, veniva disposto l'interrogatorio formale dell'attore ed escusso il teste indotto da parte attrice, mentre non veniva disposta la ctu medico-legale richiesta. CP_4
All'udienza del 23/09/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti rassegnavano, ciascuno le proprie conclusioni instando, ciascuno, nell'accoglimento delle rispettive domande;
venivano, quindi, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.2 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di riguardo la carenza di legittimazione CP_1
passiva atteso che tale difetto è invocabile solamente laddove il soggetto non è titolare del diritto ad a resistere (così come ad agire) per la tutela di quel determinato diritto.
Secondo l'orientamento ormai pacifico della Cassazione, occorre distinguere il difetto di legittimazione passiva dal difetto di titolarità del rapporto il quale va individuato in relazione alla domanda ovvero deve essere riconosciuto in capo ai convenuti (nella specie e la CP_1
Contr terza chiamata per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto evocato in giudizio sia il soggetto destinatario passivo della pretesa, ovvero il titolare dell'obbligo (cfr. Cass. n. 3639/1998;
Cass. n. 6894/1999).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte rilevano che spesso il termine “legittimazione ad agire”
(inteso nella doppia accezione del diritto ad agire e resistere in giudizio) è utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione,
ma la fondatezza della domanda: decisione che rientra nel sindacato della fase di merito.
Nel caso di specie non vi è dubbio sulla legittimazione passiva di la quale è chiamata CP_1
a rispondere direttamente nei confronti dell'attore delle responsabilità oggettive ad essa addebitate.
3 Quanto al merito, ritiene il giudicante che la domanda attrice sia infondata e non possa, pertanto,
essere accolta.
Deve premettersi in diritto che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che sono insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa: detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. Civ., 8005/2010).
Le Sezioni Unite hanno precisato che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. SS.UU. n
20943 del 2022).
Ciò premesso in diritto, nel caso in esame parte attrice non ha assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva in ordine al nesso di causalità tra la cosa in custodia a e il danno.
Ed invero, dalla deposizione testimoniale eseguita in sede istruttoria non sono emersi elementi a corroborazione degli assunti di parte attrice, atteso che il teste, che si trovava dall'altro lato della strada (cfr. verbale udienza del 12.7.2022, deposizione teste che affermava Controparte_4
che “io camminavo sul marciapiede opposto rispetto al ”) non può aver Controparte_3
assistito alla caduta o, meglio, non può aver avuto percezione diretta delle cause che hanno determinato la caduta del;
tanto che la deposizione del teste finisce per essere una Pt_1
4 dichiarazione de relato come si evince dalle stesse parole del teste laddove afferma che “il signore
diceva che era caduto per colpa di quella struttura”.
La deposizione del teste, peraltro, non coincide con le dichiarazioni rese dal signor in Tes_1
sede di interpello;
lo stesso, infatti, affermava che “al sinistro nelle immediate vicinanze c'era solo
una persona” (cfr. verbale interrogatorio formale del 22.7.2025), mentre il teste ha dichiarato che si trovava sul marciapiede opposto. Inoltre va dato rilievo alla dichiarazione confessoria dell'attore il quale in sede di interpello affermava che, diversamente da quanto dedotto nell'atto introduttivo con riferimento all'illuminazione carente, il tratto stradale in questione era illuminato (cfr. verbale di interpello, laddove il signor interrogato sul cap. 3 risponde “c'era illuminazione pubblica Tes_1
stradale”) e che la buca, descritta nella narrazione storica della citazione come grande, è risultata essere un dislivello in pendenza posto al di sotto del marciapiede, come emerge dalla stessa documentazione fotografica prodotta dall'attore.
In sostanza, dalla fase istruttoria non sono emersi quegli elementi idonei a sorreggere le doglianze attoree, non essendo in alcun modo provata la circostanza del nesso causale tra la caduta dell'attore e la buca.
Peraltro, ad abundantiam, si evidenzia che la buca, dalla documentazione fotografica allegata dall'attore, appariva visibile, anche in ragione dell'illuminazione presente.
In tale contesto, si deve ritenere che parte attrice avesse piena possibilità di rendersi conto del fatto che il tratto stradale in argomento presentava criticità e che, pur essendo in condizione di percepire e prevedere la presenza di un pericolo, l'attore non abbia tenuto una condotta adeguata alle condizioni del manto stradale, in modo da evitarlo ovvero di affrontarlo con andatura adeguata.
Tale affermazione non può essere modificata neppure nell'ipotesi che la buca fosse coperta da sporcizia e fogliame, perché costituisce condotta di per sé negligente porre il piede in una zona coperta da sporcizia e fogliame, di cui è preventivamente avvertibile il rischio collegato alla possibilità che possa nascondere una buca.
5 Essendo l'infortunio verificatosi mentre l'attore camminava a piedi e, quindi, ad una velocità non significativa, la possibilità di avvistare preventivamente il pericolo non si può neppure escludere in relazione alla posizione della buca dietro l'angolo di svolta.
Conclusivamente, la caduta è riconducibile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa dell'attore, il quale ha omesso di attivare i poteri di controllo che poteva e doveva attivare per scongiurare l'evento lesivo: tale inosservanza dello standard di diligenza richiesta nella situazione concreta è qualificabile come evento imprevedibile ed eccezionale, idoneo a recidere ogni nesso causale tra evento lesivo e cosa in custodia.
Le conclusioni esposte impongono di respingere la domanda attorea.
Al rigetto della domanda consegue l'assorbimento delle domande di manleva.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti, attesa la natura della causa,
afferente al ristoro di una lesione fisica effettivamente subita, e la complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali, e in diritto, in quanto involgenti la valutazione dei profili di colpa e del nesso causale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
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