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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/12/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
-PRIMA SEZIONE CIVILE- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dr. Giuseppe Disabato Presidente Dr.ssa Rosella Nocera Giudice Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1635/2022 R.G., pendente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Vincenzo Parte_1 C.F._1
PA e IA NT PA, in virtù di procura alle liti in atti, presso lo studio dei quali, in Bari alla via Quintino Sella n. 209, è elettivamente domiciliata
– Ricorrente – e (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Controparte_1 C.F._2 D'Innella, in virtù di mandato su foglio separato in calce alla memoria difensiva di costituzione, presso lo studio della quale, in Bari alla via Andrea da Bari, n. 141, è elettivamente domiciliato
– Resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- Intervenuto - OGGETTO: separazione giudiziale.
*** CONCLUSIONI: All'udienza del 02.07.2025, tenutasi a “trattazione scritta”, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, su precisazione delle conclusioni come da note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. che rassegnava le sue conclusioni il 03.07.2025.
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). Con ricorso depositato in data 04.02.2022 , premesso che: Parte_1
− aveva contratto matrimonio concordatario il 18 settembre 1979 in Bari con Controparte_1
(atto registrato all'anno 1979, parte II, serie A, n. 1739); Per_
− dall'unione erano nati i figli (31.03.1980) e (22.03.1985), entrambi conviventi Per_1 presso la casa familiare;
− i coniugi avevano fissato la residenza familiare nell'immobile sito in Bari alla via Peucetia n. 78, acquistato in comproprietà nel 1998;
− fin dai primi anni del matrimonio il resistente aveva manifestato disinteresse per la vita coniugale e per la prole, essendosi allontanato da casa e avendo inizialmente rifiutato di riconoscere il figlio primogenito, riconosciuto solo mesi dopo della nascita;
− ella aveva sempre sostenuto economicamente la famiglia grazie al reddito percepito dal lavoro part-time svolto (con retribuzione mensile netta di circa €480,00) e alla pensione di invalidità di circa €480,00 mensili riconosciutale per le gravi patologie da cui era affetta (carcinoma mammario infiltrante, ipoacusia, anemia mediterranea, depressione);
− il resistente privo per lunghi periodi di attività lavorativa stabile, aveva contribuito in CP_1 modo discontinuo e insufficiente ai bisogni della famiglia, gravando sulla moglie il sostentamento dell'intero nucleo;
− ella, in particolare, aveva provveduto da sola alla cura del figlio , affetto da patologia Per_1 tiroidea e da disturbi psichici a carattere paranoideo, bisognevole di assistenza quotidiana e continuativa;
− negli anni il resistente aveva assunto condotte violente e minacciose nei confronti della moglie, determinate da immotivate gelosie, sino a provocarle lesioni che l'avevano indotta a recarsi al Pronto Soccorso in data 17 luglio 2021 e a sporgere denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri in data 18 luglio 2021;
− ella, a causa dell'intollerabilità della convivenza, si era determinata ad abbandonare l'abitazione coniugale, trasferendosi presso la madre, pur continuando a recarsi ogni giorno presso la casa familiare per accudire il figlio;
Per_1 tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi, previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del resistente, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, riconoscersi in favore suo e del figlio un assegno di mantenimento a Per_1 carico del resistente nella misura ritenuta di giustizia. Con decreto del 14.02.2022, il Presidente disponeva la comparizione personale delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 27.04.2022; assegnava alla ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed a quest'ultima termine per il deposito di memoria difensiva e documenti. Con memoria depositata il 29.03.2022, si costituiva il resistente , il quale, non Controparte_1 opponendosi alla separazione, chiedeva in via riconvenzionale che la stessa fosse addebitata alla controparte. Chiedeva, inoltre, di dichiarare inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente e di rigettare le domande di mantenimento articolate in favore della coniuge e del figlio primogenito maggiorenne. In particolare, il resistente negava le condotte che gli venivano imputate dalla controparte, assumendo che la moglie aveva inteso precostituirsi una prova per allentarlo dalla abitazione familiare;
soggiungeva che la separazione era da addebitarsi alla ricorrente la quale, oltre a impedirgli l'utilizzo della camera matrimoniale, costringendolo a dormire sul divano, aveva abbandonato il tetto coniugale. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Presidente con ordinanza del 28.04.2022, sentiti i coniugi e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione:
- autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della residenza;
- nulla disponeva in ordine all'uso della casa coniugale;
- negava alla ricorrente un assegno di mantenimento per sé e per il figlio . Per_1
All'udienza del 21.09.2022, tenutasi a “trattazione scritta” ex art. 83 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e ss.mm., il G.I., lette le note scritte depositate dalle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.. All'udienza del 19.04.2023, tenutasi a “trattazione scritta”, su istanza congiunta delle parti, la causa era riservata per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status. Depositata la sentenza non definitiva di pronuncia della separazione, la causa era istruita a mezzo di prove orali e della documentazione prodotta dalle parti. Terminata l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, all'udienza del 02.07.2025, tenutasi a
“trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c., il G.I., lette le note scritte con cui le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. che rendeva le proprie conclusioni con nota del 03.07.2025. Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti.
***** Pronunciata e, verosimilmente, passata in giudicato la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi, occorre pronunciarsi sulle residue questioni ancora controverse tra i coniugi e aventi ad oggetto le reciproche domande di addebito della separazione. Va infatti evidenziato che, a seguito della vendita della casa coniugale avvenuta in corso di causa, la ricorrente ha rinunciato sia alla domanda di assegnazione della detta abitazione sia alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore suo e del figlio , e di tanto il Per_1
Tribunale di limita a prendere atto. Come detto, la ha chiesto addebitarsi la separazione al coniuge, assumendo la Parte_1 violazione da parte di questi dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dell'obbligo di reciproco rispetto e di assistenza morale e materiale, essendosi l' disinteressato del CP_1 sostentamento della famiglia e della cura dei figli e avendo assunto condotte verbalmente e fisicamente violente nei suoi confronti. Di contro, l' ha negato siffatte condotte imputando la rottura dell'affectio coniugalis CP_1 all'abbandono da parte della moglie della casa coniugale. Così ricostruite le posizioni delle parti, questo Tribunale ritiene fondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente e, per contro, infondata la domanda riconvenzionale Pt_1 di addebito formulata dall' per le ragioni di seguito indicate. CP_1
Al riguardo, non appare inutile qui ricordare che la rottura della comunione può derivare dalla violazione da parte di uno dei due coniugi dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione. In tal caso, su richiesta della parte che vi abbia interesse, il Giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge. Affinché la separazione possa, tuttavia, essere addebitata ad uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto. Grava, dunque, sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. n. 2059/2012). Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, individuato talune ipotesi di gravi violazioni
– tra cui i comportamenti violenti o aggressivi – in relazione alle quali può presumersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con la conseguenza che, in punto di distribuzione degli oneri probatori, è il coniuge a cui è ascrivibile la condotta violenta ad essere gravato dall'onere di dare la prova contraria, ossia che tali condotte non abbiano inciso sulla vita matrimoniale, mentre il richiedente l'addebito non dovrà neppure provare il nesso causale (cfr. Cass. n. 31351/2022; Cass. n. 27324/2022; Cass. n. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 11516/2024; Cass. n. 2059/2014; Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 25618/2007). Per cui il giudice, in presenza di tali condotte, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge «a motivo della loro particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa all'idoneità (Cass. Civ. n. 7388 del 22 marzo 2017; Cass. Civ. n. 27324 del 16 novembre 2022)» (cfr. Cass. civ. sez. I, 29.11.2024 n. 30721; conf. Cass. n. 30721/2024). Ciò sta a significare che, a fronte della prova delle violenze, il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante semplicemente dimostrando la condotta dell'altro coniuge senza dover egli attestare l'efficienza causale dalla medesima svolta, per cui spetta all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, un fatto estintivo e cioè che la violenza si colloca in un contesto familiare già disgregato. In particolare, in tema di maltrattamenti in famiglia, la giurisprudenza ha chiarito che un solo episodio di percosse è sufficiente per la pronuncia di addebito (cfr. Cass. n. 27766/2022). Al proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato il principio secondo cui i comportamenti che integrano il reato di violenze contro familiari o conviventi «possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali» (cfr. Cass. pen. n. 18316/2021). Ebbene, la ricorrente ha assolto all'onere di provare la condotta aggressiva del coniuge e la violazione dell'obbligo di assistenza. Le emergenze istruttorie comprovano, invero, l'atteggiamento aggressivo e denigratorio assunto dal resistente nei confronti della , avendo ciò trovato conferma, in particolare, nelle dichiarazioni Pt_1 rese dai testi escussi in corso di causa, i quali, pur essendo tutti legati da un rapporto di parentela con Per_ la ricorrente (figlio e germani) possono ritenersi attendibili in merito alla descrizione delle vicende familiari occorse tra i coniugi perché, a diretta conoscenza delle stesse, hanno reso dichiarazioni coerenti. Sul punto, deve osservarsi che in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cpc per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023). Nello specifico, la sig.ra , escussa all'udienza del 26.06.2022, a conoscenza dei fatti CP_2 per aver vissuto in un appartamento al piano superiore rispetto a quello delle parti, ha riferito che
“mia sorella provvedeva a tutto perché faceva più lavori mentre il marito non lavorava anzi dormiva” e ancora “( ha sempre avuto comportamenti violenti: lanciava soprammobili addosso a CP_1 mia sorella e rompeva tutto ciò che apparteneva a mia sorella”. Per_ Analoghi episodi sono stati riferiti dal figlio secondogenito della coppia, , il quale ha dichiarato di aver personalmente assistito, sin da quando aveva dieci anni, agli episodi di violenza del padre che
“picchiava mia madre”. Le dichiarazioni rese dai testi confermano, inoltre, un comportamento di generale disinteresse dell' nella cura della famiglia e in particolare del figlio primogenito , affetto da varie CP_1 Per_1 patologie e della cui cura si è sempre occupata in via pressocché esclusiva la madre. I comportamenti aggressivi e di noncuranza rispetto agli obblighi di assistenza assunti dal resistente comportano, pertanto, l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al ricorrente il quale, per contro, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, ovvero di dimostrare che le violenze verbali e fisiche si collocano in un contestato familiare già disgregato. Per contro, la richiesta di addebito formulata dall' non può essere accolta in quanto, sulla CP_1 base della stessa prospettazione offerta dalle parti, l'abbandono della casa coniugale da parte della non rappresenta la causa bensì l'effetto del venir meno dell'affectio coniugalis, collocandosi Pt_1 temporalmente in un clima familiare ormai completamente disgregato e in un momento in cui era già ferma la volontà della ricorrente di separarsi dal coniuge. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in ordine agli ulteriori episodi confermati dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale, concernenti l'uso esclusivo della camera matrimoniale da parte della stessa e il danneggiamento, da ultimo, del vestiario del coniuge. Le spese e competenze del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente CP_1
in ragione del principio di soccombenza.
[...]
Tali spese vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi stabiliti dal d.m. n. 147/2022 relativi allo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa (da €26.000,00 a
€52.000,00), applicando la riduzione del 50% per ciascuna fase in ragione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, sentito il P.M. in sede, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 04.02.2022, nei confronti Parte_1 di , fermo restando quanto statuito con sentenza non definitiva n. 2445/2023 Controparte_1 pubblicata il 21/06/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- addebita la separazione al resistente;
Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione articolata dall' CP_1
- prende atto della rinuncia alle restanti domande articolate dalla ricorrente;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in €3.809,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge (oltre contributi, marche e spese ove dovuti). Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 02 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato