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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4963/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4963/ 2022 R.G., avente ad oggetto: separazione dei coniugi promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/06/1987 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
CARLENTINI, PIAZZA V. VENETO N. 3, presso lo studio dell'avv. ANTONINO
CICERO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/05/1980 ed ivi residente in via Maria Giudice s.n.c., elettivamente domiciliato in
CARLENTINI, VIA CURIEL N. 33, presso lo studio dell'avv. MARIA
COMMENDATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.2.2025, con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04/11/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito
, con il quale aveva contratto matrimonio in LENTINI secondo Controparte_1
il rito civile in data 12/09/2007, nel corso del quale sono nati i figli (il Persona_1
19.1.2003), il (28.10.2009) e il (3.04.2017). Chiedeva, altresì, di disporre Per_2 Per_3
l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre, con Per_2 Per_3
regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli CP_1 nella misura mensile di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Si costituiva in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione, di cui chiedeva l'addebito alla moglie, chiedendo di provvedere sul mantenimento dei tre figli e sul rispettivo collocamento.
All'udienza del 13.3.2023, le parti comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti di propria competenza, affidando le figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti,
e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella misura mensile di € 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del
28.9.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza del 28.9.2023, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
pagina 2 di 4 Depositate le memorie istruttorie, con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 7.3.2024 parte attrice chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla declaratoria sullo status.
All'udienza del 4.2.2025 parte convenuta aderiva alla domanda di sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio, che la decideva sulle conclusioni precisate come in atti.
Attesa la richiesta congiunta delle parti di sentenza immediata sullo status, deve in tal senso provvedersi (Cass. Sez. VI- I 31.8.2017 n. 20666; Cass. Sez. VI 1.8.2014 n. 17567; Cass.
Sez. VI - I Ordinanza 22.6.2012 n. 10484).
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E', infatti, pacifico che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, considerate le allegazioni delle parti. Non appare, pertanto, possibile una loro riconciliazione.
Le parti hanno del resto rassegnato conclusioni congiunte quanto alla domanda di separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Avendo le stesse formulato istanze istruttorie con le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza ex art. 279, comma secondo n. 3 e comma terzo c.p.c.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LENTINI per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati in Parte_1 Controparte_1
LENTINI il 12/09/2007 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del
LENTINI anno 2007, atto n. 25, parte I, serie -);
2. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Cosi deciso, in Siracusa il 07/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4963/ 2022 R.G., avente ad oggetto: separazione dei coniugi promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/06/1987 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
CARLENTINI, PIAZZA V. VENETO N. 3, presso lo studio dell'avv. ANTONINO
CICERO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/05/1980 ed ivi residente in via Maria Giudice s.n.c., elettivamente domiciliato in
CARLENTINI, VIA CURIEL N. 33, presso lo studio dell'avv. MARIA
COMMENDATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.2.2025, con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04/11/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito
, con il quale aveva contratto matrimonio in LENTINI secondo Controparte_1
il rito civile in data 12/09/2007, nel corso del quale sono nati i figli (il Persona_1
19.1.2003), il (28.10.2009) e il (3.04.2017). Chiedeva, altresì, di disporre Per_2 Per_3
l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre, con Per_2 Per_3
regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli CP_1 nella misura mensile di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Si costituiva in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione, di cui chiedeva l'addebito alla moglie, chiedendo di provvedere sul mantenimento dei tre figli e sul rispettivo collocamento.
All'udienza del 13.3.2023, le parti comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti di propria competenza, affidando le figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti,
e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella misura mensile di € 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del
28.9.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza del 28.9.2023, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
pagina 2 di 4 Depositate le memorie istruttorie, con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 7.3.2024 parte attrice chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla declaratoria sullo status.
All'udienza del 4.2.2025 parte convenuta aderiva alla domanda di sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio, che la decideva sulle conclusioni precisate come in atti.
Attesa la richiesta congiunta delle parti di sentenza immediata sullo status, deve in tal senso provvedersi (Cass. Sez. VI- I 31.8.2017 n. 20666; Cass. Sez. VI 1.8.2014 n. 17567; Cass.
Sez. VI - I Ordinanza 22.6.2012 n. 10484).
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E', infatti, pacifico che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, considerate le allegazioni delle parti. Non appare, pertanto, possibile una loro riconciliazione.
Le parti hanno del resto rassegnato conclusioni congiunte quanto alla domanda di separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Avendo le stesse formulato istanze istruttorie con le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza ex art. 279, comma secondo n. 3 e comma terzo c.p.c.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LENTINI per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati in Parte_1 Controparte_1
LENTINI il 12/09/2007 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del
LENTINI anno 2007, atto n. 25, parte I, serie -);
2. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Cosi deciso, in Siracusa il 07/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4