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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2345/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da avv. Daniela tempesta;
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Daniela tempesta;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 11/05/2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tricase (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2002). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, 31/01/2004) e Persona_1
(Bari, 02/10/2008). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato le seguenti condizioni:
a) dichiari la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1 R.G.V.G. 2345/2024
b) ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tricase
l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) la casa familiare, sita in Tricase alla via Antonio Sant'Elia
n.9, con gli arredi e corredi, resta assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli, mentre il sig. Controparte_1 ha già rilasciato la stessa per Parte_1 trasferirsi in altro immobile di proprietà di una zia paterna in Tricase via G. Catalano, portando con sé i propri beni ed effetti personali, e presso cui trasferirà, appena possibile, la propria residenza anagrafica;
d) i figli restano collocati presso l'abitazione della madre, ed il minore (nato il [...]) affidato in maniera Per_2 condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
e) tenuto conto della loro età nonché della vicinanza delle abitazioni dei genitori, i figli e (nei Per_2 Per_1 periodi di ritorno dalla città universitaria) potranno vedere il padre quando vorranno e decidere liberamente tempi e modalità di permanenza presso il genitore;
in ogni caso, per il minore i genitori concordano che il padre lo tenga Per_2 con sé almeno due pomeriggi alla settimana e due fine- settimana al mese, dal pomeriggio del sabato alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la casa della madre. In relazione agli impegni scolastici e ludico- ricreativi del minore e lavorativi dei genitori, con le medesime modalità potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività. In ogni caso, il minore trascorrerà le festività natalizie, pasquali e relative Per_2 ad altre feste con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza;
f) il sig. corrisponderà mensilmente alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio la somma di €.150,00, da Per_2 versarsi entro il giorno 30 di ogni mese in favore della madre, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat;
2 R.G.V.G. 2345/2024
g) per quanto concerne la figlia e sino a quando la Per_1 stessa sarà fuori sede per motivi di studio, le spese relative a tasse universitarie, alloggio, trasferimenti, utenze e di lei mantenimento sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% che ognuno provvederà a versare direttamente alla figlia;
h) ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, nelle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale ed odontoiatriche, scolastiche (tra cui, ad esempio il corredo iniziale per l'anno scolastico, libri, vocabolari, doposcuola, lezioni private, viaggi di istruzione e di svago proposte dalla scuola, corsi di lingua straniera), sportive
(iscrizione a corsi, materiale ed attrezzature), ludiche (ad esempio centri estivi) e formative sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate se non preesistenti, per le quali, inoltre, il genitore che le ha sostenute, dovrà essere rimborsato dall'altro nella suddetta misura percentuale entro giorni quindici dalla richiesta ed esibizione di relativa documentazione. In ogni caso le parti dichiarano di aver preso visione e ricevuto copia del
Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie elaborato dal Tribunale di Lecce;
i) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo,
l'assegno unico universale e/o qualunque altra prestazione in denaro di natura previdenziale in favore delle famiglie, spettante ex lege per i figli, continuerà ad essere percepito nella sua interezza dalla madre Controparte_1
l) l'autovettura “Fiat 500 L” tg.FA066SY cartolarmente intestata al sig. resta in uso alla moglie, mentre l'autocarro Pt_1
“Fiat Fiorino” tg.FG909VL intestato e alla sig.ra CP_1 resterà nella disponibilità del marito, ed ognuno di loro si farà carico degli oneri del mezzo utilizzato;
m) i ricorrenti, che si danno reciproco consenso all'espatrio, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune e di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, eccezione fatta per la casa familiare,
n) in relazione alla quale chiedono prendere atto della seguente pattuizione: il sig. riconoscendo il Parte_1 contributo della sig.ra sia nel pagamento del Controparte_1 mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile di
Tricase, sia nel completamento ed arredamento dello stesso ai fini della destinazione quale casa familiare, si impegna a donare in pari quota ai figli, con riserva di usufrutto in
3 R.G.V.G. 2345/2024
favore proprio e della sig.ra la proprietà Controparte_1 del predetto appartamento facente parte di uno stabile condominiale di via Antonio Sant'Elia n.9 contraddistinto nel
N.C.E.U. di Tricase partita 7505 foglio 42 particella 473 subalterno 1 e particella 473 subalterno 29, composto da cinque vani ed accessori al piano terra e box posto al piano interrato, oltre all'undicesima parte indivisa del locale deposito foglio 42 particella 473 subalterno 26. Tale atto dispositivo ed il relativo rogito verrà effettuato dal sig. appena i figli saranno entrambi economicamente Pt_1 indipendenti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
27/05/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 23/07/2024).
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024 il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
Il Tribunale tuttavia ritiene opportuno, nell'interesse della prole minorenne, stabilire che, ferme le migliori condizioni concordate tra le parti, in caso di contrasto tra i genitori in merito alla frequentazione padre-figlio, il genitore non convivente potrà incontrare e tenere con sé il martedì e Per_2 il giovedì dalle 16:00 alle 21:00 nonché, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 21:00 della domenica.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2345/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 27/05/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
4 R.G.V.G. 2345/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Tricase (LE), 14/08/1974) e (Tricase (LE), Controparte_1
08/03/1976) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e con le precisazioni di cui in parte motiva;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Tricase per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 15/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2345/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da avv. Daniela tempesta;
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Daniela tempesta;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 11/05/2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tricase (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2002). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, 31/01/2004) e Persona_1
(Bari, 02/10/2008). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato le seguenti condizioni:
a) dichiari la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1 R.G.V.G. 2345/2024
b) ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tricase
l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) la casa familiare, sita in Tricase alla via Antonio Sant'Elia
n.9, con gli arredi e corredi, resta assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli, mentre il sig. Controparte_1 ha già rilasciato la stessa per Parte_1 trasferirsi in altro immobile di proprietà di una zia paterna in Tricase via G. Catalano, portando con sé i propri beni ed effetti personali, e presso cui trasferirà, appena possibile, la propria residenza anagrafica;
d) i figli restano collocati presso l'abitazione della madre, ed il minore (nato il [...]) affidato in maniera Per_2 condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
e) tenuto conto della loro età nonché della vicinanza delle abitazioni dei genitori, i figli e (nei Per_2 Per_1 periodi di ritorno dalla città universitaria) potranno vedere il padre quando vorranno e decidere liberamente tempi e modalità di permanenza presso il genitore;
in ogni caso, per il minore i genitori concordano che il padre lo tenga Per_2 con sé almeno due pomeriggi alla settimana e due fine- settimana al mese, dal pomeriggio del sabato alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la casa della madre. In relazione agli impegni scolastici e ludico- ricreativi del minore e lavorativi dei genitori, con le medesime modalità potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività. In ogni caso, il minore trascorrerà le festività natalizie, pasquali e relative Per_2 ad altre feste con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza;
f) il sig. corrisponderà mensilmente alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio la somma di €.150,00, da Per_2 versarsi entro il giorno 30 di ogni mese in favore della madre, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat;
2 R.G.V.G. 2345/2024
g) per quanto concerne la figlia e sino a quando la Per_1 stessa sarà fuori sede per motivi di studio, le spese relative a tasse universitarie, alloggio, trasferimenti, utenze e di lei mantenimento sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% che ognuno provvederà a versare direttamente alla figlia;
h) ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, nelle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale ed odontoiatriche, scolastiche (tra cui, ad esempio il corredo iniziale per l'anno scolastico, libri, vocabolari, doposcuola, lezioni private, viaggi di istruzione e di svago proposte dalla scuola, corsi di lingua straniera), sportive
(iscrizione a corsi, materiale ed attrezzature), ludiche (ad esempio centri estivi) e formative sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate se non preesistenti, per le quali, inoltre, il genitore che le ha sostenute, dovrà essere rimborsato dall'altro nella suddetta misura percentuale entro giorni quindici dalla richiesta ed esibizione di relativa documentazione. In ogni caso le parti dichiarano di aver preso visione e ricevuto copia del
Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie elaborato dal Tribunale di Lecce;
i) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo,
l'assegno unico universale e/o qualunque altra prestazione in denaro di natura previdenziale in favore delle famiglie, spettante ex lege per i figli, continuerà ad essere percepito nella sua interezza dalla madre Controparte_1
l) l'autovettura “Fiat 500 L” tg.FA066SY cartolarmente intestata al sig. resta in uso alla moglie, mentre l'autocarro Pt_1
“Fiat Fiorino” tg.FG909VL intestato e alla sig.ra CP_1 resterà nella disponibilità del marito, ed ognuno di loro si farà carico degli oneri del mezzo utilizzato;
m) i ricorrenti, che si danno reciproco consenso all'espatrio, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune e di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, eccezione fatta per la casa familiare,
n) in relazione alla quale chiedono prendere atto della seguente pattuizione: il sig. riconoscendo il Parte_1 contributo della sig.ra sia nel pagamento del Controparte_1 mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile di
Tricase, sia nel completamento ed arredamento dello stesso ai fini della destinazione quale casa familiare, si impegna a donare in pari quota ai figli, con riserva di usufrutto in
3 R.G.V.G. 2345/2024
favore proprio e della sig.ra la proprietà Controparte_1 del predetto appartamento facente parte di uno stabile condominiale di via Antonio Sant'Elia n.9 contraddistinto nel
N.C.E.U. di Tricase partita 7505 foglio 42 particella 473 subalterno 1 e particella 473 subalterno 29, composto da cinque vani ed accessori al piano terra e box posto al piano interrato, oltre all'undicesima parte indivisa del locale deposito foglio 42 particella 473 subalterno 26. Tale atto dispositivo ed il relativo rogito verrà effettuato dal sig. appena i figli saranno entrambi economicamente Pt_1 indipendenti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
27/05/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 23/07/2024).
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024 il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
Il Tribunale tuttavia ritiene opportuno, nell'interesse della prole minorenne, stabilire che, ferme le migliori condizioni concordate tra le parti, in caso di contrasto tra i genitori in merito alla frequentazione padre-figlio, il genitore non convivente potrà incontrare e tenere con sé il martedì e Per_2 il giovedì dalle 16:00 alle 21:00 nonché, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 21:00 della domenica.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2345/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 27/05/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
4 R.G.V.G. 2345/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Tricase (LE), 14/08/1974) e (Tricase (LE), Controparte_1
08/03/1976) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e con le precisazioni di cui in parte motiva;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Tricase per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 15/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
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