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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
ES Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1086 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Paglia
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Bernardino Cardinale
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 07.03.2025, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Foggia, in data 08.10.2019; che dalla loro Controparte_1 unione era nato il figlio ES (il 16.02.2016); di essersi separata dal marito in virtù di sentenza n. 1293/24 del Tribunale di Foggia;
che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il resistente, si costituiva con propria memoria depositata il Controparte_1
11.04.2025 non contestando la domanda di scioglimento del matrimonio, né le ulteriori domande.
All'udienza del 09.06.2025 le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui ai patti sottoscritti in data
09.06.2025 e depositati in udienza.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al
Presidente in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 09.06.2025 e depositato in udienza.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
2 Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole sono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 09.06.2025 e depositato in udienza, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia, in data 08.10.2019 (atto n. 112, p.
I, anno 2019);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 09.06.2025 e depositato in udienza, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
ES Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1086 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Paglia
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Bernardino Cardinale
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 07.03.2025, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Foggia, in data 08.10.2019; che dalla loro Controparte_1 unione era nato il figlio ES (il 16.02.2016); di essersi separata dal marito in virtù di sentenza n. 1293/24 del Tribunale di Foggia;
che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il resistente, si costituiva con propria memoria depositata il Controparte_1
11.04.2025 non contestando la domanda di scioglimento del matrimonio, né le ulteriori domande.
All'udienza del 09.06.2025 le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui ai patti sottoscritti in data
09.06.2025 e depositati in udienza.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al
Presidente in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 09.06.2025 e depositato in udienza.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
2 Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole sono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 09.06.2025 e depositato in udienza, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia, in data 08.10.2019 (atto n. 112, p.
I, anno 2019);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 09.06.2025 e depositato in udienza, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
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