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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 40-1/2024 R.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in persona del giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
Della proposta di concordato minore depositata da , nato a [...] il Parte_1
09.12.1977, c.f. , e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati dall'avv. Rosario Antonio Nicolosi. C.F._2
Con ricorso ex artt. 66 e 75 d.lgs. 14/2019 (cd. CCII) depositato il 31.12.2024, Parte_1
e hanno proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato minore. Parte_2
Con decreto del 03.01.2025 il giudice designato - “letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione in atti;
premesso che, ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII, “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”; considerato, ancora, che l'art. 2776 c.c. prevede che i crediti nello stesso indicati, secondo l'ordine previsto dai tre differenti commi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili rispetto ai creditori chirografari;
rilevato che, nella specie, dalla disamina della relazione dell'OCC allegata si ricava che il passivo oggetto della proposta di concordato consta di un credito ipotecario - e, segnatamente, del credito di Intesa San Paolo S.p.A., pari ad
20.796,12 - in favore del quale è previsto il pagamento di un importo pari all'85,20% del credito, ossia euro 17.718,49 (cfr. p. 25 relazione OCC); ritenuto che tale falcidia non appare giustificata in relazione al valore di mercato del compendio immobiliare dei ricorrenti, stimato in euro 83.708,44; rilevato, inoltre, che il passivo risulta composto anche da crediti aventi collocazione sussidiaria sui beni immobili, in particolare crediti INPS e IVA;
ritenuto che
, in applicazione dell'art. 2776 c.c., i crediti INPS debbano essere soddisfatti in via prioritaria rispetto ai crediti IVA;
mentre, come si evince dalla tabella di raffronto tra le percentuali che sarebbero soddisfatte in caso di liquidazione del patrimonio immobiliare e viceversa in caso di omologa della proposta, il credito IVA nella proposta di concordato verrebbe soddisfatto in percentuale maggiore rispetto ai crediti INPS;
rilevato che risultano presenti altri debiti per tributi, non meglio individuati, dei quali occorre determinare la natura al fine di verificare se rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2776, comma 3, c.c., essendo stata per essi prevista un'equiparazione coi crediti chirografari;
ritenuto, dunque, che in relazione a tutti i profili sopra evidenziati non è stato osservato il criterio dell'alternativa liquidatoria quale parametro di riferimento nell'individuazione della falcidia applicabile al credito assistito dalla causa di prelazione” – ha assegnato agli istanti il termine di quindici giorni per integrare la proposta e per allegare ulteriore documentazione ai sensi degli artt. 77
e 75 CCII.
Con successivo decreto del 04.03.2025, questo giudice, ritenuta la competenza del Tribunale adito e reputato che, a seguito delle integrazioni apportate in ossequio al decreto interlocutorio sopra citato, la domanda fosse corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e che la relazione particolareggiata dell'OCC comprendesse gli elementi indicati dall'art. 76 CCII, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore disponendo che l'OCC effettuasse tutti gli adempimenti previsti dall'art. 78, comma II, CCII.
Come già evidenziato nel decreto di apertura della procedura, la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità, in quanto sotto il profilo soggettivo gli istanti rientrano tra i soggetti individuati dall'art. 2, comma I, lett. c) CCII (escluso il consumatore) e non risultano avere beneficiato in passato dell'esdebitazione né possono essere sottoposti alla liquidazione giudiziale;
sussiste lo stato di sovraindebitamento;
risultano integrate le condizioni previste dall'art. 74 CCII.
In particolare, per quel che attiene alla legittimazione attiva, svolgeva l'attività Parte_1
di imprenditore agricolo individuale che si sostanziava, sino al 2020, nella coltivazione e commercio di uva da tavola, frutto delle coltivazioni ubicate sui fondi agricoli di proprietà dei coniugi negli ambiti territoriali dei Comuni di Caltagirone e Licodia Eubea. Inoltre, la composizione della massa debitoria ha natura eterogenea derivando da obbligazioni contratte nell'esercizio della detta attività di impresa, in relazione alle quali (in particolare per i rapporti contrattuali con gli istituti di credito)
[...]
in periodi ampiamente antecedenti lo stato di crisi, aveva prestato garanzie fideiussorie, Pt_2 pur rimanendo estranea all'attività d'impresa. Sotto tale ultimo profilo, va rimarcato che, ai sensi dell'art. 66 CCII, primo comma, secondo periodo, quando uno dei debitori non è un consumatore,
l'unico strumento di risoluzione della crisi cui fare ricorso, onde evitare la liquidazione controllata, è il concordato minore. Per quanto concerne lo stato di sovraindebitamento, a fronte di una massa passiva di
[...]
