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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/07/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 681/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
COLAIACOVO del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE/RESISTENZA IN REVOCAZIONE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Angelo PACE Controparte_1 C.F._2 del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO/RICORRENTE IN REVOCAZIONE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 158/24 dell'8 luglio 2024 in tema di revocazione.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Sulmona ha accolto, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda, proposta da avente ad oggetto la revocazione ai sensi dell'art. 395 cpc della Controparte_1 sentenza di separazione (emessa dallo stesso Ufficio) il 9 aprile 2018 (con n. 101/18) con rigetto della declaratoria di addebito nei confronti della moglie Parte_1
1 1.2.Nel corpo della sentenza, il Collegio di prime cure ha provveduto alla ricostruzione dell'iter processuale i cui passaggi salienti possono essere di seguito così sintetizzati:
- nel corso del giudizio di separazione, è stato escusso tale il quale ha escluso di aver Testimone_1 intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1
- la deposizione del è stata comunque ritenuta falsa a seguito degli sviluppi in sede penale della Tes_1 vicenda e sui quali meglio si dirà nel prosieguo;
- in tal modo deve ritenersi venuto meno il presupposto che ha comportato il rigetto della domanda di addebito;
- la , nel costituirsi in giudizio, ha rappresentato che in ogni caso non è stata fornita la prova Parte_1 dell'esistenza del nesso eziologico tra la relazione extraconiugale e l'irreversibile crisi del rapporto coniugale così insistendo per il rigetto della domanda;
1.3. Le principali argomentazioni poste a supporto della decisione hanno, in strema sintesi, riguardato:
- l'ipotesi di revocazione invocata dall'attore è certamente quella espressamente prevista dal n. 2) dell'art. 395 cpc in ordine ad un giudicato formatosi sulla scorta di prove ritenute in un secondo momento false;
- è stato integralmente riportato il passaggio motivazionale della sentenza di separazione secondo cui “In merito all'addebito, l'istruttoria non ha adeguatamente comprovato il tradimento compiuto dalla moglie con
. […] del rapporto con le testimonianze non hanno riferito comportamenti Testimone_1 Testimone_1 inequivocamente espressivi di un'effettiva relazione sentimentale tessuta dalla resistente. Tanto Tes_1 quanto la sua compagna hanno in udienza espressamente avversato l'assunto del ricorrente. Gli altri CP_2 testi non hanno offerto alcun ulteriore apporto rilevante ad una pronuncia di addebito per adulterio a carico della donna. Non è emerso nel processo in sostanza in maniera nitida che la frequentazione tra la sig.ra
e il abbia assunto connotati diversi da quelli di lavoro o di amicizia di vecchia data, per Parte_1 Tes_1 trascendere nella violazione degli obblighi coniugali. Né la prova documentale ha fornito elementi di maggiore significato: non può essere validamente utilizzato il promemoria allegato al ricorso introduttivo e proveniente dalla figlia della coppia giacché esso contiene fatti e circostanze poi non fatti oggetto Pt_2 dell'istruttoria e dei capitoli testimoniali. Infatti, la figlia è stata ascoltata, a prova contraria, solo Pt_2 sulla condivisione o meno del letto matrimoniale da parte dei genitori ed anche tale circostanza, in assenza di prova di una condotta infedele, perde rilievo, come anche rende superfluo discutere della capacità o meno della figlia a rendere la testimonianza in oggetto. Tutti gli altri documenti, infine, non hanno aggiunto nulla in più: nessuna dichiarazione confessoria della moglie, nessun riferimento esplicito alla storia con Tes_1
Nei messaggi inviati, nell'ottobre del 2014, dalla resistente alla figlia, la prima espressamente nega la relazione con Così come i messaggi inviati dalla resistente al cognato non Tes_1 Parte_3 contengono riferimenti chiari ad atti di infedeltà coniugale. La pronuncia di addebito a carico della donna va, pertanto, respinta […]”.;
- gli elementi da cui è possibile desumere la falsità della deposizione resa nel corso del giudizio di separazione dal sono plurimi;
innanzitutto, l'esito del procedimento penale a cui lo stesso è stato sottoposto per Tes_1
2 il reato di falsa testimonianza;
non è destinato ad incidere sulle sorti del giudizio di revocazione neppure la circostanza che in grado di appello, il è stato mandato assolto perché il fatto, previa applicazione Tes_1 della scriminante di cui all'art. 384 cod pen, non costituisce reato;
- la figlia della , , aveva provveduto a registrare una conversazione intercorsa con il Parte_1 Pt_2 Tes_1 il cui contenuto, ai fini della sua veridicità, è stato trascritto da un ufficiale di Polizia Giudiziaria;
- in particolare, nel corso di quella conversazione il predetto ha ammesso di aver intrattenuto per Tes_1 diversi anni una relazione con Parte_1
- l'assenza della prova del nesso di causa tra tale relazione e la crisi matrimoniale non può desumersi da quanto riferito invece dalla stessa sul fatto che da alcuni anni e segnatamente dal 2011 i coniugi oramai Parte_1 vivessero separati in casi;
- a corroborare in ultimo l'assunto dell'attore in revocazione vi sono la deposizione resa dalla sorella della e l'episodio verificatosi a SI Marina in data 19 ottobre 2014 (presenza sotto l'immobile occupato Parte_1 dalla del Parte_1 Tes_1
- al riconoscimento quindi della domanda di addebito consegue anche l'accoglimento della domanda di risarcimento danni stimati nella misura di € 10.000,00;
- un decisivo elemento di riscontro in ordine al pregiudizio sofferto dal deve trarsi dalla Parte_1 certificazione medica sulla quale meglio si dirà nel prosieguo.
1.4. La pronunzia del tribunale ovidiano è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_1 la sostanziale articolazione di due motivi.
Con la prima doglianza, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione operata in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la presunta (perché ritemuta non dimostrata) relazione sentimentale con il Testimone_1 ed il venir meno dell'affectio maritalis.
In questo senso, deve ritenersi l'irrilevanza del procedimento penale a carico del unitamente agli Tes_1 altri elementi di prova (orali e documentali) indicati dal primo giudice.
Il secondo profilo di censura ha invece riguardato l'inidoneità della documentazione prodotta da CP_1
al fine di ritenere dimostrato l'effettivo pregiudizio dallo stesso sofferto.
[...]
L'appellato ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
Rigettata l'istanza di inibitoria ante causam, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico)
d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può sin da subito delibata nel merito.
3 L'appello è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi, diversi fra loro, deve avvenire partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1.1. La prima censura ha in buon sostanza riguardato l'errata valutazione operata in primo grado degli sviluppi del giudizio penale celebratosi a carico di , la sua comunque inidoneità a comportare Testimone_1 una diversa soluzione in ordine alla declaratoria di addebito in quanto a difettare è il requisito (da accertarsi in linea con la posizione assunta dalla giurisprudenza prevalente a cui anche questa Corte Territoriale in un precedente espressamente menzionato nel libello introduttivo del presente giudizio ha aderito, in maniera rigorosa) del nesso causale tra la relazione extraconiugale e la situazione di irreversibilità del rapporto coniugale.
In questo senso, inoltre, e sempre secondo la prospettazione dell'appellante, rileva la contraddittorietà della posizione del coniuge circa rapporti sentimentali con altri uomini mai però confermati.
La prospettazione dell'appellante, tuttavia, non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa in punto di fatto ed anche di diritto.
3.1.2.Sul versante in diritto, giova evidenziare che, come noto, il giudizio di revocazione ha una struttura sostanzialmente bifasica in quanto si tratta anzitutto nella fase c.d. rescindente, di procedere all'accertamento della sussistenza del motivo di revocazione.
Ne consegue che soltanto in caso di vaglio positivo si ha l'accesso alla fase rescissoria in cui è possibile una rivisitazione del merito della controversia.
Tale modello non subisce deroghe neppure nell'ipotesi, analoga a quella che ci occupa, in cui risulta, indubbio che la revocazione invocata in prime cure da debba essere inquadrata all'interno dello Controparte_1 schema tipico del n. 2) dell'art. 395 cpc.
Tale ipotesi, indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove "dichiarate false", postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione (Cassazione civile sez. III,
22/02/2006, n.3947).
La falsità della prova considerata dall'art. 395 c.p.c., n. 2, intesa come contrasto con la verità, deve, sia nelle forme del falso materiale (o falsità dell'estrinseco) sia in quelle del falso ideologico (o falsità dell'intrinseco), inerire alla prova intesa latamente, come qualsiasi mezzo o strumento predisposto dalla legge perché il giudice possa, attraverso un'attività percettiva o induttiva, formarsi un convincimento circa l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti per la decisione della causa. La norma, occorre sottolineare, si riferisce infatti a tutte le prove e non solo ai documenti (incluse quindi le prove testimoniali), ad eccezione del giuramento, la cui falsità, anche se accertata giudizialmente, non può dar luogo a revocazione (Cassazione civile sez. III,
22/02/2006, n.3947).
4 Orbene, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'operatività della norma in questione (così dovendosi condividere il percorso argomentativo del giudice di prime cure) devono ritenersi pienamente sussistenti nel caso di specie in quanto:
- Nel corso del giudizio (presupposto) di separazione è stato escusso, in qualità di testimone, Tes_1
;
[...]
- Questi, all'udienza del 27 aprile 2017, ha dichiarato di non aver intrattenuto, a partire dal 2005, alcuna relazione sentimentale né rapporto intimo con precisando altresì di essersi Parte_1 relazionato con la stessa unicamente per ragioni di natura professionale negando di aver palato, nel corso di un incontro avuto con la medesima, alla figlia della , , del rapporto intercorso Parte_1 Pt_2 con la madre;
- Tale deposizione (come anticipato), è stata richiamata nella motivazione della sentenza n. 101/18 del
Tribunale di Sulmona, nell'ambito del giudizio di separazione tra le odierne parti, per escludere
(unitamente ad altri elementi quali le restanti prove ed il materiale documentale) la fondatezza della declaratoria di addebito sull'assenza dell'indispensabile nesso di causalità tra la relazione extraconiugale e la irreversibile crisi coniugale;
- Il tuttavia, è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di falsa testimonianza ed il GUP Tes_1 del Tribunale di Sulmona nella sentenza n. 6/21, resa all'esito del rito abbreviato, ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato;
- Ai fini che ci occupano, nella motivazione della sentenza risulta specificato che l'incontro (dinanzi al liceo scientifico di Sulmona) avvenuto in data 30 settembre 2015 tra Parte_4 Tes_1
e la sua compagna, è stato registrato dalla prima;
il contenuto della conversazioni
[...] CP_3 tra presenti (avvenuta in luogo pubblico e quindi pienamente utilizzabile per la decisione) è stato trascritto da un ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Stazione CC Persona_1
Sulmona) ed è così emerso che la relazione sentimentale tra il e la era durata Tes_1 Parte_1 diversi anni per poi interrompersi tant'è vero che l'uomo era tornato con la sua compagna;
- La sentenza è stata appellata in Corte Appello che con la pronunzia 158/21 (non impugnata e quindi passata in giudicato) ha accolto il gravame mandando assolto il dal reato ascrittogli perché Tes_1 il fatto non costituisce reato (quindi per assenza dell'elemento soggettivo;
anche in questo caso, però, nel corpo della motivazione (cfr pag 6 e seguenti) risulta chiarito quanto segue: a) secondo la giurisprudenza (civile) l'adulterio rilevante ai fini della pronunzia di addebito è anche quello che si concreta in comportamenti tali da ingenerare l'idea, tanto nel consorte che nei terzi, della violazione del dovere coniugale di fedeltà; b) nella fattispecie, il fatto oggettivo della conversazione tra il e la figlia della unitamente al suo contenuto (direttamente desumibile dalla Tes_1 Parte_1 trascrizione della registrazione) ed conseguente carattere falso della deposizione resa dal primo in sede di escussione testimoniale devono ritenersi provati;
c) peraltro, un ulteriore fattore va individuato nell'assoluta inverosimiglianza del fatto che il non ricordasse il tenore della citata Tes_1
5 conversazione;
d) tuttavia, anche in considerazione che questi comunque era all'epoca già legato sentimentalmente con un'altra donna, deve ritenersi applicabile l'esimente disciplinata dall'art. 384 cp con conseguente pronunzia assolutoria in difetto dell'elemento soggettivo della fattispecie;
3.1.3.Superata, in tal modo e con vaglio positivo la fase rescindente, occorre passare alla disamina del merito
(fase rescissoria) anch'esso oggetto (e per le ragioni già esposte) di specifica doglianza da parte dell'appellante.
Anche su tale profilo specifico, però, le considerazioni svolte dall'appellante non si sono rivelate persuasive e tali da condurre ad una diversa soluzione della controversia.
L'essenza della lite risiede nello stabilire l'esistenza di un nesso eziologico tra la relazione intercorsa tra la ed il e la crisi del rapporto coniugale. Parte_1 Tes_1
Su tale aspetto, la sentenza impugnata ha fatto riferimento ad alcuni dati fattuali, emersi in corso di causa, che possono essere condivisi.
Ed infatti, dalla disamina del compendio probatorio è possibile affermare che:
- In data 13 ottobre 2015 (cfr pag. 1 della sentenza di separazione oggetto di revocazione), CP_1
ha depositato ricorso per ottenere la pronunzia di addebito lamentando la condotta della moglie
[...] ed in particolare la relazione extraconiugale dalla stessa intrattenuta;
- Il teste all'udienza del 9 febbraio 2017; ha confermato l'esistenza di problemi tra i coniugi Tes_2
a partire dal 2011 riferendo “…conosco la sig.ra da circa 5, 6 anni e mi ha riferito Parte_1 che in questi ultimi 5/6 anni non comunicava più con il marito tanto che in casa vivevano quasi da separati, dormivano in letti diversi e c'erano stati contrasti sulla frequentazione della figlia con un ragazzo dal passato non limpido”;
- L'altro testimone , contestualizzando l'episodio nell'arco temporale compreso tra il Testimone_3
2012 ed il 2013, ha all'udienza del 20 luglio 2017 riferito “..in una occasione mia sorella è venuta a prendermi presso la stazione di SI in compagnia del sig. . Non ricordo la data, Testimone_1 ricordo che ciò è avvenuto circa 4 o 5 anni fa. Preciso che mia sorella e il signor quel Tes_1 giorno si erano recati nei pressi di Giulianova per ordinare dei materiali edilizi e con l'occasione sono passati in stazione per prendermi e darmi un passaggio…”;
- Risulta altresì provato l'episodio dell'ottobre 2014 e quindi la presenza del presso Tes_1
l'immobile di SI ed elementi di riscontro chiari sono rappresentati: a) dalle foto prodotte e non disconosciute;
b) dai messaggi (sms) intercorsi tra la madre e la figlia;
c) dai referti del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Atri contenenti il riconoscimento di una prognosi rispettivamente di 6 e due giorni a ed alla figlia;
c) gli altri messaggi tra l'odierna appellante ed il Controparte_1 Pt_2 cognato;
Parte_3
- Tali elementi, a cui deve certamente aggiungersi il peso probatorio assai rilevante della falsità della deposizione dello stesso devono ritenersi ampiamente sufficienti a ritenere dimostrata la Tes_1
6 prova del nesso causale, richiesto pacificamente, dalla giurisprudenza di legittimità per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione;
- In particolare, l'episodio riferito dalla sorella della e la presenza del presso Parte_1 Tes_1
l'abitazione di SI (ubicata a distanza non certo esigua dalla residenza del nucleo familiare di
Sulmona), il contenuto dei messaggi intercorsi soprattutto con la figlia (in cui vi è una generica contestazione dell'esistenza della relazione con un altro uomo) devono ritenersi decisivi a sostegno della domanda avanzata da che pertanto ben può (in questa sede ed all'esito della Controparte_1 fase rescissoria) trovare accoglimento;
- Il richiamo al precedente di questa Corte Territoriale (trattasi nello specifico della sentenza n. 1324 del
4 dicembre 2015) risulta non pertinente rispetto alla peculiarità della fattispecie in esame in quanto in quel giudizio, che quindi presentava profili fattuali diversi e non pienamente sovrapponibili al caso di specie, la crisi coniugale era risalente a molti anni prima della separazione, tanto che oramai i coniugi vivevano separati in casa dormendo in stanze diverse ed inoltre, il marito era uso trascorrere il suo tempo libero nella cura della campagna e di un cane così trascurando la moglie;
- Non è fuor d'opera rilevare (a completamento di quanto sin qui esposto) che secondo la giurisprudenza di legittimità oramai costante “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”
(cfr Cass Civ, Sez VI, 17.3.2022 n. 8750);
- Il ha, quindi, e sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte assolto all'onere Controparte_1 probatorio posto a suo carico avendo, in buona sostanza, dimostrato l'incidenza del comportamento assunto dal coniuge ai fini della intollerabilità della convivenza;
- L'appellante, sulla quale di conseguenza gravava l'onere della prova contraria, non ha indicato elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti;
- Il riferimento ad altre possibili relazioni extraconiugali della con altri uomini (tale Parte_1
e deve osservarsi la loro irrilevanza ai fini della decisione in quanto anche in Per_2 Per_3 sede di memoria integrativa nell'ambito del giudizio di separazione, l'odierno appellato ha insistito unicamente sulla relazione tra la moglie ed il tant'è vero che nella stessa sentenza di Tes_1 separazione oggetto di revocazione è stato precisato (a voler nitidamente circoscrivere il perimetro del thema decidendum) che “Del rapporto amoroso eventualmente intrattenuto con non CP_4 vi è ragione di discutere non essendo stato posto dal ricorrente in correlazione causale con la crisi coniugale”; tanto vale anche per la posizione di tale Per_3
- Il giudice della revocazione, pertanto, ha correttamente dichiarato l'addebito della separazione alla con conseguente rigetto del primo motivo;
Parte_1
7 3.2. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo profilo di doglianza che ha riguardato la fondatezza nell'an e nel quantum della domanda di risarcimento danni.
Anche però su tale aspetto le censure non colgono nel segno e pertanto non possono essere condivise.
Innanzitutto, giova ricordare che “La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale
l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.
, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità
o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale” (cfr Cass Civ, Sez VI, 19.11.2020 n.
26383).
Ed ancora, “La prova del danno ingiusto, conseguenza della condotta illecita perpetrata dal coniuge infedele, deve essere fondata in concreto sul fatto che la condizione di afflizione indotta violi diritti costituzionalmente protetti” (cfr stessa sentenza citata).
Già in un precedente arresto la S.C. ha chiarito che “La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale” (cfr Cass
Civ, Sez III, 7.3.2019 n. 6598).
Il giudice di prime cure si è attenuto al rispetto di tale principio di diritto.
Ed infatti, nella motivazione risulta richiamato il certificato del 21 settembre 2015 (quindi pressocchè contestuale alla proposizione del ricorso per separazione) da cui risulta che a seguito di Controparte_1 colloqui effettuati dal professionista medico (trattasi nello specifico di un psicologo/psicoterapeuta) ha presentato un quadro di “sindrome ansiosa, con slivellamento verso il basso del tono dell'umore, stato di aumentata tensione, polarizzazione del pensiero su tematiche affettive. L'ansia si presenta in forma libera e somatizzata (riferisce sbalzi di pressori e glicemici). Evidenzia problematiche relative al sonno ed a livello di concentrazione nelle attività lavorative ..Si consiglia adeguata terapia farmacologica per la riduzione del disagio psicofisico e colloqui di sostegno”.
La documentazione medica, peraltro neppure adeguatamente contestata quanto al suo contenuto ed al suo grado di attendibilità, deve pertanto ritenersi idonea a ritenere dimostrato il pregiudizio morale che le vicende che hanno determinato la separazione della coppia hanno comportato sulla persona di . Controparte_1
La necessità infatti di una terapia farmacologica e l'inizio di un percorso terapeutico con colloqui denota anche un quadro di significativa rilevanza del quadro psicopatologico con conseguente lesione di un diritto
8 fondamentale della persona rectius del coniuge alla realizzazione di un progetto di vita coniugale oltre che della sua integrità morale lesa dall'intrattenimento di una relazione sentimentale con un altro uomo in un contesto sociale di piccole dimensioni.
Nessun dubbio, infine, può nutrirsi neppure in ordine all'esistenza del nesso eziologico (da valutarsi secondo il canone della preponderanza dell'evidenza ed anche a mezzo di presunzioni) tra i fatti indicati e la condizione dell'appellato.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'appello.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata, delle attività svolte dall'avvocato e della non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma, Controparte_1
(valore della controversia indeterminabile bassa complessità contenuta nei minimi tariffari per la non particolare complessità delle questioni trattate), di € 4.996,00 per compensi professionali, oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 158/24 del Tribunale di Sulmona così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
9 b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
d) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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