CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/10/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 705/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 705/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. STEFANO DAVI e dall'avv. ROBERTO C.F._2
ET ( ) C.SO FERRUCCI, 91 10121 TORINO, per procura speciale allegata C.F._3 ex art. 83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. GIULIETTA MAGLIONA, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in PIAZZA PIEMONTE 1 10137 TORINO,perprocura speciale allegata ex art. 83, 3° co,cpc, alla comparsa di costituzione parte appellata
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, premesse le declaratorie ritenute opportune, respinta ogni contraria ed avversaria domanda in via istruttoria, - ammettere le istanze istruttorie dedotte sub paragrafo “Istanze istruttorie” del ricorso in appello;
pagina 1 di 14 nel merito, in via principale, pronunciare la riforma dell'impugnata Sentenza e per l'effetto - accertare e dichiarare, per i motivi esposti sub I e/o II del ricorso in appello, l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzione: ATTO DD 415/A1103A/2023 del
7 maggio 2023, ATTO DD 416/A1103A/2023 del 7 maggio 2023, ATTO DD 426/A1103A/2023 del 9 maggio
2023, ATTO DD 427/A1103A/2023 del 9 maggio 2023, ATTO DD 429/A1103A/2023 del 9 maggio 2023, dichiarando nulle ovvero annullare le medesime nonché mandando assolti i ricorrenti da ogni contestazione e sanzione;
nel merito, in via subordinata, per il solo denegato caso di conferma dei presupposti delle suddette ordinanze-ingiunzione, pronunciare la parziale riforma dell'impugnata Sentenza e, per l'effetto, - per le ragioni esposte sub III del ricorso in appello, accertare e dichiarare l'eccessività delle sanzioni irrogate con le predette ordinanze-ingiunzioni e contenere le medesime nel minimo edittale;
in ogni caso, - con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M n. 55/2014, oltre a contributo spese generali 15%., C.P.A. 4% ed I.V.A 22%.”
Per parte appellata:
“Respingersi, perché infondato, il ricorso in appello con conferma della sentenza del Tribunale di Torino n. 4793 del
18.12.2023. Con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre a rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art. 1 c. 208 L 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura pubblica, esente IVA e CPA.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine da una serie di accertamenti effettuati dal Servizio di vigilanza dell'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali della Regione Piemonte nei confronti degli allevatori e padre e figlio, che svolgevano attività di pascolo bovino Parte_1 Parte_2 all'interno del Parco naturale La Mandria, sito di importanza comunitaria identificato con il codice
IT1110079.
I fatti contestati si articolano in tre distinti episodi verificatisi nel corso del 2018. Il primo accertamento risale al 24 aprile 2018, quando i guardiaparchi rilevarono in località Basso, nel Comune di La Cassa, la presenza di una mandria di 33 capi bovini al pascolo in un'area caratterizzata dalla presenza di bosco misto di latifoglie, su terreno ricadente all'interno del territorio del Parco. Gli animali, privi di custodia diretta, si trovavano in un'area boschiva di circa un ettaro e in un'area prativa di analoga estensione, entrambe delimitate da filo elettrificato. Tale circostanza venne documentata nel processo verbale di constatazione numero 5/2018, cui seguì il processo verbale di contestazione numero 102 nei confronti di Parte_2
pagina 2 di 14 Il secondo accertamento ebbe luogo l'11 maggio 2018, sempre nel Comune di La Cassa, dove i guardiaparchi, congiuntamente a un veterinario dell'ASL TO3, rilevarono nuovamente la presenza di una mandria di 42 capi bovini in un'area recintata, in parte prativa e in parte caratterizzata dalla presenza di bosco misto di latifoglie, su una porzione alberata di circa 2000 metri quadrati. In questa occasione, i proprietari degli animali vennero convocati telefonicamente e informati dal veterinario dell'ASL della comunicazione di parere negativo pervenuta dal Comune di La Cassa, poiché i proprietari dei terreni utilizzati non avevano autorizzato il pascolo. L'episodio venne documentato nel processo verbale di constatazione numero 6/2018, cui seguirono i processi verbali di contestazione numeri 82N e 83N nei confronti, rispettivamente, di e in concorso Parte_2 Parte_1 tra loro.
Il terzo e ultimo accertamento si verificò il 22 maggio 2018, sempre nel Comune di La Cassa, all'interno del Parco La Mandria, dove i guardiaparchi rilevarono ancora la presenza di una mandria di bovini al pascolo in un bosco misto di latifoglie. Gli animali, dopo aver attraversato un'area prativa, si erano spinti oltre il fiume Ceronda, raggiungendo un'altra area boschiva. Tale episodio venne documentato nel processo verbale di constatazione numero 8/2018, cui seguirono i processi verbali di contestazione numeri 84N e 85N nei confronti, rispettivamente, di e in concorso Parte_2 Parte_1 tra loro.
Tutti gli accertamenti evidenziarono che i capi di bestiame, oltre a pascolare nel bosco, si alimentavano dalle fronde degli alberi, comportamento che secondo gli agenti accertatori minacciava la biodiversità specifica del sito. Le aree interessate dal pascolo erano caratterizzate dalla presenza predominante di
Robinia pseudoacacia, specie alloctona, insieme ad altri esemplari sporadici di ciliegio, quercia rossa, frassino, acero pseudoplatano e altre specie ruderali minori.
La normativa di riferimento applicabile al caso è costituita dalle Misure di Conservazione specifiche per il sito IT1110079 La Mandria, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte numero 24-4043 del 10 ottobre 2016, in attuazione dell'articolo 40 della Legge Regionale del CP_1 numero 19 del 2009. Tali misure distinguono tra ambienti aperti e ambienti forestali, prevedendo per questi ultimi specifici divieti, tra cui quello del pascolo in bosco, salve determinate eccezioni. La violazione di tali prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo
55 della medesima legge regionale, che stabilisce sanzioni da 500 a 5000 euro per le violazioni alle misure di conservazione.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Il procedimento di primo grado ebbe inizio con la proposizione di ricorso in opposizione da parte dei signori e depositato il 9 giugno 2023 presso il Tribunale di Torino, ai sensi Pt_1 Parte_2 dell'articolo 22 della Legge 689/1981 e dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 150/2011. L'opposizione pagina 3 di 14 era diretta contro cinque ordinanze-ingiunzione emesse dalla nel maggio 2023, per Controparte_1 un importo complessivo di oltre 8000 euro, tutte relative alla presunta violazione dell'articolo 40 della
Legge Regionale 19/2009 per il mancato rispetto delle misure di conservazione del sito Natura 2000.
Il giudice designato, con ordinanza del 12 luglio 2023, dispose la sospensione dei provvedimenti impugnati e fissò l'udienza di discussione per il 24 novembre 2023. La si costituì Controparte_1 regolarmente mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 novembre 2023, rappresentata e difesa in proprio dai funzionari designati, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della Legge
689/1981.
Nel corso del giudizio di primo grado, gli opponenti formularono specifiche istanze istruttorie, richiedendo l'ammissione della prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere le aree di pascolo, accertare le specie vegetali presenti, definire il corretto inquadramento normativo e illustrare le buone pratiche pastorali. Tali istanze furono implicitamente rigettate dal giudice, che procedette all'istruzione della causa mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Sul piano istruttorio, giova ancora ricordare che parte opponente, in data 12 aprile 2023, depositò relazione tecnica redatta dall'agronomo dottor secondo la quale, sulla base di Persona_1 sopralluogo effettuato il 7 marzo 2023, nelle aree di pascolamento erano presenti in maniera predominante esemplari adulti di e, in misura sporadica, Acer Persona_2 Persona_3 pseudoplatanus, US avium e altre specie ruderali minori. Il tecnico concludeva che la presenza del
“pastore elettrico” escludeva il verificarsi dell'illecito contestato e che era da escludere ogni tipo di danno permanente alla vegetazione erbacea o arborea presente nei siti esaminati.
Va altresì rilevato che il corredo documentale disponibile in primo grado – e pacificamente valorizzato dal giudice che, icasticamente, ha riportato talune immagini fotografiche nel corpo della sentenza – comprendeva documentazione fotografica allegata ai verbali di constatazione;
da tale corredo di immagini risultava la presenza di alberi nelle aree di pascolo, circostanza che il Tribunale ritenne decisiva per qualificare tali zone come "ambiente forestale" ai sensi delle Misure di Conservazione. Gli opponenti contestarono tale qualificazione, sostenendo che le aree interessate dovevano essere considerate "ambienti aperti" in quanto caratterizzate da aree prative parzialmente invase da boscaglie costituite da specie alloctone.
Durante il procedimento amministrativo che aveva preceduto l'emissione delle ordinanze-ingiunzione, gli interessati avevano presentato tempestivamente scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge
689/1981 e avevano richiesto e ottenuto l'audizione personale, svoltasi rispettivamente il 1° marzo
2023 e il 29 marzo 2023. In tali occasioni erano state richiamate le memorie difensive ed era stato concesso termine per il deposito della documentazione integrativa, consistente nella citata relazione tecnica. Tuttavia, le argomentazioni svolte dagli interessati non furono accolte dall'amministrazione pagina 4 di 14 regionale, che procedette comunque all'emissione delle ordinanze-ingiunzione impugnate, ma, appunto, non vi è questione sull'esercizio del diritto all'audizione da parte dell'incolpato, previsto in sede procedimentale pre-contenziosa.
