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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2181 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Parte_1
Colesanti, presso il cui studio in Morcone, via dei Sanniti 66, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 16/05/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1570/23) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza, di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda amministrativa;
con vittoria di spese, da regolarsi tenendo conto dell'ammissione al patrocinio a spese delle Stato, giusta delibera del C.O.A. di Benevento
n. 367/2024 del 13/05/2024.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L,
1 Sentenza n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L,
Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018).
Tuttavia, come pure ha precisato la S.C., la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001).
Nel caso concreto, il CTU nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente è un soggetto di 61 anni in condizioni generali discrete, affetto da
“lombosciatalgia bilaterale prevalentemente a sinistra da protrusioni discali L3-L4 e L4-L5 con stenosi del canale vertebrale lombare”, e che tale patologia non determina una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini (facchino di albergo, attualmente disoccupato).
Il ricorrente ha lamentato la genericità della perizia e la carenza di specifico accertamento in ordine all'incidenza del quadro patologico sulla sua capacità lavorativa specifica, nonché l'erroneità della stessa, in quanto fondata sull'utilizzo delle tabelle, inapplicabili ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa ex l. 222/84. Ha, inoltre, prodotto documentazione medica sopravvenuta.
A fronte della più recente documentazione prodotta in fase di opposizione – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
(cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18265) – e dell'assenza, nella perizia, di specifica motivazione rispetto all'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità di svolgere l'attività di facchino o altre analoghe, in presenza di una deambulazione descritta nell'elaborato come “difficoltosa”, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali. 2 L'ausiliare, posta una diagnosi di “claudicatio neurogena e difficoltà al mantenimento della prolungata stazione eretta con necessità di uso di bastone canadese da stenosi severa del canale vertebrale per ipertrofia artrosica delle faccette articolari e da discopatie multiple con radicoloneuropatia ischiatica bilaterale accertata con eMG-ENG; cervicalgia da fenomeni di spondilo-unco-artrosi con produzione osteofitaria somatomarginale retro somatica C2-C6 e C6-
C7 con limitazione del Rom articolare;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, ha ritenuto sussistente il requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti a decorrere dalla data della RMN del 2/12/2022 e della successiva visita ortopedica del dott. (v. docc. in atti). Per_1
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione di carattere medico- legale, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni.
Va pertanto dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di dicembre 2022.
Ricorrono giusti motivi, dal momento che il requisito sanitario è stato riconosciuto con decorrenza di oltre un anno successiva alla data della domanda amministrativa, ma anteriore alla proposizione del ricorso per ATPO, per compensare in ragione di un terzo le spese di lite della doppia fase, che ammontano a complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del
4/09/2019); i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità in capo a nato a [...] il [...], a Parte_1 decorrere dal mese di dicembre 2022;
2) compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti CP_1 due terzi, che liquida in complessivi € 2.578,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2181 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Parte_1
Colesanti, presso il cui studio in Morcone, via dei Sanniti 66, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 16/05/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1570/23) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza, di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda amministrativa;
con vittoria di spese, da regolarsi tenendo conto dell'ammissione al patrocinio a spese delle Stato, giusta delibera del C.O.A. di Benevento
n. 367/2024 del 13/05/2024.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L,
1 Sentenza n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L,
Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018).
Tuttavia, come pure ha precisato la S.C., la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001).
Nel caso concreto, il CTU nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente è un soggetto di 61 anni in condizioni generali discrete, affetto da
“lombosciatalgia bilaterale prevalentemente a sinistra da protrusioni discali L3-L4 e L4-L5 con stenosi del canale vertebrale lombare”, e che tale patologia non determina una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini (facchino di albergo, attualmente disoccupato).
Il ricorrente ha lamentato la genericità della perizia e la carenza di specifico accertamento in ordine all'incidenza del quadro patologico sulla sua capacità lavorativa specifica, nonché l'erroneità della stessa, in quanto fondata sull'utilizzo delle tabelle, inapplicabili ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa ex l. 222/84. Ha, inoltre, prodotto documentazione medica sopravvenuta.
A fronte della più recente documentazione prodotta in fase di opposizione – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
(cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18265) – e dell'assenza, nella perizia, di specifica motivazione rispetto all'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità di svolgere l'attività di facchino o altre analoghe, in presenza di una deambulazione descritta nell'elaborato come “difficoltosa”, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali. 2 L'ausiliare, posta una diagnosi di “claudicatio neurogena e difficoltà al mantenimento della prolungata stazione eretta con necessità di uso di bastone canadese da stenosi severa del canale vertebrale per ipertrofia artrosica delle faccette articolari e da discopatie multiple con radicoloneuropatia ischiatica bilaterale accertata con eMG-ENG; cervicalgia da fenomeni di spondilo-unco-artrosi con produzione osteofitaria somatomarginale retro somatica C2-C6 e C6-
C7 con limitazione del Rom articolare;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, ha ritenuto sussistente il requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti a decorrere dalla data della RMN del 2/12/2022 e della successiva visita ortopedica del dott. (v. docc. in atti). Per_1
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione di carattere medico- legale, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni.
Va pertanto dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di dicembre 2022.
Ricorrono giusti motivi, dal momento che il requisito sanitario è stato riconosciuto con decorrenza di oltre un anno successiva alla data della domanda amministrativa, ma anteriore alla proposizione del ricorso per ATPO, per compensare in ragione di un terzo le spese di lite della doppia fase, che ammontano a complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del
4/09/2019); i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità in capo a nato a [...] il [...], a Parte_1 decorrere dal mese di dicembre 2022;
2) compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti CP_1 due terzi, che liquida in complessivi € 2.578,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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