Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
Inammissibile
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/05/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04443/2025REG.PROV.COLL.
N. 05228/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5228 del 2023, proposto dalla società Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell’Ispra, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione seconda) n. 00458/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di TO, del Mase e dell’Ispra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la consigliera Silvia Martino;
Uditi gli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Cesare Semeraro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del contendere è il provvedimento con cui la Provincia di TO ha deliberato di “ non accettare le garanzie finanziarie per la gestione di rifiuti ”, presentate dalla ricorrente in relazione alla prescrizione UA25, relativa alla “ chiusura, bonifica e gestione post-operativa della discarica ex cava Cementir ”, contenuta nella nota del Commissario ILVA dell’11dicembre 2014 (prot. 4/U/11-12-2014), richiamata dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 1 del 05 gennaio 2015 (conv. nella legge n. 20 del 4 marzo 2015).
1.1. Il ricorso di primo grado è stato affidato a quattro mezzi di gravame (da pag. 15 a pag. 24).
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r.:
- ha in parte respinto e in parte accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- ha compensato tra le parti le spese di lite.
3. L’appello della società, rimasta parzialmente soccombente, è affidato ai seguenti motivi:
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato la formazione del silenzio assenso sulla polizza fideiussoria Generali Italia S.p.A. a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla prescrizione UA25: Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà e irragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento in fatto e in diritto .
Con il primo motivo l’appellante sostiene nuovamente che l’Amministrazione sarebbe stata a conoscenza delle condizioni della garanzia fideiussoria offerta dall’Ilva già a partire dal 12 maggio 2020, con la conseguenza che il preavviso di rigetto, adottato il 22 giugno 2020, sarebbe intervenuto tardivamente (oltre il termine di 30 giorni), poiché emanato successivamente alla formazione del silenzio con valore di accettazione tacita della garanzia ex art. 20 della l. n. 241/90.
Vi sarebbe altresì contraddittorietà con le posizioni procedimentali assunte in precedenza dal medesimo ente provinciale, il quale ha regolarmente incamerato la garanzia in occasione della precedente emissione del 2015.
Né sarebbe applicabile l’art. 20 della l. n. 241 del 1990 poiché nel caso in esame, non verrebbero in rilievo valutazioni di natura paesaggistico-ambientale.
II. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura sul periodo di durata della garanzia finanziaria: Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare travisamento in fatto e in diritto, irragionevolezza, illogicità, motivazione errata, contraddittorietà, difetto di istruttoria .
Il secondo motivo torna a contestare il rilievo della Provincia secondo cui la limitazione della garanzia al periodo dal 12 maggio 2020 al 12 maggio 2025, con la specifica che “ l’eventuale mancato rinnovo/proroga – o comunque la mancata presentazione da parte del contraente della garanzia per il quinquennio successivo – non potrà in alcun modo costituire motivo di incameramento della polizza stessa ”, non assolverebbe al principio di continuità nell’espletamento dell’obbligo di garanzia per tutta la durata richiesta e non consentirebbe, inoltre, nessuna misura di contrasto a tutela dell’interesse pubblico sotteso al deposito delle garanzie qualora il garantito non ottemperi per il quinquennio successivo.
La conclusione del T.a.r. - secondo cui l’Amministrazione provinciale avrebbe correttamente preteso di collegare tra di loro i sub-periodi quinquennali di garanzia (resi all’interno dell’unico periodo trentennale di post-gestione), attraverso la possibilità di escussione delle garanzie in caso di mancato rinnovo delle stesse prima della scadenza di ciascun periodo quinquennale - sarebbe in contrasto con il fatto che la Provincia abbia comunque incamerato le garanzie, conservandone il possesso per tutto il periodo a far data dall’instaurazione del presente giudizio.
Inoltre il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non avrebbe in alcun modo messo in discussione la validità dei titoli autorizzativi assentiti a Ilva.
Le attività di messa in sicurezza sarebbero sostanzialmente concluse e non vi sarebbe il rischio prospettato dalla sentenza gravata che, in caso di insolvenza del gestore della discarica, i costi di un eventuale incidente ambientale ricadano sulla collettività, vanificando l’essenza e lo spirito della richiamata normativa.
La società sottolinea, altresì, che le compagnie di assicurazioni e le banche sono restie a concedere garanzie del tipo richiesto, essendovi un alto rischio di perdita dei capitali anticipati.
III. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura relativa alle condizioni generali di assicurazione: Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare travisamento in fatto e in diritto, irragionevolezza, illogicità, motivazione errata, contraddittorietà, difetto di istruttoria.
Il terzo motivo torna a contestare i rilievi della Provincia circa la mancata previsione nella polizza delle misure proprie della garanzia “a prima richiesta” (ossia, la rinuncia tanto al beneficio della preventiva escussione del contraente, quanto al termine di adempimento ex art. 1957 cod. civ. e alla formulazione di qualsivoglia eccezione).
La disciplina di riferimento richiamata anche dalla sentenza gravata non prescriverebbe le predette rinunce.
In particolare, non potrebbe essere ritenuto rilevante ai fini della qualificazione della garanzia il termine per l’adempimento. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l’indicazione di un termine per l’adempimento di una obbligazione di pagamento presuppone sempre la validità della fonte dalla quale nasce l’obbligazione ( ex multis , Cass. Civ., Sez. III, 2 aprile 2022, n. 4637).
4. Si sono costituiti, per resistere, il Mase, l’Ispra e la Provincia di TO.
5. La società appellante ha depositato una memoria di replica.
6. L’appello, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2025.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
8. Con il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 la legislazione italiana si è adeguata alle norme comunitarie in materia di discariche di rifiuti, recependo la direttiva 99/31/CE.
Tali disposizioni si applicano a tutte le discariche intese come “ aree adibite a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno ” (art. 2, comma 1, lettera g).
Tra le principali novità introdotte dal citato decreto vi è la nuova classificazione delle discariche e la previsione di un nuovo sistema di garanzie finanziarie come presupposto per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
La normativa prevede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la presentazione di una dettagliata documentazione consistente in:
- un piano di gestione operativa nel quale vengono definiti i criteri adottati per la gestione della discarica, le procedure di ammissione dei rifiuti e le modalità di chiusura della stessa;
- un piano di gestione post operativa nel quale vengono definiti i programmi di sorveglianza e di controllo successivi alla chiusura e per tutto il tempo durante il quale l’impianto può comportare rischi per l’ambiente;
- un piano di sorveglianza e controllo in cui devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire e limitare eventuali rischi ambientali causati dal funzionamento della discarica sia nella fase operativa che in quella post operativa;
- un piano di ripristino ambientale del sito dopo la chiusura della discarica;
- un piano economico - finanziario calibrato su tutti i costi di realizzazione e di esercizio dell’impianto, i costi connessi alla costituzione delle garanzie finanziarie e i costi stimati di chiusura e di post chiusura per un periodo di almeno trenta anni;
- l’indicazione del modo con cui si intendono prestare le garanzie finanziarie previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 36/2003.
8.1. La disposizione appena citata prevede l’obbligo di fornire, per i soggetti pubblici e privati in possesso di autorizzazione, due tipi di garanzie finanziarie:
- una relativa all’attivazione e alla fase operativa della discarica, la quale “ assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4 ” (comma 1);
- una relativa alla gestione successiva alla chiusura, commisurata al costo complessivo della gestione post - operativa (comma 2).
La prima garanzia ha la funzione di obbligare il gestore al rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione; la seconda ha l’obiettivo di garantire che sia eseguita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sorveglianza della discarica, nonché l’osservanza delle prescrizioni stabilite dai piani di gestione post operativa e degli obblighi di ripristino ambientale.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto, l’autorizzazione all’esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l’accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie.
Le due garanzie debbano essere presentate contestualmente e debbano essere valide per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni di gestione operativa e post operativa.
Nello specifico, per quanto qui interessa, la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica “ è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3 ”, ovvero dalla comunicazione dell’approvazione della chiusura (art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2003).
8.2. I commi 1 e 2 dell’art. 12 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con l. n. 125/2013, nella versione originaria, prevedevano che “1. Al fine di garantire l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di TO, in considerazione dell’urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di TO, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di TO e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale .
2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un’elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentita l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali .”.
Con note dell’11 e del 19 dicembre 2014 (note prott. 4/U, 5/U e 6/U), il sub commissario dell’Ilva trasmetteva al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la proposta aggiornata di decreto recante le “ modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’ILVA di TO ”, nonché “ le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 ”.
Le predette note venivano poi richiamate espressamente nell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 1/2015, convertito con modificazioni dalla l. 4 marzo 2015, n. 20, il quale ha stabilito che “ Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. Sono altresì approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub-commissario di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.89 del 2013, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell’attività di cui al presente comma ”.
Lo stesso art. 4 del d.l. 1/2015 ha stabilito, altresì, di modificare la disciplina dell’art. 12, comma 6, del d.l. 101/2013, autorizzando ex lege le modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento ILVA di TO (“ Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di TO presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 [...]”).
9. Ciò posto, il primo motivo di ricorso si incentra sulla negazione dell’attinenza della garanzia prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 36 del 2003 alla materia ambientale.
Si tratta di un rilievo palesemente infondato in quanto la finalità di tale garanzia è, come riportato in precedenza, quella di assicurare che siano eseguite la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sorveglianza della discarica, nonché l’osservanza delle prescrizioni stabilite dai piani di gestione post operativa e degli obblighi di ripristino ambientale.
Del tutto corretto è, pertanto, il rilievo del primo giudice secondo cui “ il segmento relativo alla delibazione della garanzia patrimoniale da parte della P.A. si inserisce a pieno titolo nell’alveo del procedimento autorizzatorio di natura ambientale, essendo elemento necessario per la relativa definizione ”.
Ne deriva che, anche relativamente alle garanzie finanziarie, trova applicazione l’esclusione stabilità dall’art. 20, comma 4, della l. n. 241 del 1990 secondo cui le disposizioni in materia di silenzio – assenso, non si applicano, agli atti e procedimenti riguardanti, tra gli altri, “l’ambiente”.
A ciò si aggiunga, in punto di fatto, che non è chiaro come l’Amministrazione avrebbe potuto acquisire conoscenza dell’emissione della polizza (avvenuta il 12 maggio 2020) se non attraverso l’acquisizione della polizza medesima, che è pervenuta alla Provincia il giorno 1 giugno 2020, e alla quale ha fatto seguito, il 22 giugno 2020, il provvedimento di preavviso di rigetto.
10. Il secondo motivo contesta la determinazione della Provincia di richiedere, in caso di frazionamento quinquennale della garanzia, che non vi sia soluzione di continuità nella copertura.
Al riguardo, le critiche dell’appellante alle statuizioni del T.a.r. si riducono a rilievi di mero fatto, del tutto anodini ai fini che occupano.
La circostanza che, ad oggi, il Ministero non abbia revocato l’autorizzazione ovvero che la Provincia abbia comunque trattenuto le garanzie o che non abbia espresso rilievi per quelle emesse nel 2015, non denota infatti la sussistenza di vizi di legittimità del provvedimento impugnato.
Al riguardo, è sufficiente ricordare che il cit. art. 14 del d.lgs. n. 36 del 2003, prescrive espressamente che le garanzie finanziarie relative alla post gestione di una discarica debbano essere “trattenute” (ossia devono essere prestate) per trent’anni a far data dalla relativa chiusura.
Nello stesso senso depongono le risultanze dei lavori del Gruppo di Lavoro costituito presso il Ministero per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare per le attività di verifica sulle garanzie finanziarie, il quale ha convenuto che “ le polizze già versate [...] siano relative sia alla chiusura che alla gestione post operativa. Per quanto attiene alla durata di tali polizze la stessa è da intendersi di 30 anni decorrenti dalla chiusura, ferma restando la possibilità di ricorrere al frazionamento in piani quinquennali ” (verbale della riunione del 7 marzo 2018, - All. n. 4 del deposito effettuato in primo grado dalla Provincia di TO il 9 novembre 2020).
Come già ricordato, in ordine alle modalità di prestazione della garanzia, la norma speciale di riferimento è rinvenibile nella Parte III, sub paragrafo A, della nota del sub-commissario dell’Ilva dell’11.12.2014 (prot. 4/U11-12-2014), laddove è testualmente stabilito che il gestore è tenuto « a prestare ovvero ad adeguare alla Provincia di TO, per le gestioni qui autorizzate o richiamate ed effettivamente esercite, le necessarie garanzie finanziarie per la durata del rischio ovvero rinnovabili ».
Come rilevato dal T.a.r. “ il mancato rinnovo/presentazione di idonea garanzia per il prosieguo del periodo, da garantirsi ad ogni piano quinquennale, è stato espressamente indicato quale condizione di escutibilità, nelle previsioni normative e nei tavoli istituzionali che hanno definito principi e linee d’azione in subiecta materia. [...] Invero, la possibilità di frazionamento della garanzia, oggetto dell’odierna controversia, non può non tenere conto della necessità di assicurare una continuità tra i sub-periodi quinquennali, stante l’indefettibile tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate e l’evidente ratio , sottesa alle stesse, di assicurare l’unitarietà della garanzia per il previsto periodo di durata trentennale di post-gestione della discarica . [...] Conformemente alle predette disposizioni, l’Amministrazione provinciale ha legittimamente preteso – proprio al fine di contemperare l’interesse pubblico all’adempimento degli obblighi di natura ambientale con la prospettata difficoltà di reperire sul mercato istituti bancari disposti ad assumere una garanzia di tal durata – di collegare tra di loro i sub-periodi quinquennali di garanzia (resi all’interno dell’unico periodo trentennale di post-gestione, attraverso la previsione della escussione della polizza anche in caso di mancato rinnovo della stessa prima della scadenza del periodo quinquennale di garanzia ”.
La finalità delle richieste della Provincia è del tutto evidente.
In assenza dell’escutibilità della garanzia nell’ipotesi di mancato rinnovo, si determinerebbe “ uno iato nell’ambito della garanzia prestata dal fideiussore, con la conseguenza che – in caso di insolvenza del gestore della discarica – i costi di un eventuale incidente ambientale ricadrebbero sulla collettività, vanificando l’essenza e lo spirito della richiamata normativa ”.
In sostanza, a fronte di una previsione legislativa che fissa in via ordinaria una durata trentennale della garanzia, e pur tenendo conto delle norme speciali vigenti per l’Ilva, la previsione della possibilità di frazionare la garanzia medesima in piani quinquennali rappresenta una modalità intesa a bilanciare le esigenze ambientali con quelle dell’impresa. Tale eventualità, tuttavia, non può comportare la vanificazione della finalità della garanzia che è quella di porre a carico delle imprese autorizzate all’esercizio delle discariche ancora presenti sul territorio nazionale i costi relativi, in particolare, alla sorveglianza e al ripristino ambientale.
11. Per quanto riguarda la richiesta di dotare la garanzia delle previsioni proprie di quella a “prima richiesta”, l’appellante sostiene che vi sarebbe contrasto con il dato normativo di riferimento.
Tuttavia, l’art. 4, comma 2, del d.l n. 1/2015 si è limitato a recepire la proposta del sub commissario dell’ 11 dicembre 2014 secondo cui “ la polizza o fideiussione dovrà prevedere che il pagamento dell’importo garantito sia eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, l’agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata ”.
Al riguardo, se è vero che tali disposizioni non richiamano esplicitamente tutte le caratteristiche della garanzia a prima richiesta (tra cui la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni relative al rapporto di base), tuttavia le stesse non escludono che l’Amministrazione procedente possa esigere una garanzia di questo tipo, in quanto coerente con le finalità di interesse pubblico delineate sia dalla normativa di ordine generale che da quella speciale.
In tal senso, il primo giudice ha fatto osservare che il carattere assertivo della previsione, il breve termine concesso e l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, complessivamente considerati, “ qualificano l’obbligazione del garante come obbligazione del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione ”.
In ogni caso, come detto, la formulazione delle disposizioni sopra richiamate è tale da consentire anche l’imposizione di una garanzia “a prima richiesta”, in quanto maggiormente in grado di assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione della discarica successiva alla chiusura) derivanti dall’autorizzazione rilasciata siano adempiute e che le procedure di chiusura vengano correttamente eseguite.
La fideiussione “a prima richiesta” trasferisce infatti sul garante i cd. “ litigation risks ”, consentendo quindi al garantito l’immediata realizzazione della garanzia.
Ciò è particolarmente rilevante nel campo in esame in cui l’art. 14 del d. lgs. 36 2003 prevede che la discarica sia dotata in ogni fase del suo ciclo (attivazione, gestione, chiusura, post-chiusura) di un’adeguata garanzia finanziaria al fine di evitare di porre a carico della collettività i costi ed i rischi connessi alla sua gestione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 8268 del 15 ottobre 2024; in precedenza, sez. V, n. 3585 dell’11 giugno 2018; cfr. anche sez. IV, n. 803 del 31 gennaio 2020).
12. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di ciascuna delle parti costituite (Provincia di TO e Amministrazioni costituite per mezzo dell’Avvocatura dello Stato), che liquida nella misura di euro 5.000,00 e quindi, complessivamente nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO