CASS
Sentenza 26 aprile 2022
Sentenza 26 aprile 2022
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- 1. Guida al diritto (20/2022)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 25 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2022, n. 13027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13027 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH RI SI, BU NN, BU Marco, BU EN, BU RI, BU LE, BU RA, BU MO, BU VI e BU RIngela, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall'Avvocato Salvatore Stara, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Luca Camporeale in Roma, via Pilo Albertelli n.1. Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Con troricorrente avverso il decreto n. 9292 della Corte di appello di Roma, depositato il 25. 10. 2017. udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore Mario ER;
1 Civile Sent. Sez. 2 Num. 13027 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 26/04/2022 R.G. N. 14433/2018. udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Con decreto n. 9292 del 25. 10. 2017 la Corte di appello di Roma, accogliendo l'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, dichiarò inammissibili le domande proposte da CH RI SI, BU NN, BU Marco, BU EN, BU RI, BU LE, BU RA, BU MO, BU VI e BU RIngela di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 in relazione ad un procedimento civile iniziato nel 1976 e conclusosi con ordinanza di rigetto del ricorso per cassazione pronunciata da questa Corte in data 7. 4. 2014, rilevando che il ricorso per l'equo indennizzo era stato depositato in data 20. 11. 2015, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge citata, decorrente nel caso di specie dal deposito della ordinanza di rigetto della Corte di cassazione, così disattendendo la tesi difensiva dei ricorrenti secondo cui detto termine avrebbe dovuto farsi decorrere dalla scadenza del termine per impugnare per revocazione tale decisione. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 26. 4. 2018, hanno proposto ricorso CH RI SI e gli altri indicati in epigrafe, affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. Con ordinanza del 23. 9. 2019 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione degli artt. 112, 132 n. 4 e 277 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato tardivo il ricorso senza esaminare e pronunciarsi sulle argomentazioni dei ricorrenti a sostegno della tesi secondo cui il termine stabilito dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 decorre, nel caso in cui il giudizio presupposto sia definito da una decisione della Corte di cassazione, non dalla data di tale pronuncia, ma dallo 2 R.G. N. 14433/2018. scadere del termine previsto dalla legge per proporre, avverso di essa, revocazione, potendo solo in tale momento la decisione definirsi passata in giudicato. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 89 del 2001, dell'art. 6 CEDU, degli artt. 391 bis, 323 e 324 cod. proc. civ. e dell'art. 124 disp. att. stesso codice, assumendo che la statuizione impugnata è gravemente erronea, per non avere considerato che la definitività della decisione che conclude il giudizio presupposto, dalla cui data decorre il termine per proporre la domanda di equo indennizzo, va ravvisata nel fatto che il provvedimento non sia più impugnabile, situazione che non si verifica se la parte può ancora proporre istanza di revocazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., che è un mezzo di impugnazione ordinaria, che impedisce alla decisione di passare in giudicato, come comprovato dall'art. 124 disp. att. codice di rito, secondo cui il cancelliere non può attestare il passaggio in giudicato della sentenza se non è ancora trascorso il termine per proporre la revocazione. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 391 bis cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia fondato il proprio convincimento senza considerare le modifiche apportate dalla legge n. 197 del 2016, che ha abrogato la disposizione del comma 4, secondo cui la pendenza del termine per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impediva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione respinto. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione oggettiva, sono infondati. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001 " La domanda di riconoscimento di un indennizzo nel caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva". La questione posta dal ricorso è se, nel caso in cui in giudizio sia stato definito con sentenza della Corte di cassazione, il momento conclusivo del 3 R.G. N. 14433/2018. procedimento giudiziario debba essere individuato alla data della pubblicazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione della decisione di merito ovvero alla scadenza del termine per proporre contro di essa ricorso per revocazione. Va altresì segnalato, in questa premessa, che ai sensi dell'art. 391 bis, comma 5 ( originariamente comma 3 ), cod. proc. civ., " La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto ". Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, infatti, come precisato con le sentenze di questa Corte n. 11737 del 2019 e n. 26672 del 2020, tale disposizione non è stata modificata né dal d.lgs. n. 40 del 2006, né dal d.l. n. 168 del 2016 e dalla relativa legge di conversione n. 197 del 2016. L'ultimo comma dell'art. 391 bis cod. proc. civ. dispone, infine, che: " In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo". Tanto premesso, la questione posta dal ricorrente risulta già affrontata da questa Corte, la quale, con orientamento costante, ha affermato che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione, previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute, il quale va individuato, in caso di giudizio in cassazione, nella sentenza che respinge o dichiara inammissibile il ricorso e che detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto per effetto del ricorso per revocazione nei confronti della sentenza conclusiva del processo presupposto. A sostegno di tale conclusione si è argomentato che il rimedio della revocazione avverso le sentenze della Cassazione si configura come mezzo di impugnazione straordinario, non legato da " rapporto di unicità " con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato e che il richiamo all'art. 324 cod. proc., civ. secondo cui " Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per / 4 R.G. N. 14433/2018. i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 ", non può comportare che la sentenza di cassazione di rigetto possa essere considerata non definitiva perché nei confronti della stessa è proponibile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., ricorso per revocazione. Poiché quindi la pendenza del termine per la revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di cassazione, ai fini di stabilire il dies a quo del termine di decadenza, fissato dalla legge nel momento in cui il provvedimento conclusivo del procedimento è divenuto definitivo, occorre avere riguardo al momento del deposito della sentenza della Corte di cassazione che, nel caso di rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) del ricorso, determina il passaggio in giudicato della stessa e quindi la sua definitività, senza aspettare che si consumi il termine per proporre revocazione decorrente dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dal suo deposito ovvero la definizione del giudizio di revocazione, se il relativo ricorso è proposto ( Cass. n. 11737 del 2019; Cass. n. 63 del 2017; Cass. n. 843 del 2014; Cass. n. 21863 del 2012; Cass. n. 14970 del 2012; Cass. n. 24358 del 2006 ). Il Collegio ritiene di confermare questo orientamento, non ravvisando ragioni per discostarsene. Le disposizioni sopra richiamate sono chiare nell'indicare che la sentenza della Cassazione, che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, determina il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di merito, segnando la conclusione del relativo giudizio ed integrando pertanto la fattispecie a cui l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 riconduce il momento iniziale del termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda di equo indennizzo. Merita aggiungere che una diversa soluzione non sembra potersi giovare del richiamo alla recente sentenza n. 26672 del 2020 delle Sezioni unite di questa Corte, la quale ha affermato che il termine di decadenza previsto dall'art. 4, comma 2, legge n. 117 del 1988, per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nel caso in cui sia stata proposta revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione, decorre dalla pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla 5 R.G. N. 14433/2018. revocazione, anche nell'ipotesi in cui l'abbia dichiarata inammissibile. Occorre precisare, infatti, che questa conclusione, pur svolgendo la decisione citata considerazioni generali sulla natura del rimedio previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., trova, in sede di motivazione, specifica giustificazione nella particolare disciplina dettata dall'art. 4 legge n. 117 del 1988, evocata anche dal presente ricorso, con riferimento in particolare alla necessaria esperibilità dei rimedi interni che consentono di rimuovere il provvedimento giudiziale a cui la parte imputa il danno lamentato, individuando nell'art. 391 bis per l'appunto un rimedio utilizzabile a tale scopo. L'art. 4 legge n. 117 del 1988 prevede che: " L'azione di risarcimento dei danni contro lo Stato può essere esercitata quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli atri rimedi previsti avverso i provvedimenti caute/ari e sommari, o comunque quando non sia più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dal momento in cui l'azione è esperibile". A sua volta il precedente art. 2, comma 3, delinea tra i casi di colpa grave del magistrato ipotesi rientranti tra le situazioni che legittimano il ricorso per revocazione, sicché la soluzione accolta appare funzionale alla necessità di consentire alla parte che si ritiene danneggiata dal provvedimento del giudice di esperire ogni rimedio possibile per rimuovere l'errore e quindi il pregiudizio ricevuto, salvaguardando così sia l'interesse particolare che quello pubblico a vedere emendato l'errore. In questa prospettiva la conclusione accolta modula in senso favorevole alla parte il termine di decadenza stabilito per l'esercizio dell'azione di responsabilità. Tale finalità e l'interesse perseguito appaiono invece assenti nel caso della fattispecie della violazione della durata ragionevole del processo, in cui si avverte semmai l'esigenza, se non contraria certo diversa, di stabilire il perimetro entro cui la vicenda processo possa ritenersi esaurita, situazione che in base alle regole ed ai principi processuali è segnata dal passaggio in giudicato della sentenza. La domanda di equo indennizzo ai sensi della c.d. 6 R.G. N. 14433/2018. legge Pinto non mira invero a tutelare la parte rispetto alla decisione adottata, ma il suo interesse alla durata del processo, che deve svolgersi in tempi ragionevoli, e che deve essere a tal fine inteso con riferimento al suo ordinario e fisiologico svolgimento, che nel giudizio civile è rappresentato dall'arco temporale che va dalla proposizione della domanda alla pronuncia della sentenza che definitivamente decide la controversia. La diversità della materia trattata dai due impianti normativi, ispirati ad esigenze diverse, quello di cui alla legge n. 89 del 2001 in tema di equa riparazione in caso di non ragionevole durata del processo e quello di cui alla legge n. 117 del 1988, che affronta invece la materia del risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, impedisce, come già affermato dalla sentenza di questa Corte n. 33459 del 2021, di estendere alla questione in esame la soluzione accolta dall'arresto delle Sezioni unite sopra citato. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr side MR ER FE tunziià, v o Giudinar,i a NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 2 5 ApR, 2022
1 Civile Sent. Sez. 2 Num. 13027 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 26/04/2022 R.G. N. 14433/2018. udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Con decreto n. 9292 del 25. 10. 2017 la Corte di appello di Roma, accogliendo l'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, dichiarò inammissibili le domande proposte da CH RI SI, BU NN, BU Marco, BU EN, BU RI, BU LE, BU RA, BU MO, BU VI e BU RIngela di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 in relazione ad un procedimento civile iniziato nel 1976 e conclusosi con ordinanza di rigetto del ricorso per cassazione pronunciata da questa Corte in data 7. 4. 2014, rilevando che il ricorso per l'equo indennizzo era stato depositato in data 20. 11. 2015, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge citata, decorrente nel caso di specie dal deposito della ordinanza di rigetto della Corte di cassazione, così disattendendo la tesi difensiva dei ricorrenti secondo cui detto termine avrebbe dovuto farsi decorrere dalla scadenza del termine per impugnare per revocazione tale decisione. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 26. 4. 2018, hanno proposto ricorso CH RI SI e gli altri indicati in epigrafe, affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. Con ordinanza del 23. 9. 2019 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione degli artt. 112, 132 n. 4 e 277 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato tardivo il ricorso senza esaminare e pronunciarsi sulle argomentazioni dei ricorrenti a sostegno della tesi secondo cui il termine stabilito dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 decorre, nel caso in cui il giudizio presupposto sia definito da una decisione della Corte di cassazione, non dalla data di tale pronuncia, ma dallo 2 R.G. N. 14433/2018. scadere del termine previsto dalla legge per proporre, avverso di essa, revocazione, potendo solo in tale momento la decisione definirsi passata in giudicato. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 89 del 2001, dell'art. 6 CEDU, degli artt. 391 bis, 323 e 324 cod. proc. civ. e dell'art. 124 disp. att. stesso codice, assumendo che la statuizione impugnata è gravemente erronea, per non avere considerato che la definitività della decisione che conclude il giudizio presupposto, dalla cui data decorre il termine per proporre la domanda di equo indennizzo, va ravvisata nel fatto che il provvedimento non sia più impugnabile, situazione che non si verifica se la parte può ancora proporre istanza di revocazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., che è un mezzo di impugnazione ordinaria, che impedisce alla decisione di passare in giudicato, come comprovato dall'art. 124 disp. att. codice di rito, secondo cui il cancelliere non può attestare il passaggio in giudicato della sentenza se non è ancora trascorso il termine per proporre la revocazione. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 391 bis cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia fondato il proprio convincimento senza considerare le modifiche apportate dalla legge n. 197 del 2016, che ha abrogato la disposizione del comma 4, secondo cui la pendenza del termine per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impediva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione respinto. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione oggettiva, sono infondati. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001 " La domanda di riconoscimento di un indennizzo nel caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva". La questione posta dal ricorso è se, nel caso in cui in giudizio sia stato definito con sentenza della Corte di cassazione, il momento conclusivo del 3 R.G. N. 14433/2018. procedimento giudiziario debba essere individuato alla data della pubblicazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione della decisione di merito ovvero alla scadenza del termine per proporre contro di essa ricorso per revocazione. Va altresì segnalato, in questa premessa, che ai sensi dell'art. 391 bis, comma 5 ( originariamente comma 3 ), cod. proc. civ., " La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto ". Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, infatti, come precisato con le sentenze di questa Corte n. 11737 del 2019 e n. 26672 del 2020, tale disposizione non è stata modificata né dal d.lgs. n. 40 del 2006, né dal d.l. n. 168 del 2016 e dalla relativa legge di conversione n. 197 del 2016. L'ultimo comma dell'art. 391 bis cod. proc. civ. dispone, infine, che: " In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo". Tanto premesso, la questione posta dal ricorrente risulta già affrontata da questa Corte, la quale, con orientamento costante, ha affermato che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione, previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute, il quale va individuato, in caso di giudizio in cassazione, nella sentenza che respinge o dichiara inammissibile il ricorso e che detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto per effetto del ricorso per revocazione nei confronti della sentenza conclusiva del processo presupposto. A sostegno di tale conclusione si è argomentato che il rimedio della revocazione avverso le sentenze della Cassazione si configura come mezzo di impugnazione straordinario, non legato da " rapporto di unicità " con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato e che il richiamo all'art. 324 cod. proc., civ. secondo cui " Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per / 4 R.G. N. 14433/2018. i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 ", non può comportare che la sentenza di cassazione di rigetto possa essere considerata non definitiva perché nei confronti della stessa è proponibile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., ricorso per revocazione. Poiché quindi la pendenza del termine per la revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di cassazione, ai fini di stabilire il dies a quo del termine di decadenza, fissato dalla legge nel momento in cui il provvedimento conclusivo del procedimento è divenuto definitivo, occorre avere riguardo al momento del deposito della sentenza della Corte di cassazione che, nel caso di rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) del ricorso, determina il passaggio in giudicato della stessa e quindi la sua definitività, senza aspettare che si consumi il termine per proporre revocazione decorrente dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dal suo deposito ovvero la definizione del giudizio di revocazione, se il relativo ricorso è proposto ( Cass. n. 11737 del 2019; Cass. n. 63 del 2017; Cass. n. 843 del 2014; Cass. n. 21863 del 2012; Cass. n. 14970 del 2012; Cass. n. 24358 del 2006 ). Il Collegio ritiene di confermare questo orientamento, non ravvisando ragioni per discostarsene. Le disposizioni sopra richiamate sono chiare nell'indicare che la sentenza della Cassazione, che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, determina il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di merito, segnando la conclusione del relativo giudizio ed integrando pertanto la fattispecie a cui l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 riconduce il momento iniziale del termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda di equo indennizzo. Merita aggiungere che una diversa soluzione non sembra potersi giovare del richiamo alla recente sentenza n. 26672 del 2020 delle Sezioni unite di questa Corte, la quale ha affermato che il termine di decadenza previsto dall'art. 4, comma 2, legge n. 117 del 1988, per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nel caso in cui sia stata proposta revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione, decorre dalla pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla 5 R.G. N. 14433/2018. revocazione, anche nell'ipotesi in cui l'abbia dichiarata inammissibile. Occorre precisare, infatti, che questa conclusione, pur svolgendo la decisione citata considerazioni generali sulla natura del rimedio previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., trova, in sede di motivazione, specifica giustificazione nella particolare disciplina dettata dall'art. 4 legge n. 117 del 1988, evocata anche dal presente ricorso, con riferimento in particolare alla necessaria esperibilità dei rimedi interni che consentono di rimuovere il provvedimento giudiziale a cui la parte imputa il danno lamentato, individuando nell'art. 391 bis per l'appunto un rimedio utilizzabile a tale scopo. L'art. 4 legge n. 117 del 1988 prevede che: " L'azione di risarcimento dei danni contro lo Stato può essere esercitata quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli atri rimedi previsti avverso i provvedimenti caute/ari e sommari, o comunque quando non sia più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dal momento in cui l'azione è esperibile". A sua volta il precedente art. 2, comma 3, delinea tra i casi di colpa grave del magistrato ipotesi rientranti tra le situazioni che legittimano il ricorso per revocazione, sicché la soluzione accolta appare funzionale alla necessità di consentire alla parte che si ritiene danneggiata dal provvedimento del giudice di esperire ogni rimedio possibile per rimuovere l'errore e quindi il pregiudizio ricevuto, salvaguardando così sia l'interesse particolare che quello pubblico a vedere emendato l'errore. In questa prospettiva la conclusione accolta modula in senso favorevole alla parte il termine di decadenza stabilito per l'esercizio dell'azione di responsabilità. Tale finalità e l'interesse perseguito appaiono invece assenti nel caso della fattispecie della violazione della durata ragionevole del processo, in cui si avverte semmai l'esigenza, se non contraria certo diversa, di stabilire il perimetro entro cui la vicenda processo possa ritenersi esaurita, situazione che in base alle regole ed ai principi processuali è segnata dal passaggio in giudicato della sentenza. La domanda di equo indennizzo ai sensi della c.d. 6 R.G. N. 14433/2018. legge Pinto non mira invero a tutelare la parte rispetto alla decisione adottata, ma il suo interesse alla durata del processo, che deve svolgersi in tempi ragionevoli, e che deve essere a tal fine inteso con riferimento al suo ordinario e fisiologico svolgimento, che nel giudizio civile è rappresentato dall'arco temporale che va dalla proposizione della domanda alla pronuncia della sentenza che definitivamente decide la controversia. La diversità della materia trattata dai due impianti normativi, ispirati ad esigenze diverse, quello di cui alla legge n. 89 del 2001 in tema di equa riparazione in caso di non ragionevole durata del processo e quello di cui alla legge n. 117 del 1988, che affronta invece la materia del risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, impedisce, come già affermato dalla sentenza di questa Corte n. 33459 del 2021, di estendere alla questione in esame la soluzione accolta dall'arresto delle Sezioni unite sopra citato. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr side MR ER FE tunziià, v o Giudinar,i a NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 2 5 ApR, 2022