3. La decisione appellata
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4739 del 18 dicembre 2023, pubblicata il medesimo giorno, rigettò integralmente l'opposizione proposta dai signori confermando la legittimità delle Pt_2 ordinanze-ingiunzione emesse dalla con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
La decisione si articolò in tre capi di motivazione, corrispondenti ai motivi di opposizione formulati dai ricorrenti. Il primo capo, dedicato alla qualificazione delle aree di pascolamento, costituì il nucleo centrale della pronuncia. Il giudice di prime cure respinse la tesi degli opponenti secondo cui le aree interessate dal pascolo dovevano essere qualificate come "ambienti aperti" anziché "ambienti forestali".
Secondo il Tribunale, le Misure di Conservazione distinguevano chiaramente tra ambienti aperti, costituiti da prati, pascoli, arbusteti, zone umide e brughiere, e ambienti forestali, caratterizzati dalla presenza di alberi. Rilevò che nessuna precisa definizione di ambienti forestali veniva fornita dalle misure stesse, per cui doveva applicarsi il canone interpretativo dell'articolo 12 delle Preleggi, attribuendo alla nozione il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e l'intenzione del soggetto che aveva emanato la disposizione.
Il giudice concluse che la presenza di alberi sul terreno, con un certo grado minimo di intensità sicuramente superato nel caso in esame, qualificava le aree come foresta planiziale o bosco planiziale, sussumibili nella nozione di "ambiente forestale". A supporto di tale conclusione, il Tribunale richiamò la documentazione fotografica prodotta negli atti, che evidenziava con chiarezza la presenza di alberi sul terreno nelle aree di pascolo. Postulò, infine, l'irrilevanza al riguardo della perizia stragiudiziale di parte, poiché il tecnico, pur non negando la sussistenza dello stato dei luoghi secondo le caratteristiche evidenziate, si era limitato a concludere che doveva escludersi ogni tipo di danno permanente alla vegetazione, circostanza ritenuta irrilevante trattandosi di fattispecie di pericolo astratto e non di danno.
Il secondo capo della motivazione affrontò la questione della eventuale legittimità del pascolamento anche in ambiente forestale. Gli opponenti sostenevano che la presenza predominante di Per_2 pseudoacacia, specie esotica invasiva e l'utilizzo del pastore elettrico per delimitare l'area di pascolo rendevano legittima l'attività svolta, in applicazione delle eccezioni previste dall'articolo 9 delle Misure di Conservazione. Il Tribunale respinse anche tale argomentazione, chiarendo che la clausola di salvaguardia contenuta nella norma si riferiva a determinazioni e delimitazioni dell'Ente Gestore dell'area, non già del singolo allevatore. Inoltre, sottolineò che trattandosi di fattispecie di pericolo e non di danno, una volta constatata la violazione del divieto risultava irrilevante accertare se vi fosse pagina 5 di 14 stato o meno un danno al bene protetto, essendo la valutazione circa la dannosità presunta di un certo comportamento operata a monte dal legislatore.
Il terzo capo della motivazione riguardò la questione della duplicazione e iniquità delle sanzioni. Gli opponenti lamentavano che la mandria, pur comprendendo animali di proprietà di soggetti diversi, doveva intendersi quale strumento unitario attraverso cui era avvenuta la violazione, che non poteva essere scomposta in differenti entità a seconda del proprietario dei capi di bestiame. Il Tribunale respinse tale doglianza, ritenendo corretta l'imputazione di sanzione per capi di bestiame, trattandosi di responsabilità individuale configurabile in riferimento a ciascun allevatore che disponeva dei propri capi di bestiame, decidendone l'impiego e il luogo di stazionamento. Quanto all'entità della sanzione, il giudice osservò che si trattava di allevatori professionali che avevano il compito di appurare con diligenza le regole vigenti per il pascolo in un sito notoriamente soggetto a elevata protezione ambientale, ritenendo congrua l'entità della sanzione irrogata alla luce del disvalore della condotta.
Rigettata integralmente l'opposizione, nulla veniva disposto in punto le spese di lite, atteso che la pubblica amministrazione si era costituita per mezzo di suoi funzionari-dipendenti e non aveva presentato nota relativa a spese vive diverse da quelle generali, in applicazione del consolidato principio secondo cui l'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionario delegato non può ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento di diritti e onorari, potendo essere liquidate solo le spese concretamente affrontate nel giudizio.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
Gli appellanti e con ricorso depositato il 10 giugno 2024, interposero Pt_1 Parte_2 appello fondato su tre motivi di gravame.
Il primo motivo, che costituisce il nucleo centrale dell'impugnazione, contesta la qualificazione delle aree di pascolamento come "ambienti forestali", sostenendo l'erronea interpretazione e applicazione delle Misure di Conservazione da parte del giudice di prime cure.
Gli appellanti evidenziano che nei processi verbali di constatazione l'area di pascolo non è mai stata identificata come "ambiente forestale", definizione adottata impropriamente solo nelle ordinanze- ingiunzione, ma più semplicemente come "bosco misto di latifoglie" o "area boscata a latifoglie miste".
Contestano la conclusione del Tribunale secondo cui ogni area in cui siano presenti alberi sarebbe riconducibile alla nozione di ambiente forestale, sostenendo che tale interpretazione contrasta con la formulazione letterale delle Misure di Conservazione. Secondo la loro ricostruzione, l'Allegato A delle
Misure identifica gli ambienti forestali mediante rinvio ai codici 9160, 91E0 e 9190 dell'Allegato I della
Direttiva Habitat, corrispondenti a specifiche tipologie di alberi. Poiché nelle aree di pascolamento non era presente nessuna delle specie indicate, riconducibili alla nozione di querceto, rovereto o foresta dei tipi specificati, le stesse dovevano essere classificate come ambienti aperti, regolamentati dal Capo II pagina 6 di 14 delle Misure di Conservazione, per cui non solo non è stabilito alcun divieto di pascolo, ma addirittura ne è prevista l'incentivazione attraverso l'articolo 17 che promuove le pratiche pastorali tradizionali.
Il secondo motivo, formulato in via subordinata, sostiene la legittimità del pascolamento anche qualora le zone fossero riconducibili ad ambiente forestale. Gli appellanti argomentano che la presenza predominante di Robinia pseudoacacia, specie esotica invasiva inclusa nell'Allegato B delle Misure di
Conservazione tra le "Entità problematiche per la gestione selvicolturale", e l'utilizzo del pastore elettrico per delimitare l'area di pascolo rendevano legittima l'attività svolta. Contestano
l'interpretazione del Tribunale dell'articolo 9 delle Misure di Conservazione, sostenendo che l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva nella norma rende indipendenti le due ipotesi di deroga al divieto, per cui la preventiva adozione di decisioni dell'Ente Gestore rileva solo nell'ipotesi di contrasto di specie esotiche invasive, non per le aree di pascolamento identificate e circoscritte.
Il terzo motivo, anch'esso subordinato, contesta l'iniquità delle sanzioni applicate. Gli appellanti lamentano l'assenza nelle ordinanze-ingiunzione di motivazione circa le ragioni sottese alla determinazione delle sanzioni e l'eccessiva quantificazione delle stesse, considerata l'assoluta assenza di conseguenze dannose derivanti dalla violazione. Evidenziano che la vegetazione presente nelle aree di pascolo era estranea alle finalità di mantenimento di una soddisfacente conservazione della norma violata e che la Robinia pseudoacacia non è specie pabulare, quindi non consumata dal bestiame.
Le istanze istruttorie riproposte dagli appellanti riguardano l'ammissione della prova testimoniale del dottor sui risultati del sopralluogo effettuato e sulla redazione della relazione Persona_1 tecnica, nonché l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere le aree di pascolo, accertare le specie vegetali presenti, definire il corretto inquadramento normativo e illustrare le buone pratiche pastorali.
La costituitasi con memoria del 10 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza di primo grado. La difesa regionale ha articolato la propria risposta seguendo la struttura dei motivi di appello, preceduta da una dettagliata ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Sul primo motivo di appello, la contesta la tesi degli appellanti secondo cui l'Allegato A delle CP_1
Misure di Conservazione fornirebbe una definizione tassativa di ambiente forestale. Sostiene che per ambiente forestale deve intendersi l'ambiente in cui sono presenti foreste o boschi, richiamando la definizione normativa di bosco contenuta nell'articolo 3 della Legge Regionale 4/2009, secondo cui si intendono “bosco” i terreni coperti da vegetazione forestale arborea con estensione non inferiore a
2000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento.
Evidenzia che nel Parco La Mandria sono presenti le specie corrispondenti ai codici 9160, 9190 e 91E0,
pagina 7 di 14 come risulta dalla Relazione del Piano di Gestione, e che la documentazione fotografica conferma la natura forestale delle aree di pascolo.
Sul secondo motivo, la contesta che la Robinia pseudoacacia possa essere considerata specie CP_1 esotica invasiva da eradicare, sostenendo che tale specie non è contemplata nell'Allegato E del
Regolamento forestale regionale tra le specie esotiche invadenti. Inoltre, argomenta che l'interpretazione dell'articolo 9 delle Misure di Conservazione fornita dal Tribunale è corretta, richiedendo la preventiva approvazione dell'Ente Gestore per qualsiasi forma di pascolo in ambiente forestale, anche per il contrasto alle specie esotiche invasive.
Sulla sanzione, la richiama i principi giurisprudenziali consolidati in materia di illeciti CP_1 amministrativi, evidenziando che si tratta di allevatori professionali che avevano il dovere di conoscere le regole vigenti per il pascolo in un'area protetta. Contesta l'assenza di conseguenze dannose sostenuta dagli appellanti, rilevando che lo stazionamento di bestiame in aree boschive causa sempre eccessivo calpestio, sfregamento contro le cortecce degli alberi, brucamento del sottobosco e del fogliame, tutte condotte potenzialmente dannose per l'habitat salvaguardato.
Sulle istanze istruttorie, la ne contesta l'ammissibilità per difetto di specifica impugnazione CP_1 delle ragioni del rigetto in primo grado e per la loro natura volta a contestare quanto riportato da pubblici ufficiali in atti pubblici. Propone in via eventuale l'ammissione di prova contraria sui terreni oggetto di accertamento e sulle specie vegetali presenti, indicando come testi gli agenti accertatori.
Nelle note scritte depositate il 31 gennaio 2025, la si è limitata a richiamare integralmente la CP_1 memoria di costituzione, confermando le conclusioni di rigetto dell'appello. Gli appellanti, con note del
4 febbraio 2025, hanno replicato alle argomentazioni della contestando in particolare CP_1
l'applicabilità dell'articolo 3 della Legge Regionale 4/2009, invocato solo in sede di appello, e ribadendo che nelle aree di pascolo non erano presenti le specie tipiche degli ambienti forestali. Hanno inoltre precisato che la è espressamente inclusa nell'Allegato B delle Misure di Persona_2
Conservazione tra le specie alloctone da contenere ed eradicare, e che le Deliberazioni della Giunta
Regionale citate dalla non sono applicabili essendo successive ai fatti contestati. CP_1
5. Tema del contendere
L'analisi delle prospettazioni difensive delle parti consente di individuare con precisione le questioni controverse oggetto del presente giudizio di appello, distinguendole da quelle su cui si è formato giudicato interno e da quelle pacificamente non contestate.
Risultano pacificamente acquisiti e non oggetto di contestazione i fatti materiali accertati dai guardiaparchi dell'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali nei tre distinti episodi del 2018.
È infatti pacifico che nelle date del 24 aprile, 11 maggio e 22 maggio 2018 i signori abbiano Pt_2 condotto al pascolo mandrie di bovini nelle aree del Parco La Mandria descritte nei verbali di pagina 8 di 14 constatazione, che tali aree fossero caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea mista con predominanza di Robinia pseudoacacia, che il pascolo avvenisse mediante delimitazione delle aree con filo elettrificato, e che i capi di bestiame si alimentassero anche dalle fronde degli alberi presenti. È altresì pacifico che le aree interessate ricadessero all'interno del sito di importanza comunitaria
IT1110079 La Mandria, soggetto alle Misure di Conservazione approvate con Deliberazione della
Giunta Regionale 24-4043 del 2016, e che l'attività di pascolo sia stata svolta senza preventiva autorizzazione dell CP_2
Non risulta oggetto di specifica impugnazione la parte della sentenza di primo grado relativa alla duplicazione delle sanzioni e alla loro imputazione per capi di bestiame, per cui su tale aspetto si è formato giudicato interno ai sensi dell'articolo 329, secondo comma, cpc. Come evidenziato dalla stessa nella propria memoria difensiva, gli appellanti non contestano la conclusione del Controparte_1
Tribunale secondo cui ciascun proprietario è imputabile della violazione amministrativa in riferimento ai propri capi di bestiame, trattandosi di responsabilità individuale, e che non si configura alcuna duplicazione di sanzioni.
La prima questione controversa, che costituisce il nucleo centrale del contendere, riguarda la qualificazione giuridica delle aree di pascolo ai fini dell'applicazione delle Misure di Conservazione del sito IT1110079 La Mandria. Gli appellanti sostengono che le aree interessate dal pascolo devono essere classificate come "ambienti aperti" ai sensi del Capo II delle Misure di Conservazione, per cui non solo non sussiste alcun divieto di pascolo, ma addirittura tale attività è promossa dall'articolo 17 come pratica pastorale tradizionale. La loro argomentazione si fonda sull'interpretazione dell'Allegato A delle
Misure di Conservazione, che, secondo la loro lettura, identificherebbe gli ambienti forestali esclusivamente mediante rinvio ai codici 9160, 91E0 e 9190 della Direttiva Habitat, corrispondenti a specifiche tipologie di querceti e foreste alluvionali non presenti nelle aree di pascolo.
La per contro, sostiene che la qualificazione come ambiente forestale deriva dalla Controparte_1 semplice presenza di boschi o foreste nelle aree interessate, richiamando la definizione normativa di bosco contenuta nell'articolo 3 della Legge Regionale 4/2009 ed evidenziando che la documentazione fotografica dimostra inequivocabilmente la presenza di vegetazione arborea con le caratteristiche richieste dalla norma. Secondo la prospettazione regionale, il fatto che nel Parco La Mandria siano presenti le specie corrispondenti ai codici della Direttiva Habitat, come risulta dal Piano di Gestione, conferma la natura di ambiente forestale dell'intera area protetta.
La seconda questione controversa, formulata in via subordinata dagli appellanti, concerne l'eventuale operatività delle eccezioni al divieto di pascolo in bosco previste dall'articolo 9, lettera e), delle Misure di Conservazione. Tale norma prevede che il pascolo in bosco sia vietato, "fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la pagina 9 di 14 conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore".
Gli appellanti sostengono che nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni di deroga, sia per l'identificazione e circoscrizione delle aree mediante pastore elettrico, sia per il contrasto alla Robinia pseudoacacia, specie esotica invasiva inclusa nell'Allegato B delle Misure di Conservazione. Secondo la loro interpretazione, l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" nella norma rende indipendenti le due ipotesi, per cui la preventiva approvazione dell'Ente Gestore sarebbe richiesta solo per il contrasto alle specie esotiche invasive, non per le aree identificate e circoscritte.
La contesta tale interpretazione, sostenendo che la clausola di salvaguardia si Controparte_1 riferisce in ogni caso a determinazioni dell'Ente Gestore, non a iniziative autonome dei singoli allevatori, e che la Robinia pseudoacacia non può essere considerata specie esotica invasiva da eradicare in quanto non inclusa nell'Allegato E del Regolamento forestale regionale. Inoltre, evidenzia che le
Deliberazioni della Giunta Regionale che hanno successivamente disciplinato l'elenco delle specie esotiche invasive confermano l'inclusione della Robinia pseudoacacia, ma tali atti sono posteriori ai fatti contestati.
La terza questione controversa riguarda la congruità delle sanzioni applicate. Gli appellanti lamentano l'assenza di motivazione specifica circa i criteri di determinazione dell'importo delle sanzioni e l'eccessività delle stesse, considerata l'assenza di conseguenze dannose derivanti dalla violazione.
Sostengono che la vegetazione presente nelle aree di pascolo era estranea alle finalità di conservazione e che la Robinia pseudoacacia, non essendo specie pabulare, non veniva consumata dal bestiame, per cui il comportamento degli animali doveva essere interpretato come mero istinto esplorativo.
La replica che si tratta di allevatori professionali tenuti a conoscere le regole vigenti Controparte_1 per il pascolo in aree protette, e che lo stazionamento di bestiame in aree boschive comporta sempre potenziali danni all'habitat attraverso calpestio, sfregamento e brucamento. Inoltre, richiama i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui negli illeciti amministrativi vige una presunzione di colpa a carico dell'agente, che deve dimostrare di aver agito senza colpa, e che l'esimente della buona fede rileva solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta.
Permane, poi, contrasto in ordine alle contestate esigenze istruttorie. Gli appellanti hanno reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale del loro consulente e di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che il rigetto in primo grado deriva dall'erronea interpretazione delle
Misure di Conservazione da parte del Tribunale. La contesta l'ammissibilità per Controparte_1 difetto di specifica impugnazione delle ragioni del rigetto e per la natura delle prove richieste, volte a contestare quanto riportato da pubblici ufficiali in atti dotati di fede privilegiata. pagina 10 di 14
6. Ragioni della decisione
L'esame dei tre motivi di gravame può essere condotto nell'ordine in cui sono stati proposti.
Sul primo motivo di appello – qualificazione delle aree di pascolo. Il motivo non merita accoglimento.
Le Misure di Conservazione del sito Natura 2000 IT1110079 “La Mandria”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 24-4043 del 10 ottobre 2016 in attuazione della L.R. Piemonte
19/2009, distinguono tra “ambienti forestali” e “ambienti aperti”, ma non contengono una definizione tassativa dei primi né stabiliscono che solo gli habitat 9160, 91E0 e 9190 della direttiva 92/43/CEE possano qualificarsi come forestali. L'Allegato A, nel richiamare tali codici, individua tipologie forestali di particolare rilievo conservazionistico, ma non esclude che altre formazioni arboree rientrino nella nozione di “ambiente forestale”. La legge regionale n. 4/2009, art. 3, definisce infatti come “bosco” i terreni coperti da vegetazione forestale arborea con estensione non inferiore a 2.000 m², larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 %, precisando che tale definizione opera
“agli effetti di ogni altra normativa regionale”. Tale nozione, di portata generale, integra il significato da attribuire alle espressioni utilizzate nelle Misure sito-specifiche, in assenza di una deroga espressa. Ne consegue che l'amministrazione regionale ben poteva qualificare come “ambienti forestali” le superfici oggetto di verbale in quanto aree boscate secondo i criteri dimensionali e di copertura fissati dalla legge forestale regionale.
L'esame della disciplina regionale applicabile al sito di interesse comunitario IT1110079 “La Mandria”, quale recepita con le Misure di conservazione sito-specifiche approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10 ottobre 2016, consente di precisare il quadro normativo di riferimento.
Le misure sono strutturate in modo sistematico, articolandosi in disposizioni generali (Titoli I e II) e in prescrizioni riferite alle diverse tipologie ambientali presenti nel sito (Titolo III), suddivise in “ambienti forestali”, “ambienti aperti”, “ambienti delle acque ferme e correnti” e “ambienti agricoli”. Per ciascun gruppo sono dettati divieti, obblighi e attività da promuovere, con l'ulteriore precisazione di norme specifiche per singoli habitat di particolare pregio.
Con riguardo agli ambienti forestali, l'art. 9 stabilisce, tra i divieti generali, che “è vietato il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore”.
La portata di tale disposizione è generale: essa introduce un divieto di pascolo riferito a qualunque area boscata del sito, indipendentemente dalla particolare categoria di habitat in cui ricade, salvo le ipotesi di deroga formalizzate dal soggetto gestore.
pagina 11 di 14 Gli articoli successivi (ad es. art. 13 per i e boschi misti di pianura, art. 14 per i boschi Parte_3 alluvionali) non restringono il concetto di “bosco” ai soli tipi ivi nominati, ma introducono prescrizioni aggiuntive e criteri gestionali ulteriori per talune formazioni di interesse comunitario.
Il sistema è dunque costruito a cerchi concentrici: un primo livello di regole valide per tutti gli ambienti forestali, tra cui il divieto di pascolo dell'art. 9, e un secondo livello di norme specifiche per singoli habitat meritevoli di tutela rafforzata.
In questo contesto l'Allegato A – intitolato “Tipologie ambientali e principali specie” – ha funzione ricognitiva e descrittiva: individua gli habitat presenti nel sito con riferimento alla classificazione della
Direttiva Habitat e ne riporta alcuni esempi di specie caratteristiche.
Nulla nel testo delle misure lascia intendere che tale elenco abbia carattere tassativo o che la qualifica di
“ambiente forestale” sia limitata ai soli codici 9160, 91F0, 9190 o 91E0. Al contrario, l'art. 7 definisce le
“tipologie ambientali” richiamandosi agli habitat di Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e alle formazioni importanti per la conservazione di specie, e rimette l'applicazione delle misure a tutti gli ambienti che, di fatto, rientrano nella categoria forestale.
La disciplina complessiva conferma, inoltre, la valenza vincolante e sanzionatoria delle misure: l'art. 1, comma 4, precisa che esse si traducono in “obblighi, limitazioni o divieti” e l'art. 1, comma 9, rinvia alle sanzioni amministrative di cui all'art. 55, commi 15 e 16, della l.r. 19/2009 in caso di violazione. Il divieto di pascolo nei boschi non è dunque una raccomandazione gestionale, ma un precetto la cui inosservanza integra illecito amministrativo.
Alla luce di questo assetto, l'argomento difensivo che fa leva sull'assenza, nell'Allegato A, di una corrispondenza esatta tra l'area pascolata e uno degli habitat nominati si rivela infondato. L'elencazione contenuta nell'allegato non ha valore esaustivo, ma serve a documentare la presenza nel sito di determinati habitat comunitari, senza ridurre l'ambito applicativo delle norme generali per gli ambienti forestali.
Pertanto, accertato in fatto che l'attività di pascolamento oggetto di sanzione si è svolta in area effettivamente boscata – caratterizzata da copertura arborea continua a latifoglie e dunque riconducibile alla nozione di bosco ai fini delle misure di conservazione – essa rientra nel divieto generale di pascolo in bosco sancito dall'art. 9 e integra la violazione contestata, a prescindere dalla mancata coincidenza con uno dei codici di habitat riportati nell'allegato.
La circostanza, evidenziata dagli appellanti, che la vegetazione fosse costituita in larga parte da Robinia pseudoacacia non muta la qualificazione giuridica: la normativa regionale considera boschi anche quelli degradati o composti da specie alloctone, salvo diversa classificazione adottata dal soggetto gestore, qui insussistente. Peraltro, la stessa relazione tecnica di parte e le deduzioni degli appellanti confermano che la robinia non è specie pabulare: i bovini non la brucano, sicché il pascolo non realizza alcuna azione di pagina 12 di 14 contenimento della specie. Né risulta che all'epoca dei fatti (2018) vi fossero piani o progetti del soggetto gestore che avessero qualificato il pascolo come strumento di eradicazione della robinia. Alla luce di tali considerazioni, la qualificazione operata dal Tribunale di primo grado e dall'amministrazione regionale appare corretta: le aree di pascolo erano ambienti forestali ai sensi della disciplina vigente e, in mancanza di autorizzazione, il pascolo costituiva violazione delle Misure di Conservazione. Il primo motivo va pertanto rigettato.
Neppure il secondo motivo – presunte deroghe al divieto di pascolo in bosco – è fondato. L'art. 9 delle
Misure di Conservazione vieta il pascolo in bosco “fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive, sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore”. L'utilizzo della congiunzione “o” non elimina il requisito centrale: in ogni ipotesi la deroga presuppone che l'attività sia prevista dal piano di gestione o oggetto di uno specifico progetto approvato dal gestore. Nel caso concreto non è stato allegato né risulta esistente alcun atto di approvazione o autorizzazione del soggetto gestore che legittimasse il pascolo.
La semplice recinzione con “pastore elettrico”, predisposta dagli allevatori, non equivale a identificazione e circoscrizione approvate dall'ente. Quanto alla robinia, la specie è stata inserita in elenchi di entità invasive solo successivamente ai fatti oggetto di causa e, comunque, il pascolo bovino non costituisce modalità idonea di eradicazione, non essendo la robinia abitualmente brucata dai bovini, per quanto già sopra osservato;
anche postulata l'immanente necessità di eradicare o contenere le robinie, non è con il libero pascolo dei bovini che, secondo la stessa relazione stragiudiziale degli opponenti, possa essere conseguito l'obiettivo. Mancano dunque i presupposti di legge per l'applicazione di deroghe al divieto di pascolo in bosco. Il secondo motivo va dunque respinto.
Il terzo motivo di appello – quantificazione e motivazione delle sanzioni – è parimenti infondato. L'art. 55 L.R.19/2009 prevede per le violazioni delle Misure di Conservazione una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. Le ordinanze impugnate hanno applicato importi mediamente collocati nella fascia intermedia, motivando sulla gravità della condotta (introduzione di mandrie in area protetta, assenza di autorizzazione, carattere professionale dell'attività) e sull'esigenza di tutela di un sito Natura 2000. È principio consolidato che, trattandosi di fattispecie di pericolo, l'assenza di danno concreto non impone la riduzione della sanzione;
spetta al trasgressore dimostrare l'assenza di colpa, onere qui non assolto. La motivazione delle ordinanze, rapportata al range edittale e alla qualifica professionale degli allevatori, deve ritenersi sufficiente e proporzionata.
Deve confermarsi la statuizione di primo grado che nulla ha liquidato in favore dell'amministrazione resistente, la quale si era difesa personalmente tramite propri funzionari ai sensi dell'art. 23, comma 4, pagina 13 di 14 L. 689/1981 e non aveva documentato esborsi diversi da quelli generali. Per il presente grado di giudizio, l'appello risulta integralmente infondato;
non ricorrono ragioni per derogare al principio di soccombenza. Le spese vanno pertanto poste a carico degli appellanti e liquidate, avuto riguardo al valore della controversia e ai parametri di cui al D.M. 55/2014: compenso medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per la fase decisoria (meramente orale), nulla per quella istruttoria, non essendovi stata istruttoria né scambio di memorie tale da integrare trattazione distinta ed ulteriore rispetto alla fase introduttiva. Ne risulta un importo complessivo di euro 3.011,00, oltre rimborso forfettario del 15
% ex art. 2 D.M. 55/2014 e nulla in punto oneri riflessi (App. Torino, Sez. Lavoro, n. 422\2018 ed ivi ulteriori riferimenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Torino numero 4739 del 18 dicembre
[...] Parte_2
2023,
RIGETTA integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CONDANNA gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 3011,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%;
DICHIARA la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13 cit.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. Bruno Conca dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 705/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. STEFANO DAVI e dall'avv. ROBERTO C.F._2
ET ( ) C.SO FERRUCCI, 91 10121 TORINO, per procura speciale allegata C.F._3 ex art. 83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. GIULIETTA MAGLIONA, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in PIAZZA PIEMONTE 1 10137 TORINO,perprocura speciale allegata ex art. 83, 3° co,cpc, alla comparsa di costituzione parte appellata
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, premesse le declaratorie ritenute opportune, respinta ogni contraria ed avversaria domanda in via istruttoria, - ammettere le istanze istruttorie dedotte sub paragrafo “Istanze istruttorie” del ricorso in appello;
pagina 1 di 14 nel merito, in via principale, pronunciare la riforma dell'impugnata Sentenza e per l'effetto - accertare e dichiarare, per i motivi esposti sub I e/o II del ricorso in appello, l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzione: ATTO DD 415/A1103A/2023 del
7 maggio 2023, ATTO DD 416/A1103A/2023 del 7 maggio 2023, ATTO DD 426/A1103A/2023 del 9 maggio
2023, ATTO DD 427/A1103A/2023 del 9 maggio 2023, ATTO DD 429/A1103A/2023 del 9 maggio 2023, dichiarando nulle ovvero annullare le medesime nonché mandando assolti i ricorrenti da ogni contestazione e sanzione;
nel merito, in via subordinata, per il solo denegato caso di conferma dei presupposti delle suddette ordinanze-ingiunzione, pronunciare la parziale riforma dell'impugnata Sentenza e, per l'effetto, - per le ragioni esposte sub III del ricorso in appello, accertare e dichiarare l'eccessività delle sanzioni irrogate con le predette ordinanze-ingiunzioni e contenere le medesime nel minimo edittale;
in ogni caso, - con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M n. 55/2014, oltre a contributo spese generali 15%., C.P.A. 4% ed I.V.A 22%.”
Per parte appellata:
“Respingersi, perché infondato, il ricorso in appello con conferma della sentenza del Tribunale di Torino n. 4793 del
18.12.2023. Con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre a rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art. 1 c. 208 L 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura pubblica, esente IVA e CPA.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine da una serie di accertamenti effettuati dal Servizio di vigilanza dell'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali della Regione Piemonte nei confronti degli allevatori e padre e figlio, che svolgevano attività di pascolo bovino Parte_1 Parte_2 all'interno del Parco naturale La Mandria, sito di importanza comunitaria identificato con il codice
IT1110079.
I fatti contestati si articolano in tre distinti episodi verificatisi nel corso del 2018. Il primo accertamento risale al 24 aprile 2018, quando i guardiaparchi rilevarono in località Basso, nel Comune di La Cassa, la presenza di una mandria di 33 capi bovini al pascolo in un'area caratterizzata dalla presenza di bosco misto di latifoglie, su terreno ricadente all'interno del territorio del Parco. Gli animali, privi di custodia diretta, si trovavano in un'area boschiva di circa un ettaro e in un'area prativa di analoga estensione, entrambe delimitate da filo elettrificato. Tale circostanza venne documentata nel processo verbale di constatazione numero 5/2018, cui seguì il processo verbale di contestazione numero 102 nei confronti di Parte_2
pagina 2 di 14 Il secondo accertamento ebbe luogo l'11 maggio 2018, sempre nel Comune di La Cassa, dove i guardiaparchi, congiuntamente a un veterinario dell'ASL TO3, rilevarono nuovamente la presenza di una mandria di 42 capi bovini in un'area recintata, in parte prativa e in parte caratterizzata dalla presenza di bosco misto di latifoglie, su una porzione alberata di circa 2000 metri quadrati. In questa occasione, i proprietari degli animali vennero convocati telefonicamente e informati dal veterinario dell'ASL della comunicazione di parere negativo pervenuta dal Comune di La Cassa, poiché i proprietari dei terreni utilizzati non avevano autorizzato il pascolo. L'episodio venne documentato nel processo verbale di constatazione numero 6/2018, cui seguirono i processi verbali di contestazione numeri 82N e 83N nei confronti, rispettivamente, di e in concorso Parte_2 Parte_1 tra loro.
Il terzo e ultimo accertamento si verificò il 22 maggio 2018, sempre nel Comune di La Cassa, all'interno del Parco La Mandria, dove i guardiaparchi rilevarono ancora la presenza di una mandria di bovini al pascolo in un bosco misto di latifoglie. Gli animali, dopo aver attraversato un'area prativa, si erano spinti oltre il fiume Ceronda, raggiungendo un'altra area boschiva. Tale episodio venne documentato nel processo verbale di constatazione numero 8/2018, cui seguirono i processi verbali di contestazione numeri 84N e 85N nei confronti, rispettivamente, di e in concorso Parte_2 Parte_1 tra loro.
Tutti gli accertamenti evidenziarono che i capi di bestiame, oltre a pascolare nel bosco, si alimentavano dalle fronde degli alberi, comportamento che secondo gli agenti accertatori minacciava la biodiversità specifica del sito. Le aree interessate dal pascolo erano caratterizzate dalla presenza predominante di
Robinia pseudoacacia, specie alloctona, insieme ad altri esemplari sporadici di ciliegio, quercia rossa, frassino, acero pseudoplatano e altre specie ruderali minori.
La normativa di riferimento applicabile al caso è costituita dalle Misure di Conservazione specifiche per il sito IT1110079 La Mandria, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte numero 24-4043 del 10 ottobre 2016, in attuazione dell'articolo 40 della Legge Regionale del CP_1 numero 19 del 2009. Tali misure distinguono tra ambienti aperti e ambienti forestali, prevedendo per questi ultimi specifici divieti, tra cui quello del pascolo in bosco, salve determinate eccezioni. La violazione di tali prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo
55 della medesima legge regionale, che stabilisce sanzioni da 500 a 5000 euro per le violazioni alle misure di conservazione.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Il procedimento di primo grado ebbe inizio con la proposizione di ricorso in opposizione da parte dei signori e depositato il 9 giugno 2023 presso il Tribunale di Torino, ai sensi Pt_1 Parte_2 dell'articolo 22 della Legge 689/1981 e dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 150/2011. L'opposizione pagina 3 di 14 era diretta contro cinque ordinanze-ingiunzione emesse dalla nel maggio 2023, per Controparte_1 un importo complessivo di oltre 8000 euro, tutte relative alla presunta violazione dell'articolo 40 della
Legge Regionale 19/2009 per il mancato rispetto delle misure di conservazione del sito Natura 2000.
Il giudice designato, con ordinanza del 12 luglio 2023, dispose la sospensione dei provvedimenti impugnati e fissò l'udienza di discussione per il 24 novembre 2023. La si costituì Controparte_1 regolarmente mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 novembre 2023, rappresentata e difesa in proprio dai funzionari designati, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della Legge
689/1981.
Nel corso del giudizio di primo grado, gli opponenti formularono specifiche istanze istruttorie, richiedendo l'ammissione della prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere le aree di pascolo, accertare le specie vegetali presenti, definire il corretto inquadramento normativo e illustrare le buone pratiche pastorali. Tali istanze furono implicitamente rigettate dal giudice, che procedette all'istruzione della causa mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Sul piano istruttorio, giova ancora ricordare che parte opponente, in data 12 aprile 2023, depositò relazione tecnica redatta dall'agronomo dottor secondo la quale, sulla base di Persona_1 sopralluogo effettuato il 7 marzo 2023, nelle aree di pascolamento erano presenti in maniera predominante esemplari adulti di e, in misura sporadica, Acer Persona_2 Persona_3 pseudoplatanus, US avium e altre specie ruderali minori. Il tecnico concludeva che la presenza del
“pastore elettrico” escludeva il verificarsi dell'illecito contestato e che era da escludere ogni tipo di danno permanente alla vegetazione erbacea o arborea presente nei siti esaminati.
Va altresì rilevato che il corredo documentale disponibile in primo grado – e pacificamente valorizzato dal giudice che, icasticamente, ha riportato talune immagini fotografiche nel corpo della sentenza – comprendeva documentazione fotografica allegata ai verbali di constatazione;
da tale corredo di immagini risultava la presenza di alberi nelle aree di pascolo, circostanza che il Tribunale ritenne decisiva per qualificare tali zone come "ambiente forestale" ai sensi delle Misure di Conservazione. Gli opponenti contestarono tale qualificazione, sostenendo che le aree interessate dovevano essere considerate "ambienti aperti" in quanto caratterizzate da aree prative parzialmente invase da boscaglie costituite da specie alloctone.
Durante il procedimento amministrativo che aveva preceduto l'emissione delle ordinanze-ingiunzione, gli interessati avevano presentato tempestivamente scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge
689/1981 e avevano richiesto e ottenuto l'audizione personale, svoltasi rispettivamente il 1° marzo
2023 e il 29 marzo 2023. In tali occasioni erano state richiamate le memorie difensive ed era stato concesso termine per il deposito della documentazione integrativa, consistente nella citata relazione tecnica. Tuttavia, le argomentazioni svolte dagli interessati non furono accolte dall'amministrazione pagina 4 di 14 regionale, che procedette comunque all'emissione delle ordinanze-ingiunzione impugnate, ma, appunto, non vi è questione sull'esercizio del diritto all'audizione da parte dell'incolpato, previsto in sede procedimentale pre-contenziosa.
3. La decisione appellata
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4739 del 18 dicembre 2023, pubblicata il medesimo giorno, rigettò integralmente l'opposizione proposta dai signori confermando la legittimità delle Pt_2 ordinanze-ingiunzione emesse dalla con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
La decisione si articolò in tre capi di motivazione, corrispondenti ai motivi di opposizione formulati dai ricorrenti. Il primo capo, dedicato alla qualificazione delle aree di pascolamento, costituì il nucleo centrale della pronuncia. Il giudice di prime cure respinse la tesi degli opponenti secondo cui le aree interessate dal pascolo dovevano essere qualificate come "ambienti aperti" anziché "ambienti forestali".
Secondo il Tribunale, le Misure di Conservazione distinguevano chiaramente tra ambienti aperti, costituiti da prati, pascoli, arbusteti, zone umide e brughiere, e ambienti forestali, caratterizzati dalla presenza di alberi. Rilevò che nessuna precisa definizione di ambienti forestali veniva fornita dalle misure stesse, per cui doveva applicarsi il canone interpretativo dell'articolo 12 delle Preleggi, attribuendo alla nozione il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e l'intenzione del soggetto che aveva emanato la disposizione.
Il giudice concluse che la presenza di alberi sul terreno, con un certo grado minimo di intensità sicuramente superato nel caso in esame, qualificava le aree come foresta planiziale o bosco planiziale, sussumibili nella nozione di "ambiente forestale". A supporto di tale conclusione, il Tribunale richiamò la documentazione fotografica prodotta negli atti, che evidenziava con chiarezza la presenza di alberi sul terreno nelle aree di pascolo. Postulò, infine, l'irrilevanza al riguardo della perizia stragiudiziale di parte, poiché il tecnico, pur non negando la sussistenza dello stato dei luoghi secondo le caratteristiche evidenziate, si era limitato a concludere che doveva escludersi ogni tipo di danno permanente alla vegetazione, circostanza ritenuta irrilevante trattandosi di fattispecie di pericolo astratto e non di danno.
Il secondo capo della motivazione affrontò la questione della eventuale legittimità del pascolamento anche in ambiente forestale. Gli opponenti sostenevano che la presenza predominante di Per_2 pseudoacacia, specie esotica invasiva e l'utilizzo del pastore elettrico per delimitare l'area di pascolo rendevano legittima l'attività svolta, in applicazione delle eccezioni previste dall'articolo 9 delle Misure di Conservazione. Il Tribunale respinse anche tale argomentazione, chiarendo che la clausola di salvaguardia contenuta nella norma si riferiva a determinazioni e delimitazioni dell'Ente Gestore dell'area, non già del singolo allevatore. Inoltre, sottolineò che trattandosi di fattispecie di pericolo e non di danno, una volta constatata la violazione del divieto risultava irrilevante accertare se vi fosse pagina 5 di 14 stato o meno un danno al bene protetto, essendo la valutazione circa la dannosità presunta di un certo comportamento operata a monte dal legislatore.
Il terzo capo della motivazione riguardò la questione della duplicazione e iniquità delle sanzioni. Gli opponenti lamentavano che la mandria, pur comprendendo animali di proprietà di soggetti diversi, doveva intendersi quale strumento unitario attraverso cui era avvenuta la violazione, che non poteva essere scomposta in differenti entità a seconda del proprietario dei capi di bestiame. Il Tribunale respinse tale doglianza, ritenendo corretta l'imputazione di sanzione per capi di bestiame, trattandosi di responsabilità individuale configurabile in riferimento a ciascun allevatore che disponeva dei propri capi di bestiame, decidendone l'impiego e il luogo di stazionamento. Quanto all'entità della sanzione, il giudice osservò che si trattava di allevatori professionali che avevano il compito di appurare con diligenza le regole vigenti per il pascolo in un sito notoriamente soggetto a elevata protezione ambientale, ritenendo congrua l'entità della sanzione irrogata alla luce del disvalore della condotta.
Rigettata integralmente l'opposizione, nulla veniva disposto in punto le spese di lite, atteso che la pubblica amministrazione si era costituita per mezzo di suoi funzionari-dipendenti e non aveva presentato nota relativa a spese vive diverse da quelle generali, in applicazione del consolidato principio secondo cui l'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionario delegato non può ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento di diritti e onorari, potendo essere liquidate solo le spese concretamente affrontate nel giudizio.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
Gli appellanti e con ricorso depositato il 10 giugno 2024, interposero Pt_1 Parte_2 appello fondato su tre motivi di gravame.
Il primo motivo, che costituisce il nucleo centrale dell'impugnazione, contesta la qualificazione delle aree di pascolamento come "ambienti forestali", sostenendo l'erronea interpretazione e applicazione delle Misure di Conservazione da parte del giudice di prime cure.
Gli appellanti evidenziano che nei processi verbali di constatazione l'area di pascolo non è mai stata identificata come "ambiente forestale", definizione adottata impropriamente solo nelle ordinanze- ingiunzione, ma più semplicemente come "bosco misto di latifoglie" o "area boscata a latifoglie miste".
Contestano la conclusione del Tribunale secondo cui ogni area in cui siano presenti alberi sarebbe riconducibile alla nozione di ambiente forestale, sostenendo che tale interpretazione contrasta con la formulazione letterale delle Misure di Conservazione. Secondo la loro ricostruzione, l'Allegato A delle
Misure identifica gli ambienti forestali mediante rinvio ai codici 9160, 91E0 e 9190 dell'Allegato I della
Direttiva Habitat, corrispondenti a specifiche tipologie di alberi. Poiché nelle aree di pascolamento non era presente nessuna delle specie indicate, riconducibili alla nozione di querceto, rovereto o foresta dei tipi specificati, le stesse dovevano essere classificate come ambienti aperti, regolamentati dal Capo II pagina 6 di 14 delle Misure di Conservazione, per cui non solo non è stabilito alcun divieto di pascolo, ma addirittura ne è prevista l'incentivazione attraverso l'articolo 17 che promuove le pratiche pastorali tradizionali.
Il secondo motivo, formulato in via subordinata, sostiene la legittimità del pascolamento anche qualora le zone fossero riconducibili ad ambiente forestale. Gli appellanti argomentano che la presenza predominante di Robinia pseudoacacia, specie esotica invasiva inclusa nell'Allegato B delle Misure di
Conservazione tra le "Entità problematiche per la gestione selvicolturale", e l'utilizzo del pastore elettrico per delimitare l'area di pascolo rendevano legittima l'attività svolta. Contestano
l'interpretazione del Tribunale dell'articolo 9 delle Misure di Conservazione, sostenendo che l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva nella norma rende indipendenti le due ipotesi di deroga al divieto, per cui la preventiva adozione di decisioni dell'Ente Gestore rileva solo nell'ipotesi di contrasto di specie esotiche invasive, non per le aree di pascolamento identificate e circoscritte.
Il terzo motivo, anch'esso subordinato, contesta l'iniquità delle sanzioni applicate. Gli appellanti lamentano l'assenza nelle ordinanze-ingiunzione di motivazione circa le ragioni sottese alla determinazione delle sanzioni e l'eccessiva quantificazione delle stesse, considerata l'assoluta assenza di conseguenze dannose derivanti dalla violazione. Evidenziano che la vegetazione presente nelle aree di pascolo era estranea alle finalità di mantenimento di una soddisfacente conservazione della norma violata e che la Robinia pseudoacacia non è specie pabulare, quindi non consumata dal bestiame.
Le istanze istruttorie riproposte dagli appellanti riguardano l'ammissione della prova testimoniale del dottor sui risultati del sopralluogo effettuato e sulla redazione della relazione Persona_1 tecnica, nonché l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere le aree di pascolo, accertare le specie vegetali presenti, definire il corretto inquadramento normativo e illustrare le buone pratiche pastorali.
La costituitasi con memoria del 10 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza di primo grado. La difesa regionale ha articolato la propria risposta seguendo la struttura dei motivi di appello, preceduta da una dettagliata ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Sul primo motivo di appello, la contesta la tesi degli appellanti secondo cui l'Allegato A delle CP_1
Misure di Conservazione fornirebbe una definizione tassativa di ambiente forestale. Sostiene che per ambiente forestale deve intendersi l'ambiente in cui sono presenti foreste o boschi, richiamando la definizione normativa di bosco contenuta nell'articolo 3 della Legge Regionale 4/2009, secondo cui si intendono “bosco” i terreni coperti da vegetazione forestale arborea con estensione non inferiore a
2000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento.
Evidenzia che nel Parco La Mandria sono presenti le specie corrispondenti ai codici 9160, 9190 e 91E0,
pagina 7 di 14 come risulta dalla Relazione del Piano di Gestione, e che la documentazione fotografica conferma la natura forestale delle aree di pascolo.
Sul secondo motivo, la contesta che la Robinia pseudoacacia possa essere considerata specie CP_1 esotica invasiva da eradicare, sostenendo che tale specie non è contemplata nell'Allegato E del
Regolamento forestale regionale tra le specie esotiche invadenti. Inoltre, argomenta che l'interpretazione dell'articolo 9 delle Misure di Conservazione fornita dal Tribunale è corretta, richiedendo la preventiva approvazione dell'Ente Gestore per qualsiasi forma di pascolo in ambiente forestale, anche per il contrasto alle specie esotiche invasive.
Sulla sanzione, la richiama i principi giurisprudenziali consolidati in materia di illeciti CP_1 amministrativi, evidenziando che si tratta di allevatori professionali che avevano il dovere di conoscere le regole vigenti per il pascolo in un'area protetta. Contesta l'assenza di conseguenze dannose sostenuta dagli appellanti, rilevando che lo stazionamento di bestiame in aree boschive causa sempre eccessivo calpestio, sfregamento contro le cortecce degli alberi, brucamento del sottobosco e del fogliame, tutte condotte potenzialmente dannose per l'habitat salvaguardato.
Sulle istanze istruttorie, la ne contesta l'ammissibilità per difetto di specifica impugnazione CP_1 delle ragioni del rigetto in primo grado e per la loro natura volta a contestare quanto riportato da pubblici ufficiali in atti pubblici. Propone in via eventuale l'ammissione di prova contraria sui terreni oggetto di accertamento e sulle specie vegetali presenti, indicando come testi gli agenti accertatori.
Nelle note scritte depositate il 31 gennaio 2025, la si è limitata a richiamare integralmente la CP_1 memoria di costituzione, confermando le conclusioni di rigetto dell'appello. Gli appellanti, con note del
4 febbraio 2025, hanno replicato alle argomentazioni della contestando in particolare CP_1
l'applicabilità dell'articolo 3 della Legge Regionale 4/2009, invocato solo in sede di appello, e ribadendo che nelle aree di pascolo non erano presenti le specie tipiche degli ambienti forestali. Hanno inoltre precisato che la è espressamente inclusa nell'Allegato B delle Misure di Persona_2
Conservazione tra le specie alloctone da contenere ed eradicare, e che le Deliberazioni della Giunta
Regionale citate dalla non sono applicabili essendo successive ai fatti contestati. CP_1
5. Tema del contendere
L'analisi delle prospettazioni difensive delle parti consente di individuare con precisione le questioni controverse oggetto del presente giudizio di appello, distinguendole da quelle su cui si è formato giudicato interno e da quelle pacificamente non contestate.
Risultano pacificamente acquisiti e non oggetto di contestazione i fatti materiali accertati dai guardiaparchi dell'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali nei tre distinti episodi del 2018.
È infatti pacifico che nelle date del 24 aprile, 11 maggio e 22 maggio 2018 i signori abbiano Pt_2 condotto al pascolo mandrie di bovini nelle aree del Parco La Mandria descritte nei verbali di pagina 8 di 14 constatazione, che tali aree fossero caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea mista con predominanza di Robinia pseudoacacia, che il pascolo avvenisse mediante delimitazione delle aree con filo elettrificato, e che i capi di bestiame si alimentassero anche dalle fronde degli alberi presenti. È altresì pacifico che le aree interessate ricadessero all'interno del sito di importanza comunitaria
IT1110079 La Mandria, soggetto alle Misure di Conservazione approvate con Deliberazione della
Giunta Regionale 24-4043 del 2016, e che l'attività di pascolo sia stata svolta senza preventiva autorizzazione dell CP_2
Non risulta oggetto di specifica impugnazione la parte della sentenza di primo grado relativa alla duplicazione delle sanzioni e alla loro imputazione per capi di bestiame, per cui su tale aspetto si è formato giudicato interno ai sensi dell'articolo 329, secondo comma, cpc. Come evidenziato dalla stessa nella propria memoria difensiva, gli appellanti non contestano la conclusione del Controparte_1
Tribunale secondo cui ciascun proprietario è imputabile della violazione amministrativa in riferimento ai propri capi di bestiame, trattandosi di responsabilità individuale, e che non si configura alcuna duplicazione di sanzioni.
La prima questione controversa, che costituisce il nucleo centrale del contendere, riguarda la qualificazione giuridica delle aree di pascolo ai fini dell'applicazione delle Misure di Conservazione del sito IT1110079 La Mandria. Gli appellanti sostengono che le aree interessate dal pascolo devono essere classificate come "ambienti aperti" ai sensi del Capo II delle Misure di Conservazione, per cui non solo non sussiste alcun divieto di pascolo, ma addirittura tale attività è promossa dall'articolo 17 come pratica pastorale tradizionale. La loro argomentazione si fonda sull'interpretazione dell'Allegato A delle
Misure di Conservazione, che, secondo la loro lettura, identificherebbe gli ambienti forestali esclusivamente mediante rinvio ai codici 9160, 91E0 e 9190 della Direttiva Habitat, corrispondenti a specifiche tipologie di querceti e foreste alluvionali non presenti nelle aree di pascolo.
La per contro, sostiene che la qualificazione come ambiente forestale deriva dalla Controparte_1 semplice presenza di boschi o foreste nelle aree interessate, richiamando la definizione normativa di bosco contenuta nell'articolo 3 della Legge Regionale 4/2009 ed evidenziando che la documentazione fotografica dimostra inequivocabilmente la presenza di vegetazione arborea con le caratteristiche richieste dalla norma. Secondo la prospettazione regionale, il fatto che nel Parco La Mandria siano presenti le specie corrispondenti ai codici della Direttiva Habitat, come risulta dal Piano di Gestione, conferma la natura di ambiente forestale dell'intera area protetta.
La seconda questione controversa, formulata in via subordinata dagli appellanti, concerne l'eventuale operatività delle eccezioni al divieto di pascolo in bosco previste dall'articolo 9, lettera e), delle Misure di Conservazione. Tale norma prevede che il pascolo in bosco sia vietato, "fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la pagina 9 di 14 conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore".
Gli appellanti sostengono che nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni di deroga, sia per l'identificazione e circoscrizione delle aree mediante pastore elettrico, sia per il contrasto alla Robinia pseudoacacia, specie esotica invasiva inclusa nell'Allegato B delle Misure di Conservazione. Secondo la loro interpretazione, l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" nella norma rende indipendenti le due ipotesi, per cui la preventiva approvazione dell'Ente Gestore sarebbe richiesta solo per il contrasto alle specie esotiche invasive, non per le aree identificate e circoscritte.
La contesta tale interpretazione, sostenendo che la clausola di salvaguardia si Controparte_1 riferisce in ogni caso a determinazioni dell'Ente Gestore, non a iniziative autonome dei singoli allevatori, e che la Robinia pseudoacacia non può essere considerata specie esotica invasiva da eradicare in quanto non inclusa nell'Allegato E del Regolamento forestale regionale. Inoltre, evidenzia che le
Deliberazioni della Giunta Regionale che hanno successivamente disciplinato l'elenco delle specie esotiche invasive confermano l'inclusione della Robinia pseudoacacia, ma tali atti sono posteriori ai fatti contestati.
La terza questione controversa riguarda la congruità delle sanzioni applicate. Gli appellanti lamentano l'assenza di motivazione specifica circa i criteri di determinazione dell'importo delle sanzioni e l'eccessività delle stesse, considerata l'assenza di conseguenze dannose derivanti dalla violazione.
Sostengono che la vegetazione presente nelle aree di pascolo era estranea alle finalità di conservazione e che la Robinia pseudoacacia, non essendo specie pabulare, non veniva consumata dal bestiame, per cui il comportamento degli animali doveva essere interpretato come mero istinto esplorativo.
La replica che si tratta di allevatori professionali tenuti a conoscere le regole vigenti Controparte_1 per il pascolo in aree protette, e che lo stazionamento di bestiame in aree boschive comporta sempre potenziali danni all'habitat attraverso calpestio, sfregamento e brucamento. Inoltre, richiama i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui negli illeciti amministrativi vige una presunzione di colpa a carico dell'agente, che deve dimostrare di aver agito senza colpa, e che l'esimente della buona fede rileva solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta.
Permane, poi, contrasto in ordine alle contestate esigenze istruttorie. Gli appellanti hanno reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale del loro consulente e di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che il rigetto in primo grado deriva dall'erronea interpretazione delle
Misure di Conservazione da parte del Tribunale. La contesta l'ammissibilità per Controparte_1 difetto di specifica impugnazione delle ragioni del rigetto e per la natura delle prove richieste, volte a contestare quanto riportato da pubblici ufficiali in atti dotati di fede privilegiata. pagina 10 di 14
6. Ragioni della decisione
L'esame dei tre motivi di gravame può essere condotto nell'ordine in cui sono stati proposti.
Sul primo motivo di appello – qualificazione delle aree di pascolo. Il motivo non merita accoglimento.
Le Misure di Conservazione del sito Natura 2000 IT1110079 “La Mandria”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 24-4043 del 10 ottobre 2016 in attuazione della L.R. Piemonte
19/2009, distinguono tra “ambienti forestali” e “ambienti aperti”, ma non contengono una definizione tassativa dei primi né stabiliscono che solo gli habitat 9160, 91E0 e 9190 della direttiva 92/43/CEE possano qualificarsi come forestali. L'Allegato A, nel richiamare tali codici, individua tipologie forestali di particolare rilievo conservazionistico, ma non esclude che altre formazioni arboree rientrino nella nozione di “ambiente forestale”. La legge regionale n. 4/2009, art. 3, definisce infatti come “bosco” i terreni coperti da vegetazione forestale arborea con estensione non inferiore a 2.000 m², larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 %, precisando che tale definizione opera
“agli effetti di ogni altra normativa regionale”. Tale nozione, di portata generale, integra il significato da attribuire alle espressioni utilizzate nelle Misure sito-specifiche, in assenza di una deroga espressa. Ne consegue che l'amministrazione regionale ben poteva qualificare come “ambienti forestali” le superfici oggetto di verbale in quanto aree boscate secondo i criteri dimensionali e di copertura fissati dalla legge forestale regionale.
L'esame della disciplina regionale applicabile al sito di interesse comunitario IT1110079 “La Mandria”, quale recepita con le Misure di conservazione sito-specifiche approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10 ottobre 2016, consente di precisare il quadro normativo di riferimento.
Le misure sono strutturate in modo sistematico, articolandosi in disposizioni generali (Titoli I e II) e in prescrizioni riferite alle diverse tipologie ambientali presenti nel sito (Titolo III), suddivise in “ambienti forestali”, “ambienti aperti”, “ambienti delle acque ferme e correnti” e “ambienti agricoli”. Per ciascun gruppo sono dettati divieti, obblighi e attività da promuovere, con l'ulteriore precisazione di norme specifiche per singoli habitat di particolare pregio.
Con riguardo agli ambienti forestali, l'art. 9 stabilisce, tra i divieti generali, che “è vietato il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore”.
La portata di tale disposizione è generale: essa introduce un divieto di pascolo riferito a qualunque area boscata del sito, indipendentemente dalla particolare categoria di habitat in cui ricade, salvo le ipotesi di deroga formalizzate dal soggetto gestore.
pagina 11 di 14 Gli articoli successivi (ad es. art. 13 per i e boschi misti di pianura, art. 14 per i boschi Parte_3 alluvionali) non restringono il concetto di “bosco” ai soli tipi ivi nominati, ma introducono prescrizioni aggiuntive e criteri gestionali ulteriori per talune formazioni di interesse comunitario.
Il sistema è dunque costruito a cerchi concentrici: un primo livello di regole valide per tutti gli ambienti forestali, tra cui il divieto di pascolo dell'art. 9, e un secondo livello di norme specifiche per singoli habitat meritevoli di tutela rafforzata.
In questo contesto l'Allegato A – intitolato “Tipologie ambientali e principali specie” – ha funzione ricognitiva e descrittiva: individua gli habitat presenti nel sito con riferimento alla classificazione della
Direttiva Habitat e ne riporta alcuni esempi di specie caratteristiche.
Nulla nel testo delle misure lascia intendere che tale elenco abbia carattere tassativo o che la qualifica di
“ambiente forestale” sia limitata ai soli codici 9160, 91F0, 9190 o 91E0. Al contrario, l'art. 7 definisce le
“tipologie ambientali” richiamandosi agli habitat di Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e alle formazioni importanti per la conservazione di specie, e rimette l'applicazione delle misure a tutti gli ambienti che, di fatto, rientrano nella categoria forestale.
La disciplina complessiva conferma, inoltre, la valenza vincolante e sanzionatoria delle misure: l'art. 1, comma 4, precisa che esse si traducono in “obblighi, limitazioni o divieti” e l'art. 1, comma 9, rinvia alle sanzioni amministrative di cui all'art. 55, commi 15 e 16, della l.r. 19/2009 in caso di violazione. Il divieto di pascolo nei boschi non è dunque una raccomandazione gestionale, ma un precetto la cui inosservanza integra illecito amministrativo.
Alla luce di questo assetto, l'argomento difensivo che fa leva sull'assenza, nell'Allegato A, di una corrispondenza esatta tra l'area pascolata e uno degli habitat nominati si rivela infondato. L'elencazione contenuta nell'allegato non ha valore esaustivo, ma serve a documentare la presenza nel sito di determinati habitat comunitari, senza ridurre l'ambito applicativo delle norme generali per gli ambienti forestali.
Pertanto, accertato in fatto che l'attività di pascolamento oggetto di sanzione si è svolta in area effettivamente boscata – caratterizzata da copertura arborea continua a latifoglie e dunque riconducibile alla nozione di bosco ai fini delle misure di conservazione – essa rientra nel divieto generale di pascolo in bosco sancito dall'art. 9 e integra la violazione contestata, a prescindere dalla mancata coincidenza con uno dei codici di habitat riportati nell'allegato.
La circostanza, evidenziata dagli appellanti, che la vegetazione fosse costituita in larga parte da Robinia pseudoacacia non muta la qualificazione giuridica: la normativa regionale considera boschi anche quelli degradati o composti da specie alloctone, salvo diversa classificazione adottata dal soggetto gestore, qui insussistente. Peraltro, la stessa relazione tecnica di parte e le deduzioni degli appellanti confermano che la robinia non è specie pabulare: i bovini non la brucano, sicché il pascolo non realizza alcuna azione di pagina 12 di 14 contenimento della specie. Né risulta che all'epoca dei fatti (2018) vi fossero piani o progetti del soggetto gestore che avessero qualificato il pascolo come strumento di eradicazione della robinia. Alla luce di tali considerazioni, la qualificazione operata dal Tribunale di primo grado e dall'amministrazione regionale appare corretta: le aree di pascolo erano ambienti forestali ai sensi della disciplina vigente e, in mancanza di autorizzazione, il pascolo costituiva violazione delle Misure di Conservazione. Il primo motivo va pertanto rigettato.
Neppure il secondo motivo – presunte deroghe al divieto di pascolo in bosco – è fondato. L'art. 9 delle
Misure di Conservazione vieta il pascolo in bosco “fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive, sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore”. L'utilizzo della congiunzione “o” non elimina il requisito centrale: in ogni ipotesi la deroga presuppone che l'attività sia prevista dal piano di gestione o oggetto di uno specifico progetto approvato dal gestore. Nel caso concreto non è stato allegato né risulta esistente alcun atto di approvazione o autorizzazione del soggetto gestore che legittimasse il pascolo.
La semplice recinzione con “pastore elettrico”, predisposta dagli allevatori, non equivale a identificazione e circoscrizione approvate dall'ente. Quanto alla robinia, la specie è stata inserita in elenchi di entità invasive solo successivamente ai fatti oggetto di causa e, comunque, il pascolo bovino non costituisce modalità idonea di eradicazione, non essendo la robinia abitualmente brucata dai bovini, per quanto già sopra osservato;
anche postulata l'immanente necessità di eradicare o contenere le robinie, non è con il libero pascolo dei bovini che, secondo la stessa relazione stragiudiziale degli opponenti, possa essere conseguito l'obiettivo. Mancano dunque i presupposti di legge per l'applicazione di deroghe al divieto di pascolo in bosco. Il secondo motivo va dunque respinto.
Il terzo motivo di appello – quantificazione e motivazione delle sanzioni – è parimenti infondato. L'art. 55 L.R.19/2009 prevede per le violazioni delle Misure di Conservazione una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. Le ordinanze impugnate hanno applicato importi mediamente collocati nella fascia intermedia, motivando sulla gravità della condotta (introduzione di mandrie in area protetta, assenza di autorizzazione, carattere professionale dell'attività) e sull'esigenza di tutela di un sito Natura 2000. È principio consolidato che, trattandosi di fattispecie di pericolo, l'assenza di danno concreto non impone la riduzione della sanzione;
spetta al trasgressore dimostrare l'assenza di colpa, onere qui non assolto. La motivazione delle ordinanze, rapportata al range edittale e alla qualifica professionale degli allevatori, deve ritenersi sufficiente e proporzionata.
Deve confermarsi la statuizione di primo grado che nulla ha liquidato in favore dell'amministrazione resistente, la quale si era difesa personalmente tramite propri funzionari ai sensi dell'art. 23, comma 4, pagina 13 di 14 L. 689/1981 e non aveva documentato esborsi diversi da quelli generali. Per il presente grado di giudizio, l'appello risulta integralmente infondato;
non ricorrono ragioni per derogare al principio di soccombenza. Le spese vanno pertanto poste a carico degli appellanti e liquidate, avuto riguardo al valore della controversia e ai parametri di cui al D.M. 55/2014: compenso medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per la fase decisoria (meramente orale), nulla per quella istruttoria, non essendovi stata istruttoria né scambio di memorie tale da integrare trattazione distinta ed ulteriore rispetto alla fase introduttiva. Ne risulta un importo complessivo di euro 3.011,00, oltre rimborso forfettario del 15
% ex art. 2 D.M. 55/2014 e nulla in punto oneri riflessi (App. Torino, Sez. Lavoro, n. 422\2018 ed ivi ulteriori riferimenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Torino numero 4739 del 18 dicembre
[...] Parte_2
2023,
RIGETTA integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CONDANNA gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 3011,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%;
DICHIARA la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13 cit.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. Bruno Conca dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14