ammontante ad euro 269.517,41 - mentre quella di (in relazione alla Pt_1 Parte_3
fideiussione prestata per il mutuo ipotecario) è pari ad euro 110.540,22 -, il patrimonio mobiliare e immobiliare complessivo è stato stimato in circa 142.710,00 euro (sebbene tale stima dovrebbe essere decurtata di un trenta-trentacinque percento tenuto conto delle reali condizioni dei beni degli istanti, come meglio argomentato dall'OCC). Per altro verso, il ha allegato di non svolgere più attività Pt_1
d'impresa e di avere locato, a far data dal 2023, i terreni al fratello , per un canone di Persona_1
locazione annuale di euro 1.500,00, mentre la signora per il 2023 ha dichiarato un reddito Pt_2
derivante da lavoro dipendente pari ad euro 11.543,00.
Non sono emersi, inoltre, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Occorre, poi, in questa sede sottolineare che la proposta depositata a seguito delle integrazioni richieste dalla sottoscritta supera le criticità rilevate in sede di decreto interlocutorio, in quanto risultano rispettate sia l'alternativa liquidatoria sia le regole di distribuzione delle risorse tenuto conto della graduazione dei crediti in base alla loro natura, secondo il criterio della priorità assoluta.
Il piano prevede, in particolare, il pagamento integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati e il pagamento nella misura del 13,080% dei creditori chirografari nel termine di dieci anni, per un importo complessivo di euro 75.040,18 (al netto delle spese della procedura), mediante un apporto di finanza esterna di euro 30.000 euro, mentre la residua parte sarà oggetto di corresponsione rateale mediante rate mensili di euro 370,31.
Emerge, infine, l'integrazione delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 CCII in quanto da un lato l'apporto di finanza esterna incrementa di circa il trenta percento l'attivo disponibile, dall'altro la procedura di concordato in luogo della liquidazione (soprattutto con riguardo ai terreni locati) potrebbe consentire in futuro una ripresa dell'attività imprenditoriale dell'istante che nelle more prosegue in continuità indiretta. Occorre, al riguardo, sottolineare che la soddisfazione dei creditori può avvenire mediante qualunque forma, purché siano rispettati i tempi e le prestazioni richieste, che nel caso in esame sono individuati alle p. 49 e ss. della relazione integrativa dell'OCC
(Allegato E).
Va, infine, ritenuta la fattibilità del piano dal punto di vista economico in quanto la rata mensile che gli istanti dovrebbero sostenere risulta proporzionata rispetto ai redditi annuali percepiti e alle spese mensili per il sostentamento della famiglia.
Con nota del 18.04.2025, l'OCC ha comunicato (e documentato) di avere trasmesso la proposta così come integrata e il decreto di ammissione ai creditori, i quali non avrebbero fatto pervenire nel termine assegnato alcuna adesione o mancata adesione né contestazioni. La proposta, pertanto, deve reputarsi accettata da tutti i creditori in applicazione della regola del silenzio-assenso. È d'uopo precisare, con riferimento ai crediti portati ad esecuzione dall'Agente della Riscossione, che quest'ultimo ha trasmesso la proposta e il piano agli Enti impositori affinché potessero manifestare il proprio voto, assegnando agli stessi il termine di trenta giorni decorrente dal
17.03.2025; ma nessuna espressa dichiarazione di assenso o di dissenso è stata resa. Allo stesso modo, la Regione Sicilia, in data 19.03.2025 ha girato la comunicazione dell'OCC al Dipartimento delle
Finanze.
In conclusione il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni per omologare il concordato minore.
P. Q. M.
Omologa il concordato minore proposto da e Parte_1 Parte_2
Dispone la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale, omessi i dati sensibili, e nel Registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa.
Dispone la trascrizione della sentenza nei pubblici registri se il debitore possiede beni immobili o mobili soggetti a pubblica registrazione.
Dispone che il debitore si attenga nell'esecuzione del piano alle previsioni di cui all'art. 81
CCII.
Dispone che l'OCC vigili sull'esecuzione del piano secondo quanto disposto dall'art. 81 CCII.
Dichiara chiusa la presente procedura.
Nulla sulle spese.
Caltagirone, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in persona del giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
Della proposta di concordato minore depositata da , nato a [...] il Parte_1
09.12.1977, c.f. , e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati dall'avv. Rosario Antonio Nicolosi. C.F._2
Con ricorso ex artt. 66 e 75 d.lgs. 14/2019 (cd. CCII) depositato il 31.12.2024, Parte_1
e hanno proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato minore. Parte_2
Con decreto del 03.01.2025 il giudice designato - “letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione in atti;
premesso che, ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII, “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”; considerato, ancora, che l'art. 2776 c.c. prevede che i crediti nello stesso indicati, secondo l'ordine previsto dai tre differenti commi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili rispetto ai creditori chirografari;
rilevato che, nella specie, dalla disamina della relazione dell'OCC allegata si ricava che il passivo oggetto della proposta di concordato consta di un credito ipotecario - e, segnatamente, del credito di Intesa San Paolo S.p.A., pari ad
20.796,12 - in favore del quale è previsto il pagamento di un importo pari all'85,20% del credito, ossia euro 17.718,49 (cfr. p. 25 relazione OCC); ritenuto che tale falcidia non appare giustificata in relazione al valore di mercato del compendio immobiliare dei ricorrenti, stimato in euro 83.708,44; rilevato, inoltre, che il passivo risulta composto anche da crediti aventi collocazione sussidiaria sui beni immobili, in particolare crediti INPS e IVA;
ritenuto che
, in applicazione dell'art. 2776 c.c., i crediti INPS debbano essere soddisfatti in via prioritaria rispetto ai crediti IVA;
mentre, come si evince dalla tabella di raffronto tra le percentuali che sarebbero soddisfatte in caso di liquidazione del patrimonio immobiliare e viceversa in caso di omologa della proposta, il credito IVA nella proposta di concordato verrebbe soddisfatto in percentuale maggiore rispetto ai crediti INPS;
rilevato che risultano presenti altri debiti per tributi, non meglio individuati, dei quali occorre determinare la natura al fine di verificare se rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2776, comma 3, c.c., essendo stata per essi prevista un'equiparazione coi crediti chirografari;
ritenuto, dunque, che in relazione a tutti i profili sopra evidenziati non è stato osservato il criterio dell'alternativa liquidatoria quale parametro di riferimento nell'individuazione della falcidia applicabile al credito assistito dalla causa di prelazione” – ha assegnato agli istanti il termine di quindici giorni per integrare la proposta e per allegare ulteriore documentazione ai sensi degli artt. 77
e 75 CCII.
Con successivo decreto del 04.03.2025, questo giudice, ritenuta la competenza del Tribunale adito e reputato che, a seguito delle integrazioni apportate in ossequio al decreto interlocutorio sopra citato, la domanda fosse corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e che la relazione particolareggiata dell'OCC comprendesse gli elementi indicati dall'art. 76 CCII, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore disponendo che l'OCC effettuasse tutti gli adempimenti previsti dall'art. 78, comma II, CCII.
Come già evidenziato nel decreto di apertura della procedura, la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità, in quanto sotto il profilo soggettivo gli istanti rientrano tra i soggetti individuati dall'art. 2, comma I, lett. c) CCII (escluso il consumatore) e non risultano avere beneficiato in passato dell'esdebitazione né possono essere sottoposti alla liquidazione giudiziale;
sussiste lo stato di sovraindebitamento;
risultano integrate le condizioni previste dall'art. 74 CCII.
In particolare, per quel che attiene alla legittimazione attiva, svolgeva l'attività Parte_1
di imprenditore agricolo individuale che si sostanziava, sino al 2020, nella coltivazione e commercio di uva da tavola, frutto delle coltivazioni ubicate sui fondi agricoli di proprietà dei coniugi negli ambiti territoriali dei Comuni di Caltagirone e Licodia Eubea. Inoltre, la composizione della massa debitoria ha natura eterogenea derivando da obbligazioni contratte nell'esercizio della detta attività di impresa, in relazione alle quali (in particolare per i rapporti contrattuali con gli istituti di credito)
[...]
in periodi ampiamente antecedenti lo stato di crisi, aveva prestato garanzie fideiussorie, Pt_2 pur rimanendo estranea all'attività d'impresa. Sotto tale ultimo profilo, va rimarcato che, ai sensi dell'art. 66 CCII, primo comma, secondo periodo, quando uno dei debitori non è un consumatore,
l'unico strumento di risoluzione della crisi cui fare ricorso, onde evitare la liquidazione controllata, è il concordato minore. Per quanto concerne lo stato di sovraindebitamento, a fronte di una massa passiva di
[...]
ammontante ad euro 269.517,41 - mentre quella di (in relazione alla Pt_1 Parte_3
fideiussione prestata per il mutuo ipotecario) è pari ad euro 110.540,22 -, il patrimonio mobiliare e immobiliare complessivo è stato stimato in circa 142.710,00 euro (sebbene tale stima dovrebbe essere decurtata di un trenta-trentacinque percento tenuto conto delle reali condizioni dei beni degli istanti, come meglio argomentato dall'OCC). Per altro verso, il ha allegato di non svolgere più attività Pt_1
d'impresa e di avere locato, a far data dal 2023, i terreni al fratello , per un canone di Persona_1
locazione annuale di euro 1.500,00, mentre la signora per il 2023 ha dichiarato un reddito Pt_2
derivante da lavoro dipendente pari ad euro 11.543,00.
Non sono emersi, inoltre, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Occorre, poi, in questa sede sottolineare che la proposta depositata a seguito delle integrazioni richieste dalla sottoscritta supera le criticità rilevate in sede di decreto interlocutorio, in quanto risultano rispettate sia l'alternativa liquidatoria sia le regole di distribuzione delle risorse tenuto conto della graduazione dei crediti in base alla loro natura, secondo il criterio della priorità assoluta.
Il piano prevede, in particolare, il pagamento integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati e il pagamento nella misura del 13,080% dei creditori chirografari nel termine di dieci anni, per un importo complessivo di euro 75.040,18 (al netto delle spese della procedura), mediante un apporto di finanza esterna di euro 30.000 euro, mentre la residua parte sarà oggetto di corresponsione rateale mediante rate mensili di euro 370,31.
Emerge, infine, l'integrazione delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 CCII in quanto da un lato l'apporto di finanza esterna incrementa di circa il trenta percento l'attivo disponibile, dall'altro la procedura di concordato in luogo della liquidazione (soprattutto con riguardo ai terreni locati) potrebbe consentire in futuro una ripresa dell'attività imprenditoriale dell'istante che nelle more prosegue in continuità indiretta. Occorre, al riguardo, sottolineare che la soddisfazione dei creditori può avvenire mediante qualunque forma, purché siano rispettati i tempi e le prestazioni richieste, che nel caso in esame sono individuati alle p. 49 e ss. della relazione integrativa dell'OCC
(Allegato E).
Va, infine, ritenuta la fattibilità del piano dal punto di vista economico in quanto la rata mensile che gli istanti dovrebbero sostenere risulta proporzionata rispetto ai redditi annuali percepiti e alle spese mensili per il sostentamento della famiglia.
Con nota del 18.04.2025, l'OCC ha comunicato (e documentato) di avere trasmesso la proposta così come integrata e il decreto di ammissione ai creditori, i quali non avrebbero fatto pervenire nel termine assegnato alcuna adesione o mancata adesione né contestazioni. La proposta, pertanto, deve reputarsi accettata da tutti i creditori in applicazione della regola del silenzio-assenso. È d'uopo precisare, con riferimento ai crediti portati ad esecuzione dall'Agente della Riscossione, che quest'ultimo ha trasmesso la proposta e il piano agli Enti impositori affinché potessero manifestare il proprio voto, assegnando agli stessi il termine di trenta giorni decorrente dal
17.03.2025; ma nessuna espressa dichiarazione di assenso o di dissenso è stata resa. Allo stesso modo, la Regione Sicilia, in data 19.03.2025 ha girato la comunicazione dell'OCC al Dipartimento delle
Finanze.
In conclusione il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni per omologare il concordato minore.
P. Q. M.
Omologa il concordato minore proposto da e Parte_1 Parte_2
Dispone la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale, omessi i dati sensibili, e nel Registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa.
Dispone la trascrizione della sentenza nei pubblici registri se il debitore possiede beni immobili o mobili soggetti a pubblica registrazione.
Dispone che il debitore si attenga nell'esecuzione del piano alle previsioni di cui all'art. 81
CCII.
Dispone che l'OCC vigili sull'esecuzione del piano secondo quanto disposto dall'art. 81 CCII.
Dichiara chiusa la presente procedura.
Nulla sulle spese.
Caltagirone, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo